Con un decreto legislativo di qualche mese fa e successivi decreti e circolari attuative, nonché linee guida della UE, questa disciplina è stata profondamente modificata. Sono state introdotte novità che rendono più vincolanti gli obblighi ambientali per queste installazioni, rendono più facile rivedere le autorizzazioni già date (vedi centrale enel) e più difficili le nuove autorizzazioni (Saliceti e discarica di Saturnia). In particolare sulla proposta discarica a Saturnia e sui nuovi vincoli che questa nuova disciplina pone a installazione che vengono collocate in aree già fortemente inquinate (sito di Pitelli) tornerò a breve con un post specifico, ma già da quello che spiegherò in questo post si possono cominciare a capire alcuni di questi nuovi vincoli (si veda di seguito il paragrafo sulla c.d. Relazione di Riferimento).
Di seguito quindi sintetizzo le principali novità di questa normativa, ma per chi vuole davvero approfondirla troverà QUI un commento molto articolato di tutte le principali novità. Vediamo intanto la sintesi di queste novità......
ADEGUAMENTO ALL’AIA DI INSTALLAZIONE ESISTENTI
In base alla
nuova normativa entrata in vigore lo scorso 11 aprile 2014, i termini
nuovi per adeguare gli impianti esistenti all’AIA, compreso l'impianto di
Saliceti, sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
Per installazione esistente si intende quella che
abbia ottenuto le autorizzazioni ambientali necessari entro il 6 gennaio 2013 e
sia entrata in funzione entro il 6 gennaio 2014.
CONDIZIONI
RILASCIO AIA E RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ DELLA INSTALLAZIONE DA
AUTORIZZARE
La nuova lettera c) del comma 16
articolo 6 del DLgs 152/2006 chiarisce in modo netto, rispetto alla versione
precedente, che tra le condizioni del rilascio dell’AIA ci deve essere il
rispetto della gerarchia in materia di gestione rifiuti come definito dalla
norme UE: prima la riduzione della produzione, poi per la parta non riducibile
in ordine di priorità:
1. riutilizzati,
2. riciclati,
3. ricuperati
4. o, ove ciò sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, sono
smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente.
CONDIZIONI
RILASCIO AIA - EVITARE INQUINAMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ: LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Secondo la nuova lettera f) comma 16
articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio dell’AIA deve
esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione al momento
della presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito
stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo
29-sexies, comma 9-quinquies. In particolare questo ultimo comma, introdotto
dal DLgs 46/2014 e su cui tornerò in seguito nel presente commento specifica
quali siano le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che
dovrà dimostrare tutto questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione
è stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs
152/2006): “informazioni sullo stato di
qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di
sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva
delle attività.”
La Relazione di Riferimento quindi ha
una doppia funzione:
1. informazione
preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad
AIA
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della
attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento
rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1
anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie
Insomma
questa relazione costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia
ambientale del sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare. Il
riferimento al sito non è (come chiariscono le linee guida della UE
Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato al perimetro della
installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono
inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo
la fine dell’esercizio della installazione.
Per
le installazione che non avevano l’AIA (nuove) al 7 gennaio 2015 la Relazione di Riferimento
deve essere presentata al momento della domanda di AIA,
Per
le installazioni che avevano l’AIA (esistenti) al 7 gennaio 2015 la Relazione
deve essere presentata entro il 7 gennaio 2016.
La
redazione della RdR riguarda sia il rilascio di nuova AIA che il rinnovo,
revisione di quelle relative alle installazioni esistenti
Come
ha chiarito in apposita Circolare del 27/10/2014 il Ministro dell’Ambiente, la
Relazione di Riferimento costituisce, se necessaria, un vincolo procedurale fondamentale per
l’avvio della procedura di rilascio dell’AIA.
RAPPORTO
TRA AIA E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)
si
introduce una ulteriore novità al comma 1 dell’articolo 29bis per cui nelle
more della emanazione delle conclusioni
sulle MTD, l'Autorità Competente
(Ministero Ambiente o Regioni) utilizza quale riferimento per stabilire le
condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea
sulla base degli scambi di informazioni tra
gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche
disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi
sviluppi. La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di
informazioni.
Insomma
non si potrà più trovare la scusa che le MTD non sono state ancora formalizzate
con una Decisione della UE che recepisce il documento BREF (BAT Reference
Documents). Le MTD potranno
essere anticipate all’interno dell’AIA tenendo conto dei documenti istruttori
elaborati in sede UE.
