Il Regolamento (UE) 2022/2577 (QUI), di seguito Regolamento, stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.
L’Avvocatura UE è intervenuta, con le sue conclusioni (QUI) del 21 maggio 2026, in un contenzioso sollevato dalla giurisdizione nazionale belga chiarendo la natura giuridica della presunzione di interesse pubblico prevalente prevista dal Regolamento per gli impianti da fonti rinnovabili e quindi i limiti entro i quali gli stati membri esercitano la ponderazione tra gli interessi a realizzare detti impianti con quelli ambientali disciplinati dalla normativa di settore: biodiversità, tutela delle acque, conservazione degli uccelli selvatici.
Vediamo di seguito prima una sintesi delle conclusioni della Avvocatura UE per poi analizzarle più specificamente.
SINTESI DELLE CONCLUSIONI DELLA AVVOCATURA UE
1. Il Regolamento riconosce una presunzione di interesse
pubblico prevalente per gli impianti da fonti rinnovabili che deve essere
rispettato dagli Stati membri e che questa presunzione è legittimata anche da
direttive settoriali ambientali (Habitat, tutela acque, conservazione uccelli
selvatici).
2. Per il motivo di cui al punto 1 non è necessario che
detta presunzione sia dichiarata di volta in volta per ogni singolo
procedimento di valutazione autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
3. Però quanto previsto al punto 2 significa che da detta
presunzione gli Stati possono discostarsi a seguito di una valutazione
approfondita che dimostri un pregiudizio a un interesse giuridico tutelato
nello Stato membro interessato, nonché con una motivazione specifica e
circostanziata.
4. invece per la tutela del paesaggio detta presunzione
non essendo legittimata da direttive UE, salvo che lo stato membro non la
introduca nella sua legislazione statale l’interesse pubblico prevalente di un
progetto da fonti rinnovabili deve essere oggetto di previo riconoscimento
espresso, basato su una valutazione effettuata caso per caso.
OGGETTO DEL CONTENZIOSO DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
L’Avvocatura UE nella causa C‑325/25, lo scorso 21
maggio 2026 ha prodotto le sue conclusioni in relazione al contenzioso di
seguito descritto in sintesi.
Il fatto che ha dato origine al contenzioso finito alla Corte
di Giustizia UE si riferisce al diniego che la Regione vallona del Belgio, alla
domanda presentata da una impresa per costruire ed esercire due impianti
eolici. La Regione ha negato l’autorizzazione con la motivazione che tale
progetto avrebbe arrecato pregiudizio al paesaggio e al patrimonio situati
nell’area circostante interessata.
L’oggetto del contenzioso affrontato dalle conclusioni
della Avvocatura UE riguarda la discrezionalità con la quale gli Stati membri
possono applicare il paragrafo 2 articolo 3 (QUI)
del Regolamento secondo il quale, ferma restando la ponderazione degli interessi
in gioco, deve essere accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo
della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti
come d'interesse pubblico prevalente. A rafforzare questa norma il paragrafo 1
di detto articolo 3 prevede, per questi progetti, una dichiarazione ex lege di
interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.
MOTIVAZIONE DEL DINIEGO AGLI IMPIANTI EOLICI DA PARTE
DELLA REGIONE BELGA
Secondo gli uffici competenti della Regione Vallona il
diniego deriva dal fatto che in caso di installazione dei due impianti
eolici, il comfort visivo sarebbe molto alterato per dieci abitazioni, che la
modifica del paesaggio sarebbe notevole nell’area di cui trattasi, che il
progetto in questione si collocherebbe isolatamente all’interno di un
territorio privo di impianti eolici in un raggio di sette chilometri ma
circondato a nord e a sud da due importanti estensioni di parchi eolici, che il
quadro normativo di riferimento per l’installazione di impianti eolici nella
Regione vallona, adottato nel corso del 2013, darebbe priorità ai parchi
composti da un minimo di cinque impianti eolici e, in definitiva, che «lo
sviluppo dell’energia eolica non può avvenire a danno delle qualità
paesaggistiche e patrimoniali dell’area circostante in cui si inserisce».
CONTENZIOSO NELLO STATO BELGA
La società ha ricorso contro detto diniego nell’ambito
delle procedure giurisdizionali dello stato belga. Il Consiglio di Stato ha
deciso di sospendere ogni decisione e sollevare, ai sensi dell’articolo 267 del
Trattato di funzionamento delle istituzioni UE (QUI),
questioni pregiudiziali di fronte alla Corte di Giustizia UE
QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE
1. Se l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento
debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono garantire che,
nell’ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, la costruzione
e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché
lo sviluppo della relativa infrastruttura di rete siano comunque prioritari
rispetto a quelli delle norme ambientali applicabili al progetto in esame
(Tutela biodiversità siti e specie, tutela acque, conservazioni uccelli selvatici,
paesaggio e patrimonio storico architettonico).
2. se l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento debba
essere interpretato nel senso che l’espressione «progetti riconosciuti
d’interesse pubblico prevalente» significa che un siffatto interesse richiede
un riconoscimento espresso per ogni singolo progetto da parte dello Stato
membro interessato.
