martedì 21 aprile 2015

L’Avvocatura UE definisce i costi dell’accesso alle informazioni ambientali

Importanti conclusioni della Avvocatura della Unione Europea presentate lo scorso 16 aprile nella discussione della causa C‑71/14 in relazione ai costi che devono essere sostenuti da cittadini e associazioni per l’accesso alle informazioni ambientali. Le conclusioni dovranno essere recepite in apposita sentenza della Corte di Giustizia, vedi QUI


La discussione riguarda una domanda pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia al fine di chiarire l’interpretazione di due norme della Direttiva UE 2003/4 sull’accesso del pubblico all'informazione ambientale (di seguito Direttiva, per il testo vedi QUIsecondo i principi della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

L’Avvocatura UE afferma principi che chiariscono le modalità con le quali gli Stati membri , nelle loro diverse articolazioni istituzionali, dovranno definire i costi dell’accesso alle informazioni ambientali. 

Riassumo in questo post  schematicamente i  principi, rinviando al testo completo delle conclusioni della Avvocatura (vedi QUIper una analisi più approfondita.

Vediamo quindi questi principi ovviamente applicabili anche nei nostri  diritto e giurisprudenza nazionali, con due paragrafi premessa per spiegare meglio l’oggetto della controversia…

LE NORME EUROPEE DA INTERPRETARE
L’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce il principio secondo il quale l’accesso a tutti i registri o elenchi pubblici dell’informazione ambientale e l’esame in situ di siffatta informazione sono gratuiti.

L’articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva consente tuttavia alle autorità pubbliche di applicare una tassa per la fornitura dell’informazione ambientale su richiesta, purché tale tassa non superi un importo ragionevole.

L’articolo 6 della Direttiva richiede agli Stati membri di procedere al riesame, in sede amministrativa e giurisdizionale, delle decisioni delle autorità pubbliche relative all’accesso all’informazione ambientale.


LE QUESTIONI DA INTEPRETARE SULLA BASE DELLE NORME EUROPEE
Sono state sollevate questioni in ordine ai seguenti punti:
1. se, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, un’autorità pubblica possa recuperare parte del costo per la manutenzione di una banca dati che essa utilizza per rispondere a richieste di particolari tipi di informazione ambientale e i costi generali attribuibili alle ore lavorative del personale,
2. se gli articoli 5, paragrafo 2, e 6 ostino a una norma nazionale secondo la quale un’autorità pubblica può applicare una tassa per la fornitura dell’informazione ambientale che «(…) non eccede l’importo che l’autorità pubblica ritiene essere ragionevole», qualora la decisione dell’autorità pubblica in merito al concetto di «importo ragionevole» sia soggetta a riesame in sede amministrativa e giurisdizionale come previsto dalla legislazione nazionale.


I PRINCIPI AFFERMATI DALLA AVVOCATURA DELLA UE


Distinguere la informazione ambientale dall’accesso all’atto e/o al documento
L’articolo 5 paragrafi 1 e 2 distinguono tra la pubblicazione di  registri e banche dati generali sulle informazioni ambientali in possesso di una Amministrazione Pubblica dall’accesso alla singola informazione richiesta  specificamente dal cittadino e/o associazione comitato.  La pubblicazione deve essere gratuita, l’accesso  può prevedere un costo da pagare secondo i successivi principi di seguito descritti.  La pubblicazione è obbligatoria a prescindere dalla richiesta del cittadino associato o singolo, l’accesso solo su richiesta.  


Definizione larga di accesso a registri e banche dati
L’accesso alla singola informazione e/o documento differisce dall’atto di raccogliere, tenere e diffondere informazioni ambientali o di comunicare al pubblico dove trovare tali informazioni,  

Definizione di accesso alla informazione e/o documento
La informazione ambientale  su richiesta del singolo cittadino, associazione, comitato comprende sia i dati che diversi tipi di valutazione di tali dati (quali relazioni sull’attuazione o analisi economiche). Questa informazione/documento deve essere fornita nella forma chiesta dal cittadino

Pubblicazione informazioni ambientali a prescindere dalle singole richieste di accesso, attraverso Registri e Banche Dati
Gli Stati membri devono pubblicare i registri o gli elenchi dell’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare riguardo al luogo dove tale informazione deve essere reperita.  Si intende per registro un inventario delle informazioni ambientali detenute e mediante il quale tali informazioni possono essere ricercate e individuate. Per contro, la banca dati è il corpus effettivo delle informazioni ambientali detenute.


