giovedì 16 aprile 2015

Gli ambientalisti possono impugnare atti urbanistici-edilizi

Interessante sentenza del Consiglio di Stato ( n. 839 del 2015 vedi QUIsulla legittimazione delle associazioni ambientalisti ad impugnare atti a rilevanza urbanistica sia di tipo pianificatorio (es. piani urbanistici generali, strumenti/piani attuativi) sia di tipo autorizzatorio (es. permessi di costruire, nulla osta).

L'oggetto della controversia è un programma integrato di intervento finalizzato a riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del Comune interessato. La controparte degli ambientalisti nel caso in esame ha sollevato la questione di legittimazione ad impugnare in generale gli atti a rilevanza urbanistica ed edilizia.


I PRINCIPI AFFERMATI NELLA SENTENZA
Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha definito una nozione ampia di atto a rilevanza ambientale impugnabile da una associazione ambientalista ed ha affermato in particolare i seguenti principi:


1. La tutela dell'ambiente rientra nei compiti costituzionale dello Stato, ma, afferma la sentenza: “le finalità di protezione dell'ambiente rappresentano una delle modalità di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale recepito dall’art. 118, ultimo comma, Cost., e quindi impongono una lettura dinamica delle attribuzioni delle associazioni, coordinata al concreto evolversi della sensibilità sociale in tema di tutela degli interessi diffusi”. In altri termini le associazioni ambientaliste svolgono quindi una funzione suppletiva a quella statale nel rispetto delle finalità di tutela dell'ambiente previste dalla costituzione e dalla legge in generale.

2. L'ambiente che può essere tutelato con le azioni legali delle associazioni ambientaliste va inteso in senso ampio. Afferma la sentenza: “alle associazioni ambientaliste la legittimazione ad agire in giudizio non solo, per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, ossia quelli comprensivi dei temi della conservazione e valorizzazione dell'ambiente latamente inteso, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, tutti beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri.

3. La pianificazione urbanistica e la disciplina della attività edilizia non sono limitate all'ordinato sviluppo dell'uso del territorio ma alla tutela di interessi plurimi compreso l'ambiente. Afferma la sentenza: “il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. L'ambiente, dunque, costituisce inevitabilmente l'oggetto (anche) dell'esercizio di poteri di pianificazione urbanistica e di autorizzazione edilizia; così come, specularmente, l'esercizio dei predetti poteri di pianificazione non può non tenere conto del "valore ambiente", al fine di preservarlo e renderne compatibile la conservazione con le modalità di esistenza e di attività dei singoli individui, delle comunità, delle attività anche economiche dei medesimi.”

4. si chiarisce la portata degli atti urbanistici ed edilizi impugnabili dalle associazioni ambientaliste. Afferma la sentenza: “Proprio per questo, gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possano comportare danno per l'ambiente ben possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto atti latamente rientranti nella materia "ambiente", in relazione alla quale si definisce (e perimetra) la legittimazione delle predette associazioni.

5. se tutti gli atti urbanistici che riguardano interventi di una certa dimensione areale sono quindi impugnabili dagli ambientalisti è altrettanto vero che occorre nei casi in cui la dimensione non è amplissima una valutazione del giudice sulla legittimazione delle associazioni ambientaliste. Afferma la sentenza: “Tale valutazione, come evidenziato dalla giurisprudenza appena evocata, non può che vertere sull’ampiezza dell’intervento, quale elemento di discrimine degli interventi anche incidenti sul piano ambientale. Infatti, non è immaginabile poter correlare a priori una determinata tipologia pianificatoria con la sua eventuale rilevanza ambientale, atteso che le discipline regionali impiegano una vasta congerie di strumenti, diversamente connotati e denominati, e con ciò impediscono un pur utile raccordo, quanto meno relativo alla partecipazione procedimentale, con gli enti e le associazioni di tutela. Il che determina, in via di necessità, l’intervento successivo del giudice, come ultimo strumento per consentire la ponderazione delle posizioni dei soggetti ordinamentali pretermessi dalle scelte amministrative.” Nel caso specifico trattato dalla sentenza in esame: “il profilo dimensionale, che qualifica la rilevanza anche ambientale, appare evincibile dall’esito realizzato, ossia la trasformazione di una vasta area a destinazione agricola, in area a destinazione residenziale, mediante la costruzione di dieci palazzine, di quattro piani ciascuna, oltreché di un ristorante.”



CONCLUSIONI
La sentenza spazza via anche le interpretazioni che soprattutto a livello di TAR, quello della Liguria compreso, tendevano a fare uscire dai processi le associazioni ambientaliste soprattutto in relazione alla impugnabilità degli atti urbanistici ed edilizi.
La sentenza segue anche un indirizzo più generale sulla definizione della rilevanza giuridica del concetto di ambiente che già è stato applicato dalla normativa sull'accesso alle informazioni ambientali. Si veda il punto 3 articolo 2 del DLgs 195/2005 secondo il quale rientrano nella nozione di informazione ambientale accedibile anche i piani e programmi che incidano non solo sull'ambiente ma anche sul territorio in generale.
Peraltro il legame tra le due normative sull'accesso e sulla disciplina delle impugnazioni si integrano considerato che l'Europa ha approvato una Direttiva quadro sulle informazioni, la partecipazione e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. 

Nessun commento:

Posta un commento