mercoledì 14 dicembre 2022

Progetto biodigestore Vezzano Ligure: una nota della Regione Liguria in vista del Consiglio di Stato di domani

La Regione Liguria dopo Recos (gruppo Iren) ha depositato al Consiglio di Stato il Decreto ministeriale 198/2022 (QUI) che finanzia il progetto di biodigestore proposto in località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure) e di cui ho ampiamente trattato QUI dimostrando che questo progetto non poteva essere finanziato per il criterio escludente (fissato dal Decreto 396/2021 QUI) dettato dal fatto che il progetto non era previsto dalla pianificazione pubblica territorialmente competente come affermato dalla sentenza del TAR Liguria n. 173/2022 (QUI).

Perché hanno depositato questo decreto in vista della udienza al Consiglio di Stato di domani 15 dicembre 2022? Se noi andiamo a leggere la nota (che pubblico all’inizio di questo post in versione completa) del Direttore Generale Ambiente della Regione Liguria qualche riflessione sia per logica che per diritto viene inevitabile.  

 

 

LA ILLOGICITÀ DELLA NOTE DELLA REGIONE LIGURIA CHE ANNUNCIA IL DEPOSITO IN CONSIGLIO DI STATO DEL DECRETO CHE FINANZIA IL PROGETTO DI BIODIGESTORE SU SALICETI

Afferma nella sua nota la Regione Liguria: “Tra i criteri valutati dalla Commissione Ministeriale incaricata vi erano lo sviluppo tecnologico ed il livello di progettazione, non rilevando in termini di maggior punteggio l’avvenuta autorizzazione”.

Questa affermazione fa sorgere prima di tutto una riflessione logica prima ancora che giuridica. Se, come afferma la Regione Liguria nella sua nota sopra riportata, l’avere il progetto del biodigestore di Saliceti ottenuto o meno l’autorizzazione era irrilevante sotto il profilo del maggiora punteggio ottenibile per avere il finanziamento, non ha senso avere depositato il Decreto per l’udienza del Consiglio di Stato. Infatti in questa udienza si discuterà in sostanza se l’autorizzazione n° 2286/2021 è legittima o meno e quindi se è corretta la sentenza del TAR Liguria che l’ha annullata.  Il finanziamento qui non c’entra nulla come afferma paradossalmente la stessa Regione nella sua nota!  Allora perché depositarlo? Qui scendiamo nelle interpretazioni non giuridiche ma di altro genere e quindi mi fermo ma francamente tutto questo appare quanto meno “curioso”.

 

Ma torniamo al diritto.

 

IL NON RISPETTO DEL CRITERIO DI ESCLUSIONE DEL DECRETO 396/2021

La nota della Regione curiosamente cita solo una parte dei criteri definiti Decreto 396/2021 per ottenere il finanziamento pubblico dei famosi 40 milioni di euro. Guarda caso non cita uno dei quattro criteri automaticamente escludenti che è, cito dall’allegato 1 a detto Decreto, quello: “ iv. devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Ovvio che non lo citi visto che la sentenza del TAR Liguria pienamente efficace al momento della richiesta di finanziamento ma anche della nota della Regione che cito in questo post affermava: “Il piano d’area approvato dalla Provincia della Spezia nel 2018, frutto in parte qua delle clausole del project financing aggiudicato alla ReCos S.p.a., individua il sito di Boscalino per la realizzazione del biodigestore: tale statuizione ha posto un vincolo non derogabile ad opera del provvedimento autorizzatorio unico che, pertanto, è illegittimo in quanto concretizza un’ipotesi localizzativa (coincidente con il sito di Saliceti) non compatibile con la programmazione sovraordinata.”. 

Non solo ma a dimostrazione del fatto che la Regione Liguria non era sicura di dimostrare che il progetto di biodigestore di Saliceti fosse nella pianificazione pubblica ha cercato di inserirlo dopo la sentenza del TAR Liguria nell'aggiornamento del luglio 2022 del Piano Regionale Rifiuti (QUI) addirittura citando il Decreto di autorizzazione del Progetto che nel frattempo era stato annullato appunto da detta sentenza! 

Peraltro come è noto un Piano Regionale non può localizzare impianti di rifiuti (vedi QUI) salvo che la pianificazione di ambito non lo abbia fatto e in questo caso sappiamo che lo ha fatto indicando Boscalino (Arcola). 

 

 

 

IL NON RISPETTO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Ma c’è di più la nota della Regione non cita neppure i criteri di ammissibilità definiti dall’Avviso di partecipazione ai finanziamenti oggetto del Decreto 198/2022. Si tratta dell’Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata” (Testo coordinato QUI) che, alla lettera e) comma 1 articolo 6, tra i criteri di esclusione per accedere ai finanziamenti di detta linea di intervento B prevede: “e) devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento. Nel caso in cui l’Intervento, o l’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, non sia previsto dal PRGR di riferimento, il Soggetto Destinatario sarà tenuto a corredare la propria Proposta con espresso nulla osta rilasciato dal competente organo della Regione che attesti la coerenza dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR;”.

