Nella sua richiesta di archiviazione (Per il testo vedi QUI).
sull’esposto di cittadini contro le emissioni odorigene dall’impianto di
Saliceti, la Procura spezzina affermava testualmente che: “gli accertamenti
compiuti hanno escluso la sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti” .
Per suffragare questa conclusione la Procura citava solo la relazione
dell’Arpal del 17/7/2013 senza invece citare i verbali e le relazioni di altri
organi di vigilanza pure presenti nel fascicolo di indagine che dimostrano
esattamente il contrario di quanto afferma l’Arpal.
Non solo ma lo scorso 16 luglio era
stato presentato un nuovo esposto dai cittadini, vedi QUI le cui motivazioni sono state totalmente ignorate
dalla Procura nella sua richiesta di archiviazione che è datata 18 agosto.
Non solo ma come rilevato nella udienza
dell’altro ieri da parte dell’Avvocato Massimo Lombardi è in corso un altro
procedimento dal quale sono scaturiti avvisi di garanzia e, a quanto risulta da
notizie di stampa, il rinvio a giudizio dei vertici di Acam e dei responsabili
dell’impianto di Saliceti per gli stessi fatti e reati che ora hanno portato il
GIP del Tribunale di Spezia a respingere la richiesta di archiviazione del
procuratore dott. Monteverde.
In sintesi le contestazioni che il
comitato con il supporto tecnico legale dell’Avvocato Lombardi e del
sottoscritto portavano nella opposizione alla richiesta di archiviazione ora
accolta dal GIP erano e sono le seguenti:
RIMOZIONE DI ATTI ISPETTIVI DECISIVI PER
DIMOSTRARE LA REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DI REATO
La Procura di Spezia per chiedere
l’archiviazione ha rimosso 3 tipologie di atti ispettivi. Peraltro,
le prime 2 presenti nel fascicolo di indagine ed la terza a conoscenza
dell’Arpal considerato che era documentazione attuativa delle prescrizioni
autorizzatorie citate a premessa della relazione ispettiva qui esaminata.
Vediamoli questi atti ispettivi:
1. Relazione
Legione Carabinieri Liguria – Stazione Vezzano Ligure prot. n. 27/12-1-2013 dove si afferma
testualmente: “In data 9/6/2013 alle ore 15,30 nel corso di servizio
perlustrativo, lo scrivente effettua verifica esterna dell’impianto in disamina
e accertava la presenza di maleodore che veniva percepito fino ad un centinaio
di metri; nell’occasione era possibile visionare che il portellone – quello
lato autostrada – risultava aperto con sola presenza di telone scuro”.
2. Risultano le stesse
maleodoranze dalle verifiche della Polizia Municipale del Comune di
Vezzano, del 29/1/2013, del 28/2/2013, del 15/5/2013, del 20/5/2013,
del 31/5/2013, del 5/6/2013, del 6/6/2013, del 10/6/2013. Le
relazioni su queste verifiche sono state inviate al Comando stazione
carabinieri di Vezzano Ligure in data 13/6/2013.
3. Ex prescrizione della
autorizzazione provinciale n.12/2009, le relazioni
periodiche di monitoraggio dell’impianto inviate
a Provincia e Arpal (prot. 1316/U/11 del 14/09/2011; prot. 469/U/12 del 15/03/2012; prot.
880/U/13 del 18/09/2013; prot. 190/AU/14 del 26/03/2014) dimostravano la
violazioni dei limiti di emissioni odorigene e di altri inquinanti
imposte fin dalla autorizzazione del 2005 e poi del 2009.
Interessante in queste verifiche, sia
dei Carabinieri che dei Vigili del Comune, è che la presenza di odore si
accompagna sempre ad una non corretta gestione dell’impianto: aperture anomale
dei portelloni di chiusura dell’impianto, prefigurando una violazione delle
prescrizioni come vedremo di seguito.
Da notare anche che tutte le verifiche
suddette sono state svolte dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
Vezzano Ligure quindi portate a conoscenza del Sindaco nella sua qualità di
Autorità Sanitaria del Comune.
Non solo ma le stesse relazioni di
monitoraggio imposte dalla Provincia fanno emergere la violazione delle
prescrizioni fin dal 2011!
LA INADEGUATEZZA DELLA RELAZIONE ARPAL SULLA
ISPEZIONE DEL 17/7/2013: UNA ISPEZIONE MERAMENTE VISIVA
La relazione Arpal come risulta dal
testo letterale è stata una semplice ispezione una tantum. Si è trattata di una mera
ispezione visiva dell’area dell’impianto, mentre la documentazione
esaminata è stata limitata alla sola attività di derattizzazione e disinfestazione.
Tale ispezione arrivava dopo le numerose
segnalazioni dei cittadini sulle continue emissioni odorigene dall’impianto.
Emissioni confermate dalle verifiche di Carabinieri e Vigili del Comune
di Vezzano come sopra riportato.
