domenica 31 maggio 2015

Impianto rifiuti Saliceti: Acam perde al TAR che conferma il rischio odori

Dopo avere ottenuto il rigetto della richiesta di archiviazione sulle indagini penali per il reato  di getto di cose pericolose (articolo 674 del Codice Penale) relativamente alle emissioni odorigene dall’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti/ Vezzano Ligure, i cittadini residenti nella zona ottengono una nuova vittoria. 
Il TAR, come riportato dal Secolo XIX di oggi, con sentenza n. 529 del 29/5/2015 (per il testo completo vedi QUI) ha bocciato il ricorso di Acam Ambiente S.p.a. contro la diffida della Provincia di Spezia che aveva imposto a Acam  di rispettare i limiti delle emissioni odorigene dall’impianto di Saliceti in tutti i punti di prelievo e non solo con le medie.
Della Diffida della Provincia avevo spiegato in un post dello scorso 12 settembre (vedi QUI 



LA PRETESTUOSITÀ DEL RICORSO DI ACAM
Acam nel suo ricorso sosteneva che per garantire emissioni odorigene a norma, poteva essere sufficiente il rispetto di una media sotto la soglia stabilita nella autorizzazione di tutti i punti di campionamento.  La nuova determina della Provincia, impugnata da Acam, invece ribadiva che (vedi QUI): “il rispetto delle prescrizioni contenute nella DD 12/2009 e relative ai limiti di emissioni odorigene (200 UO/m3) deve intendersi riferito ad ognuno dei punti di rilievo”.  
                                                                                                                       
Acam per sostenere la sua tesi nel ricorso citava la normativa della Lombardia che ad avviso della società ricorrente non prevedeva il rispetto puntuale dei limiti di emissione ma solo le medie.

In un post del 26 novembre 2014 (vedi QUIrilevavo più approfonditamente cinque elementi di debolezza della tesi di Acam:

1. intanto per fare una media ci vogliono i dati singoli completi. Secondo le premesse della Diffida della Provincia si rilevava che: “la mancanza dei valori di tutti i punti di rilievo impedisce di verificare se il trend di peggioramento sia effettivamente stato corretto”.

2. delle normativa lombarda venivano citate solo le parti che più convenivano ad Acam. Infatti, al contrario di quanto sostenuto da Acam,  secondo la norma della Regione Lombardia occorre redigere delle mappe di impatto delle emissioni dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore (non le medie dei valori massimi di 200 unità odometriche come chiede Acam) al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione, a 1, 3 e 5 unità odometriche per metro cubo di aria. Si tenga presente, afferma la Regione Lombardia,  che a 5 unità odometriche  il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore.
La norma Lombarda coordina i dati sulle emissioni odorigene con quelli delle stazioni meteo più vicine dal sito dell’impianto.

3. Sia la normativa tecnica nazionale, vedi il sopra citato Decreto 29 gennaio 2007,  che quella della Regione Liguria, non prevedono limiti specifici per le emissioni odorigene che quindi sono rimessi all’ente autorizzatore, nel caso di Saliceti la Provincia, ai sensi del comma 4 articolo 269 del DLgs 152/2006. Secondo questa ultima norma nella autorizzazione sono fissati tra gli altri: i valori limite di emissione e quindi le modalità di campionamento degli stessi.

4.  Acam impugna in clamoroso ritardo prescrizioni in pratica in atto da tempo. Infatti i limiti di emissione per l’impianto di Saliceti furono stabiliti con la Determinazione Dirigenziale n.12 del 2009 (vedi  QUI) e questa determina non faceva alcun riferimento alle medie da rispettare per il limite delle emissioni odorigene quindi comportando per conseguenza che gli stessi dovessero essere rispettati in tutti i singoli punti di prelievo.

5. la questione delle medie va posta nell’ordine giusto di priorità degli interessi da tutelare. Non a caso il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 parte 5: “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione  delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di  selezione, produzione di CDR” a pagina 75 afferma, proprio in relazione alle emissioni odorigene degli impianti di trattamento rifiuti,  che: “Il filtro biologico deve essere in grado di abbattere almeno il 98% delle sostanze odorigene”. 

Questo è quello che scrivevo nel  novembre 2014, ma ora vediamo cosa scrive il TAR nella sentenza depositata l’altro ieri.



LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA
1. Relativamente alla contestazione di Acam sul fatto che la richiesta di rispettare i limiti di emissioni odorigene in tutti i punti di prelievo e non nelle medie, il TAR ha statuito che il: “ gestore aveva sempre conformato spontaneamente la propria attività alle modalità che, in un secondo momento, sono state imposte in modo esplicito dall’Amministrazione.”.  In altri termini come scrivevo nel novembre 2014 Acam inviando, senza contestazioni, i rapporti periodici sullo stato delle emissioni fin dalla autorizzazione del 2009 ha accettato implicitamente l’obbligo di rispettare i limiti di emissione in tutti i punti di prelievo e non solo nelle medie.

2. Di fronte alla contestazione di Acam per cui la rilevazione della misura della concentrazione media delle emissioni odorigene sarebbe, in relazione alla caratteristiche dell’impianto di Saliceti, l’unica soluzione tecnicamente possibile, il Tar così statuisce: “Le censure sollevate nella fattispecie dalla parte ricorrente non consentono, appunto, di rilevare con immediatezza l’esistenza di vizi di tale natura in quanto, ove si consideri che le emissioni odorigene fuoriescono da più punti dell’estesa superficie del biofiltro, la volontà di imporre il rispetto del valore limite in tutti i punti di prelievo non può essere certo considerata irrazionale. Tale scelta risulta anche coerente con la natura del potere amministrativo esercitato nel caso di specie che implica, tra l’altro, l’adozione di misure atte a costituire presidi avanzati di tutela rispetto alle emissioni inquinanti, di per sé particolarmente fastidiose, che possono essere generate da questa tipologia di impianti qualora non ne venga curata una costante manutenzione atta a garantirne adeguate condizioni di efficienza.” In altri termini come scrivevo nel novembre 2014 (vedi punto 5 del paragrafo precedente di questo post) la questione delle medie va posto in relazione all’ordine degli interessi prioritari da tutelare al fine di garantire che direttamente dall’impianto vengano trattenuti il massimo possibile di livelli di emissione.


3. Acam contesta che la istruttoria che ha portato alla diffida della Provincia sull’obbligo di rispettare i limiti in tutti i punti di rilevamento e non solo con le medie, sia stata fondata su una istruttoria inadeguata frutto solo delle proteste dei cittadini residente.  Il TAR rispetto a questa contestazione così statuisce: “l’Amministrazione ha adottato il primo atto di diffida sulla base di risultanze oggettive, rappresentate dai valori comunicati dallo stesso gestore dell’impianto che, come riferito in precedenza, dimostravano l’esistenza di un progressivo scadimento delle condizioni di efficienza del biofiltro.
Le diffide successive sono state anche precedute da sopralluoghi della polizia municipale di Vezzano Ligure, Comune in cui ha sede l’impianto, che confermavano “la presenza di odore acre e fastidioso” proveniente dallo stesso (cfr. nota del 19 agosto 2014).
Tanto appare sufficiente per escludere che l’Amministrazione abbia assunto le contestate determinazioni prescindendo da riscontri oggettivi delle criticità segnalatele dai residenti.
Quindi secondo il TAR la diffida della Provincia si fonda sui dati stessi di Acam, sulle ispezioni delle autorità preposte, tutti elementi che hanno dimostrato, scrive alla fine del TAR, la oggettività delle criticità segnalate dai residente.



CONCLUSIONI
Questa sentenza è molto importante non solo perché impedisce a Acam di aggirare la autorizzazione della Provincia sulla questione delle emissioni.
Il TAR nel motivare la sua decisione sostanzialmente conferma quanto da tempo denunciano i cittadini residenti nella zona: l’impianto ha subito un progressivo degrado  nella sua gestione producendo un disagio grave e continuato ai cittadini residenti nella zona in relazione alle forti emissioni odorigene. Come scrive lo stesso TAR dai dati in possesso della Provincia si evince che: “nel secondo semestre 2013, il limite risultava superato in sei punti di prelievo, nonostante il valore medio risultasse ancora regolare.”

Tutto quanto sopra dimostra con chiarezza che i cittadini hanno ragione e la hanno per riscontri oggettivi e che quindi questo impianto o si metterà a norma evitando in modo ragionevole le emissioni odorigene oppure andrà chiuso e profondamente ristrutturato. La “palla” ora passa ad Acam o alla società che riceverà in dote questo impianto e non potrà essere elusa ulteriormente considerato che è tutt’ora in corso anche una inchiesta penale sulla vicenda. 



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