È entrata in
vigore (dallo scorso 18 febbraio 2015) la nuova normativa sulla classificazione
dei rifiuti pericolosi che con un colpo di mano il Parlamento aveva introdotto
con una legge dello scorso agosto. Si tratta di una norma confusa che sicuramente
non aiuterà a rendere certa la applicazione della normativa in materia di rifiuti
sia per chi fa imprese che per chi invece deve controllare ed eventualmente
sanzionare gli illeciti in detta materia. Viene da chiedersi se dietro a norme
come quella che vado a descrivere non ci sia la solita volontà del legislatore
di creare ad arte confusione per impedire una gestione trasparente dei rifiuti
soprattutto di quelli classificati come pericolosi.
La norma va a
modificare l’allegato D alla Parte IV che contiene sia i criteri di
classificazione dei rifiuti che l’elenco dei codici con i quali le varie
tipologie dei rifiuti sono classificati. Il significato delle cifre che compongono i Codici CER
è il seguente :
La classificazione dei rifiuti (urbani, urbani pericolosi, speciali non pericolosi e speciali pericolosi) ovviamente
fondamentale perché ad esempio a seconda che i rifiuti siano o meno
classificati come pericolosi scattano obblighi e procedure autorizzatorie
diverse per gli impianti che li gestiscono come pure per le attività ad esempio
di trasporto dei rifiuti.
La cosa
assurda che questa nuova normativa non
solo è confusa ma da giugno 2015 dovrà essere nuovamente modificata visto che
entreranno in vigore nuove norme europee. La domanda è quindi perché si è
modificato quello che tra breve dovrà essere nuovamente modificato?
LE NOVITÀ PROBLEMATICHE INTRODOTTE PER
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI DALLA LEGGE 116/2014
Gli aspetti
problematici che emergono dalla nuova versione dell’allegato D alla parte IV
del DLgs 152/2006 come modificato dalla lettera b-bis comma 5 articolo 13 legge
116/2014 sono i seguenti:
DEFINIZIONE
DI PERICOLOSO
SECONDO
LA DIRETTIVA UE 2008/98
|
|
2. Se
un rifiuto è classificato con
codice CER pericoloso
"assoluto", esso é pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprietà di pericolo, definite da
H1 ad
H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al
fine di procedere alla sua gestione.
|
2) «rifiuto pericoloso» rifiuto che presenta una o più
caratteristiche pericolose di cui all’allegato III;[2]
|
Relativamente ai rifiuti con codici a specchio[3] secondo
la nuova versione dell’Alleato D per capire se è pericoloso dovrà essere verificata la corrispondenza con le categorie di pericolo,
in particolare, attraverso:
1.
la conoscenza dei composti chimico/biologici del rifiuto
in oggetto compreso il campionamento e l’analisi dello stesso
2.
lo stabilire se le concentrazioni dei
composti chimico/biologici contenuti
comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle
concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi
di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei
test per verificare se il rifiuto ha determinate
proprietà di pericolo
Il punto è che non per tutte le
categorie di pericolo sono definiti dalla normativa di riferimento[4] ne
i valori soglia ne i metodi per classificarli appunto dentro tali categorie e
quindi come pericolosi.
Quindi in questi casi utilizzando la
norma di chiusura introdotta dalla nuova versione dell’allegato D[5] i
rifiuti per i quali non si può fare quanto sopra sono automaticamente considerati pericolosi dal produttore. Il
tutto farà aumentare a dismisura i rifiuti considerati pericolosi
automaticamente (si parla addirittura di oltre il 60% dei rifiuti classificati
attualmente come speciali in generale), senza che nel nostro Paese esistano
adeguato sistema di gestione e spesso anche adeguati controlli come le numerose
situazioni di sversamenti e stoccaggi anomali di rifiuti pericolosi in questi
anni hanno dimostrato con l’intervento “puntuale” della malavita organizzata.
Infine, sempre secondo questa nuova normativa, se
non sono noti i composti specifici del rifiuto si applica il punto 5 della
nuova versione dell’allegato D: “5. Se i componenti di un rifiuto sono
rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti
i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche
di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti
peggiori, in applicazione del principio di precauzione.”
Secondo il Consiglio Nazionale dei
Chimici: “l’individuazione dei «composti
peggiori», i quali potrebbero astrattamente derivare da componenti rilevati in
modo aspecifico nel rifiuto, costituisce un’operazione che, da un punto di
vista scientifico, non ha alcun senso. Infatti, posto che la norma impone di
individuare il composto peggiore senza indicare alcun criterio ulteriore di
valutazione o aggiustamento (ad es. la ragionevole “forza probante dei dati e
giudizio d’esperto”, come espressamente previsto dal reg. CE n. 1272/2008), il
più delle volte il composto peggiore individuato sulla scorta di tale
operazione risulterebbe un composto irrealistico e del tutto slegato
dall’origine e natura del rifiuto.” [6]
LE QUESTIONI DI DIRITTO COMUNITARIO
Come è noto la classificazione dei rifiuti è di
derivazione comunitaria non solo in relazione al quadro generale fissato dalla
Direttiva 2008/98 ma soprattutto dalla Decisione 2000/532/CE. Questa ultima ex paragrafo 1 articolo 7 e articolo 41 della
presente nuova Direttiva il CER resta in vigore ( vedi attualmente DEC
2000/532/CE), ed è stata recepita appunto dall’allegato D alla parte IV del DLgs
152/2006 che, anche nella versione 2014 sopra esaminata, afferma all’inizio: “la classificazione dei rifiuti é effettuata dal
produttore assegnando ad essi
il competente codice
CER, applicando le disposizioni
contenute nella decisione 2000/532/CE.”