Non solo ma mancano analisi e controlli
sul rispetto dei limiti di emissione, anche per gli odori, previsti dalla
prescrizioni autorizzative del 2005, del 2009 e del 2013 citate a premessa
della stessa relazione Arpal e quindi a perfetta conoscenza degli ispettori Arpal.
Mancano inoltre verifiche sullo stato del biofiltro compreso la relazione
semestrale prevista dalla prescrizione della autorizzazione n.12/2009 e
confermata dalla autorizzazione n. 219/2009: manutenzione periodica ma anche
controllo del suo stato permanente in termini di umidità e temperatura.
Insomma una ispezione parziale e non
esaustiva considerate le ragioni che avevano portato all’esposto,
LA PROCURA RIMUOVE GLI ELEMENTI DOCUMENTALI
E FATTUALI CHE DIMOSTRANO LA REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DEL REATO DI GETTO
DI COSE PERICOLOSE (articolo 674)
Nonostante quanto affermi la richiesta
di archiviazione della Procura spezzina la fattispecie ex articolo 674
del Codice Penale appare chiaramente realizzata nel caso in esame. Infatti le
molestie quale elemento fondante il reato in esame sono state
ampiamente dimostrate da documentazione ufficiali di vari organi di vigilanza.
Non solo ma la giurisprudenza ordinaria
e amministrativa ha ampiamente dimostrato che per realizzare il reato di getto
di cose pericolose è sufficiente “il naso” dei danneggiati, vedi QUI.
LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELLA PROCURA
RIMUOVEVA LA POTENZIALE COMMISSIONE DI ALTRE REATI NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
DI SALICETI
La Procura spezzina nella sua richiesta
di archiviazione rimuoveva la potenziale commissione di altri reati relativi
alla normativa di settore per la tutela dall’inquinamento nella gestione degli
impianti da rifiuti. Ci riferiamo in particolare al comma 4 articolo 256 DLgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti.
Peraltro si sottolinea che, per quanto
risulta da notizie di stampa mai smentite da Acam, il suddetto reato è alla
base degli avvisi di garanzia e del rinvio a giudizio nell’altro procedimento
sempre a carico dei vertici di Acam e dei responsabili dell’impianto di
Saliceti.
La violazione delle
prescrizioni delle diverse autorizzazioni della Provincia all’impianto in
questione, risultano dagli atti ufficiali ispettivi e di monitoraggio contenuti
nel fascicolo aperto presso la Procura, almeno dal 2011 cioè circa 4 anni fa.
In particolare la
prescrizione sicuramente violata risulta quella ribadita dalla autorizzazione
n. 12 del 2009: “ che tutti i locali dell’impianto siano mantenuti in
depressione in modo da non avere fuoriuscita di aria verso l’esterno e da
convogliare tutta l’aria aspirata ad un adeguato sistema di trattamento;”.
Ciò è addirittura confermato formalmente
dalla Diffida presentata dalla Provincia della Spezia con determina n.
560 DEL 05/08/2014 , che fa riferimento a relazioni di monitoraggio dal 2011 in
poi , ma anche alla nota
prot. 32371 del 01/07/2014 del Dirigente del Settore 3 della
Provincia, con la quale si riportano le problematiche inerenti
l’impianto in oggetto segnalate dai residenti.
Insomma tutto quanto sopra era o poteva
essere noto alla Procura, la richiesta di archiviazione è datata 18/8/2014,
che lo ha bellamente rimosso.
CONCLUSIONI: OLTRE LA MAGISTRATURA SI
MUOVANO LE ISTITUZIONI PUBBLICHE COMPETENTI
La richiesta di archiviazione come
concludeva l’atto di opposizione dell’Avvocato Lombardi a nome del comitato dei
cittadini era:
1. carente nella indagine
conoscitiva,
2. contraddittoria
rispetto agli stessi atti ispettivi presenti nel fascicolo in mano alla
Procura,
3. reticente
nell’indagare ulteriori profili di reato.
Ritengo sia quindi un segnale molto
positivo il rigetto della richiesta di archiviazione da parte del GIP del
Tribunale. Ora però occorre che chi di
dovere (Nuova gestione di Acam Ambiente, Provincia, Comune di Vezzano di Ligure
e altri
Comuni che portano i propri rifiuti nell’impianto
di Saliceti) utilizzino tutti gli strumenti tecnici ma anche amministrativi per
risolvere in via definitiva questa vicenda a tutela della salute dei cittadini
interessati.
Ricordo infatti che oltre ai reati sopra
indicati esiste anche quello previsto dall’articolo 328 del Codice Penale:
omissione di atti di ufficio.
Infine in questa vicenda emerge anche la
totale inadeguatezza della attività di prevenzione nella
tutela della salute da parte del settore competente dell’ASL di Spezia come ho dimostrato in
questi post: vedi QUI, a proposito di omissioni!
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