martedì 2 agosto 2022

Antenne Telefonia Mobile: procedure accelerate su tralicci esistenti, ennesima deroga alle norme ambientali

Ecco l’ennesima semplificazione autorizzatoria che mira principalmente non tanto ad accelerare le decisioni ma ad aggirare le norme ambientali e soprattutto, in questo caso, la tutela della salute pubblica, in barba anche alla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (QUI). In sostanza la norma che descriverò nel post che segue permette di non applicare la procedura ordinaria di autorizzazione alle antenne di telefonia mobile se installate su pali e tralicci esistenti il tutto riducendo i tempi per l’eventuale parere dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente competente territorialmente.

Insomma se da un lato aumenta la preoccupazione dei cittadini per il rischio campi elettromagnetici la risposta delle istituzioni non è quella di rassicurarli ma di rimuovere il rischio semplicemente aggirando le procedure più rigorose in un quadro normativo che per questi impianti ha già avuto anche troppe semplificazioni e autocertificazioni come spiego sempre nel post.

Intanto vediamo in sintesi cosa dice questa nuova norma per poi ricostruire, nella seconda parte del post, le due procedure autorizzatorie per le antenne di telefonia mobile: quella ordinaria e quella semplificata con SCIA utilizzata, la seconda, per applicarla appunto agli impianti installati su tralicci esistenti come se un palo già installato garantisca più di una seria istruttoria.

 

 

LA NUOVA NORMA SULLE ANTENNE DA INSTALLARE IN TRALICCI ESISTENTI

L’articolo 44 del DLgs 259/2003 – Codice Comunicazione Elettroniche (QUI)  al comma 3 prevede che l’istanza da presentare per l’autorizzazione delle antenne di telefonia mobile deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti  di  esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di  qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36 (QUI),  e relativi provvedimenti di attuazione,  attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.   

L’articolo 7-septies della legge 51/2022 (QUI) modifica il suddetto articolo 44 introducendo il principio che la suddetta documentazione é esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici. Modifica sibillina perché da un lato inutile in quanto è ovvio che se si tratta di installare un palo non occorra la documentazione e la procedura ordinaria di autorizzazione sulla compatibilità elettromagnetica ma una volta che si è installato un palo per futuri impianti radioelettrici non si applica più la procedura dell’articolo 44 ma dell’articolo 45 del DLgs 259/2003. Così con questa piccola modifica si permette di autorizzare antenne di telefonia mobile su tralicci esistenti con semplice segnalazione certificata di inizio attività e un parere dell’Arpa che potrebbe anche non arrivare e nel frattempo l’impianto viene installato, mentre nella procedura ordinaria ex articolo 44 la procedura prevede la conferenza dei servizi e 90 giorni di tempo per essere conclusa.

 

Di seguito, per chi vuole approfondire, riporto in modo puntuale la differenza tra le due diverse procedure ex articoli 44 e 45 del DLgs 259/2003 (Codice della Comunicazione Elettronica) …

 

 

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE    ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI – NUOVI IMPIANTI (ARTICOLO 44)


Autorizzazione

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base   per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza  dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti  locali, previo accertamento, da parte  dell'Organismo  competente  ad  effettuare  i controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (QUI), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi  provvedimenti di attuazione, ove previsto.

Quindi restano in vigore i limiti di esposizione del DPCM 8 luglio 2003 (QUI).

 

A chi presentare istanza di autorizzazione

L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 é presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, secondo il quale: "“2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, é assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

 

Contenuto Istanza 

L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralità di domande, viene  data  precedenza  a  quelle presentate congiuntamente da più operatori. 

 

SCIA impianti sotto i 20 watt

Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.

 

Rete di telecomunicazione traffico ferroviario

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di  telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n.36, e relativi provvedimenti  di attuazione.

 

Pubblicizzazione Istanza e SCIA e controlli Arpa

Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di controllo (ARPA) che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. 

Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.

Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

 

Richiesta integrazioni

il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

 

Conferenza dei Servizi

Quando l'installazione dell'infrastruttura é subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione  dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici  interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli (Arpa). I termini della conferenza dei servizi come disciplinati dalla Legge 241/1990 sono dimezzati.

 

Effetti conclusioni Conferenza dei Servizi

La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture in oggetto, di competenza di tutte le amministrazioni enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.  

 

Termini conclusione del procedimento e silenzio assenso

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA), e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei suddetti 90 giorni, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, vale a dire l’esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile designato dall’organo di governo dell’ente competente. (ente locale in questo caso)

Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti   ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite sopra. 

Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

 

Termini per realizzazione opere autorizzate

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

 

 

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER TECNOLOGIE 4G E SUCCESSIVE EVOLIZIONI (ARTICOLO 45)

 

Modalità richiesta autorizzazione

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette:

1. all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi vigenti dei CEM indipendentemente dai Watt di potenza.

2. ad Arpa competente territorialmente per il parere di compatibilità elettromagnetica

 

Parere negativo ente di controllo

Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione della SCIA, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

 

 


Nessun commento:

Posta un commento