CONTENUTO
DOMANDA DI AIA
La
domanda deve contenere una più particolareggiata serie di elementi analitici sulla
installazione, le emissioni, le tecnologie usate sia nel ciclo produttivo, le
tecniche di disinquinamento, le
caratteristiche del sito su cui insiste la installazione da autorizzare.
In
particolare risultano ampliate rispetto alla versione precedente le seguenti
voci:
1.
descrizione delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo,
di riciclaggio e di recupero
dei rifiuti prodotti dall'installazione;
2. descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore
in forma sommaria (la versione
precedente faceva riferimento genericamente alle alternative senza specificare
quelle relative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure).
IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Si
conferma l’obbligo che, in sede di conferenza dei servizi per il
rilascio dell’AIA, sia prodotto il
parere del Sindaco ai sensi del T.U. leggi sanitarie con le relative prescrizioni,
acquisite nel verbale della Conferenza dei Servizi stessa. Si chiarisce che il
Parere del Sindaco è un vero e proprio provvedimento che può contenere
prescrizioni di tutela della salute dei cittadini rispetto al potenziale
impatto della installazione da autorizzare, prescrizioni che possono comportare
la richiesta alla Autorità Competente all’AIA (Ministero dell’ambiente o
Regione/Provincia) di riesaminare l’AIA se già rilasciata.
DOCUMENTAZIONE
CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA CON IL RILASCIO DELL’AIA
a) copia dell'autorizzazione integrata
ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento,
depositata negli uffici presso i quali
sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento a disposizione
della consultazione del pubblico;
b) informazioni relative alla
partecipazione del pubblico al procedimento;
c) i motivi su cui è basata la decisione;
d) i risultati delle consultazioni
condotte prima dell'adozione della
decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella
decisione;
e) il titolo dei documenti di
riferimento sulle BAT pertinenti
per l'installazione o l'attività interessati;
f)
il metodo utilizzato per determinare
le condizioni rilascio dell’AIA ex articolo 29-sexies, ivi compresi i
valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e
ai livelli di emissione ivi associati;
g) se è concessa una deroga ai sensi
dell'articolo 29-sexies, comma 9bis (condizioni per fissare limiti di emissione
più permessivi), i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri
indicati in detto comma e le condizioni imposte;
h) le informazioni pertinenti sulle
misure adottate dal gestore, al momento della cessazione definitiva delle
attività (vedi in particolare relazione di riferimento descritta in precedenza
nel presente commento);
i) i risultati del controllo delle
emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.
PUBBLICAZIONI
DATI MONITORAGGI PREVISTI DALL’AIA
Secondo il nuovo comma 2 articolo
29-decies del DLgs 152/2006 i dati sui monitoraggi previsti nell’AIA rilasciata
devono non solo essere messi a disposizione del pubblico ma anche pubblicati
nel sito della Autorità Competente.
VALORI
LIMITE DI EMISSIONE PIÙ RIGOROSI DI QUELLI ENTRO I LIMITI DELLE MTD
Secondo il nuovo comma 4-ter
dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorità competente
può fissare, nel rilasciare l’AIA valori limite di emissione più
rigorosi anche di quelli previsti dalle BAT-AEL
trattate nel precedente paragrafo del presente commento, di quelli, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo
29-septies (norma di qualità
ambientale). L’articolo 29septies (come sostituito dal DLgs 46/2014) fa riferimento al caso che sulla
base di una analisi strategica (contenuta in uno strumento di programmazione
pianificazione a rilevanza ambientale e territoriale) del sito in cui è
collocata la installazione soggetta a AIA, emerga la necessità di applicare
agli impianti, localizzati in quell’area, misure più rigorose di quelle
ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale
area il
rispetto delle norme di qualità ambientale. Tale necessità dovrà essere
rappresentata in sede di Conferenza dei servizi propedeutica al rilascio
dell’AIA e successivamente nell’AIA rilasciata dovranno essere contenute tutte
le misure supplementari particolari più
rigorose o anche altre sempre nel rispetto delle norme di qualità
ambientale. Ricordo che
secondo la lettera i-nonies articolo 5 DLgs152/2006 per norma di qualità
ambientale si intende: “la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento
in un determinato ambiente o in una specifica
parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia
ambientale”. Quindi il nuovo
articolo 29-septies riduce la discrezionalità della Autorità competente nella
applicazione al caso concreto del concetto di norma di qualità ambientale
legandolo al quadro strategico che nell’area interessata dalla installazione
soggetta ad AIA emerge dagli strumenti di programmazione e pianificazione a
rilevanza ambientale: piani rifiuti, tutela acque, bacino e difesa
idrogeologica etc.
b) quando lo
richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata
l'installazione o il rispetto dei
provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione
integrata ambientale.
