lunedì 30 marzo 2015

Consiglio di Stato: i pericoli per la salute vanno valutati prima del rilascio dell’AIA

Da anni il sottoscritto sostiene,  come pure comitati e associazioni ambientaliste ad es. il Comitato Spezia ViaDalCarbone, la seguente tesi:  prima del rilascio della autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA)  alle installazioni soggette a questa normativa, è necessario  valutare,  e quindi dimostrare concretamente, il rispetto della salute dei cittadini interessati dalla installazione da autorizzare.

Secondo la nostra interpretazione della legge vigente (confermata dalla nuova disciplina dell’AIA per un commento vedi QUI),  la valutazione sanitaria deve risultare all’interno del procedimento che porta al rilascio dell’AIA.

Ora il Consiglio di Stato con un sentenza recentissima conferma la suddetta interpretazione. 



IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Lo strumento principale per svolgere questa valutazione è il Parere Sanitario del Sindaco del Comune territorialmente competente (previsto dal comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006).  Il Parere del Sindaco è  ovviamente obbligatorio e,  se adeguatamente motivato in termini di prescrizioni a tutela della salute, vincolante per l’Autorità Competente al rilascio dell’AIA (Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009 vedi QUI).  Il Parere Sanitario, deve avere la finalità di dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre o comunque inquinante (come lo sono una centrale a carbone, un rigassificatore, o una discarica) in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto. 



LE AIA IN PROVINCIA DI SPEZIA
Nel nostro territorio negli ultimi anni sono state rilasciate due AIA ad impianti di rilevante impatto ambientale e sanitario: il rigassificatore di Panigaglia e la centrale a carbone. Per entrambi non è mai stato rilasciato alcun Parere Sanitario dai due Sindaci competenti territorialmente: Portovenere per il rigassificatore, Spezia per la  centrale.
Ma prossimamente dovrà andare ad AIA anche l’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti come ho spiegato QUI e QUI
Non solo ma l’AIA sarà applicabile anche:
1. alla progettata nuova discarica di servizio sia che si realizzi in località Saturnia in pieno sito di bonifica di Pitelli, o in altri siti da individuare.
2. al progetto di realizzazione di un servizio di distribuzione del gas trattato dall’impianto di Panigaglia.

Quindi il tema trattato in questo post e soprattutto la sentenza del Consiglio di Stato, di seguito illustrata, sono di grandissima attualità anche per il territorio della provincia spezzina.



LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’OBBLIGO DI VALUTARE PREVENTIVAMENTE LA SALUTE DEI CITTADINI PRIMA DEL RILASCIO DELL’AIA
Il Consiglio di Stato con  sentenza del 20/1/2015 n. 163 (vedi QUI) conferma, a livello di principi generali espressi e quindi a prescindere dal caso esaminato nel merito,  la necessità di  svolgere una valutazione dell’impatto sanitario della installazione da autorizzare prima del rilascio dell’AIA.

In particolare la sentenza afferma i seguenti principi generali:

1. La  valutazione di rischi sanitari per la popolazione, in atto e potenziali, deve essere effettuata prima del rilascio dell’AIA. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.”

2. Nella valutazione dei rischi sanitari per la popolazione il Comune interessato non deve considerare solo i limiti di legge ma anche studi scientifici di tipo generale. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
relazione del Comune si afferma che - con riferimento al carico corporeo di PCB diossina - il raffronto con quanto disponibile presso il Center for Disease Contro (CDC) di Atlanta, ossia il laboratorio mondiale per l’analisi di sostanze dioxin like, consente di acclarare che per i teq totali i valori della popolazione di Follonica e di Scarlino arrivano a oltre 45 ppt contro i 6,7 della popolazione femminile della popolazione degli Stati Uniti.
Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A.”


3. Nella valutazione dei rischi sanitari devono essere presi in considerazione gli inquinanti presenti dalle diverse fonti sul territorio oltre che quelli dell’impianto da autorizzare. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
“Inoltre, da elementi ben più recenti e parimenti acquisiti agli atti dei procedimenti di primo grado (nota dell’Azienda U.S.L. n. 9 Prot. n. 33542 dd. 7 settembre 2012), consta che “gli inquinanti che sono stati emessi in maniera significativa dalle industrie presenti sul territorio risultano … idrocarburi, policiclici aromatici e diossine, la cui sorgente emissiva industriale più importante è l’inceneritore di Scarlino Energia”.

