Dopo avere ottenuto il rigetto
della richiesta di archiviazione sulle indagini penali per il reato di getto di cose pericolose (articolo 674 del
Codice Penale) relativamente alle emissioni odorigene dall’impianto di
trattamento rifiuti di Saliceti/ Vezzano Ligure, i cittadini residenti nella
zona ottengono una nuova vittoria.
Il TAR, come riportato dal Secolo XIX di oggi, con sentenza n. 529 del
29/5/2015 (per il testo completo vedi QUI) ha bocciato il ricorso di Acam Ambiente S.p.a. contro la diffida della Provincia di
Spezia che aveva imposto a Acam di
rispettare i limiti delle emissioni odorigene dall’impianto di Saliceti in
tutti i punti di prelievo e non solo con le medie.
LA PRETESTUOSITÀ DEL RICORSO DI ACAM
Acam nel suo ricorso sosteneva che per garantire emissioni odorigene a
norma, poteva essere sufficiente il rispetto di una media sotto la soglia stabilita nella
autorizzazione di tutti i punti di campionamento. La nuova determina
della Provincia, impugnata da Acam, invece ribadiva che (vedi QUI): “il
rispetto delle prescrizioni contenute nella DD 12/2009 e relative ai limiti di
emissioni odorigene (200 UO/m3) deve intendersi riferito ad ognuno dei punti di
rilievo”.
Acam per sostenere la sua tesi
nel ricorso citava la normativa della Lombardia che ad avviso della società
ricorrente non prevedeva il rispetto puntuale dei limiti di emissione ma solo
le medie.
In un post del 26 novembre 2014
(vedi QUI) rilevavo più approfonditamente
cinque elementi di debolezza della tesi di Acam:
1. intanto per fare una media ci vogliono i dati singoli completi.
Secondo le premesse della Diffida della Provincia si rilevava che: “la mancanza dei valori di tutti i punti di rilievo impedisce
di verificare se il trend di peggioramento sia effettivamente stato corretto”.
2. delle
normativa lombarda venivano citate solo le parti che più convenivano ad Acam.
Infatti, al contrario di quanto sostenuto da Acam, secondo la norma della Regione Lombardia occorre redigere delle mappe di impatto delle
emissioni dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di
picco di odore (non le medie dei valori massimi di 200 unità odometriche come
chiede Acam) al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla
simulazione, a 1, 3 e 5 unità odometriche per metro cubo di aria. Si tenga
presente, afferma la Regione Lombardia, che a 5 unità odometriche
il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore.
La norma
Lombarda coordina i dati sulle emissioni odorigene con quelli delle
stazioni meteo più vicine dal sito dell’impianto.
3.
Sia la normativa tecnica nazionale, vedi il sopra citato Decreto 29 gennaio
2007, che quella della Regione Liguria, non prevedono limiti specifici
per le emissioni odorigene che quindi sono rimessi all’ente autorizzatore, nel
caso di Saliceti la Provincia, ai sensi del comma 4 articolo 269 del DLgs
152/2006. Secondo questa ultima norma nella autorizzazione sono fissati tra gli
altri: i valori limite di emissione e quindi le modalità di campionamento degli stessi.
4.
Acam impugna in clamoroso ritardo
prescrizioni in pratica in atto da tempo. Infatti i limiti di emissione per
l’impianto di Saliceti furono stabiliti con la Determinazione
Dirigenziale n.12 del 2009 (vedi QUI) e questa determina non faceva alcun riferimento alle
medie da rispettare per il limite delle emissioni odorigene quindi comportando
per conseguenza che gli stessi dovessero essere rispettati in tutti i singoli
punti di prelievo.
5.
la questione delle medie va posta nell’ordine giusto di priorità degli
interessi da tutelare. Non a caso il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 parte 5: “Linee guida
per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR” a
pagina 75 afferma, proprio in relazione alle emissioni odorigene degli impianti
di trattamento rifiuti, che: “Il filtro biologico deve essere in grado
di abbattere almeno il 98% delle sostanze odorigene”.
Questo
è quello che scrivevo nel novembre 2014,
ma ora vediamo cosa scrive il TAR nella sentenza depositata l’altro ieri.
