venerdì 27 marzo 2015

L’AIA dell’Europa e quella del Governo Renzi

Con una serie di leggi (legge 231/2012, legge 89/2013 e successive modifiche anche recentissime) è stata introdotta una disciplina speciale per a disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) quelle infrastrutture, impianti attività che vengono definiti di interesse strategico nazionale.  
Il modello di gestione del rilascio e dell’applicazione di AIA espresso da questa normativa, pur partendo dal caso specifico dell’ILVA, in realtà risulta applicabile a tutte le infrastrutture dichiarate strategiche dichiarate tali con apposito Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri.


Recentemente il nostro governo in attuazione di una Direttiva europea ha recepito la nuova disciplina dell’AIA che contiene elementi positivi che vincolano, sotto il profilo ambientale, sanitario ma anche della trasparenza delle procedure, il rilascio dell’AIA. Ovviamente tutto questo non è merito del Governo italiano (anzi su questa Direttiva per molti aspetti è stato oggetto di una procedura di infrazione) ma semmai della Direttiva europea rispetto alla quale, in sede di recepimento ordinario, il Governo non poteva far altro che riprenderne tutti i contenuti più innovativi come ho spiegato QUI sinteticamente e, più approfonditamente, QUI

La normativa che sinteticamente vado a descrivere in questo post (per una analisi più approfondita vedi QUIinvece tende a derogare in gran parte le suddette innovazioni costituendo l’ennesimo esempio di come i nostri Governi o maggioranze parlamentari aggirino le norme ambientali di derivazione comunitaria anche in settori estremamente delicati per la tutela della salute dall’inquinamento di impianti come quelli soggetti ad AIA. 


Il fatto che la Corte Costituzionale abbia, ma solo in parte, dichiarato la legittimità costituzionale di questa normativa, non mi lascia tranquillo perché su questa decisione della Corte, come ha scritto autorevole costituzionalista,  ha certamente giocato un ruolo decisivo: “il peso incombente di quel “drammatico bilanciamento” che costituisce il tratto distintivo dell’intera vicenda dell’Ilva di Taranto e che ha forse spinto la Corte a giudicare “con lo sguardo e la coscienza rivolti a questa vicenda”.
Insomma siamo alle solite la Politica e la Amministrazione Pubblica non riesce ad applicare in modo ordinario le norme europee ambientali producendo emergenze che costringono anche le autorità giudiziarie a parametri di valutazione che forzano la normale comparazione degli interessi in campo.



UN MODELLO DI AIA SPECIALE PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE


LE FINALITÀ  DELLA DISCIPLINA AIA
LE FINALITÀ DELLA DISCIPLINA DELL’AIA PER LE  INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
1. evitare, ove  possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti,
2. per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente

La condizione per applicare questa disciplina speciale è nell’azienda/attività interessata siano occupati un numero di   lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione.




IL CONTRASTO DEL DECRETO LEGGE CON LA DISCIPLINA INNOVATIVA DEL’AIA
DISCIPLINA AIA
DISCIPLINA AIA PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
1. imporre limiti di emissione al di sotto di quelli di legge (comma 3 articolo 29sexies e 271 comma 16 DLgs 152/2006)
2. impone migliori tecnologie disinquinanti che tengano conto delle specificità ambientale e sanitarie del sito a prescindere quindi dai costi economici (articolo 29 septies DLgs 152/2006)
3. obbliga a considerare gli impatti cumulativi (passati, presenti, futuri) con le fonti di emissioni diverse da quelle dell’impianto da autorizzare (comma 5 articolo 251 DLgs 152/2006)

Viene congelata  ex lege l’autorizzazione integrata ambientale per 36 mesi  rilasciata all’impianto Ilva di  Taranto dal momento del rilascio della stessa a prescindere dalla specificità del sito e delle problematiche sanitarie emerse o che potrebbero emergere.



COMMISSARIAMENTO IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette  giorni dalla delibera del Consiglio dei ministri  e  si  avvale  di  un  sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del  mare. 
La figura del Commissario non risulta adeguatamente definita sotto il profilo delle competenze e dei ruoli ricoperti in passato, lasciando quindi troppo spazio discrezionale al Presidente del Consiglio.



DEROGHE DEL COMMISSARIAMENTO ALLA PROCEDURA IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA
Il Commissario può impedire, anche in presenza di dati epidemiologici e sanitari significativi, l’avvio della revisione dell’AIA anche se richiesta dalla Regione o Comune.



