lunedì 23 marzo 2015

La nuova classificazione dei rifiuti pericolosi nasce confusa e già superata.

È entrata in vigore (dallo scorso 18 febbraio 2015) la nuova normativa sulla classificazione dei rifiuti pericolosi che con un colpo di mano il Parlamento aveva introdotto con una legge dello scorso agosto. Si tratta di una norma confusa che sicuramente non aiuterà a rendere certa la applicazione della normativa in materia di rifiuti sia per chi fa imprese che per chi invece deve controllare ed eventualmente sanzionare gli illeciti in detta materia. Viene da chiedersi se dietro a norme come quella che vado a descrivere non ci sia la solita volontà del legislatore di creare ad arte confusione per impedire una gestione trasparente dei rifiuti soprattutto di quelli classificati come pericolosi.
La norma va a modificare l’allegato D alla Parte IV che contiene sia i criteri di classificazione dei rifiuti che l’elenco dei codici con i quali le varie tipologie dei rifiuti sono classificati.  Il significato delle cifre che compongono i Codici CER è il seguente :
Prime due cifre:  individuano le categorie di attività che generano i rifiuti (il CER ne prevede 20)
Seconde due cifre: individuano sub-attività  o singoli processi all’interno delle categorie di attività
Terze due cifre: descrizione della singola tipologia di rifiuto  

La classificazione dei rifiuti (urbani, urbani pericolosi, speciali non pericolosi e speciali pericolosi) ovviamente fondamentale perché ad esempio a seconda che i rifiuti siano o meno classificati come pericolosi scattano obblighi e procedure autorizzatorie diverse per gli impianti che li gestiscono come pure per le attività ad esempio di trasporto dei rifiuti.
La cosa assurda  che questa nuova normativa non solo è confusa ma da giugno 2015 dovrà essere nuovamente modificata visto che entreranno in vigore nuove norme europee. La domanda è quindi perché si è modificato quello che tra breve dovrà essere nuovamente modificato? 

LE NOVITÀ PROBLEMATICHE INTRODOTTE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI DALLA LEGGE 116/2014
Gli aspetti problematici che emergono dalla nuova versione dell’allegato D alla parte IV del DLgs 152/2006 come modificato dalla lettera b-bis comma 5 articolo 13 legge 116/2014 sono i seguenti:

NUOVA VERSIONE ALLEGATO D[1]
DEFINIZIONE DI PERICOLOSO
SECONDO LA DIRETTIVA UE 2008/98
2. Se  un  rifiuto è classificato con codice CER  pericoloso "assoluto", esso é pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprietà di pericolo, definite da H1  ad  H15,  possedute  dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

2) «rifiuto pericoloso» rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui allallegato III;[2]


Relativamente ai rifiuti con codici a specchio[3] secondo la nuova versione dell’Alleato D per capire se è pericoloso dovrà essere verificata  la corrispondenza con le categorie di pericolo, in particolare, attraverso:
1.   la conoscenza dei composti chimico/biologici del rifiuto in oggetto compreso il campionamento e l’analisi dello stesso
2.   lo stabilire se le concentrazioni dei composti chimico/biologici contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di  pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione  dei  test  per  verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo
Il punto è che non per tutte le categorie di pericolo sono definiti dalla normativa di riferimento[4] ne i valori soglia ne i metodi per classificarli appunto dentro tali categorie e quindi come pericolosi.

Quindi in questi casi utilizzando la norma di chiusura introdotta dalla nuova versione dell’allegato D[5] i rifiuti per i quali non si può fare quanto sopra sono automaticamente considerati pericolosi dal produttore.  Il tutto farà aumentare a dismisura i rifiuti considerati pericolosi automaticamente (si parla addirittura di oltre il 60% dei rifiuti classificati attualmente come speciali in generale), senza che nel nostro Paese esistano adeguato sistema di gestione e spesso anche adeguati controlli come le numerose situazioni di sversamenti e stoccaggi anomali di rifiuti pericolosi in questi anni hanno dimostrato con l’intervento “puntuale” della malavita organizzata.

Infine, sempre secondo questa nuova normativa, se non sono noti i composti specifici del rifiuto si applica il punto 5 della nuova versione dell’allegato D: “5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.”
Secondo il Consiglio Nazionale dei Chimici: l’individuazione dei «composti peggiori», i quali potrebbero astrattamente derivare da componenti rilevati in modo aspecifico nel rifiuto, costituisce un’operazione che, da un punto di vista scientifico, non ha alcun senso. Infatti, posto che la norma impone di individuare il composto peggiore senza indicare alcun criterio ulteriore di valutazione o aggiustamento (ad es. la ragionevole “forza probante dei dati e giudizio d’esperto”, come espressamente previsto dal reg. CE n. 1272/2008), il più delle volte il composto peggiore individuato sulla scorta di tale operazione risulterebbe un composto irrealistico e del tutto slegato dall’origine e natura del rifiuto.” [6]