4.  Le affermazioni sui caratteri non impattanti sulla salute delle modifiche al ciclo produttivo della installazione da autorizzare,  se esistente, dovranno essere oggetto di apposita istruttoria preliminare al rilascio dell’AIA. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
“l’affermazione di carattere generale del soggetto proponente l’iniziativa (secondo la quale “nella sostanza non verranno apportate sostanziali modifiche ai processi degli impianti come attualmente configurati”: cfr. Elaborato tecnico 1 – Relazione tecnica, pag. 1 e ss) doveva essere seguita da una specifica attività istruttoria, in ordine agli effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta riscontrare a seguito dello svolgimento dell’attività, oggetto delle istanze della società.”


5.  Hanno rilevanza ai fini della istruttoria da svolgere per arrivare al rilascio dell’AIA le carenze e la vetustà dei dati sanitari sulla popolazione interessata soprattutto se rapportati a dati meramente statistici sull’aumento di malattie ambiente-correlate.  Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
Va anche accolta la notazione delle appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo 2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.

6. Se dalla valutazione sanitaria emergono criticità è necessario che l’indagine epidemiologica sulla popolazione interessata sia svolta prima del rilascio dell’AIA. Afferma la sentenza del Consiglio di Stato:
Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute a’ sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.



L’INERZIA DELLE AMMINISTRAZIONI SPEZZINE: L’ESEMPIO DELL’AIA ALLA CENTRALE ENEL
I principi affermati dal Consiglio di Stato sono chiarissimi e peraltro erano già insiti ella vigente normativa (in vigore lo ricordo dall’inizio degli anni 2000!).

Invece anche a Spezia, ad esempio per l’AIA  della centrale a carbone  non c’è stata una adeguata istruttoria che abbia dimostrato ex ante,  come ribadito ora dal Consiglio di Stato, la sostenibilità sanitaria del permanere dell’impianto in questione nel nostro territorio.  Infatti, come avevo spiegato QUI, l’Amministrazione Federici,   ha deliberato una consulenza (consulenza non attuata almeno fino ad ora) che prevedeva dopo il rilascio della autorizzazione di monitorare gli inquinanti emesse dalla centrale, monitoraggi che (citiamo dalla delibera di incarico):  consentiranno di stimare, almeno per quanto per quanto riguarda l’esposizione inalatoria,  il rischio per la salute loro attribuibile e, congiuntamente con i dati sorveglianza sanitaria della USL, identificare-ipotizzare sorgenti di rischio ed iniziative per la sua mitigazione.


A conferma di quanto sopra si veda l’integrazione al verbale della Conferenza dei Servizi che ha licenziato il Parere,  della Commissione tecnica,  propedeutico al rilascio dell’AIA alla centrale spezzina. 
E’ stato inserito, su iniziativa del Ministero della Salute,  nel suddetto Parere il seguente passaggio:” propone comunque di integrare il Parere Istruttorio conclusivo prevedendo per le sezioni alimentate a carbone un Piano annuale di indagine delle emissioni integrativo del mercurio e dei microinquinanti organici e inorganici in particolare per i metalli, gli IPA e le diossine furani, prendendo come riferimento i metodi dell’allegato I al DLgs 133/2005… Il Sindaco del Comune di Arcola relativamente alla prescrizione 14 del paragrafo 10.3.1  “Emissioni convogliate del Parere Istruttorio conclusivo” chiede che sia aggiunta la seguente prescrizione: “punto 14bis) si prescrive la realizzazione entro 1 anno sulla base di un protocollo da definire con ISPRA ed ARPA, di un adeguato modello delle emissioni e delle conseguenti ricadute di microinquinanti organici e inorganici dai camini.”  
Si conferma quindi che in tutta l’istruttoria svolta per rilasciare l’AIA alla centrale Enel, non sono stati avviati i monitoraggi ex lege e le indagine di impatto sanitario previste dalle competenze specifiche dei Sindaci dei due Comuni interessati. 



CONCLUSIONI
Confrontando quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dai principi affermati dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra illustrata, emerge con chiarezza come nel nostro territorio si continuino ad autorizzare impianti ad alto impatto ambientale e sanitario violando esplicitamente sia i passaggi procedimentali previsti dalla legge (Parere Sanitario del Sindaco ad esempio)  e sia le modalità di svolgimento istruttorie richieste per tutelare diritti costituzionali prioritari come quello alla salute richiamato peraltro esplicitamente proprio dalla sentenza del Consiglio di Stato esaminata in questo post.

Alla luce della  sentenza del Consiglio di Stato qui esaminata, le associazioni ambientaliste nazionali hanno quindi commesso un gravissimo errore tecnico giuridico,  nel non impugnare di fronte al TAR Lazio l’AIA rilasciata alla centrale Enel della Spezia.

Vedremo per le istruttorie future cosa succederà…… per quello che potrò farò di tutto affinchè i principi affermati dal Consiglio di Stato vengano applicati. 











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