Gli
amici dell’interessante sito Molise Alberi (vedi a questo LINK) mi
hanno segnalato l’avvenuta pubblicazione del Decreto Ministeriale (vedi QUI) che
fissa i criteri per definire in ogni Comune l’elenco degli alberi monumentali
in aree urbane, di cui ho trattato QUI, alla
luce della recente legge regionale ligure che disciplina nella nostra Regione
la introduzione di questa nuova categoria di alberi monumentali.
La
pubblicazione del Decreto mi era
sfuggita e chiedo scusa per questo ai lettori del mio blog, ma risulta curioso che sia sfuggita
soprattutto agli estensori della legge regionale che non citano minimante il
Decreto Ministeriale nonostante che la
legge nazionale 10/2013, che ha introdotto nel nostro ordinamento gli alberi
monumentali urbani, preveda esplicitamente una norma transitoria che recita: “ “Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni Città,sono
stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi
monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico
aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma
3”
Comunque
al di la di questa dimenticanza del legislatore regionale sono particolarmente
interessanti i criteri che il Decreto
introduce per classificare come monumentali le specie arboree urbane dopo che
la legge 10/2013 aveva dato alcune definizioni generali.
Vediamoli questi criteri:
Intanto
il Decreto all’articolo 4 dopo averi riportato le definizioni generali di
alberi monumentali urbani già contenute
nella legge 10/2013, al comma 2 prevede che ai fini dell’individuazione degli
alberi monumentali, tra i filari e le
alberate dei centri urbani, si considerano gli esemplari appartenenti sia a
specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area
geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento
diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo — che alloctone — specie non
appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografi ca, ma che
vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo.
Mi
viene in mente la discussione sui filari dei pini di Piazza Verdi considerati
dal Comune, anche sotto il profilo arboreo oltre che storico, una sorta di “anomalia”
rispetto al nostro territorio urbano.
Per
quanto riguarda i criteri per la costituzione degli elenchi degli alberi
monumentali urbani questi sono definiti dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale.
Mentre
i primi 4 criteri rientrano nella definizione classica di alberi monumentali
sotto il profilo prevalentemente naturalistico, sono particolarmente
interessanti in chiave storico architettonica ed anche urbanistica i seguenti
criteri:
e) pregio naturalistico
legato all’architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi
organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico
unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici
f) pregio paesaggistico:
considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento,
motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo
g) pregio
storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale,
intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della
comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria
collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a
particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti
religiosi, ecc.
I criteri dovranno essere verificati, al fine della loro applicabilità
ai singoli casi, dalla Soprintendenza competente per territorio.
I criteri, soprattutto l’ultimo (vedi sopra lettera g), alla luce del
dibattito sul filare dei pini in rapporto al contesto storico della Piazza
Verdi fanno riflettere ancora di più sulla fondatezza della sentenza del
Consiglio di Stato che come è noto ha sancito definitivamente la rimozione
dalla Piazza del filare dei pini.
Ma
al di la della questione di Piazza Verdi, che ormai è storia utile al massimo
come caso studio, con questo Decreto e con la Legge Regionale i Comuni,
compreso quello di Spezia, non hanno più scuse nel rinviare il censimento
previsto già dalla legge del 2013.
La procedura prevede:
1. il censimento da parte del Comune,
2. l'invio alla Regione che dichiara la monumentalità e definisce l'elenco degli alberi monumentali secondo lo schema allegato al Decreto Ministeriale,
3. il Comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco
nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di
propria competenza mediante affissione all’albo pretorio.
Vedremo
come verrà applicato……
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