PIANO  DELLE  MISURE  E DELLE ATTIVITÀ DI  TUTELA  AMBIENTALE  E  SANITARIA
Il Piano prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e  dell'AIA. 
Il piano delle misure è  approvato con decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei  ministri. La Regione interessata può dare un parere entro 10 giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede comunque alla approvazione. Da notare che le proposte del proprietario della installazione definita strategica devono essere valutate dal comitato di esperti a supporto della redazione del Piano, quelle della Regione no.  Gli Enti locali? Non pervenuti.



REGIME TRANSIZIONE FINO ALLA APPROVAZIONE DEL PIANO
Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione  delle  misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività  di  impresa.
La progressiva adozione delle misure, prevista dal  periodo precedente, si interpreta nel senso che  la stessa è  rispettata qualora sussistano varie condizioni tra le quali: “alla data di approvazione del  piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute  nelle autorizzazioni  integrate  ambientali. La Conferenza delle Regioni aveva presentato un emendamento non recepito. In particolare secondo la Conferenza per una puntuale verifica ed efficace monitoraggio dell’attuazione delle prescrizioni disposte dall’AIA si riteneva utile aggiungere la verifica dell’avvenuta attuazione di almeno il 50% di ogni singola prescrizione. L’emendamento non accolto quindi prevedeva che dopo la frase“autorizzazioni integrate ambientali” venisse inserita la seguente frase ”e siano stati realizzati lavori in entità non inferiore al 50% di ogni singola prescrizione attestati dall’Ente di Controllo”.



PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DALL’AIA, DAL PIANO DELLE MISURE, DAL PIANO INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE
Si afferma il silenzio assenso per tutti pareri, nulla osta ed atti da parte anche delle autorità preposte alla tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio.
La VIA (valutazione di impatto ambientale) è ridotta a  soli 60 giorni.

Le osservazioni del pubblico devono essere presentate entro 15 giorni dalla presentazione del progetto. Tutto questo in palese contrasto con la seguente normativa:
1. termine per le osservazioni in materia di VAS: 60 giorni dalla pubblicazione della proposta di piano e del rapporto ambientale (comma 3 articolo 14 DLgs 152/2006)
2. termine per le osservazioni in materia di procedura di verifica di VIA: 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito del progetto e del SIA (comma 3 articolo 20 DLgs 152/2006)
3. termine per le osservazioni in materia di procedura ordinaria di VIA: 60 giorni dalla presentazione della istanza di VIA (comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006)
4. paragrafo 7 all’articolo 6 della Direttiva europea sulla VIA, Direttiva 2014/52/UE: “I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”.
5. comma 3 articolo 6 della Convenzione di Aarhus [1] : “3.   Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.”

Si esclude la VAS (Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi e loro varianti). La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è  necessaria la valutazione ambientale strategica. Questa esclusione è solo apparentemente coerente con la normativa quadro in materia di VAS: il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006 (T.U. ambientale).  Questa norma prevede in generale che le varianti frutto di autorizzazioni  a progetti (come gli impianti di rifiuti ex comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006) che costituiscono varianti automatiche ai piani urbanistici non devono andare a VAS fatta salva la VIA sul progetto.   Ma è altrettanto vero che questa norma va letta alla luce dell’articolo 5 della legge 106/2011 secondo il quale uno strumento urbanistico che va in variante ad un piano che non ha avuto a sua volta la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica di assoggettabilità per la VAS.  Quindi anche nel caso qui esaminato la esclusione della VAS  andrà valutata caso per caso secondo i principi di detto articolo 5 legge 106/2011.



VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO INTRODUZIONE E SUO DEPOTENZIAMENTO
Procedura introdotta dal Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 con la finalità di  mettere a disposizione dell'amministrazione strumenti tecnici adeguati e uniformi per poter efficacemente indirizzare le azioni volte a mitigare, attraverso il riesame delle AIA, il rischio sanitario ed ambientale nelle aree interessate dagli stabilimenti. In particolare l’allegato al decreto contiene i criteri metodologici per la redazione del Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario.

Questa valutazione del danno sanitario è stata anch’essa depotenziata dal decreto sopra citato, infatti:
1. se la sostanza tossica valutata,  sulla base dei dati ambientali disponibili, i valori stabiliti per legge (o i valori stabiliti da WHO? Non si  comprende nel testo) la valutazione non viene eseguita
2. il  rapporto  di  valutazione  del  danno sanitario  non  può  unilateralmente  modificare  le  prescrizioni dell'AIA. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame che ovviamente come abbiamo visto sopra, per queste infrastrutture definite strategiche, è deciso in modo molto lontano dai territori.

Il Decreto appare quindi molto meno efficace della stessa normativa pugliese almeno sotto il profilo strettamente della cogenza giuridica, come spiego nelle dispense linkate all’inizio di questo post.  






[1] http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e01b791-43ca-48d4-b1db-a17582c90e85.0011.02/DOC_2&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:32005D0370










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