mercoledì 10 giugno 2026

Quale ponderazione degli interessi nelle procedure per autorizzare impianti da fonti rinnovabili

Il Regolamento (UE) 2022/2577 (QUI), di seguito Regolamento, stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.

L’Avvocatura UE è intervenuta, con le sue conclusioni (QUI) del 21 maggio 2026,  in un contenzioso sollevato dalla giurisdizione nazionale belga chiarendo la natura giuridica della presunzione di interesse pubblico prevalente prevista dal Regolamento per gli impianti da fonti rinnovabili e quindi i limiti entro i quali gli stati membri esercitano la ponderazione tra gli interessi a realizzare detti impianti con quelli ambientali disciplinati dalla normativa di settore: biodiversità, tutela delle acque, conservazione degli uccelli selvatici.

Vediamo di seguito prima una sintesi delle conclusioni della Avvocatura UE per poi analizzarle più specificamente.

 

 

SINTESI DELLE CONCLUSIONI DELLA AVVOCATURA UE

1. Il Regolamento riconosce una presunzione di interesse pubblico prevalente per gli impianti da fonti rinnovabili che deve essere rispettato dagli Stati membri e che questa presunzione è legittimata anche da direttive settoriali ambientali (Habitat, tutela acque, conservazione uccelli selvatici).

2. Per il motivo di cui al punto 1 non è necessario che detta presunzione sia dichiarata di volta in volta per ogni singolo procedimento di valutazione autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

3. Però quanto previsto al punto 2 significa che da detta presunzione gli Stati possono discostarsi a seguito di una valutazione approfondita che dimostri un pregiudizio a un interesse giuridico tutelato nello Stato membro interessato, nonché con una motivazione specifica e circostanziata.

4. invece per la tutela del paesaggio detta presunzione non essendo legittimata da direttive UE, salvo che lo stato membro non la introduca nella sua legislazione statale l’interesse pubblico prevalente di un progetto da fonti rinnovabili deve essere oggetto di previo riconoscimento espresso, basato su una valutazione effettuata caso per caso.

 

 


OGGETTO DEL CONTENZIOSO DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

L’Avvocatura UE nella causa C‑325/25, lo scorso 21 maggio 2026 ha prodotto le sue conclusioni in relazione al contenzioso di seguito descritto in sintesi.

Il fatto che ha dato origine al contenzioso finito alla Corte di Giustizia UE si riferisce al diniego che la Regione vallona del Belgio, alla domanda presentata da una impresa per costruire ed esercire due impianti eolici. La Regione ha negato l’autorizzazione con la motivazione che tale progetto avrebbe arrecato pregiudizio al paesaggio e al patrimonio situati nell’area circostante interessata.

L’oggetto del contenzioso affrontato dalle conclusioni della Avvocatura UE riguarda la discrezionalità con la quale gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 articolo 3 (QUI) del Regolamento secondo il quale, ferma restando la ponderazione degli interessi in gioco, deve essere accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente. A rafforzare questa norma il paragrafo 1 di detto articolo 3 prevede, per questi progetti, una dichiarazione ex lege di interesse pubblico prevalente  nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

 

 

MOTIVAZIONE DEL DINIEGO AGLI IMPIANTI EOLICI DA PARTE DELLA REGIONE BELGA

Secondo gli uffici competenti della Regione Vallona il diniego deriva dal fatto che in caso di installazione dei due impianti eolici, il comfort visivo sarebbe molto alterato per dieci abitazioni, che la modifica del paesaggio sarebbe notevole nell’area di cui trattasi, che il progetto in questione si collocherebbe isolatamente all’interno di un territorio privo di impianti eolici in un raggio di sette chilometri ma circondato a nord e a sud da due importanti estensioni di parchi eolici, che il quadro normativo di riferimento per l’installazione di impianti eolici nella Regione vallona, adottato nel corso del 2013, darebbe priorità ai parchi composti da un minimo di cinque impianti eolici e, in definitiva, che «lo sviluppo dell’energia eolica non può avvenire a danno delle qualità paesaggistiche e patrimoniali dell’area circostante in cui si inserisce».

 

 


CONTENZIOSO NELLO STATO BELGA

La società ha ricorso contro detto diniego nell’ambito delle procedure giurisdizionali dello stato belga. Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere ogni decisione e sollevare, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato di funzionamento delle istituzioni UE (QUI), questioni pregiudiziali di fronte alla Corte di Giustizia UE

 



QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE

1. Se l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono garantire che, nell’ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché lo sviluppo della relativa infrastruttura di rete siano comunque prioritari rispetto a quelli delle norme ambientali applicabili al progetto in esame (Tutela biodiversità siti e specie, tutela acque, conservazioni uccelli selvatici, paesaggio e patrimonio storico architettonico).

