giovedì 29 febbraio 2024

La transizione ecologica non può giustificare il deturpamento delle Bellezze Naturali: 3 SENTENZE

Il Tar Sardegna è intervenuto con tre sentenze successive sulla tematica del rapporto, sempre più contraddittorio, tra le norme di accelerazione per la autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la necessità di rispettare le norme di tutela del Paesaggio sia sotto il profilo estetico che naturalistico.

La prima sentenza riguarda un progetto di agro-fotovoltaico (Tar Sardegna sez. I sentenza 25 ottobre 2023 n° 827 - QUI)

La seconda sentenza riguarda un impianto eolico di 21 MW e relative opere connesse compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale (sentenza Tar Sardegna Sez. II, 19.10.2023, n. 776 - QUI)

La terza sentenza riguarda un parco eolico (15 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno e relative opere di servizio e connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW (Tar Sardegna n° 63 del 30 gennaio 2024QUI)

Le tre sentenze tracciano un indirizzo significativo e anche in controtendenza con altre sentenze dei giudici amministrativi che hanno teso a privilegiare gli impianti da fonti rinnovabili rispetto ad una rigorosa tutela del Paesaggio e dei Beni Ambientali tutelati dal Codice ma anche da normative di derivazione comunitaria come quella sulla biodiversità

Le tre sentenze del Tar Sardegna al di la della loro specificità pongono un faro di attenzione anche sulle recenti norme (QUI) che tendono sempre di più a derogare le norme ordinarie sul Paesaggio per favorire la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili

 

Vediamo specificamente le tre sentenze del Tar Sardegna…

 


Il Tar Sardegna Sez. I, sentenza 25 ottobre 2023, n. 827 è intervenuto sul decreto ministeriale di compatibilità ambientale (D.M. n. 147 del 28 marzo 2023) di un progetto agro-fotovoltaico nonostante il Parere negativo espresso dalla Soprintendenza unica per il P.N.R.R.

Il parere negativo della Soprintendenza era fondato sul fatto che il progetto era all’interno dei 500 metri della fascia di rispetto, area non idonea, del Nuraghe Turriga sottoposto a vincolo paesaggistico ex lettera m comma 1 articolo 142 DLgs 42/2004 (Codice Beni Culturali e del Paesaggio)
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Il Decreto di compatibilità ambientale si fonda sull’articolo 6 del Decreto Legge 50/2022 (QUI) introduce una nuova tipologia di area idonea: le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42 (QUI), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (Beni Culturali) oppure dell'articolo 136 [NOTA 1] del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente tipologia di area idonea, la fascia di rispetto é determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Successivamente la legge 41/2023 (QUI)all’articolo 47 ha ridotto queste distanze per l’eolico da 7 km a 1 km e per il fotovoltaico da 1 km a 500 metri.

Rispetto a questo quadro la sentenza rileva che in una visione unitaria del contesto territoriale in questione, deve ritenersi che l’areale in cui detto complesso archeologico è inserito non può considerarsi limitato al sito “Su Nuraxi” giacché lo stesso si estende su un’area vasta - ricadente nel territorio di diversi comuni - parimenti ricca di rilevantissime emergenze archeologiche e comprendente numerosi edifici nuragici posti in collegamento visivo e relazionale tra di loro.
Sotto questo profilo non è superfluo rilevare, a conferma dell’unitarietà del predetto contesto archeologico, la circostanza che l’area di realizzazione dell’impianto ricadrebbe all’interno del perimetro del Piano di Gestione del sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini, che ricomprende i comuni di: Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili e Villanovafranca, Genuri, Setzu e Genoni.
Non appare dunque corretto, ai fini dell’intestazione della legittimazione ad agire per la sua tutela, limitarsi ad una mera delimitazione territoriale delle competenze e delle attribuzioni, occorrendo avere riguardo - più propriamente – alla sostanziale unitarietà del sito archeologico ancorché, come nella specie, localizzato in diversi territori comunali.

Non solo ma la sentenza rileva come sia stato depositato in giudizio il provvedimento del 5 ottobre 2023, col quale la Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha dichiarato di particolare interesse archeologico il Nuraghe Turriga.

Per cui il Collegio, alla luce dell’intervenuta sopravvenienza provvedimentale che certifica il rilievo e le potenzialità – sul piano del rilievo archeologico del Nuraghe Turriga situato nelle immediate vicinanze (230 metri) dell’impianto in questione e della zona circostante che in realtà non è stata ancora compiutamente indagata – ha deciso di assegnare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, un termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza non definitiva, per verificare se il decreto del 5 ottobre 2023 del Ministero della Cultura e le esigenze di tutela del bene dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., impongano o meno una rivalutazione in via amministrativa della richiesta della società controinteressata.



Più recentemente è intervenuta la sentenza Tar Sardegna n° 63 del 30 gennaio 2024 che ha dichiarato legittimo il provvedimento di VIA su un progetto di parco eolico (15 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno e relative opere di servizio e connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da realizzarsi in un’area montana della Sardegna centrale).

Nel caso concreto, in un’area ricca di bosco e macchia mediterranea evoluta, come evidenzia la Regione autonoma della Sardegna nel suo parere endoprocedimentale, “l’effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell’impianto eolico è rappresentato dall’asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie complessiva di circa 4,5 ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l’allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l’asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente (circa 50 metri quadrati/aerogeneratore, occupati dalla flangia)”.

Secondo la sentenza le agevolazioni verso le Fonti Rinnovabili e relativi impianti che le utilizzano ai fini degli obiettivi della decarbonizzazione stabiliti in sede UE: “non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023)”.

Conclude la sentenza rilevando, “in uno con parte della dottrina, che se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell’art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l’erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R. Invero, il ‘territorio’ quale componente dell’’ambiente’, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di ‘paesaggio’, evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre”.  Vedi anche T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776.

 

 

 



[NOTA 1]  1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze
.”

 


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