Con una serie di leggi (legge 231/2012, legge 89/2013 e successive modifiche anche recentissime) è stata
introdotta una disciplina speciale per a disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) quelle infrastrutture, impianti
attività che vengono definiti di interesse strategico nazionale.
Il modello di gestione del rilascio e
dell’applicazione di AIA espresso da questa normativa, pur partendo dal caso
specifico dell’ILVA, in realtà risulta applicabile a tutte le infrastrutture
dichiarate strategiche dichiarate tali con apposito Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Recentemente il nostro governo in
attuazione di una Direttiva europea ha recepito la nuova disciplina dell’AIA
che contiene elementi positivi che vincolano, sotto il profilo ambientale,
sanitario ma anche della trasparenza delle procedure, il rilascio dell’AIA.
Ovviamente tutto questo non è merito del Governo italiano (anzi su questa
Direttiva per molti aspetti è stato oggetto di una procedura di infrazione) ma
semmai della Direttiva europea rispetto alla quale, in sede di recepimento
ordinario, il Governo non poteva far altro che riprenderne tutti i contenuti più innovativi
come ho spiegato QUI sinteticamente e, più approfonditamente,
QUI.
La normativa che sinteticamente vado a
descrivere in questo post (per una analisi più approfondita vedi QUI) invece tende a derogare in gran parte
le suddette innovazioni costituendo l’ennesimo esempio di come i nostri Governi
o maggioranze parlamentari aggirino le norme ambientali di derivazione
comunitaria anche in settori estremamente delicati per la tutela della salute
dall’inquinamento di impianti come quelli soggetti ad AIA.
Il fatto che la Corte Costituzionale abbia, ma solo in parte, dichiarato la legittimità costituzionale di questa normativa, non mi lascia tranquillo perché su questa decisione della Corte, come ha scritto autorevole costituzionalista, ha certamente giocato un ruolo decisivo: “il peso incombente di quel “drammatico bilanciamento” che costituisce il tratto distintivo dell’intera vicenda dell’Ilva di Taranto e che ha forse spinto la Corte a giudicare “con lo sguardo e la coscienza rivolti a questa vicenda”.
Il fatto che la Corte Costituzionale abbia, ma solo in parte, dichiarato la legittimità costituzionale di questa normativa, non mi lascia tranquillo perché su questa decisione della Corte, come ha scritto autorevole costituzionalista, ha certamente giocato un ruolo decisivo: “il peso incombente di quel “drammatico bilanciamento” che costituisce il tratto distintivo dell’intera vicenda dell’Ilva di Taranto e che ha forse spinto la Corte a giudicare “con lo sguardo e la coscienza rivolti a questa vicenda”.
Insomma siamo alle solite la Politica e
la Amministrazione Pubblica non riesce ad applicare in modo ordinario le norme
europee ambientali producendo emergenze che costringono anche le autorità
giudiziarie a parametri di valutazione che forzano la normale comparazione
degli interessi in campo.
UN MODELLO DI AIA SPECIALE PER LE INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE
LE FINALITÀ DELLA
DISCIPLINA AIA
|
LE FINALITÀ DELLA DISCIPLINA DELL’AIA PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
|
1. evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti,
2. per conseguire un livello elevato
di protezione dell'ambiente
|
La condizione per applicare questa
disciplina speciale è nell’azienda/attività interessata siano occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli
ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento
da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia
dell'occupazione e della produzione.
|
IL CONTRASTO DEL DECRETO LEGGE CON LA DISCIPLINA INNOVATIVA DEL’AIA
DISCIPLINA AIA
|
DISCIPLINA AIA PER LE INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE
|
1. imporre limiti di emissione al di sotto di quelli di legge (comma 3
articolo 29sexies e 271 comma 16 DLgs 152/2006)
2. impone migliori tecnologie disinquinanti che tengano conto delle
specificità ambientale e sanitarie del sito a prescindere quindi dai costi
economici (articolo 29 septies DLgs 152/2006)
3. obbliga a considerare gli impatti cumulativi (passati, presenti,
futuri) con le fonti di emissioni diverse da quelle dell’impianto da
autorizzare (comma 5 articolo 251 DLgs 152/2006)
|
Viene congelata ex lege l’autorizzazione integrata
ambientale per 36 mesi rilasciata all’impianto
Ilva di Taranto dal momento del
rilascio della stessa a prescindere dalla specificità del sito e delle
problematiche sanitarie emerse o che potrebbero emergere.
|
COMMISSARIAMENTO IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO
NAZIONALE
Il commissario è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri entro sette
giorni dalla delibera del Consiglio dei ministri e
si avvale di
un sub commissario nominato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
La
figura del Commissario non risulta adeguatamente definita sotto il profilo
delle competenze e dei ruoli ricoperti in passato, lasciando quindi troppo
spazio discrezionale al Presidente del Consiglio.
DEROGHE DEL COMMISSARIAMENTO ALLA PROCEDURA IN
CASO DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA
Il
Commissario può impedire, anche in presenza di dati epidemiologici e sanitari
significativi, l’avvio della revisione dell’AIA anche se richiesta dalla
Regione o Comune.
PIANO
DELLE MISURE E DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA
AMBIENTALE E SANITARIA
Il
Piano prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle
prescrizioni di legge e dell'AIA.
