Avviso
di Garanzia per Raffaela Paita nella sua qualità di Assessore alla
Protezione Civile della Regione Liguria per i fatti legati alla alluvione
dell'ottobre 2014. A prescindere dalle responsabilità penali che
saranno accertate dalla magistratura, è indiscutibile che
l'Assessore Paita abbia omesso di utilizzare tutti i suoi poteri, che aveva al momento dell'alluvione, sia sotto
il profilo della organizzazione del settore allerta che degli
indirizzi verso la stessa, come dimostro di seguito....
IL
CENTRO FUNZIONALE METEO IDROLOGICO DELLA PROTEZIONE CIVILE (CMFI-PC)
La
legge regionale sulla protezione civile, legge n. 9 del 2000, prevede
tra le competenze della Regione quella di realizzare
sistemi per la previsione, la rilevazione ed il monitoraggio di
fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche e dei
conseguenti sistemi di allertamento della popolazione.
Come
è stata attuata questa competenza? Attraverso la istituzione
del Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione
Civile (CFMI-PC).
Secondo
la D.G.R.
n. 746 del 9 luglio 2007 il
Centro è gestito da ARPAL, ai sensi della L.R. n. 20/2006 ed è
dipendente funzionalmente dalla struttura regionale competente
in materia di protezione civile secondo le modalità di cui
alla D.G.R.
n. 915/2007 (per
il testo vedi QUI).
IL
CFMI-PC è SOTTO LA DIREZIONE OPERATIVA DELLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
In
particolare secondo la sopra citata Delibera di Giunta Regionale 915
del 2007 il CFMI-PC, attraverso le procedure
operative stabilite d’intesa con il Dipartimento della Protezione
Civile nazionale, è inserito nella rete nazionale dei Centri
Funzionali di Protezione Civile ed è posto sotto la
direzione organizzativa e funzionale della Regione Liguria in
quanto struttura essenziale per le competenze di protezione civile
negli ambiti della previsione e gestione degli eventi meteoidrologici
estremi e della gestione della rete di monitoraggio meteoclimatico .
Questa delibera
è stata predisposta dall’assessore alla Protezione civile della
Regione Liguria al fine di definire i contenuti
della dipendenza del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in
materia di Protezione civile, nei termini di cui all’allegato
A formante parte integrante e sostanziale della
deliberazione.
Secondo
questo allegato A è il Dirigente della struttura
di Protezione civile della Regione Liguria che ha
la responsabilità (civile e penale) della emissione
delle allerta meteoidrologiche e della gestione degli eventi, mentre
quella operativa è del CFMI-PC (vedi Procedura di allerta meteo ed
idrologica su cui tornerò ).
E’
inoltre il Dipartimento Protezione civile della Regione
Liguria che copre le spese di e per lo svolgimento
delle attività del Centro Funzionale di Protezione Civile con la
U.P.B. 8.102 “Attività di protezione civile di previsione e
prevenzione”.
Aggiunge
sempre questo allegato A::
1. Per
quanto riferito alla Responsabilità risulta
evidente che essendo essa regionale non possa essere altro che la
Regione a decidere i termini di rapporto e organizzazione funzionale
con il CFMI-PC.
2. Per
quanto riferito alla Organizzazione risulta
evidente che debba essere la stessa Regione a definire la
strutturazione interna, l’organigramma minimo, ed i requisiti
operativi necessari per gestire in modo idoneo le attività del
CFMI-PC conseguenti alle funzioni e responsabilità di Protezione
Civile.
3. Per
quanto riferito ai Rapporti Istituzionali, gli stessi non
possono essere altro che di dipendenza diretta funzionale,
organizzativa ed operativa da parte del Centro Funzionale nei
confronti di Regione Liguria, mentre sono mantenute in ARPAL le
funzioni previste dalla L.R. 20 come di seguito specificate.
COME
VENGONO GESTITI I RAPPORTI TRA TRA REGIONE E CFMI-PC
Attraverso
un Comitato
misto Regione (Dipartimento
Protezione civile) e Arpal.
È il Comitato che approva la rendicontazione delle attività svolte
e delle spese sostenute dal CFMI-PC. Non solo ma il COMITATO
valuterà, sentito il dirigente responsabile, l’opportunità e la
priorità di attuazione di eventuali attività
straordinarie o progettuali del
CFMI-PC, compresa l’adeguatezza dei relativi finanziamenti. Non
risulta agli atti, al momento degli eventi alluvionali dello scorso
ottobre, che tali valutazioni sui limiti della struttura di
protezione civile sia mai state richieste e/o avviate dall'Assessore
Paita.