L’articolo 7 della Direttiva 2008/08 definisce la
procedura che devono seguire gli Stati membri sia per la modifica dell’elenco
della Decisione 2000/532/CE sia per riclassificare un rifiuto da pericoloso a
non pericoloso: procedura per Comitato
È indiscutibile che il testo della Decisione
2000/532 non coincide con le modifiche apportate e nonostante non risulta agli atti sia stata
attivata la procedura di Comitato a partire dalla notifica alla Commissione UE
della proposta di modifiche avanzata dall’Italia.
Non solo, ma la modifica italiana non ha comportato una modifica dell’elenco
delle tipologie di rifiuti ex Decisione 2000/532, come previsto dall’articolo 7
della Direttiva 2008/98, invece vengono modificati i criteri per attribuire o
meno la pericolosità dei rifiuti SENZA INTRODURRE NUOVI CODICI CER PER I
RIFIUTI PERICOLOSI. Questo non è
previsto da detto articolo 7.
Tralascio il riferimento al principio di
precauzione che appare in questo caso molto forzato rispetto agli indirizzi
della UE (documenti ufficiali e giurisprudenza della Corte di Giustizia).
LA NUOVA DECISIONE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI
RIFIUTI
Con Decisione 18 dicembre 2014 n.955[7], è
stata nuovamente modificata la Decisione del 2000. Questa Decisione non fa
riferimento alle modifiche introdotte dalla legge 116/2014. Come è noto le
Decisioni sono immediatamente applicabili negli stati membri in modo tassativo
al momento della data indicata nella Decisione stessa, in questo il 1/6/2015.
A
questo occorre aggiungere il Regolamento (UE) n. 1357/2014[8] della
Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III alla Direttiva
2008/98 relativo alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
In
particolare l’attuale versione dell'allegato
III della Direttiva 2008/98/CE (vedi allegato I alla Parte IV del DLgs 152/2006) stabilisce che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4
(«irritante»), H 5 («nocivo»), H 6 («tossico» e «molto tossico»),
H 7 («cancerogeno»), H 8 («corrosivo»), H 10 («tossico per la
riproduzione»), H 11 («mutageno») e H 14 («ecotossico») debba essere
effettuata secondo i criteri fissati nell'allegato VI della direttiva
67/548/CEE del Consiglio. Inoltre sempre la attuale versione di detto
allegato III Direttiva 2008/98 afferma che ove pertinente si applicano i valori
limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/Ce.
Il
problema che le due Direttive 67/548/CEE e 1999/45/Ce, sono state
abrogate e quindi sostituite, a partire dal 1 giugno 2015, dal Regolamento
(CE) n. 1272/2008. Per cui detto allegato III doveva essere aggiornato a
tali modifiche ed quello che è stato
fatto con il citato Regolamento 1357/2014.
Quindi
entro il primo giugno del 2015 il completo recepimento di questi due nuovi
provvedimenti costringerà lo stato italiano a modificare ulteriormente
l’allegato D e I alla parte IV del DLgs 152/2006, rendendo la premessa
introdotta a tale allegato dalla legge 116/20014 una inutile forzatura
temporale.
[1] Per il
testo integrale del nuovo paragrafo inserito a premessa dell’allegato D vedi allegato dopo le presenti note
[2] Punto 2) articolo 3
[3] La stessa tipologia di rifiuto è
classificata sia pericolosa che non.
[4] Si vedano le
note all’allegato I alla Parte IV del DLgs 152/2006 ma anche quanto affermato
dal punto 6 dell’allegato alla Decisione
UE 2000/532/CE (come modificata dalla Decisione
2001/118/CE), secondo il quale: “Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13
e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna
specifica”
[5] “6. Quando le sostanze presenti
in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le
caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si
classifica come pericoloso.”
[6] Per il testo integrale vedi a
questo LINK http://www.chimici.it/cnc2014/uploads/tx_news/20150213_posizione_CNC_e_OT_dei_Chimici_su_L116_2014.pdf
Sulla
stessa lunghezza d’onda vedi FISEAssoambiente
http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/newseventi/News/Dal-Sistema/DettaglioNewsSistema/36048210-0b69-4857-b1a2-958280302d2f/36048210-0b69-4857-b1a2-958280302d2f/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9PT1MDD0NjLws_ANdDRxNAiyDXUy8DVxMDPQLsh0VAaNilUQ!/
[7] Per il testo integrale vedi a
questo LINK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_370_R_0010&from=IT
[8] Per il testo integrale vedi a
questo LINK
ALLEGATO
ALLEGATO
D ALLA PARTE IV AL DLGS 152/2006
Elenco
dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3
maggio 2000
Classificazione dei rifiuti
1. La classificazione dei rifiuti é effettuata dal
produttore assegnando ad essi
il competente codice
CER, applicando le disposizioni
contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se
un rifiuto è classificato con
codice CER pericoloso "assoluto",
esso é pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad
H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al
fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto é classificato con
codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non
pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con
codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto é pericoloso o non pericoloso debbono essere
determinate le proprietà
di
pericolo che esso
possiede. Le indagini
da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che
un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel
rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del
rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a
tali composti attraverso:
la normativa europea sulla
etichettatura delle sostanze
e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed
internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da
cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei
composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche
di pericolo mediante comparazione delle
concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi
di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei
test per verificare se il rifiuto ha determinate
proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono
rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti
i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche
di
pericolo del rifiuto devono essere
presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di
precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un
rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le
caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si
classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso
avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».
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