Da
anni il sottoscritto sostiene, come pure comitati e associazioni ambientaliste ad es. il Comitato Spezia ViaDalCarbone, la seguente tesi: prima del rilascio della autorizzazione
integrata ambientale (di seguito AIA) alle installazioni soggette a questa normativa, è
necessario valutare, e quindi dimostrare concretamente, il rispetto
della salute dei cittadini interessati dalla installazione da autorizzare.
Secondo
la nostra interpretazione della legge vigente (confermata dalla nuova
disciplina dell’AIA per un commento vedi QUI), la
valutazione sanitaria deve risultare all’interno del procedimento che porta al
rilascio dell’AIA.
Ora il Consiglio di Stato con un sentenza recentissima conferma la suddetta interpretazione.
IL PARERE
SANITARIO DEL SINDACO
Lo
strumento principale per svolgere questa valutazione è il Parere Sanitario del
Sindaco del Comune territorialmente competente (previsto dal comma 6 articolo
29-quater del DLgs 152/2006). Il Parere del
Sindaco è ovviamente obbligatorio e, se adeguatamente motivato in termini di
prescrizioni a tutela della salute, vincolante per l’Autorità Competente al
rilascio dell’AIA (Tar Lazio
sezione Latina sentenza n.819 del 2009 vedi
QUI). Il Parere Sanitario, deve avere la finalità di
dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre
o comunque inquinante (come lo sono una centrale a carbone, un rigassificatore,
o una discarica) in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza
sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario
della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del
contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di
incidenti rilevanti dall’impianto.
LE AIA IN
PROVINCIA DI SPEZIA
Nel
nostro territorio negli ultimi anni sono state rilasciate due AIA ad impianti
di rilevante impatto ambientale e sanitario: il rigassificatore di Panigaglia e
la centrale a carbone. Per entrambi non è mai stato rilasciato alcun Parere
Sanitario dai due Sindaci competenti territorialmente: Portovenere per il
rigassificatore, Spezia per la centrale.
Ma
prossimamente dovrà andare ad AIA anche l’impianto di trattamento rifiuti di
Saliceti come ho spiegato QUI e
QUI.
Non
solo ma l’AIA sarà applicabile anche:
1. alla progettata nuova
discarica di servizio sia che si realizzi in località Saturnia in pieno sito di
bonifica di Pitelli, o in altri siti da individuare.
2. al progetto di
realizzazione di un servizio di distribuzione del gas trattato dall’impianto di
Panigaglia.
Quindi
il tema trattato in questo post e soprattutto la sentenza del Consiglio di
Stato, di seguito illustrata, sono di grandissima attualità anche per il
territorio della provincia spezzina.
LA SENTENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’OBBLIGO DI VALUTARE PREVENTIVAMENTE LA SALUTE
DEI CITTADINI PRIMA DEL RILASCIO DELL’AIA
Il
Consiglio di Stato con sentenza del 20/1/2015 n. 163 (vedi
QUI) conferma,
a livello di principi generali espressi e quindi a prescindere dal caso
esaminato nel merito, la necessità di svolgere una valutazione dell’impatto
sanitario della installazione da autorizzare prima del rilascio dell’AIA.
In
particolare la sentenza afferma i seguenti principi generali:
1. La valutazione di rischi sanitari per la
popolazione, in atto e potenziali, deve essere effettuata prima del rilascio dell’AIA.
Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
“lo stato di salute delle
popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area
interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente
disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti
vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.”
2. Nella
valutazione dei rischi sanitari per la popolazione il Comune interessato non
deve considerare solo i limiti di legge ma anche studi scientifici di tipo
generale. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
“relazione del
Comune si afferma che - con riferimento al carico corporeo di PCB diossina - il
raffronto con quanto disponibile presso il Center for Disease Contro (CDC) di Atlanta, ossia il
laboratorio mondiale per l’analisi di sostanze dioxin like, consente di acclarare che per i teq totali i valori della
popolazione di Follonica e di Scarlino arrivano a oltre 45 ppt contro i 6,7
della popolazione femminile della popolazione degli Stati Uniti.
Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di
disposizioni di legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale,
poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della
popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che
non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di
rilascio dell’A.I.A.”
3. Nella valutazione dei rischi sanitari devono essere presi
in considerazione gli inquinanti presenti dalle diverse fonti sul territorio
oltre che quelli dell’impianto da autorizzare. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
“Inoltre, da elementi ben più recenti e parimenti acquisiti agli atti dei procedimenti
di primo grado (nota dell’Azienda U.S.L. n. 9 Prot. n. 33542 dd. 7 settembre
2012), consta che “gli inquinanti che sono stati emessi in maniera
significativa dalle industrie presenti sul territorio risultano … idrocarburi,
policiclici aromatici e diossine, la cui sorgente emissiva industriale più
importante è l’inceneritore di Scarlino Energia”.