3. se l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento
debba essere interpretato nel senso che, qualora gli Stati membri provvedano a
che almeno i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente siano
«prioritari» in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli
casi, priorità da cui gli Stati membri possono discostarsi con motivazione
precisa e circostanziata. Il tutto fatto salvo che la seconda parte del
paragrafo 2 prevede che siano intraprese adeguate misure di conservazione che
contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie
in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal
fine risorse finanziarie e aree sufficienti.
SULLA PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Secondo l’Avvocatura UE fermo restando le priorità
affermate per le fonti rinnovabili affermato dal paragrafo 2 articolo 3 del
Regolamento, gli Stati membri mantengono la facoltà di limitare l’applicazione
di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a
determinati tipi di tecnologie o progetti con determinate caratteristiche
tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali
integrati per l’energia e il clima. D’altronde lo stesso paragrafo 1 articolo 3
del Regolamento prevede che gli Stati membri possono limitare la applicazione
del principio della presunzione di interesse pubblico prevalente a determinate
parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti
con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite
nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
Di conseguenza l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
2022/2577 non conferisce, in generale, lo status di «interesse pubblico
prevalente» ai progetti FER, anche se tale regolamento stabilisce norme
temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura
autorizzativa, ma riconosce tale status unicamente alla luce delle disposizioni
delle direttive considerate, relative alla tutela dell’ambiente.
In altri termini in ogni singolo procedimento di
valutazione autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili occorrerà
verificare che la loro realizzazione per gli interessi pubblici definiti dal
Regolamento non aggiri le necessarie misure di conservazione in materiai di
tutela della biodiversità dei siti e specie protetti nonché la salute pubblica
relativamente alle acque, sviluppo sostenibile e sicurezza delle persone.
Questo avverrà attraverso una corretta ponderazione degli interessi all’interno
del procedimento di valutazione e autorizzazione.
SULLA SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Secondo l’Avvocatura UE il principio per cui i progetti
da fonti rinnovabili siano ex lege riconosciuti d’interesse pubblico prevalente
deriva anche dalle stesse norme ambientali citate nel contenzioso:
- paragrafo 4 articolo 6 Direttiva 92/43/CEE
(tutela biodiversità): “Qualora, nonostante conclusioni negative della
valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un
piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato
membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza
globale di Natura 2000 sia tutelata”
- articolo 4 Direttiva 2000/60/CE (tutela delle acque): Il mancato raggiungimento degli obiettivi della Direttiva come pure la incapacità di impedire il deterioramento di uno stato elevato o buono del corpo idrico, non comporta violazione della stessa a condizione sia dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano o si siano verificate modifiche o alterazioni del corpo idrico per ragioni di prioritario interesse pubblico, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: o ancora per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.
- articolo 9 direttiva 2009/147/CE (Conservazione
uccelli selvatici): che prevede la possibilità di derogare agli obiettivi della
stessa, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, nell’interesse
della salute e della sicurezza pubblica, nell’interesse della sicurezza aerea,
per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e
alle acque, per la protezione della flora e della fauna.
Di conseguenza conclude l’Avvocatura UE l’articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 deve essere interpretato nel senso che
l’espressione «progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente»
significa che, salvo nei casi in cui la presunzione relativa di cui al
paragrafo 1 di tale articolo sia stata superata e/o qualora l’applicazione di
tale presunzione non sia stata limitata dallo Stato membro interessato alle
condizioni previste da quest’ultima disposizione, un siffatto interesse non richiede
un riconoscimento espresso per quanto riguarda le tre direttive considerate.
Invece per la tutela del paesaggio non essendo disciplinata nella
normativa UE settoriale, come quella sopra citata, bisogna distinguere:
1. il caso in cui lo stato membro abbia introdotto nella
legislazione nazionale la presunzione ex lege di interesse pubblico prevalente
per gli impianti da fonti rinnovabili;
2. se tala presunzione non sussiste nella legislazione
nazionale l’interesse giuridico costituito dalla tutela del patrimonio,
l’interesse pubblico prevalente di un progetto deve essere oggetto di previo
riconoscimento espresso, basato su una valutazione effettuata caso per caso.
SULLA TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Secondo l’Avvocatura UE il criterio della priorità stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2022/2577 debba essere inteso come priorità di principio, lasciando così a uno Stato membro la facoltà, in via eccezionale, di negare l’autorizzazione di un progetto FER a condizione di fornire una motivazione specifica e circostanziata, fondando la sua decisione su una valutazione approfondita che dimostri un pregiudizio a un interesse giuridico concorrente tutelato in tale Stato. Una siffatta motivazione deve consentire al responsabile del progetto FER interessato di comprendere le ragioni del diniego opposto alla sua domanda e, pertanto, permettergli di difendere i propri diritti.
Alla luce di tali considerazioni, propongo di rispondere
alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
2022/2577 deve essere interpretato nel senso che, qualora gli Stati membri
provvedano a che, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli
casi, sia accordata «priorità» quanto meno ai progetti FER riconosciuti
come d’interesse pubblico prevalente, tale priorità sia intesa, fatta salva la
protezione delle specie prevista da tale disposizione, come una priorità di
principio, da cui tali Stati possano discostarsi a seguito di una valutazione
approfondita che dimostri un pregiudizio a un interesse giuridico tutelato
nello Stato membro interessato, nonché con una motivazione specifica e
circostanziata.
Nessun commento:
Posta un commento