martedì 26 maggio 2026

Impianti rifiuti in variante al PRG quando occorre la VAS: la confusione del Ministero Ambiente

La Regione Liguria è notoriamente <<esperta>> nell'approvare progetti di rifiuti contro la pianificazione vigente comunale e sovraordinata: vedi progetti biodigestore Isola del Cantone e Vezzano ligure. Questo Ente ha presentato un interpello al Ministero dell’Ambiente per definire i casi in cui i progetti di impianti gestione rifiuti costituiscono varianti automatiche ex lege alle destinazioni vigenti nella pianificazione urbanistica  con esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS). Casistica disciplinata in combinato disposto del comma 6 articolo 208 e comma 12 articolo 6 DLgs 152/2006.

Il Ministero dell’Ambiente ha risposto (QUI) all’Interpello lo scorso 17 aprile c.a. citando un Parere del Consiglio di Stato (QUI) che distingue tra impianti nuovi e modifiche di quelli esistenti prevedendo l’applicazione della deroga alla VAS solo agli impianti nuovi con localizzazione non prevista dalla vigente pianificazione urbanistica.  

Il Parere del Consiglio di Stato esprime una visione formalista per cui basandosi sulla rubrica dell’articolo 208 (“autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) deduce automaticamente che solo per questi si applica la deroga alla VAS costituendo la autorizzazione variante automatica. Affermazione che non corrisponde al dettato dell’articolo 208, infatti la procedura da esso disciplinata si applica anche alle variazioni di impianti di gestione rifiuti in esercizio (comma 19 articolo 208). Non solo stessa procedura unica anche per gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come si deduce dall’articolo 29-ter del DLgs 152/2006.

Soprattutto il Parere del Consiglio di Stato riportato acriticamente dal Ministero dell’Ambiente nella risposta all’Interpello suddetto non tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella di merito del Consiglio di Stato che in sintesi afferma che la automaticità della variante alla pianificazione vigente deve essere verificata caso per caso prima di tutto nella conferenza dei servizi a prescindere dalla qualificazione dell’atto: autorizzazione o variante.


Riporto, di seguito, in primo luogo il testo delle norme oggetto dell’Interpello per poi illustrare puntualmente e analizzare criticamente la risposta del Ministero Ambiente e l’allegato Parere del Consiglio di Stato.

 

 

TESTO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA VARIANTE AUTOMATICA CON ESCLUSIONE DELLA VAS   IN CASO DI AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI RIFIUTI NON PREVISTI DALLA VIGENTE PIANIFICAZIONE PUBBLICA

1. comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006: “L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

2. comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006: “Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”

 


 

OGGETTO DELL’INTERPELLO PROMOSSO DALLA REGIONE LIGURIA

1. se la variante automatica allo strumento urbanistico derivante dal combinato disposto degli artt. 208 e 6, comma 14, del d.lgs. 152/2006 riguardi solo i nuovi impianti o anche gli ampliamenti di quelli esistenti;

2. se l’esonero da VAS di cui al comma 12 si limiti alle varianti che incidono sulla sola localizzazione dell’opera, senza mutare la destinazione d’uso dei suoli, o si estenda anche alle varianti che modificano tale destinazione.

 



RISPOSTA DEL MINISTERO AMBIENTE E PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Ministero risponde all’Interpello citando il Parere del Consiglio di Stato n. 984/2025 reso dalla Sezione Prima, affare n. 994/2024, adunanza del 18 giugno 2025. Il Parere ha affermato espressamente che il comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006esclude la VAS per la sola localizzazione delle singole opere”, e ha altresì precisato che l’art. 208 del medesimo decreto: “riguarda esclusivamente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”. Lo stesso parere ha poi ritenuto che, nel caso esaminato, trattandosi di ampliamento e rinnovamento di una discarica esistente e non di fattispecie di localizzazione di un nuovo impianto, la sequenza procedimentale avrebbe dovuto essere preceduta dalla VAS, ove prescritta, sulla variante urbanistica.

In particolare e più precisamente il comma 12 dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 esclude la VAS per la sola localizzazione delle singole opere, mentre l’art. 208 - che infatti richiama il comma 13 dell’art.6 relativo all’autorizzazione integrata ambientale - riguarda esclusivamente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, quando nel caso oggetto del Parere del Consiglio di Stato, il procedimento riguarda un “Ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell’impianto TMB presso il polo impiantistico in località -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-”. Sempre secondo il Parere: "versandosi in un caso di ampliamento e di rinnovamento di una discarica esistente e non in una fattispecie di localizzazione di un nuovo impianto la sequenza procedimentale che avrebbe dovuto condurre all’emanazione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) sconta un chiaro difetto di istruttoria idoneo a inficiare la legittimità del provvedimento gravato".