Il
CFMI-PC agisce secondo procedure condivise dal Settore
regionale di Protezione Civile, in particolare:
1. è
la Protezione Civile della Regione che decide se individuare nuove
figure specialistiche all’interno del CFMI-PC
2. I
dati informatici del CFMI-PC sono completamente integrati con quelli
della Regione al fine di rendere un uso più flessibile al fine di
interventi tempestivi
3. sono
sotto la responsabilità della Protezione civile le reti informatiche
su cui risiedono i sistemi di monitoraggio, l’elaborazione dei
dati, dei modelli e tutti i sistemi e gli apparati a supporto delle
attività di protezione civile del CFMI-PC
È
COERENTE CON LA NORMATIVA SU PREVENZIONE ALLUVIONI E PROTEZIONE
CIVILE CHE IL CFMI-PC SIA SOTTO LA DIREZIONE DELLA REGIONE
Come
ho spiegato QUI
il
sistema delle allerta meteo climatiche deve essere
integrato/coordinato con la mappatura del rischio alluvioni, di
competenza sempre di Regione e Autorità di Bacino (in attesa di
quelle di distretto idrografico), come confermato dall'articolo 3
delle legge regionale 9/2000 sulla protezione civile, per il quale
una delle competenze
fondamentali della Regione consiste nella: “… effettuazione
delle attività di censimento, di identificazione e di rilevazione
dei rischi presenti sul territorio regionale e la
predisposizione delle mappe di rischio a scala regionale utilizzando
anche le mappe redatte dalle Amministrazioni provinciali”
Infatti
la Procedura di allertamento meteo ed idrologica per la Regione
Liguria, (su cui tornerò alla fine del presente post) afferma
testualmente alle pagine 2 e 3: “LE
AREE INONDABILI E LE ZONE A PERICOLOSITÀ DI FRANA ELEVATA E
MOLTO ELEVATA RICOMPRESE NELLE CITATE MAPPE, in quanto derivanti dai
piani di bacino, sono riconosciute della Regione Liguria tra quelle
aree a maggior rischio di inondazione o di dissesto idrogeologico e
quindi, attesi i riscontri di ciclicità e ripetitività delle
inondazioni o di propensione ad ulteriori dissesti in aree di frana
già attive o quiescenti, queste VENGONO AD ASSUMERE LE
CONNOTAZIONI DI BASE PER GLI SCENARI DI RIFERIMENTO SUI QUALI
PIANIFICARE OGNI PROCEDURA DI PROTEZIONE CIVILE VOLTA ALLA
SALVAGUARDIA DEI CITTADINI E DEI BENI.”
Per il testo integrale della procedura vedi QUI.
LE
RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
LIGURIA NEL SISTEMA DI ALLERTA METEOIDROLOGICO
Da
quanto sopra esaminato risulta chiara la responsabilità diretta
della Regione, in particolare del Dipartimento della Protezione
Civile, nella impostazione, organizzazione, gestione del CFMI.
Non a caso con D.G.R. n.
746 del 9 luglio 2007 è stata approvata la PROCEDURA DI
ALLERTAMENTO METEO ED IDROLOGICA PER LA REGIONE LIGURIA
Questa
procedura, come già introdotto in precedenza in questo post, si basa
sulla classificazione delle aree inondabili secondo la normativa
europea e nazionale (non ancora recepita pienamente in Liguria che
per ora si basa sulla classificazione precedente delle zone a rischio
idraulico). Ebbene è su queste aree che vengono adottate
dalla Regione,
in accordo con lo Stato, le zone
di Allerta[1],
sulle quali il CFMI-PC effettua le previsioni meteoidrologiche
ed una valutazione del possibile conseguente rischio.
Restando
al recente evento genovese, se è vero che secondo la suddetta
Procedura (pagina 5): “Per il rischio meteorologico indotto da
temporali, vento, mare, disagio
fisiologico
non è prevista procedura di allertamento”,
è altrettanto certo che a pagina 8 di detta Procedura si afferma:
“qualora
si ritenga altamente probabile il manifestarsi di questo tipo di
fenomeni, ben organizzati e caratterizzati da particolare intensità
e da conseguenti possibili criticità al suolo, è prevista
l’emissione di un AVVISO[2] da
parte del CFMI-PC che ha valenza Protezione Civile.