 

2. se l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento debba essere interpretato nel senso che l’espressione «progetti riconosciuti d’interesse pubblico prevalente» significa che un siffatto interesse richiede un riconoscimento espresso per ogni singolo progetto da parte dello Stato membro interessato.

 

3. se l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento debba essere interpretato nel senso che, qualora gli Stati membri provvedano a che almeno i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente siano «prioritari» in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, priorità da cui gli Stati membri possono discostarsi con motivazione precisa e circostanziata. Il tutto fatto salvo che la seconda parte del paragrafo 2 prevede che siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti.

 


 

SULLA PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Secondo l’Avvocatura UE fermo restando le priorità affermate per le fonti rinnovabili affermato dal paragrafo 2 articolo 3 del Regolamento, gli Stati membri mantengono la facoltà di limitare l’applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima. D’altronde lo stesso paragrafo 1 articolo 3 del Regolamento prevede che gli Stati membri possono limitare la applicazione del principio della presunzione di interesse pubblico prevalente a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

 

Di conseguenza l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2022/2577 non conferisce, in generale, lo status di «interesse pubblico prevalente» ai progetti FER, anche se tale regolamento stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa, ma riconosce tale status unicamente alla luce delle disposizioni delle direttive considerate, relative alla tutela dell’ambiente.

In altri termini in ogni singolo procedimento di valutazione autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili occorrerà verificare che la loro realizzazione per gli interessi pubblici definiti dal Regolamento non aggiri le necessarie misure di conservazione in materiai di tutela della biodiversità dei siti e specie protetti nonché la salute pubblica relativamente alle acque, sviluppo sostenibile e sicurezza delle persone. Questo avverrà attraverso una corretta ponderazione degli interessi all’interno del procedimento di valutazione e autorizzazione.

 

 

 

SULLA SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Secondo l’Avvocatura UE il principio per cui i progetti da fonti rinnovabili siano ex lege riconosciuti d’interesse pubblico prevalente deriva anche dalle stesse norme ambientali citate nel contenzioso:

- paragrafo 4 articolo 6 Direttiva 92/43/CEE (tutela biodiversità): “Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata”

- articolo 4 Direttiva 2000/60/CE (tutela delle acque): Il mancato raggiungimento degli obiettivi della Direttiva come pure la incapacità di impedire il deterioramento di uno stato elevato o buono del corpo idrico, non comporta violazione della stessa a condizione sia dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano o si siano verificate modifiche o alterazioni del corpo idrico per ragioni di prioritario interesse pubblico, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: o ancora per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

- articolo 9 direttiva 2009/147/CE (Conservazione uccelli selvatici): che prevede la possibilità di derogare agli obiettivi della stessa, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell’interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna.


Di conseguenza conclude l’Avvocatura UE l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 deve essere interpretato nel senso che l’espressione «progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente» significa che, salvo nei casi in cui la presunzione relativa di cui al paragrafo 1 di tale articolo sia stata superata e/o qualora l’applicazione di tale presunzione non sia stata limitata dallo Stato membro interessato alle condizioni previste da quest’ultima disposizione, un siffatto interesse non richiede un riconoscimento espresso per quanto riguarda le tre direttive considerate.

Invece per la tutela del paesaggio non essendo disciplinata nella normativa UE settoriale, come quella sopra citata, bisogna distinguere:

1. il caso in cui lo stato membro abbia introdotto nella legislazione nazionale la presunzione ex lege di interesse pubblico prevalente per gli impianti da fonti rinnovabili;

2. se tala presunzione non sussiste nella legislazione nazionale l’interesse giuridico costituito dalla tutela del patrimonio, l’interesse pubblico prevalente di un progetto deve essere oggetto di previo riconoscimento espresso, basato su una valutazione effettuata caso per caso.

 



SULLA TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Secondo l’Avvocatura UE il criterio della priorità stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 debba essere inteso come priorità di principio, lasciando così a uno Stato membro la facoltà, in via eccezionale, di negare l’autorizzazione di un progetto FER a condizione di fornire una motivazione specifica e circostanziata, fondando la sua decisione su una valutazione approfondita che dimostri un pregiudizio a un interesse giuridico concorrente tutelato in tale Stato. Una siffatta motivazione deve consentire al responsabile del progetto FER interessato di comprendere le ragioni del diniego opposto alla sua domanda e, pertanto, permettergli di difendere i propri diritti.

Alla luce di tali considerazioni, propongo di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 deve essere interpretato nel senso che, qualora gli Stati membri provvedano a che, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata «priorità» quanto meno ai progetti FER riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente, tale priorità sia intesa, fatta salva la protezione delle specie prevista da tale disposizione, come una priorità di principio, da cui tali Stati possano discostarsi a seguito di una valutazione approfondita che dimostri un pregiudizio a un interesse giuridico tutelato nello Stato membro interessato, nonché con una motivazione specifica e circostanziata.

 

 

 


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