Conclude il Parere che ai sensi dell’art.6, comma 2, per piani e programmi per la gestione dei rifiuti la VAS è obbligatoria. Né può essere esclusa alla luce del successivo comma 4. Inoltre, ai sensi dell’art. 11, comma 5, i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

 



LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SU VARIANTI E AUTORIZZAZIONI PROGETTI

Sentenza nelle cause C-105/09 e C-110/09, 17 giugno 2010 (QUI) nelle quali la Corte ha precisato che la Direttiva VAS si applica ai piani e programmi che “definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione futura di progetti”, quando le misure in essi contenute condizionano il rilascio delle relative autorizzazioni. Il criterio funzionale è dunque doppio: l’atto deve stabilire un quadro di riferimento, e tale quadro deve condizionare le successive autorizzazioni.

L’applicabilità della direttiva VAS non si determina sulla base della qualificazione interna dell’atto come autorizzazione o variante, ma sulla base della funzione che esso svolge nel sistema decisionale. Una variante urbanistica prodotta da un’autorizzazione che raddoppia la volumetria di una discarica e porta il perimetro dell’impianto a 40 metri dalle abitazioni non è un atto meramente esecutivo: è un atto che ridefinisce il quadro di riferimento territoriale dell’area, con effetti che la VAS eseguita sul piano regionale di gestione dei rifiuti non ha valutato, perché non poteva farlo a quel livello di dettaglio e con quella specificità localizzativa.

La direttiva non impone una valutazione per ogni atto che incide sull’ambiente, ma per gli atti che stabiliscono un quadro di riferimento nuovo per future autorizzazioni, o che producono effetti significativi che il livello pianificatorio superiore non ha già valutato.

Ma anche in questo caso occorre verificare cosa in concreto viene escludo dalla VAS. Come afferma O. Patrone sul sito Lexambiente il 13 maggio 2026 ai fini della esclusione della VAS anche nei casi di cui al citato comma 12 articolo 6DLgs 152/2006: “... ciò che conta è se la variante urbanistica che ne deriva ha carattere tecnico-attuativo, e dunque rientra nell’esonero, o se esprime una nuova scelta pianificatoria che la VAS è chiamata a valutare preventivamente.”

 

 

 

ANALISI CRITICA DEL PARERE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Stato nel parere citato ha ritenuto che costituisca variante automatica (ex articolo 208 DLGS 152/2006) che esclude l’obbligo della VAS (ex comma 12 articolo 6 DLgs 152/2006) solo nel caso di autorizzazione di nuovo impianto.

Trattasi di affermazione che contrasta con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra citata, non esiste una regola assoluta di esclusione dalla VAS occorre sempre verificare nel merito della variante.

In altri termini a prescindere che si tratti di impianto nuovo o modifica di quello esistente occorre capire se la variante costituisca una modifica di quanto definito a livello di localizzazione nella pianificazione. Se la localizzazione non era definita dalla pianificazione occorre applicare la VAS alla Variante in entrambi i casi.

D’altronde il DLGS 152/2006 non assegna alla pianificazione regionale la localizzazione degli impianti di rifiuti ma semmai alle province (ex lettera d) comma 1 articolo 197). Comunque, il parere del Consiglio di Stato nella rigida separazione, sopra illustrata, tra impianti nuovi e modifiche di quelli esistenti rimuove significativa giurisprudenza anche amministrativa nazionale oltre a quella comunitaria. In particolare, detta giurisprudenza del Consiglio di Stato (QUI) afferma che, in relazione alla proposta di realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti, è la Conferenza dei Servizi la sede dove verificare l’applicazione di detta automaticità, per cui solo in quella sede si potrà dimostrare che la applicazione della norma che prevede che la autorizzazione all’impianto costituisce variante automatica al PUC vigente non comporti impatti ambientali sociali ed economici non superabili. In tal senso, precisano le sentenze, l’articolo 208 del DLgs 152/2006 non impedisce che attraverso la conferenza dei servizi la variante imponga una destinazione funzionale diversa. Non solo, sempre secondo il Consiglio di Stato (QUI), l’autorizzazione all’impianto di gestione rifiuti può costituire variante urbanistica, ai sensi del citato comma 6 articolo 208 del DLgs 152/2006, solo con riferimento ai piani di livello comunale e locale. Il che significa che se il prospettato impianto andasse in variante ad altri strumenti di pianificazione non solo non ci sarebbe variante automatica ma addirittura per quei piani occorrerebbe la VAS.

 

 


Nessun commento:

Posta un commento