La Regione Liguria è notoriamente <<esperta>> nell'approvare
progetti di rifiuti contro la pianificazione vigente comunale e sovraordinata:
vedi progetti biodigestore Isola del Cantone e Vezzano ligure. Questo Ente ha presentato un
interpello al Ministero dell’Ambiente per definire i casi in cui i progetti di impianti gestione rifiuti costituiscono varianti automatiche ex lege alle destinazioni vigenti
nella pianificazione urbanistica con esclusione della Valutazione Ambientale
Strategica (di seguito VAS). Casistica disciplinata in combinato disposto del
comma 6 articolo 208 e comma 12 articolo 6 DLgs 152/2006.
Il Ministero dell’Ambiente ha risposto (QUI)
all’Interpello lo scorso 17 aprile c.a. citando un Parere del Consiglio di
Stato (QUI)
che distingue tra impianti nuovi e modifiche di quelli esistenti prevedendo l’applicazione
della deroga alla VAS solo agli impianti nuovi con localizzazione non prevista
dalla vigente pianificazione urbanistica.
Il Parere del Consiglio di Stato esprime una visione formalista per cui basandosi sulla
rubrica dell’articolo 208 (“autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti”) deduce automaticamente che solo per
questi si applica la deroga alla VAS costituendo la autorizzazione variante
automatica. Affermazione che non corrisponde al dettato dell’articolo 208,
infatti la procedura da esso disciplinata si applica anche alle variazioni di
impianti di gestione rifiuti in esercizio (comma 19 articolo 208). Non solo stessa procedura
unica anche per gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) come si deduce dall’articolo 29-ter del DLgs 152/2006.
Soprattutto il Parere del Consiglio di Stato riportato acriticamente dal Ministero dell’Ambiente nella risposta all’Interpello suddetto non tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella di merito del Consiglio di Stato che in sintesi afferma che la automaticità della variante alla pianificazione vigente deve essere verificata caso per caso prima di tutto nella conferenza dei servizi a prescindere dalla qualificazione dell’atto: autorizzazione o variante.
Riporto, di seguito, in primo luogo il testo delle norme oggetto
dell’Interpello per poi illustrare puntualmente e analizzare criticamente la
risposta del Ministero Ambiente e l’allegato Parere del Consiglio di Stato.
TESTO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA VARIANTE AUTOMATICA
CON ESCLUSIONE DELLA VAS IN CASO DI AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI RIFIUTI
NON PREVISTI DALLA VIGENTE PIANIFICAZIONE PUBBLICA
1. comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006: “L’approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori".
2. comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006: “Per
le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione
territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti
all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai
suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in
materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la
localizzazione delle singole opere.”
OGGETTO DELL’INTERPELLO PROMOSSO DALLA REGIONE LIGURIA
1. se la variante automatica allo strumento urbanistico
derivante dal combinato disposto degli artt. 208 e 6, comma 14, del d.lgs.
152/2006 riguardi solo i nuovi impianti o anche gli ampliamenti di quelli
esistenti;
2. se l’esonero da VAS di cui al comma 12 si limiti alle
varianti che incidono sulla sola localizzazione dell’opera, senza mutare la
destinazione d’uso dei suoli, o si estenda anche alle varianti che modificano
tale destinazione.
RISPOSTA DEL MINISTERO AMBIENTE E PARERE DEL CONSIGLIO DI
STATO
Il Ministero risponde all’Interpello citando il Parere del
Consiglio di Stato n. 984/2025 reso dalla Sezione Prima, affare n. 994/2024,
adunanza del 18 giugno 2025. Il Parere ha affermato espressamente che il comma
12 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 “esclude la VAS per la sola localizzazione
delle singole opere”, e ha altresì precisato che l’art. 208 del medesimo
decreto: “riguarda esclusivamente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti”. Lo stesso parere ha poi ritenuto che,
nel caso esaminato, trattandosi di ampliamento e rinnovamento di una discarica
esistente e non di fattispecie di localizzazione di un nuovo impianto, la
sequenza procedimentale avrebbe dovuto essere preceduta dalla VAS, ove
prescritta, sulla variante urbanistica.
In particolare e più precisamente il comma 12
dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 esclude la VAS per
la sola localizzazione delle singole opere, mentre l’art. 208 - che infatti
richiama il comma 13 dell’art.6 relativo all’autorizzazione integrata
ambientale - riguarda esclusivamente l’autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, quando nel caso oggetto del Parere del Consiglio di Stato, il procedimento riguarda un “Ampliamento
a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell’impianto
TMB presso il polo impiantistico in località -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-”. Sempre secondo il Parere: "versandosi in un caso di ampliamento e di rinnovamento di una discarica
esistente e non in una fattispecie di localizzazione di un nuovo impianto la
sequenza procedimentale che avrebbe dovuto condurre all’emanazione del Provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR) sconta un chiaro difetto di istruttoria
idoneo a inficiare la legittimità del provvedimento gravato".
