Con sentenza n. 2495 del
18 maggio 2015 (vedi QUI) il Consiglio di Stato ha
riconosciuto la legittimità del giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) di un centrale di raccolta e
trattamento gas estratto e la costruzione di un metanodotto di allacciamento
alla rete.
In particolare
nel riconoscere la suddetta legittimità il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità della motivazione del giudizio di VIA
negativo fondata sul Principio di Precauzione. Di seguito una analisi della nuova sentenza e degli indirizzi generali della giurisprudenza comunitaria e nazionale sulle modalità di applicazione del Principio di Precauzione nei processi decisionali a rilevanza ambientale, con un ruolo attivo dei cittadini interessati.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO
DI STATO
Il riconoscimento del principio di
precauzione per motivare il giudizio di VIA negativo
Nel caso trattato nel merito il
Consiglio di Stato ha riconosciuto valida la motivazione alla base del giudizio
negativo di VIA del settore competente della Regione Abruzzo, secondo il quale: “i
sistemi di controllo che la ditta propone sono finalizzati alla registrazione
di fenomeni legati alla subsidenza, che nel caso avvenissero “innesterebbero un
fenomeno irreversibile, con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza
della collettività locale, circostanza questa che induce la Commissione ad
avvalersi del principio di precauzione”
Le regole di applicazione del Principio di
Precauzione
Il Consiglio di Stato ha
poi considerato come legittime anche le valutazione espresse dai giudici del
TAR (nonostante questo giudice avesse riconosciuto la carenza di motivazione nel merito della istruttoria del giudizio
negativo di VIA) in relazione alle regole minime di applicazione del principio
di precauzione:
1. è onere
probatorio esclusivo del proponente del progetto quello di fornire la prova di
innocuità dell’intervento da realizzarsi,
2. è
riconosciuto negli obblighi motivazionali, ricadenti sull’Autorità Competente
alla VIA, quello di inserire le ragioni idonee a giustificare il ricorso al
principio di precauzione.
La definizione del Principio di Precauzione nella sentenza
del Consiglio di Stato
Secondo la sentenza: “il principio
di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti
appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica,
per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla
fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di
prevenzione.
L'applicazione del principio di precauzione comporta
dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti
da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba
tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle
conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o
solo potenziali (cfr., ex multis, Cons.
Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).”
Quindi secondo il
Consiglio di Stato se non viene dimostrata con “certezza” da parte del
proponente i rischi da una attività potenzialmente inquinante e/o pericoloso
per ambiente e per i cittadini è applicabile il principio di precauzione
proprio in chiave di prevenzione di tali rischi.
LA NUOVA SENTENZA CONFERMA UN INDIRIZZO
PREVALENTE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
DI PRECAUZIONE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SEDE DI RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Si conferma con questa
sentenza un indirizzo ormai prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di
Stato in coerenza con quello della Corte di Giustizia UE sulle modalità di
applicazione del principio di Precauzione nei processi decisionali a rilevanza
ambientale da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti.
Per cui, come afferma la sentenza
del Consiglio di Stato n. 2452 del 13 Maggio 2014 ( vedi QUI) l’applicazione, da parte
della Pubblica Amministrazione, del principio di precauzione non si può fondare
sull’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico e congetturale fondato su
mere supposizioni prive di un’adeguata base scientifica. Quindi il
provvedimento che nega la VIA positiva o comunque l’autorizzazione ambientale
(AIA o altre autorizzazione di settore) sulla base del principio di precauzione,
deve fondarsi su una dimostrazione puntuale che il progetto presentato ha delle carenze tecnico progettuali e di
analisi degli impatti tali da non garantire la assenza di rischi ambientali e
di incidente anche solo potenziali e quindi da produrre un rischio reale
specifico del sito interessato.
Come affermato anche nella
sentenza del Consiglio di Stato 4588 del
10/9/2014 (vedi QUI) il principio di
precauzione: “non può legittimare una
interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti
in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non
significativamente pregiudizievoli per l’area interessata; la situazione di
pericolo deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata, e deve
incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.”
Infine altro elemento rilevante è il legame
tra applicazione del principio di Precauzione e partecipazione dei cittadini ai
processi decisionali. Per cui: “…..b) la
giuridicizzazione e la conseguente giustiziabilità del principio di precauzione
passano così attraverso la necessità di riconoscere canali istituzionali di
coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle loro
comunità di riferimento, nell’esercizio della funzione (globalmente rilevante)
di amministrazione del rischio, sia a livello comunitario che a livello
nazionale; il che contribuisce alla costruzione di un diritto “effettivo”, in
linea con il modello della responsable
governance;…” ( sentenza Consiglio di Stato 4588 del 10/9/20144 e Consiglio di Stato 6520 del 17/12/2013).
CONCLUSIONI
La nuova sentenza del Consiglio di Stato sopra descritta come pure le
altre sentenze e indirizzi giurisprudenziali citati confermano la applicabilità
del Principio di Precauzione a condizione che i motivi della sua applicazione
emergano chiaramente dalla istruttoria
svolta in sede di autorizzazione e siano strettamente legati alla
dimostrazione della esistenza di un rischio ambientale e sanitario nel sito
specificamente interessato, rischio non adeguatamente preso in considerazione
dal proponente il progetto o l’attività soggetta ad autorizzazione.
Insomma come sempre tutto dipende da come
lavorano gli uffici delle Autorità Pubbliche Competenti anche in termini di
trasparenza e coinvolgimento dei cittadini perché come spiego in questo Paper (vedi QUI) la percezione sociale del rischio ambientale e
sanitario può essere il punto di partenza per far emergere i limiti del progetto
presentato per la autorizzazione e fondare quindi successivamente i motivi per
l’applicazione del principio di precauzione.
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