4. Le
affermazioni sui caratteri non impattanti sulla salute delle modifiche al ciclo
produttivo della installazione da autorizzare,
se esistente, dovranno essere oggetto di apposita istruttoria
preliminare al rilascio dell’AIA. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
“l’affermazione di carattere generale del soggetto
proponente l’iniziativa (secondo la quale “nella sostanza non verranno
apportate sostanziali modifiche ai processi degli impianti come attualmente
configurati”: cfr. Elaborato tecnico 1 – Relazione tecnica, pag. 1 e
ss) doveva essere seguita da una specifica attività istruttoria, in ordine agli
effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di
essi si sarebbe potuta riscontrare a seguito dello svolgimento dell’attività,
oggetto delle istanze della società.”
5. Hanno
rilevanza ai fini della istruttoria da svolgere per arrivare al rilascio dell’AIA
le carenze e la vetustà dei dati sanitari sulla popolazione interessata
soprattutto se rapportati a dati meramente statistici sull’aumento di malattie
ambiente-correlate. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
“
Va anche accolta la
notazione delle appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio
epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto
che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non
adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento
della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine
specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9,
comprendenti il periodo 2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce
peraltro non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo
considerato sussisterebbe un incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la
popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile
incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.”
6. Se dalla valutazione sanitaria emergono criticità è necessario che l’indagine
epidemiologica sulla popolazione interessata sia svolta prima del rilascio dell’AIA.
Afferma la
sentenza del Consiglio di Stato:
“
Da tutto ciò consegue
pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute a’ sensi
dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse
soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano
risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di
un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che non può
per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli
incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a
situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più
recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.”
L’INERZIA DELLE AMMINISTRAZIONI SPEZZINE: L’ESEMPIO DELL’AIA ALLA
CENTRALE ENEL
I principi affermati dal Consiglio di Stato sono chiarissimi e
peraltro erano già insiti ella vigente normativa (in vigore lo ricordo dall’inizio
degli anni 2000!).
Invece anche a Spezia, ad esempio per l’AIA della centrale a carbone non c’è stata una adeguata istruttoria che
abbia dimostrato ex ante, come ribadito
ora dal Consiglio di Stato, la sostenibilità sanitaria del permanere
dell’impianto in questione nel nostro territorio. Infatti, come avevo spiegato QUI, l’Amministrazione Federici, ha deliberato una
consulenza (consulenza non attuata almeno fino ad ora) che prevedeva dopo il
rilascio della autorizzazione di monitorare gli inquinanti emesse dalla
centrale, monitoraggi che (citiamo dalla delibera di incarico): “consentiranno
di stimare, almeno per
quanto per quanto riguarda l’esposizione inalatoria, il rischio per la
salute loro attribuibile e, congiuntamente con i dati sorveglianza sanitaria
della USL, identificare-ipotizzare sorgenti di rischio ed iniziative per la sua
mitigazione.”
A conferma di quanto sopra si veda l’integrazione al verbale
della Conferenza dei Servizi che ha licenziato il Parere, della
Commissione tecnica, propedeutico al rilascio dell’AIA alla centrale
spezzina.
E’ stato inserito, su iniziativa del Ministero della Salute,
nel suddetto Parere il seguente passaggio:” propone comunque di integrare il
Parere Istruttorio conclusivo prevedendo per le sezioni alimentate a carbone un
Piano annuale di indagine delle emissioni integrativo del mercurio e dei
microinquinanti organici e inorganici in particolare per i metalli, gli IPA e
le diossine furani, prendendo come riferimento i metodi dell’allegato I al DLgs
133/2005… Il Sindaco del Comune di Arcola relativamente alla prescrizione 14
del paragrafo 10.3.1 “Emissioni convogliate del Parere Istruttorio
conclusivo” chiede che sia aggiunta la seguente prescrizione: “punto 14bis) si
prescrive la realizzazione entro 1 anno sulla base di un protocollo da definire
con ISPRA ed ARPA, di un adeguato modello delle emissioni e delle conseguenti
ricadute di microinquinanti organici e inorganici dai camini.”
Si conferma quindi che in tutta l’istruttoria svolta per
rilasciare l’AIA alla centrale Enel, non sono stati avviati i monitoraggi ex
lege e le indagine di impatto sanitario previste dalle competenze specifiche
dei Sindaci dei due Comuni interessati.
CONCLUSIONI
Confrontando
quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dai principi affermati
dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra illustrata, emerge con chiarezza
come nel nostro territorio si continuino ad autorizzare impianti ad alto
impatto ambientale e sanitario violando esplicitamente sia i passaggi
procedimentali previsti dalla legge (Parere Sanitario del Sindaco ad esempio) e sia le modalità di svolgimento istruttorie
richieste per tutelare diritti costituzionali prioritari come quello alla
salute richiamato peraltro esplicitamente proprio dalla sentenza del Consiglio
di Stato esaminata in questo post.
Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato qui esaminata, le
associazioni ambientaliste nazionali hanno quindi commesso un gravissimo errore tecnico giuridico, nel non
impugnare di fronte al TAR Lazio l’AIA rilasciata alla centrale Enel della
Spezia.
Vedremo
per le istruttorie future cosa succederà…… per quello che potrò farò di tutto affinchè i principi affermati dal Consiglio di Stato vengano applicati.
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