Conclude il Parere che ai sensi dell’art.6, comma 2, per piani e
programmi per la gestione dei rifiuti la VAS è obbligatoria. Né può essere
esclusa alla luce del successivo comma 4. Inoltre, ai sensi dell’art. 11, comma
5, i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa
valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge.
LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SU VARIANTI E
AUTORIZZAZIONI PROGETTI
Sentenza nelle cause C-105/09 e C-110/09, 17 giugno 2010 (QUI) nelle quali la Corte ha precisato che la Direttiva VAS si applica ai piani e
programmi che “definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione
futura di progetti”, quando le misure in essi contenute condizionano il
rilascio delle relative autorizzazioni. Il criterio funzionale è dunque doppio:
l’atto deve stabilire un quadro di riferimento, e tale quadro deve condizionare
le successive autorizzazioni.
L’applicabilità della direttiva VAS non si determina
sulla base della qualificazione interna dell’atto come autorizzazione o
variante, ma sulla base della funzione che esso svolge nel sistema decisionale.
Una variante urbanistica prodotta da un’autorizzazione che raddoppia la
volumetria di una discarica e porta il perimetro dell’impianto a 40 metri dalle
abitazioni non è un atto meramente esecutivo: è un atto che ridefinisce il
quadro di riferimento territoriale dell’area, con effetti che la VAS eseguita
sul piano regionale di gestione dei rifiuti non ha valutato, perché non poteva
farlo a quel livello di dettaglio e con quella specificità localizzativa.
La direttiva non impone una valutazione per ogni
atto che incide sull’ambiente, ma per gli atti che stabiliscono un quadro di
riferimento nuovo per future autorizzazioni, o che producono effetti
significativi che il livello pianificatorio superiore non ha già valutato.
Ma anche in questo caso occorre verificare cosa in
concreto viene escludo dalla VAS. Come afferma O. Patrone sul sito Lexambiente il
13 maggio 2026 ai fini della esclusione della VAS anche nei casi di cui al
citato comma 12 articolo 6DLgs 152/2006: “... ciò che conta è se la variante
urbanistica che ne deriva ha carattere tecnico-attuativo, e dunque rientra
nell’esonero, o se esprime una nuova scelta pianificatoria che la VAS è
chiamata a valutare preventivamente.”
ANALISI CRITICA DEL PARERE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Stato nel parere citato ha ritenuto che costituisca
variante automatica (ex articolo 208 DLGS 152/2006) che esclude l’obbligo della
VAS (ex comma 12 articolo 6 DLgs 152/2006) solo nel caso di autorizzazione di
nuovo impianto.
Trattasi di affermazione che contrasta con quanto
affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra citata, non esiste
una regola assoluta di esclusione dalla VAS occorre sempre verificare nel
merito della variante.
In altri termini a prescindere che si tratti di impianto
nuovo o modifica di quello esistente occorre capire se la variante costituisca
una modifica di quanto definito a livello di localizzazione nella
pianificazione. Se la localizzazione non era definita dalla pianificazione
occorre applicare la VAS alla Variante in entrambi i casi.
D’altronde il DLGS 152/2006 non assegna alla pianificazione
regionale la localizzazione degli impianti di rifiuti ma semmai alle province
(ex lettera d) comma 1 articolo 197). Comunque, il parere del Consiglio di
Stato nella rigida separazione, sopra illustrata, tra impianti nuovi e
modifiche di quelli esistenti rimuove significativa giurisprudenza anche
amministrativa nazionale oltre a quella comunitaria. In particolare, detta
giurisprudenza del Consiglio di Stato (QUI)
afferma che, in relazione alla proposta di realizzazione di un impianto di
trattamento rifiuti, è la Conferenza dei Servizi la sede dove verificare
l’applicazione di detta automaticità, per cui solo in quella sede si potrà
dimostrare che la applicazione della norma che prevede che la autorizzazione
all’impianto costituisce variante automatica al PUC vigente non comporti
impatti ambientali sociali ed economici non superabili. In tal senso, precisano
le sentenze, l’articolo 208 del DLgs 152/2006 non impedisce che attraverso la
conferenza dei servizi la variante imponga una destinazione funzionale diversa.
Non solo, sempre secondo il Consiglio di Stato (QUI),
l’autorizzazione all’impianto di gestione rifiuti può costituire variante
urbanistica, ai sensi del citato comma 6 articolo 208 del DLgs 152/2006, solo
con riferimento ai piani di livello comunale e locale. Il che significa che se
il prospettato impianto andasse in variante ad altri strumenti di
pianificazione non solo non ci sarebbe variante automatica ma addirittura per
quei piani occorrerebbe la VAS.
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