CONTENUTO
AIA SULLE FASI DI
ESERCIZIO DELLA INSTALLAZIONE
DIVERSE DA QUELLE
NORMALI
Il nuovo comma 7 articolo 29-sexies del
DLgs 152/2006 prevede che l'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle
condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in
particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione.
Sul punto peraltro si veda la Decisione
della Commissione UE del 7/5/2012 n.249. Questa Decisione contiene le
seguenti novità:
1. la necessità di una verifica
di soggetti terzi (quindi esterni al gestore della installazione soggetta ad
AIA) nel definire i criteri e i parametri per la gestione dei transitori;
2. la massima
trasparenza sulla gestione e sul rispetto delle vincoli di legge nella gestione
dei transitori; quindi la necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i
controlli svolti, i risultati degli stessi;
3. riduzione al minimo dei transitori (la normativa
vigente invece richiedeva solo una loro gestione);
4. la necessità di
legare i protocolli tecnici di gestione dei transitori con particolari
dispositivi di abbattimento;
5. parametri precisi per definire
i criteri di gestione dei transitori (vedi allegato alla Decisione).
CONDIZIONI
PER DETERMINARE LE SITUAZIONI DI ANORMALITÀ NELLA GESTIONE DELLA INSTALLAZIONE
ALLE QUALI L’AIA PUÒ APPLICARE UN NUMERO MASSIMO DI SUPERAMENTI DI VALORI DI
EMISSIONI
Secondo il nuovo comma 7-bis
dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 se nel periodo relativo alla
autorizzazione precedente al rilascio dell’AIA risultino:
1. la
stabilità d'esercizio delle tecniche adottate;
2. l'affidabilità dei controlli;
3. la mancata contestazione al gestore,
nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di
comunicazione.
È
facoltà della Autorità Competente indicare preventivamente
nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima
intensità (comunque non eccedente
il 20 per cento) di superamenti dei valori limite
di emissione (che non superino quelli associati alle BAT-AEL), dovuti ad una medesima causa, che possono essere
considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni
diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti,
disciplinate dall'articolo 29-undecies (per un esame di questo articolo vedi,
successivamente in questo commento, l’apposito paragrafo).
CONDIZIONI
PER IL RINNOVO E RIESAME DELL’AIA
Il nuovo articolo 29-octies del DLgs
152/2006 contiene novità rilevanti su questa problematica.
Il
nuovo articolo290cties afferma che: “1. L'autorità
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le
conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili
all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione
è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di
eventuali nuovi elementi che possano condizionare
l'esercizio
dell'installazione.”
Appare chiaro che il rinnovo periodico
della versione precedente viene trasformato in revisione.
Quindi la revisione può essere avviata
sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è
soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa
precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO come
riporto successivamente in questo paragrafo del mio commento).
In particolare la nuova normativa
contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra
riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono:
“nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”.
Questo inciso va letto in modo
coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4
dell’articolo 29octies del DLgs 152/2006
(introdotto dal DLgs 46/2014):
Punto 1. livello
di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle
migliori tecnologie disponibili
Punto 2. le
migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che
consentono una notevole riduzione delle emissioni
Punto 3 a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene
e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di
sicurezza o
di tutela
dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività
richiede l'impiego di altre tecniche
Punto 4. sviluppi
delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni
legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono.
Punto 5. necessità
di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in
condizioni di esercizio normali,
le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili
La
revisione di cui sopra si avvia in qualsiasi momento se esistono le condizioni
sopra esposte.
Quindi
nella versione precedente il decorso dei termini era il regime ordinario di
revisione che ora invece diventa regime secondario rispetto alla possibilità di
avviare la revisione in qualsiasi momento a certe condizioni.
PROCEDURA
IN CASO VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA
Il nuovo comma 9 articolo 29-decies del
DLgs 152/2006 disciplina in modo innovativo la procedura in caso di violazione
delle prescrizioni contenute nell’AIA.
In questi casi, l'autorità competente
procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro
il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli
obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere
applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per
ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformità (questa è la novità più rilevante di
questa lettera);
b) alla diffida e contestuale
sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due
volte all'anno (questa ultima è la novità più rilevante di questa lettera), ma
deve trattarsi della violazione della stessa prescrizione ovviamente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e
alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione,
nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione. Questa ultima costituisce una novità rispetto alla normativa
precedente
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