LA SENTENZA
DEL TAR LIGURIA
1. Relativamente
alla contestazione di Acam sul fatto che la richiesta di rispettare i limiti di
emissioni odorigene in tutti i punti di prelievo e non nelle medie, il TAR ha
statuito che il: “ gestore aveva sempre conformato spontaneamente la propria attività
alle modalità che, in un secondo momento, sono state imposte in modo esplicito
dall’Amministrazione.”. In altri termini
come scrivevo nel novembre 2014 Acam inviando, senza contestazioni, i rapporti
periodici sullo stato delle emissioni fin dalla autorizzazione del 2009 ha
accettato implicitamente l’obbligo di rispettare i limiti di emissione in tutti
i punti di prelievo e non solo nelle medie.
2.
Di fronte alla contestazione di Acam per cui la rilevazione della misura della
concentrazione media delle emissioni odorigene sarebbe, in relazione alla
caratteristiche dell’impianto di Saliceti, l’unica soluzione tecnicamente
possibile, il Tar così statuisce: “Le censure sollevate nella fattispecie dalla
parte ricorrente non consentono, appunto, di rilevare con immediatezza
l’esistenza di vizi di tale natura in quanto, ove si consideri che le emissioni
odorigene fuoriescono da più punti dell’estesa superficie del biofiltro, la
volontà di imporre il rispetto del valore limite in tutti i punti di prelievo
non può essere certo considerata irrazionale. Tale scelta risulta anche coerente
con la natura del potere amministrativo esercitato nel caso di specie che
implica, tra l’altro, l’adozione di misure atte a costituire presidi avanzati
di tutela rispetto alle emissioni inquinanti, di per sé particolarmente
fastidiose, che possono essere generate da questa tipologia di impianti qualora
non ne venga curata una costante manutenzione atta a garantirne adeguate
condizioni di efficienza.” In altri termini come scrivevo nel novembre 2014
(vedi punto 5 del paragrafo precedente di questo post) la questione delle medie
va posto in relazione all’ordine degli interessi prioritari da tutelare al fine
di garantire che direttamente dall’impianto vengano trattenuti il massimo
possibile di livelli di emissione.
3.
Acam contesta che la istruttoria che ha portato alla diffida della Provincia
sull’obbligo di rispettare i limiti in tutti i punti di rilevamento e non solo
con le medie, sia stata fondata su una istruttoria inadeguata frutto solo delle
proteste dei cittadini residente. Il TAR
rispetto a questa contestazione così statuisce: “l’Amministrazione ha adottato il primo atto
di diffida sulla base di risultanze oggettive, rappresentate dai valori
comunicati dallo stesso gestore dell’impianto che, come riferito in precedenza,
dimostravano l’esistenza di un progressivo scadimento delle condizioni di
efficienza del biofiltro.
Le diffide successive sono state anche precedute da
sopralluoghi della polizia municipale di Vezzano Ligure, Comune in cui ha sede
l’impianto, che confermavano “la presenza di odore acre e fastidioso”
proveniente dallo stesso (cfr. nota del 19 agosto 2014).
Tanto appare sufficiente per escludere che
l’Amministrazione abbia assunto le contestate determinazioni prescindendo da
riscontri oggettivi delle criticità segnalatele dai residenti.
Quindi secondo il TAR la
diffida della Provincia si fonda sui dati stessi di Acam, sulle ispezioni delle
autorità preposte, tutti elementi che hanno dimostrato, scrive alla fine del
TAR, la oggettività delle criticità segnalate dai residente.
CONCLUSIONI
Questa sentenza è molto importante non solo perché
impedisce a Acam di aggirare la autorizzazione della Provincia sulla questione
delle emissioni.
Il TAR nel motivare la sua decisione sostanzialmente
conferma quanto da tempo denunciano i cittadini residenti nella zona: l’impianto ha subito un progressivo degrado nella sua gestione producendo un disagio
grave e continuato ai cittadini residenti nella zona in relazione alle forti
emissioni odorigene. Come scrive lo stesso TAR dai dati in possesso della
Provincia si evince che: “nel secondo semestre 2013, il limite risultava superato in
sei punti di prelievo, nonostante il valore medio risultasse ancora regolare.”
Tutto quanto sopra dimostra con
chiarezza che i cittadini hanno ragione e la hanno per riscontri oggettivi e
che quindi questo impianto o si metterà
a norma evitando in modo ragionevole le emissioni odorigene oppure andrà chiuso e profondamente ristrutturato. La “palla” ora passa
ad Acam o alla società che riceverà in dote questo impianto e non potrà essere
elusa ulteriormente considerato che è tutt’ora in corso anche una inchiesta
penale sulla vicenda.
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