Nessun costo a carico del cittadino per la pubblicazione di registri e banche dati
L’Autorità Pubblica non può applicare tasse per i costi necessari a tenere e a rendere disponibili tali registri ed elenchi e le relative banche dati contenti il corpus delle informazioni ambientali al quale tali registri o elenchi fanno riferimento o che un richiedente chiede di esaminare in situ.
In altri termini io cittadino e/o associazione comitato che chiedo l’accesso alla specifica informazione documento ambientale non posso vedermi caricato il costo della  pubblicazione di registri e tenuta banche dati.


A quali costi si deve riferire l’Autorità Pubblica per l’accesso da parte del cittadino singolo e associato
Costi del personale necessari ai fini della riproduzione dell’informazione ambientale richiesta (ad esempio, mediante fotocopie o stampa dei documenti o invio degli stessi tramite email) unitamente al costo, ad esempio, della carta, del toner e dell’uso di una fotocopiatrice.


L’attività di ricostruzione della informazione non deve incidere sui costi dell’accesso del cittadino singolo o associato
Il mero fatto che il legislatore abbia riconosciuto, in considerazione del suo volume e della sua complessità, che l’informazione richiesta non possa essere immediatamente disponibile e quindi che il suo recupero nella forma richiesta possa comportare (notevoli) oneri per l’autorità in termini di tempo e di risorse umane non è  un motivo sufficiente per applicare una tassa al richiedente per siffatti oneri. Questi ultimi esistono anche quando non è richiesta alcuna fornitura di informazioni e quando l’autorità adempie gli altri obblighi di cui alla Direttiva.


Il costo da pagare applicato all’accesso da parte del cittadino singolo e associato deve essere ragionevole secondo parametri precisi
L’articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva, non contiene rinvii al concetto di tassa ragionevole ai sensi del diritto nazionale. Quindi il concetto di importo ragionevole va valutato secondo il criteri fissati dal diritto UE. Infatti secondo i principi generali di diritto comunitario quando i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contengono alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del significato e della portata di tale disposizione, devono essere di norma oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione.  

In particolare in base ai  parametri di diritto UE ricostruiti dall’Avvocatura UE  è ragionevole la tassa che:
1. viene fissata in base a fattori obiettivi che sono conosciuti e possono essere controllati da un terzo;
2. viene calcolata indipendentemente dal soggetto che chiede l’informazione e dal fine per cui tale informazione è richiesta;
3. viene fissata a un livello tale da garantire gli obiettivi del diritto di accesso all’informazione ambientale su richiesta e quindi non dissuade le persone dal chiedere l’accesso né limita il loro diritto di accesso;
4. non è superiore a un importo adeguato al motivo per cui gli Stati membri sono autorizzati ad applicare tale tassa (ossia, la presentazione da parte di un membro del pubblico di una richiesta di fornitura dell’informazione ambientale) e direttamente correlato all’atto di fornire tale informazione.
5. non dipende dal soggetto che richiede la fornitura dell’informazione né il motivo di tale richiesta, questo perché la richiesta di fornitura dell’informazione non comporta l’obbligo per il richiedente di dichiarare il proprio interesse 
6. tiene conto del fatto che l’accesso all’informazione ambientale, attraverso la fornitura di tale informazione, contribuisce a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il dibattito e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente 
7. include i costi delle ore lavorative del personale impiegate per la ricerca e per la produzione dell’informazione richiesta nonché il costo della produzione di quest’ultima nella forma richiesta (che può essere di vari tipi). Tuttavia, precisa l’Avvocatura UE,  non è ammissibile che una tassa sia anche finalizzata a recuperare le spese generali quali il riscaldamento, l’elettricità e i servizi interni. Sebbene una parte di tali spese generali possa essere effettivamente attribuita al processo di creazione delle condizioni che consentono all’autorità di dare accesso all’informazione ambientale su richiesta, dette spese (al pari dei costi per il mantenimento e per l’accesso ai registri e agli elenchi dell’informazione ambientale) non sono sostenute unicamente in connessione con la fornitura dell’informazione in risposta a una richiesta specifica.


Deve essere garantito al cittadino di ricorrere ai giudici nazionali contro decisioni delle Autorità Pubbliche degli Stati membri che stabiliscano costi di accesso in contrasto con i principi di diritto UE
L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della Direttiva impone allo Stato membro di garantire lo svolgimento di un riesame (dapprima) in sede amministrativa e (successivamente) in sede giurisdizionale della questione se la decisione di un’autorità pubblica sul concetto di tassa ragionevole sia conforme al significato del termine «ragionevole» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva, stabilito autonomamente nell’ambito del diritto dell’Unione. Pertanto, lo Stato membro deve garantire che la procedura di riesame, dallo stesso prevista, consenta di valutare la ragionevolezza di una particolare tassa in base al criterio di ragionevolezza stabilito, per tasse di tal genere, dal diritto dell’Unione. Spetta al giudice nazionale competente interpretare il diritto nazionale in modo tale da prevedere detto riesame.







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