Il piano delle misure è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri. La Regione interessata può dare un
parere entro 10 giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede comunque alla
approvazione. Da notare che le proposte del proprietario della installazione
definita strategica devono essere valutate dal comitato di esperti a supporto
della redazione del Piano, quelle della Regione no. Gli Enti locali? Non pervenuti.
REGIME TRANSIZIONE FINO ALLA APPROVAZIONE DEL
PIANO
Fino all'adozione del decreto di
approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e
sanitaria il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva
adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata
ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela
ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di
impresa.
La progressiva adozione delle misure,
prevista dal periodo precedente, si interpreta
nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano varie
condizioni tra le quali: “alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi
necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per cento
del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate
ambientali. La Conferenza delle Regioni aveva presentato un emendamento
non recepito. In particolare secondo la Conferenza per una puntuale verifica ed
efficace monitoraggio dell’attuazione delle prescrizioni disposte dall’AIA si
riteneva utile aggiungere la verifica dell’avvenuta attuazione di almeno il 50%
di ogni singola prescrizione. L’emendamento non accolto quindi prevedeva che
dopo la frase“autorizzazioni integrate ambientali” venisse inserita la seguente
frase ”e siano stati realizzati lavori in entità non inferiore al 50% di ogni
singola prescrizione attestati dall’Ente di Controllo”.
PROCEDURA
DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DALL’AIA, DAL PIANO DELLE MISURE, DAL
PIANO INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE
Si afferma
il silenzio assenso per tutti pareri,
nulla osta ed atti da parte anche delle autorità preposte alla
tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio.
La VIA
(valutazione di impatto ambientale) è ridotta a
soli 60 giorni.
Le osservazioni
del pubblico devono essere presentate entro 15 giorni dalla presentazione del
progetto. Tutto questo in palese contrasto con la seguente normativa:
1. termine per le osservazioni in materia
di VAS: 60 giorni dalla pubblicazione della proposta di piano e del rapporto
ambientale (comma 3 articolo 14 DLgs 152/2006)
2. termine per le osservazioni in materia
di procedura di verifica di VIA: 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso
dell’avvenuto deposito del progetto e del SIA (comma 3 articolo 20 DLgs
152/2006)
3. termine per le osservazioni in materia
di procedura ordinaria di VIA: 60 giorni dalla presentazione della istanza di
VIA (comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006)
4. paragrafo
7 all’articolo 6 della Direttiva europea sulla VIA, Direttiva 2014/52/UE:
“I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di
valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non
possono essere inferiori a 30
giorni”.
5. comma 3 articolo 6 della Convenzione
di Aarhus [1]
: “3. Per
le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati
termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per
informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di
prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia
ambientale.”
Si
esclude la VAS (Valutazione
Ambientale Strategica dei piani e programmi e loro varianti). La determinazione
conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante
ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale
strategica. Questa esclusione è solo apparentemente coerente con la normativa
quadro in materia di VAS: il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006 (T.U.
ambientale). Questa norma prevede in
generale che le varianti frutto di autorizzazioni a progetti (come gli
impianti di rifiuti ex comma 6
articolo 208 DLgs 152/2006) che
costituiscono varianti automatiche ai piani urbanistici non devono andare a VAS
fatta salva la VIA sul progetto. Ma
è altrettanto vero che questa norma
va letta alla luce dell’articolo 5 della legge 106/2011 secondo il quale uno
strumento urbanistico che va in variante ad un piano che non ha avuto a sua
volta la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica di assoggettabilità
per la VAS. Quindi anche nel caso qui
esaminato la esclusione della VAS andrà
valutata caso per caso secondo i principi di detto articolo 5 legge 106/2011.
VALUTAZIONE
DEL DANNO SANITARIO INTRODUZIONE E SUO DEPOTENZIAMENTO
Procedura
introdotta dal Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 con la finalità di
mettere a disposizione dell'amministrazione strumenti tecnici adeguati e
uniformi per poter efficacemente indirizzare le azioni volte a mitigare,
attraverso il riesame delle AIA, il rischio sanitario ed ambientale nelle aree
interessate dagli stabilimenti. In particolare l’allegato al decreto contiene i
criteri metodologici per la redazione del Rapporto di Valutazione del Danno
Sanitario.
Questa
valutazione del danno sanitario è stata anch’essa depotenziata dal decreto
sopra citato, infatti:
1. se la sostanza tossica valutata, sulla base dei dati ambientali disponibili, i
valori stabiliti per legge (o i valori stabiliti da WHO? Non si comprende nel testo) la valutazione non viene
eseguita
2. il rapporto
di valutazione del
danno sanitario non può
unilateralmente modificare le
prescrizioni dell'AIA. in corso di validità, ma legittima la regione
competente a chiedere il riesame che ovviamente come abbiamo visto sopra, per
queste infrastrutture definite strategiche, è deciso in modo molto lontano dai
territori.
Il Decreto
appare quindi molto meno efficace della stessa normativa pugliese almeno sotto
il profilo strettamente della cogenza giuridica, come spiego nelle dispense
linkate all’inizio di questo post.
[1] http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e01b791-43ca-48d4-b1db-a17582c90e85.0011.02/DOC_2&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:32005D0370
Nessun commento:
Posta un commento