Come si legge da quanto sopra riportato l’Avviso ribadisce il criterio di esclusione sulla non previsione del progetto nella pianificazione pubblica con una possibile deroga nel caso di un nulla osta regionale. Peccato che il nulla osta regionale nel caso specifico non poteva essere rilasciato vista la sentenza del TAR Liguria che dimostrava la non coerenza del progetto con la pianificazione vigente che faceva e fa riferimento ad un sito diverso quello di Boscalino nel Comune di Arcola.

Peraltro detto nulla osta della Regione non risulta pubblicato ad oggi e quindi non è dato sapere se sia stato rilasciato. Ne può sanare questa assenza l'aggiornamento del Piano Regionale Rifiuti dello scorso luglio 2022 ne tanto meno una generica delega della Provincia citata dalla nota della Regione pubblicata all'inizio di questo post, perchè la norma dell'Avviso sopra citata prevede un provvedimento specifico e ampiamente motivato. 




LA QUESTIONE DELLE MANCATE VERIFICHE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE CHE HA ASSEGNATO IL FINANZIAMENTO AL PROGETTO DI BIODIGESTORE SU SALICETI

Non solo ma anche se la richiesta di finanziamento al progetto su Saliceti fosse arrivata entro la data del 14 febbraio 2022 (come previsto dall’articolo 9 dell’Avviso sopra citato prorogata o meno non importa anzi rafforza il mio ragionamento) la questione non cambia. Perché è vero che a quella data la sentenza del TAR Liguria non aveva ancora affermato che il progetto di Saliceti non era nella pianificazione pubblica ma subito dopo, il 3 marzo per la precisione, questa statuizione è avvenuta. Quindi anche se la richiesta di finanziamento fosse stata fatta in buona fede la Commissione Ministeriale doveva verificare il cambiamento del quadro amministrativo che faceva scattare il criterio di esclusione ex Decreto 396/2021 come pure il non rispetto dei criteri di ammissibilità dell’articolo 6 dell’Avviso. Questo è previsto specificamente ad esempio dall’articolo 13 dell’Avviso secondo il quale la Commissione valuta le proposte verificando la coerenza con i criteri di ammissibilità dell’articolo 6 tra i quali c’è il rispetto della pianificazione pubblica come abbiamo visto.

La Commissione quando ha deciso il finanziamento non ha svolto quindi correttamente l’attività istruttoria indicata dall’articolo 10 dell’Avviso: “Fase 2: verifica della ammissibilità della Proposta secondo le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 6 del presente Avviso, da parte della Commissione”. 

Viene da chiedersi come le fanno le verifiche queste Commissioni quando distribuiscono centinaia di milioni di euro pubblici?

 

 

CONCLUSIONI 

Quanto sopra risulta, al di là della illegittimità o meno (quella la decideranno i giudici amministrativi nei vari ricorsi ed appelli per non parlare dei giudici ordinari), una scarsa trasparenza sia da parte della Regione Liguria che da parte della stessa Commissione Ministeriale che ha deciso il finanziamento.  

Non solo ma questo modo di procedere potrebbe, nel caso il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del TAR Liguria, far perdere il finanziamento al progetto di biodigestore per la nostra Provincia. Cosa che non sarebbe stata neppure teoricamente possibile se si dava attuazione a quanto deciso nel 2018 con il PIano di Ambito che prevedeva come sito del biodigestore quello di Boscalino nel Comune di Arcola, deciso dagli stessi autori di questo paciugo amministrativo attuale peraltro!

Infatti, non casualmente il Decreto 396/2021 afferma che: “Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse di cui al punto 1 incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti”.

A meno che al momento in cui la Regione insieme con Recos hanno presentato la richiesta di finanziamento al progetto di biodigestore su Saliceti e al momento in cui la Commissione Ministeriale ha assegnato i finanziamenti a questo progetto non avessero la sfera di cristallo per conoscere in anticipo sia la sentenza del TAR Liguria (se la richiesta è stata presentata prima del 3 marzo) ma soprattutto la prossima sentenza del Consiglio di Stato. 

Peraltro che molto probabilmente (ma su tutti questi passaggi faremo accesso nelle sedi opportune) la richiesta di finanziamento sia arrivata dopo la sentenza del TAR Liguria è dimostrato dal documento “PNRR 58 proposte enti liguria” allegato al nuovo Piano Regionale rifiuti della Liguria (approvato lo scorso 19 luglio 2022) dove si legge che Recos su delega della Provincia ha proposto al finanziamento ex DM 396/2021 il progetto di biodigestore a Saliceti. 

Ma sono certo che, visto che non credo ai maghi, questa sfera non ce l’abbia nessuno di costoro e non ho elementi per dimostrare la mancanza di buona fede di questi signori. 

Quindi? Quindi, buona fede o meno, questo modo di procedere appare francamente indecente sotto il profilo istituzionale e della mancanza di rispetto per il TAR Liguria e per i Comuni e la comunità interessata.


P.S.

Su tutto il resto deciderà la magistratura e non vedo l’ora che lo faccia sono stanco di avere a che fare con questa classe dirigente che governa, con la stessa logica pasticciona ed arrogante, da anni il nostro territorio senza alcuna differenza tra destra e sinistra e sono in grado di dimostrarlo anche con un confronto pubblico.

 

 

 

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