lunedì 2 marzo 2015

Riqualificazioni del Porto di Spezia contro il Piano Regolatore del Porto

Preciso ulteriormente, entrando nel merito degli interventi di riqualificazione del porto di Spezia (vedi  QUI), le contraddizioni tra questi e le norme attuative del Piano Regolatore del Porto.
Le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla redazione dei Piani Regolatori Portuali (di seguito PRP) chiariscono quando le modifiche di detti PRP vigenti costituiscono semplice Adeguamento Tecnico Funzionale e non invece Variante.  
In particolare secondo le suddette Linee Guida costituiscono Variante  al PRP vigente gli interventi che comportino   “modifica sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientrino nella “famiglia di destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali”.

La questione non è di mera denominazione formalistica come potrebbe apparire ad un pubblico di non addetti ai lavori. Infatti se l’intervento costituisce variante questo comporta:
1. una procedura di valutazione ambientale più complessa (la Valutazione Ambientale Strategica e non la semplice Valutazione di Impatto Ambientale) che costringe a valutare gli interventi in rapporto all’area vasta che circonda il porto compresi gli aspetti socio economici.
2. una procedura di approvazione della Variante complessa che richiede non solo l’intesa con il Comune interessato ma anche una approvazione del Consiglio Regionale.

Di seguito spiego perché questi interventi costituiscono Variante e non semplice Adeguamento Tecnico Funzionale, rinviando ad altri post (vedi QUI) un ragionamento più complessivo su come devono essere valutati,  sotto i profili ambientali ed economici,  i PRP.

E’ indiscutibile che le modifiche di accesso al molo Garibaldi non solo costituiscano un aumento delle dimensioni del molo non previste dal PRP ma soprattutto una nuova destinazione funzionale dello stesso che sicuramente è fuori dalle “famiglie di uso di destinazione” e modifica il carico ambientale della zona, basti pensare alla problematica delle navi da crociera che attraccheranno all’ampliato molo Garibaldi.

Vediamo perché.

L’articolo 11.3.1 delle norme di attuazione del PRP recita: “La flessibilità nell’attuazione del Piano è ammissibile per una configurazione di riempimenti esistenti e di nuove previsioni entro la linea di testata dei moli.” 

La  Delibera del Consiglio Regionale che ha approvato il PRP afferma: “costituiscono varianti al PRP quelle che introducono riempimenti oltre le soglie e i limiti sopra indicati quale flessibilità e, quindi, non configurabili come adeguamenti tecnico-funzionali”.
Il progetto preliminare presentato ora dalla Autorità Portuale afferma a pagina 80:”il molo Garibaldi è stato recentemente interessato da importanti interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento lungo il lato di ponente, raggiungendo così i 640 metri di lunghezza e i 160 metri di larghezza in conformità al Piano Regolatore Portuale”.

Quindi il nuovo intervento previsto sul Molo Garibaldi non riguarda la testata del molo, riguarda il suo ulteriore allargamento verso levante. Tutto questo non era previsto dal PRP ma soprattutto è una Variante come affermato anche dalla delibera della Regione sopra citata in quanto siamo di fronte a “riempimenti oltre le soglie” ulteriori a quelli previsti dal PRP e già realizzati peraltro negli scorsi anni. Infatti secondo l’articolo 11.3.1 delle norme attuative del PRP: “Le destinazioni d’uso e i parametri di intervento sono quelli di seguito riportate: …. Lunghezza massima banchine di progetto: come da elaborati grafici del nuovo P.R.P.”

Torniamo alla questione delle soglie del PRP e della loro coerenza con i nuovi interventi di riqualificazione.
Afferma il nuovo progetto presentato dalla AP (pagina 17 dello Studio Preliminare Ambientale:Il progetto prevede la realizzazione di nuovi piazzali, mediante riempimenti, lungo il lato levante del Molo Garibaldi per una superficie complessiva di circa 54.000 m2 at attraverso un allargamento del molo di 92 metri circa. Le nuove superfici sono destinate ad ospitare le funzioni commerciali di terminal multipurpose e terminal container, compensando le nuove aree a destinazione turistico – ricettiva urbana, nonché gli ampliamenti concessi al recupero di aree destinate alla fascia di rispetto”.
In palese contraddizione con quanto sopra riportato la delibera n. 45 del 19/12/2006 del Consiglio Regionale che approvò il PRP afferma: ”Pertanto tenuto conto che una parte delle aree da compensare è già stata recuperata, talché le aree ancora da compensare sono limitate ad una porzione di Calata Paita e alla fascia di rispetto, è da prescrivere che la quantità massima di riempimenti in Molo Fornelli e Calata Artom non possono superate i 35.000 mq..”


Il progetto in discussione costituisce inoltre variante perché cambia anche la destinazione funzionale di una parte del molto Garibaldi per l’attracco delle navi da crociera come dichiarato dal Presidente della AP sul Secolo XIX del 25/9/2014.  La funzione crocieristica nelle norme attuative del PRP (articolo 11.3.4) è riferita a zona Morin (transitoria) Calata Paita (definitiva). Quindi non c’è nell’attuale PRP alcun riferimento alla destinazione crocieristica nel molo Garibaldi, si veda anche il punto 4.1.1. delle norme del PRP relativamente alle destinazioni per la funzione passeggeri.

Non a caso la delibera del Consiglio Regionale che approvò il PRP afferma con riferimento alle norme del PRP: “Dalle norme non sembra, quindi, desumersi che la funzione passeggeri venga allocata nell’Ambito 6. Per contro nella tavola dell’Ambito 6 è indicata quale funzione “compatibile” con quella “caratterizzante” (che ovviamente è quella commerciale) la funzione “passeggeri”. Al riguardo sembra necessario chiarire che tale funzione passeggeri non può essere intesa quale funzione crocieristica, traghetti o mezzi veloci.

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