martedì 24 marzo 2015

Il nuovo reato di disastro ambientale limiti e potenzialità e il caso Pitelli

Il disegno di legge che introduce i delitti ambientali nel nostro codice penale è stato approvato al Senato ed ora è passato alla Camera per l'approvazione definitiva. 

Francamente sul disegno di legge (vedi QUI) relativo ai reati ambientali sto leggendo commenti molto confusi. 


Ad esempio viene molto criticato il  concetto per cui il disastro ambientale, come reato, sarebbe possibile solo in caso di comportamento abusivo. Non mi pare sia questo il limite più significativo del testo attuale anzi grazie a questa dizione ad esempio il processo di Pitelli sarebbe finito in modo diverso perchè è certo che li la discarica venne esercita abusivamente almeno in parte e questo a prescindere dalla violazione dei limiti di legge sugli inquinanti settoriali (aria e acque in particolare). D'altronde non è neppure vero che usando il termine abusivo si colpirebbero solo le violazioni relative ad attività specificamente autorizzate (vedi per esempio discariche, impianti industriali) visto che resterebbero sempre i reati di abbandono delle sostanze inquinanti anche fuori da attività che non prevedevano inizialmente alcuna autorizzazione. 

Il limite vero è un altro almeno nel testo attuale, limite che potrebbe produrre problemi ad un processo come quello di Pitelli se all'epoca il testo di legge attuale fosse stato in vigore ovviamente.  

Sto riferendomi a quella che, nel testo attuale, è  la fattispecie che presuppone l'applicazione del delitto di disastro ambientale: "  1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;"....


Ora è chiaro come difficilmente, e per fortuna aggiungo io, un inquinamento possa alterare in modo "irreversibile un ecosistema", mentre  altrettanto  certo che questo inquinamento potrebbe produrre, anzi quasi sempre produce,  danni gravissimi alla salute e ai cittadini , ma in questo caso il nuovo delitto non sarebbe applicabile. 

Insomma il nuovo delitto rischia di essere applicabile solo a casi clamorosi di inquinamento su scala amplissima (addirittura ecosistemica) e che colpiscano un numero molto rilevante di persone (vedi l'altro aspetto della fattispecie a cui è applicabile il reato in questione) e non alle migliaia di abusi ambientali che avvengono continuamente nel nostro Paese, non su ambiti amplissimi o su una popolazione numerosa. 
Facendo l'esempio di Pitelli con questa fattispecie sarebbe difficile dimostrare la responsabilità penale personale di chi gestì la discarica in modo abusivo (quindi dentro la fattispecie del nuovo delitto) infatti nel sito perimetrato l'inquinamento diffuso non è solo stato prodotto dalla discarica ma anche da altre attività ed inoltre occorrerebbe dimostrare la alterazione irreversibile dell'ecosistema, ma quale? Il golfo, le colline? l'insieme? 
Premessa la difficoltà scientifica (peritale per usare un termine tecnico giuridico) di dimostrare la suddetta alterazione, anche se fosse dimostrata ad esempio per il golfo di sicuro la responsabilità penale non potrebbe essere addebitata solo a Duvia e c.

Certo il disegno di legge potrebbe compensare il suddetto limite perché in un altro articolo  introduce nel nostro codice penale il delitto di inquinamento. Qui la fattispecie a presupposto della applicabilità del reato fa riferimento a: "compromissione o un deterioramento significativi e misurabili". Peccato però che le pene in questo caso sarebbero di molto inferiori a quelle del delitto di disastro ambientale. 

Insomma forse si poteva fare di più anche se ci sono aspetti positivi se non altro quello di introdurre nel nostro codice penale i delitti ambientali, e vi assicuro che per chi come me segue vertenze ambientali da 30 anni non è cosa da poco. 
Inoltre l'avere legato i nuovi delitti ambientali alla responsabilità amministrativa delle imprese ovviamente condannate per questi delitti con sanzioni pecuniarie pesanti. 


Resta comunque un limite più generale in questo disegno di legge, che spero venga sanato al più presto con  altri provvedimenti, e riguarda la completa applicazione della Direttiva Europea sulla tutela  penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE  del 19 novembre 2008 in GUE n. 328/L del 6/12/2008)
Faccio due esempi: 
1. revisione delle pene di molti illeciti ambientali in normative di settore (penso ad esempio alla disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale che riguarda impianti potenzialmente molto inquinanti e con sanzioni al limite del ridicolo)
2. l'applicazione della responsabilità amministrative delle imprese condannate per reati ambientali anche in relazione agli illeciti in materia di: 
2.1. autorizzazione integrata ambientale,
2.2. scarico nelle acque di sostanze  non classificate meno pericolose ma sicuramente inquinanti, 
2.3. abbandono di rifiuti nell'ambiente, 
2.3. inquinamento atmosferico: nella attuale versione  tutte le fattispecie rimangono fuori, tranne una: l’art. 279 co. 5, ovvero la violazione dei valori limite di emissione se il superamento dei valori determina anche il superamento dei valori di qualità dell’aria. In sostanza non rilevano più, quali reato presupposto, l’emissione che superi i valori limite ma non anche quelli di qualità dell’aria; la violazione di aumento temporaneo delle emissioni e diverse fattispecie incentrate sull’omessa comunicazione di messa in esercizio o di dati relativi alle emissioni in atmosfera.

Il tutto mentre si ammette la responsabilità amministrativa delle imprese per illeciti formali come quelli sui documenti per la tracciabilità dei rifiuti. 


Insomma c'è ancora molto da fare in materia di prevenzione degli illeciti ambientali, il disegno di legge di cui stiamo parlando quindi può essere solo un inizio, almeno lo si spera.

Tornerò su questo disegno di legge una volta che verrà approvato in via definitiva per una disamina puntuale di tutti gli aspetti che non sono limitati alle questioni sopra riportate. Mi riferisco a tutta la problematica dei ravvedimenti, del ripristino, della omessa bonifica, dell'esercizio della azione di danno ambientale.   






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