Preciso ulteriormente, entrando nel merito degli interventi
di riqualificazione del porto di Spezia (vedi
QUI), le contraddizioni
tra questi e le norme attuative del Piano Regolatore del Porto.
Le
Linee guida del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici sulla redazione dei Piani
Regolatori Portuali (di seguito PRP) chiariscono quando le modifiche di detti
PRP vigenti costituiscono semplice Adeguamento Tecnico Funzionale e non invece Variante.
In particolare secondo le suddette Linee
Guida costituiscono Variante al PRP vigente gli interventi che comportino
“modifica sostanziale degli elementi pianificati” e che non
rientrino nella “famiglia di destinazioni di uso compatibili per analoghi
carichi urbanistici e ambientali”.
La questione non è di mera denominazione
formalistica come potrebbe apparire ad un pubblico di non addetti ai lavori.
Infatti se l’intervento costituisce variante questo comporta:
1. una procedura di
valutazione ambientale più complessa (la Valutazione Ambientale Strategica e
non la semplice Valutazione di Impatto Ambientale) che costringe a valutare gli
interventi in rapporto all’area vasta che circonda il porto compresi gli
aspetti socio economici.
2. una procedura di approvazione
della Variante complessa che richiede non solo l’intesa con il Comune
interessato ma anche una approvazione del Consiglio Regionale.
Di seguito spiego perché questi
interventi costituiscono Variante e non semplice Adeguamento Tecnico Funzionale,
rinviando ad altri post (vedi QUI) un ragionamento più complessivo su
come devono essere valutati, sotto i
profili ambientali ed economici, i PRP.
E’ indiscutibile che le modifiche di
accesso al molo Garibaldi non solo costituiscano un aumento delle
dimensioni del molo non previste dal PRP ma soprattutto una nuova
destinazione funzionale dello stesso che sicuramente è fuori dalle
“famiglie di uso di destinazione” e modifica il carico ambientale della zona,
basti pensare alla problematica delle navi da crociera che attraccheranno
all’ampliato molo Garibaldi.
Vediamo perché.
L’articolo 11.3.1 delle norme di
attuazione del PRP recita: “La flessibilità nell’attuazione del Piano è
ammissibile per una configurazione di riempimenti esistenti e di nuove
previsioni entro la linea di testata dei moli.”
La Delibera del Consiglio
Regionale che ha approvato il PRP afferma: “costituiscono varianti al PRP
quelle che introducono riempimenti oltre le soglie e i limiti sopra indicati
quale flessibilità e, quindi, non configurabili come adeguamenti
tecnico-funzionali”.
Il progetto preliminare presentato ora
dalla Autorità Portuale afferma a pagina 80:”il molo Garibaldi è stato
recentemente interessato da importanti interventi di riqualificazione
strutturale e di ampliamento lungo il lato di ponente, raggiungendo così i 640
metri di lunghezza e i 160 metri di larghezza in conformità al Piano Regolatore
Portuale”.
Quindi il nuovo intervento previsto sul
Molo Garibaldi non riguarda la testata del molo, riguarda il suo ulteriore
allargamento verso levante. Tutto questo non era previsto dal PRP ma
soprattutto è una Variante come affermato anche dalla delibera della Regione
sopra citata in quanto siamo di fronte a “riempimenti oltre le soglie”
ulteriori a quelli previsti dal PRP e già realizzati peraltro negli scorsi
anni. Infatti secondo l’articolo 11.3.1 delle norme attuative del PRP: “Le
destinazioni d’uso e i parametri di intervento sono quelli di seguito
riportate: …. Lunghezza massima banchine di progetto: come da elaborati grafici
del nuovo P.R.P.”
Torniamo alla questione delle soglie del
PRP e della loro coerenza con i nuovi interventi di riqualificazione.
Afferma il nuovo progetto presentato
dalla AP (pagina 17 dello Studio Preliminare Ambientale: “Il progetto prevede la realizzazione di nuovi piazzali, mediante
riempimenti, lungo il lato levante del Molo Garibaldi per una superficie
complessiva di circa 54.000 m2 at attraverso un allargamento del molo di 92
metri circa. Le nuove superfici sono destinate ad ospitare le funzioni
commerciali di terminal multipurpose e terminal container, compensando le nuove
aree a destinazione turistico – ricettiva urbana, nonché gli ampliamenti
concessi al recupero di aree destinate alla fascia di rispetto”.
In palese contraddizione con quanto sopra riportato la
delibera n. 45 del 19/12/2006 del Consiglio Regionale che approvò il PRP
afferma: ”Pertanto tenuto conto che una parte delle aree da compensare è già stata
recuperata, talché le aree ancora da compensare sono limitate ad una porzione
di Calata Paita e alla fascia di rispetto, è da prescrivere che la quantità
massima di riempimenti in Molo Fornelli e Calata Artom non possono superate i
35.000 mq..”
Il progetto in discussione costituisce
inoltre variante perché cambia anche la destinazione funzionale di una
parte del molto Garibaldi per l’attracco delle navi da crociera come dichiarato
dal Presidente della AP sul Secolo XIX del 25/9/2014. La funzione
crocieristica nelle norme attuative del PRP (articolo 11.3.4) è riferita a zona
Morin (transitoria) Calata Paita (definitiva). Quindi non c’è nell’attuale PRP
alcun riferimento alla destinazione crocieristica nel molo Garibaldi, si veda
anche il punto 4.1.1. delle norme del PRP relativamente alle destinazioni per
la funzione passeggeri.
Non a caso la delibera del Consiglio
Regionale che approvò il PRP afferma con riferimento alle norme del PRP: “Dalle norme non
sembra, quindi, desumersi che la funzione passeggeri venga allocata nell’Ambito
6. Per contro nella tavola dell’Ambito 6 è indicata quale funzione
“compatibile” con quella “caratterizzante” (che ovviamente è quella
commerciale) la funzione “passeggeri”. Al riguardo sembra necessario chiarire
che tale funzione passeggeri non può essere intesa quale funzione
crocieristica, traghetti o mezzi veloci.”
Nessun commento:
Posta un commento