“
Non
solo, ma l’evento in esame riguardando aree già classificate
a rischio idrogeologico e con precedenti gravi eventi alluvionali
richiedeva di prendere in considerazione non solo il rischio meteo
idrologico ma anche quello idrogeologico. Per questo rischio la
Procedura prevede (pag. 5): “Per il rischio idrogeologico o
nivologico è prevista una procedura di allertamento; in tal
caso la Protezione Civile della Regione Liguria adotta formalmente
gli Avvisi emessi dal CFMI-PC “.
Nel
caso in esame quindi, al di la dei modelli matematici c’è stata
una mancanza di coordinamento tra le due tipologie di rischio che
doveva essere svolta principalmente dalla Protezione civile della
Regione Liguria come previsto dall’articolo 3 della legge
regionale sulla protezione civile, secondo il quale compito della
Regione è quello di adottare: “dei provvedimenti
volti ad assicurare l’attuazione degli interventi urgenti in caso
di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza
degli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
per loro natura ed estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in
via ordinaria”.
LE
RESPONSABILITÀ DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE
Individuate
le responsabilità amministrative (su quelle penali sarà
eventualmente compito della magistratura indagare) anche della
struttura della Protezione Civile della Regione Liguria, quelle
dell’Assessore regionale alla Protezione Civile derivano di
conseguenza. Qui non serve cercare la normativa regionale in
materia di protezione civile o sul rischio alluvioni o idrogeologico
basta leggersi lo Statuto della Regione Liguria[3] il
quale all’articolo 69 (principio di separazione e dirigenza)
afferma testualmente: “1.
L'Amministrazione regionale è improntata al criterio di distinzione
tra funzioni
di indirizzo,
spettanti agli organi regionali, e funzioni di gestione,
spettanti alla dirigenza e al personale regionale. 2.
Nell'ambito delle linee di indirizzo loro assegnate, ai dirigenti
spetta l’adozione degli atti conseguenti.”.
ULTERIORI
DIMOSTRAZIONI DI INERZIA DELLA REGIONE E DELL'ASSESSORE PAITA ANCHE
NELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE LIGURE
Infine
ci sono state carenze da parte della Giunta Regionale Burlando e poi
nell'ultimo anno dell'Assessore Paita anche sotto il profilo delle
carenze di personale nel sistema dell'allerta della protezione
civile.
Infatti
solo dopo gli eventi alluvionali dello scorso Ottobre sono state rese
pubbliche le carenze organizzative e di personale del settore in
questione nonché la inesistenza di un Dirigente specifico per la
Protezione Civile (era dirigente, a scavalo come si dice, il
responsabile anche del settore Ambiente), il tutto in palese
contrasto con le competenze e gli obblighi che la legge riconosce
alla Giunta Regionale e quindi all'Assessore competente in questa
materia.
Infatti:
1.
il Dipartimento Protezione civile della Regione
Liguria copre le spese per lo svolgimento delle attività
del CFMI-PC con la
U.P.B. 8.102 “Attività di protezione civile di previsione e
prevenzione”; Considerato inoltre che è
la Protezione Civile della Regione che decide se individuare nuove
figure specialistiche all’interno del CFMI-PC;
2.
il Dirigente
della struttura di Protezione civile della Regione Liguria
ha la responsabilità
(civile e penale) della
emissione delle allerta meteoidrologiche e della gestione degli
eventi; non solo ma è il dirigente della Protezione civile che
coordina le valutazioni del Comitato misto con le decisioni della
Giunta in materia di eventuali attività
straordinarie o progettuali del
CFMI-PC.
[1] le Zone di Allerta rispettano sia gli ambiti territoriali di bacino idrografico che criteri di congruenza meteorologica, ovvero individuano comprensori di bacini idrografici meteorologicamente simili per quanto concerne la tipologia dei
fenomeni
pluviometricamente intensi che si vengono a presentare con maggiore
frequenza.
[2] PROCEDURA
ALLARME RISCHIO METEO PUNTO 4.1. DELLA PROCEDURA EX DGR n.
746 del 9 luglio 2007 – pagina 9 e seguenti.
[3] Statuto
regione Liguria Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 coordinata con
la legge statutaria 5 ottobre 2007, n.1 e con la legge
statutaria 13 maggio 2013, n. 1.
Nessun commento:
Posta un commento