Interessante
sentenza del Consiglio di Stato ( n. 839 del 2015 vedi QUI) sulla
legittimazione delle associazioni ambientalisti ad impugnare atti a
rilevanza urbanistica sia di tipo pianificatorio (es. piani
urbanistici generali, strumenti/piani attuativi) sia di tipo
autorizzatorio (es. permessi di costruire, nulla osta).
L'oggetto
della controversia è un programma integrato di intervento
finalizzato a riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed
ambientale del Comune interessato. La controparte degli ambientalisti
nel caso in esame ha sollevato la questione di legittimazione ad
impugnare in generale gli atti a rilevanza urbanistica ed edilizia.
I
PRINCIPI AFFERMATI NELLA SENTENZA
Il
Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha definito una nozione
ampia di atto a rilevanza ambientale impugnabile da una associazione
ambientalista ed ha affermato in particolare i seguenti principi:
1.
La tutela dell'ambiente rientra nei compiti costituzionale dello
Stato, ma, afferma la sentenza: “le
finalità di protezione dell'ambiente rappresentano
una delle modalità di applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale recepito dall’art. 118, ultimo comma, Cost., e quindi
impongono una lettura dinamica delle attribuzioni delle associazioni,
coordinata al concreto evolversi della sensibilità sociale in tema
di tutela degli interessi diffusi”.
In altri termini le
associazioni ambientaliste svolgono quindi una funzione suppletiva a
quella statale nel rispetto delle finalità di tutela dell'ambiente
previste dalla costituzione e dalla legge in generale.
2.
L'ambiente che può essere tutelato con le azioni legali delle
associazioni ambientaliste va inteso in senso ampio.
Afferma la sentenza: “alle
associazioni ambientaliste la legittimazione ad agire in giudizio non
solo, per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma
anche per quelli ambientali in senso lato, ossia quelli comprensivi
dei temi della conservazione e valorizzazione dell'ambiente latamente
inteso, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti
e dei centri storici, tutti beni e valori idonei a caratterizzare in
modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico
territoriale rispetto ad altri.”
3.
La
pianificazione urbanistica e la disciplina della attività edilizia
non sono limitate all'ordinato sviluppo dell'uso del territorio ma
alla tutela di interessi plurimi compreso l'ambiente.
Afferma la sentenza: “il
potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo
all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio
in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte
per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici
industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto
alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi
pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori
costituzionalmente garantiti. L'ambiente, dunque, costituisce
inevitabilmente l'oggetto (anche) dell'esercizio di poteri di
pianificazione urbanistica e di autorizzazione edilizia; così come,
specularmente, l'esercizio dei predetti poteri di pianificazione non
può non tenere conto del "valore ambiente", al fine di
preservarlo e renderne compatibile la conservazione con le modalità
di esistenza e di attività dei singoli individui, delle comunità,
delle attività anche economiche dei medesimi.”
4.
si
chiarisce la portata degli atti urbanistici ed edilizi impugnabili
dalle associazioni ambientaliste.
Afferma la sentenza: “Proprio
per questo, gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione
urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti
autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possano
comportare danno per l'ambiente ben possono essere oggetto di
impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto
atti latamente rientranti nella materia "ambiente", in
relazione alla quale si definisce (e perimetra) la legittimazione
delle predette associazioni.”
5.
se
tutti gli atti urbanistici che riguardano interventi di una certa
dimensione areale sono quindi impugnabili dagli ambientalisti è
altrettanto vero che occorre nei casi in cui la dimensione non è
amplissima una valutazione del giudice sulla legittimazione delle
associazioni ambientaliste.
Afferma la sentenza: “Tale
valutazione, come evidenziato dalla giurisprudenza appena evocata,
non può che vertere sull’ampiezza dell’intervento, quale
elemento di discrimine degli interventi anche incidenti sul piano
ambientale. Infatti, non è immaginabile poter correlare a priori una
determinata tipologia pianificatoria con la sua eventuale rilevanza
ambientale, atteso che le discipline regionali impiegano una vasta
congerie di strumenti, diversamente connotati e denominati, e con ciò
impediscono un pur utile raccordo, quanto meno relativo alla
partecipazione procedimentale, con gli enti e le associazioni di
tutela. Il che determina, in via di necessità, l’intervento
successivo del giudice, come ultimo strumento per consentire la
ponderazione delle posizioni dei soggetti ordinamentali pretermessi
dalle scelte amministrative.”
Nel caso specifico trattato dalla sentenza in esame: “il
profilo dimensionale, che qualifica la rilevanza anche ambientale,
appare evincibile dall’esito realizzato, ossia la trasformazione di
una vasta area a destinazione agricola, in area a destinazione
residenziale, mediante la costruzione di dieci palazzine, di quattro
piani ciascuna, oltreché di un ristorante.”
CONCLUSIONI
La
sentenza spazza via anche le interpretazioni che soprattutto a
livello di TAR, quello della Liguria compreso, tendevano a fare
uscire dai processi le associazioni ambientaliste soprattutto in
relazione alla impugnabilità degli atti urbanistici ed edilizi.
La
sentenza segue anche un indirizzo più generale sulla definizione
della rilevanza giuridica del concetto di ambiente che già è stato
applicato dalla normativa sull'accesso alle informazioni ambientali.
Si veda il punto 3 articolo 2 del DLgs 195/2005 secondo il quale
rientrano nella nozione di informazione ambientale accedibile anche i
piani e programmi che incidano non solo sull'ambiente ma anche sul
territorio in generale.
Peraltro
il legame tra le due normative sull'accesso e sulla disciplina delle
impugnazioni si integrano considerato che l'Europa ha approvato una
Direttiva quadro sulle informazioni, la partecipazione e l'accesso
alla giustizia in materia ambientale.
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