Nel nostro territorio da anni sono in atti fenomeni
odorigeni anomali prodotti da attività di vario genere si vedano ad esempio
la bonifica area ex IP o l’ impianto di
trattamento rifiuti di Saliceti. Sindaci e burocrati dei vari enti competenti
si sono sempre trincerati dietro alcuni assunti assolutamente non fondati
giuridicamente:
1. non
ci sono limiti di legge nazionali sugli odori e al massimo si possono stabilire
limiti nelle singole autorizzazioni
2. per
intervenire in modo sanzionatorio verso chi emette emissioni odorigene anomale
occorre la violazione dei limiti dati nelle autorizzazioni
3. per
dimostrare l’esistenza dell’odore sotto il profilo legale bisogna svolgere
complicate analisi e campionamenti
4. i
Sindaci non hanno poteri per intervenire
5. gli
odori sono un fastidio ma non costituiscono inquinamento
Tutte scuse! In realtà la legge e soprattutto la
giurisprudenza amministrativa e ordinaria (penale e civile) dicono esattamente
il contrario rispetto alle suddette affermazioni
Sono intervenuto più volte su questa scandalosa rimozione
di responsabilità da parte dei nostri Amministratori soprattutto nei casi dell’area
ex IP (Spezia) e dell’impianto di
trattamento rifiuti di Saliceti (Vezzano Ligure), per non parlare della
magistratura spezzina che come al solito, tranne eccezioni “particolari”,
sembra dormire sonni tranquilli sui disagi dei cittadini nei casi sopra
indicati ed in altri.
Riporto sinteticamente:
I PRINCIPI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DALLE EMISSIONI ODORIGENE
TAR Toscana con sentenza 187/2010: se vengono superati i limiti di esposizione dei lavori all’interno
di un impianto di gestione rifiuti, appare del tutto logico inferire che
anche le emissioni che si propagavano all’esterno dell’impianto esorbitavano il
limite della tollerabilità in relazione alle caratteristiche dell’attività
svolta”.
Corte di Appello di Trieste del 7 marzo 2011: “se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con
adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e
sulla tollerabilità delle emissione stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni
di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni
non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in
giudizi di natura tecnica, ma consistano
nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti
TAR Veneto Sez. III sentenza n. 741 del 3
maggio 2011: La tecnologia messa al servizio della tutela del cittadino
dalle emissioni odorigene.
Cassazione penale sentenza
n. 37037 del 26 settembre 2012: per dimostrare la
pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti le dichiarazioni di
testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente
percepito dagli stessi dichiaranti.
TAR Friuli sentenza
n. 2 del 2 gennaio 2013: nel
caso di emissioni odorigene ripetute e che superano la normale tollerabilità si
possono applicare i limiti previsti dalla normativa USA(predisposti dalla agenzia statunitense per
i controlli ambientali: EPA), anche se non previsti dalla normativa
italiana; il tutto in base al principio di precauzione.
TAR
Veneto sentenza n.573 del 5 maggio 2014: le emissioni odorigene anomale rientrano nella nozione ex
lege di inquinamento atmosferico.
Consiglio
di Stato sentenza n.2717 del 27 maggio 2014: Onere ecologico nei permessi
di costruire con parametri definiti nei regolamenti edilizi in relazione ai
costi di trattamento anche delle emissioni gassose e aereiformi (quindi anche
odori).
Consiglio di Stato sentenza n. 2751 del 27 maggio 2014: conferma i poteri dei Sindaci in materia di allontanamento delle
industrie insalubri di prima classe dalle zone abitate a tutela della salute
pubblica (vedi QUI)
Consiglio
di Stato sentenza n. 4588 del 10 settembre 2014:
a) l’applicazione del principio di precauzione presuppone un
coinvolgimento del pubblico e quindi della comunità interessata: percezione
sociale del rischio;
b) per l’applicazione del
principio di precauzione è sufficiente che si dimostri in modo obiettivo che
l’intervento umano in una determinata area e/o sito lo possa pregiudicare
significativamente ;
c) la situazione di pericolo per
la salute e l’ambiente deve essere potenziale o latente e deve incidere
significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.
Ho citato solo le più significative sentenze e tutte vanno
nella direzione opposta rispetto al comportamento di Sindaci, burocrati degli
enti di controllo e magistratura
spezzina.
LA NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE: GLI ODORI SI SENTONO DAL NASO!
Ora arriva come una sorta di ciliegina sulla torta una sentenza della Cassazione (vedi QUI) che spazzando via tutte le “frasi fatte” dei nostri
Amministratori afferma semplicemente a sintesi di quanto riportato sopra (dalla
giurisprudenza ordinaria e amministrativa) per rilevare sotto il profilo legale
gli odori bastano il naso di chi li percepisce!
Afferma la Cassazione ai fini della applicabilità del reato
ex articolo 674 Codice Penale:
a) l’evento del reato consiste nella
molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti
dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità;
b) qualora difetti la possibilità di
accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni,
il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può
basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei
fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di
valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano
nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti
c) la molesta olfattiva non può esser
“accertata” in via scientifica, con qualsivoglia esame, ma deve esser affidata
-come nel caso di specie – alla prova testimoniale ed alla verifica della sua
attendibilità
d) l’imputato aveva proseguito nell’attività
senza adottare alcun accorgimento, pur consapevole degli esposti e delle
segnalazioni da parte di molti abitanti della zona con riguardo agli odori
nauseabondi.
CONCLUSIONI
A questo punto la domanda sorge spontanea:
perché prima sull’area ex IP e ora sull’impianto di Saliceti si sono permesse
emissioni odorigene per anni senza alcun provvedimenti interdittivo e
sanzionatorio da parte delle Autorità competenti?
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