giovedì 11 agosto 2022

Esclusione della VIA non esclude l'autorizzazione paesaggistica o altra autorizzazione obbligatoria per impianti rifiuti

La Corte Costituzionale con sentenza n° 106 del 4 maggio 2022 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che prevedeva per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione non sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, né può essere subordinata ad ulteriori pareri. La comunicazione deve comunque essere corredata di relazione tecnica specialistica in ordine alla non sostanzialità della variante secondo i criteri fissati da altra parte della norma regionale.

 

 

MOTIVI DELLA SENTENZA


Motivi di impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, prevedendo che l’esclusione dall’assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale si estenda all’acquisizione di qualsivoglia parere, inclusi quelli obbligatori in materia paesaggistica, sarebbe in contrasto con l’art. 117, commi secondo, lettera s), e sesto, Cost., che attribuiscono al legislatore statale, rispettivamente, la competenza legislativa e regolamentare in materia di tutela ambientale e del paesaggio.

 

La Corte Costituzionale considera fondati i motivi di questa impugnazione.

Secondo la Corte Costituzionale non è rilevante la circostanza che gli impianti autorizzati di smaltimento rifiuti in questione siano solo quelli con esclusione di assoggettabilità a VIA, stante la diversa funzione assegnata dall’ordinamento alla valutazione di impatto ambientale rispetto all’autorizzazione paesaggistica.

L’autonomia dei due procedimenti si evince chiaramente dall’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, proprio con specifico riferimento all’autorizzazione per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, prevede al comma 7 che, quando “il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione”.

La disposizione impone, dunque, l’autonoma acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, disciplinata appunto dall’art. 146 cod. beni culturali, che deve essere richiesta dai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili ed aree di interesse paesaggistico prima di effettuare un qualsivoglia intervento sui suddetti beni, onde verificare la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

È necessaria conseguenza della riconosciuta competenza esclusiva dello Stato in materia paesaggistica che le eccezioni all’obbligo di autorizzazione paesaggistica siano espressamente stabilite dalla norma statale, anche regolamentare.

La norma impugnata ha invaso tale riserva esclusiva poiché ha previsto che la variante «non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale» o «ad ulteriori pareri», così includendo, nella valutazione già avvenuta di esclusione dell’assoggettabilità a VIA, nei termini appena detti, ogni ulteriore e nuova verifica, anche quella per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

 

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