venerdì 27 marzo 2015

Cassazione: bastano i nostri nasi per dimostrare l’esistenza degli odori!

Nel nostro territorio da anni sono in atti fenomeni odorigeni anomali prodotti da attività di vario genere si vedano ad esempio la  bonifica area ex IP o l’ impianto di trattamento rifiuti di Saliceti. Sindaci e burocrati dei vari enti competenti si sono sempre trincerati dietro alcuni assunti assolutamente non fondati giuridicamente:
1. non ci sono limiti di legge nazionali sugli odori e al massimo si possono stabilire limiti nelle singole autorizzazioni
2. per intervenire in modo sanzionatorio verso chi emette emissioni odorigene anomale occorre la violazione dei limiti dati nelle autorizzazioni
3. per dimostrare l’esistenza dell’odore sotto il profilo legale bisogna svolgere complicate analisi e campionamenti
4. i Sindaci non hanno poteri per intervenire
5. gli odori sono un fastidio ma non costituiscono inquinamento

Tutte scuse! In realtà la legge e soprattutto la giurisprudenza amministrativa e ordinaria (penale e civile) dicono esattamente il contrario rispetto alle suddette affermazioni

Sono intervenuto più volte su questa scandalosa rimozione di responsabilità da parte dei nostri Amministratori soprattutto nei casi dell’area ex IP  (Spezia) e dell’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti (Vezzano Ligure), per non parlare della magistratura spezzina che come al solito, tranne eccezioni “particolari”, sembra dormire sonni tranquilli sui disagi dei cittadini nei casi sopra indicati ed in altri.


Riporto sinteticamente:



I PRINCIPI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DALLE EMISSIONI ODORIGENE
TAR Toscana con sentenza 187/2010: se vengono superati i limiti di esposizione dei lavori all’interno di un impianto di gestione rifiuti, appare del tutto logico inferire che anche le emissioni che si propagavano all’esterno dell’impianto esorbitavano il limite della tollerabilità in relazione alle caratteristiche dell’attività svolta”. 

Corte di Appello di Trieste del 7 marzo 2011: “se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla tollerabilità delle emissione stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti

TAR Veneto  Sez. III sentenza n. 741 del 3 maggio 2011: La tecnologia messa al servizio della tutela del cittadino dalle emissioni odorigene.


Cassazione penale sentenza n. 37037 del 26 settembre 2012:  per dimostrare la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti le dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.

TAR Friuli  sentenza n. 2 del  2 gennaio 2013: nel caso di emissioni odorigene ripetute e che superano la normale tollerabilità si possono applicare i limiti previsti dalla normativa USA(predisposti dalla agenzia statunitense  per i controlli ambientali: EPA),  anche se non previsti dalla normativa italiana; il tutto in base al principio di precauzione.

TAR Veneto sentenza n.573 del  5 maggio 2014: le emissioni odorigene anomale rientrano nella nozione ex lege di inquinamento atmosferico. 

Consiglio di Stato sentenza  n.2717  del 27 maggio 2014:  Onere ecologico nei permessi di costruire con parametri definiti nei regolamenti edilizi in relazione ai costi di trattamento anche delle emissioni gassose e aereiformi (quindi anche odori).

Consiglio di Stato sentenza n. 2751 del 27 maggio 2014: conferma i poteri dei Sindaci in materia di allontanamento delle industrie insalubri di prima classe dalle zone abitate a tutela della salute pubblica (vedi QUI)   

Consiglio di Stato sentenza n. 4588 del 10 settembre 2014:  
a) l’applicazione del principio di precauzione presuppone un coinvolgimento del pubblico e quindi della comunità interessata: percezione sociale del rischio;
b) per l’applicazione del principio di precauzione è sufficiente che si dimostri in modo obiettivo che l’intervento umano in una determinata area e/o sito lo possa pregiudicare significativamente  ;
c) la situazione di pericolo per la salute e l’ambiente deve essere potenziale o latente e deve incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.

Ho citato solo le più significative sentenze e tutte vanno nella direzione opposta rispetto al comportamento di Sindaci, burocrati degli enti di controllo e  magistratura spezzina.



LA NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE: GLI ODORI SI SENTONO DAL NASO!
Ora arriva come una sorta di ciliegina sulla torta una sentenza della Cassazione  (vedi QUIche spazzando via tutte le “frasi fatte” dei nostri Amministratori afferma semplicemente a sintesi di quanto riportato sopra (dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa) per rilevare sotto il profilo legale gli odori bastano il naso di chi li percepisce!

Afferma la Cassazione ai fini della applicabilità del reato ex articolo 674 Codice Penale:
a) l’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità;
b) qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti
c) la molesta olfattiva non può esser “accertata” in via scientifica, con qualsivoglia esame, ma deve esser affidata -come nel caso di specie – alla prova testimoniale ed alla verifica della sua attendibilità
d) l’imputato aveva proseguito nell’attività senza adottare alcun accorgimento, pur consapevole degli esposti e delle segnalazioni da parte di molti abitanti della zona con riguardo agli odori nauseabondi.


CONCLUSIONI
A questo punto la domanda sorge spontanea: perché prima sull’area ex IP e ora sull’impianto di Saliceti si sono permesse emissioni odorigene per anni senza alcun provvedimenti interdittivo e sanzionatorio da parte delle Autorità competenti?











Nessun commento:

Posta un commento