LE QUESTIONI DI DIRITTO COMUNITARIO
Come è noto la classificazione dei rifiuti è di derivazione comunitaria non solo in relazione al quadro generale fissato dalla Direttiva 2008/98 ma soprattutto dalla Decisione 2000/532/CE. Questa ultima  ex paragrafo 1 articolo 7 e articolo 41 della presente nuova Direttiva il CER resta in vigore ( vedi attualmente DEC 2000/532/CE), ed è stata recepita appunto dall’allegato D alla parte IV del DLgs 152/2006 che, anche nella versione 2014 sopra esaminata, afferma all’inizio: “la classificazione dei rifiuti é effettuata  dal  produttore assegnando  ad  essi  il  competente  codice  CER,  applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.”
L’articolo 7 della Direttiva 2008/08 definisce la procedura che devono seguire gli Stati membri sia per la modifica dell’elenco della Decisione 2000/532/CE sia per riclassificare un rifiuto da pericoloso a non pericoloso: procedura per Comitato 

È indiscutibile che il testo della Decisione 2000/532 non coincide con le modifiche apportate  e nonostante non risulta agli atti sia stata attivata la procedura di Comitato a partire dalla notifica alla Commissione UE della proposta di modifiche avanzata dall’Italia.

Non solo, ma la modifica italiana  non ha comportato una modifica dell’elenco delle tipologie di rifiuti ex Decisione 2000/532, come previsto dall’articolo 7 della Direttiva 2008/98, invece vengono modificati i criteri per attribuire o meno la pericolosità dei rifiuti SENZA INTRODURRE NUOVI CODICI CER PER I RIFIUTI PERICOLOSI.  Questo non è previsto da detto articolo 7.

Tralascio il riferimento al principio di precauzione che appare in questo caso molto forzato rispetto agli indirizzi della UE (documenti ufficiali e giurisprudenza della Corte di Giustizia).



LA NUOVA DECISIONE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Con Decisione 18 dicembre 2014 n.955[7], è stata nuovamente modificata la Decisione del 2000. Questa Decisione non fa riferimento alle modifiche introdotte dalla legge 116/2014. Come è noto le Decisioni sono immediatamente applicabili negli stati membri in modo tassativo al momento della data indicata nella Decisione stessa, in questo il 1/6/2015.
A questo occorre aggiungere il Regolamento (UE) n. 1357/2014[8] della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III alla Direttiva 2008/98 relativo alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.  
In particolare l’attuale versione dell'allegato III della Direttiva 2008/98/CE (vedi allegato I alla Parte IV del DLgs 152/2006) stabilisce che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4 («irritante»), H 5 («nocivo»), H 6 («tossico» e «molto tossico»), H 7 («cancerogeno»), H 8 («corrosivo»), H 10 («tossico per la riproduzione»), H 11 («mutageno») e H 14 («ecotossico») debba essere effettuata secondo i criteri fissati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Inoltre sempre la attuale versione di detto allegato III Direttiva 2008/98 afferma che ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/Ce.
Il problema che le due Direttive  67/548/CEE e 1999/45/Ce, sono state abrogate e quindi sostituite, a partire dal 1 giugno 2015, dal  Regolamento (CE) n. 1272/2008. Per cui detto allegato III doveva essere aggiornato a tali modifiche ed  quello che è stato fatto con il citato Regolamento 1357/2014.  

Quindi entro il primo giugno del 2015 il completo recepimento di questi due nuovi provvedimenti costringerà lo stato italiano a modificare ulteriormente l’allegato D e I alla parte IV del DLgs 152/2006, rendendo la premessa introdotta a tale allegato dalla legge 116/20014 una inutile forzatura temporale.







[1] Per il testo integrale del nuovo paragrafo inserito a premessa dell’allegato D  vedi allegato dopo le presenti note
[2] Punto 2) articolo 3
[3] La stessa tipologia di rifiuto è classificata  sia pericolosa che non.
[4] Si vedano le note all’allegato I alla Parte IV del DLgs 152/2006 ma anche quanto affermato dal punto 6 dell’allegato alla  Decisione UE  2000/532/CE  (come modificata dalla Decisione 2001/118/CE),  secondo il quale: “Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica
[5]6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità  stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.”

[7] Per il testo integrale vedi a questo LINK                                                                
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_370_R_0010&from=IT
[8] Per il testo integrale vedi a questo LINK


ALLEGATO

ALLEGATO D ALLA PARTE IV AL DLGS 152/2006
Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000

Classificazione dei rifiuti

1. La classificazione dei rifiuti é effettuata  dal  produttore assegnando  ad  essi  il  competente  codice  CER,  applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se  un  rifiuto è classificato con codice CER  pericoloso "assoluto", esso é pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprietà di pericolo, definite da H1  ad  H15,  possedute  dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto é classificato con codice CER  non  pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per  stabilire se il rifiuto  é pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà
di  pericolo  che  esso  possiede.  Le  indagini  da   svolgere   per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea  sulla  etichettatura  delle  sostanze  e  dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di  pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione  dei  test  per  verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di
pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità  stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».
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