lunedì 11 maggio 2015

Come deve funzionare la diffida per violazione delle prescrizioni AIA


Il TAR Lombardia con una interessante sentenza (per il testo completo vedi  QUIha chiarito come deve funzionare la diffida ai gestori di installazioni che  non rispettino le prescrizioni contenute nella Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).

La questione riguarda la autorizzazione degli impianti maggiormente inquinanti, nella nostra Provincia ad esempio: centrale enel, rigassificatore, discariche, impianto di trattamento rifiuti di Saliceti e Boscalino, impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi della ditta Ferdeghini.

  
COSA DICE LA NORMATIVA VIGENTE SULLA DIFFIDA IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI AIA
La disciplina dell’AIA  prevede che in caso di violazione delle prescrizioni in essa contenuta l’Autorità Competente al rilascio della stessa avvio una procedura che può portare prima alla sospensione e poi alla revoca della stessa AIA.

Il nuovo comma 9 dell’articolo 29decies DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014)  prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'Autorità Competente (Ministero Ambiente o Provincia delegata dalla Regione) procede:
a) alla diffida, assegnando un termine ai gestori per adeguarsi;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate  più di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.



COSA CHIARISCE ULTERIORMENTE LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA
La sentenza  respinge la richiesta di annullamento di un atto di diffida di una Provincia che, sulla base del verbale di ispezione dei carabinieri,  ha imposto di rispettare le prescrizioni dell’AIA nonché ulteriori misure di tutela ambientale.  Le prescrizioni riguardavano la:
1. Rimozione  di “un deposito incontrollato di rifiuti provenienti da attività di demolizioni e costruzioni per una quantità di circa 100 mc, depositati ai limiti di proprietà lato ovest dell’azienda”,
2. il riutilizzo  di una quantità di circa 30.000 mc di polveri da abbattimento dei fumi, “con conseguente violazione dell’AIA perché le polveri non vengono reintrodotte nel ciclo produttivo”.

L’azienda ricorrente chiedeva l’annullamento in quanto la Provincia non avrebbe fatto precedere la diffida da una comunicazione di avvio della fase di diffida.

Il TAR respinge il ricorso affermando i seguenti principi:
1. a fronte dell’accertata violazione di una prescrizione della AIA (vedi nel caso specifico lo stoccaggio illecito di rifiuti), l’adozione della diffida costituisce la misura minima adottabile, sicché la diffida diventa atto obbligatorio e quindi vincolato  e non ha alcun rilievo che sia preceduta da alcun preavviso, quindi ma mancanza di detto preavviso non può, in ogni caso, determinare l’annullamento dell’atto;

2. la diffida è il primo atto della procedura di contestazione della violazione dei parametri massimi di sostanze inquinanti, che cumula in sé anche la funzione di portare il destinatario a conoscenza dell’apertura del procedimento;

3.  non avrebbe alcun senso la comunicazione al momento dell’effettuazione del sopralluogo,  perché questo è atto autonomo della autorità preposta ai controlli

4.  è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato alla presenza dell’Amministratore unico e del Direttore e/o responsabile della installazione, per garantire il contraddittorio tra le parti.



CONCLUSIONI
Nella nostra Provincia questi principi, soprattutto il primo,  spesso non sono stati applicati dagli Enti Pubblici competenti o lo sono stati molto in ritardo rispetto ai riscontri delle violazioni delle prescrizioni AIA. Questo vale non solo per impianti di cui ho già trattato (centrale enel QUI, impianto di saliceti e rigassificatore QUI) ma anche più recentemente per un impianto di recupero e stoccaggio rifiuti pericolosi (vedi QUI). 





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