Il nuovo Governo sta mettendo in cantiere l’ennesima riforma dei
porti. Si vuole favorire una governance (parolina magica abusata per nascondere
altro come vedremo) più efficiente da parte delle Autorità di sistema portuale.
Ma le riforme che contano per i territori sono già avvenute e
tutte in danno a norme ambientali (derogate e aggirate o non attuate come nel
caso delle emissioni rumorose) al ruolo delle comunità locale e delle loro
rappresentanze istituzionali e al ruolo delle stesse Regioni relativamente ai
Consigli Regionali dimenticando cosa voglia dire pianificare lo sviluppo dei porti in armonia con i territori che li circondano come spiego da anni su questo blog (per esempio QUI, QUI e QUI).
Vediamole queste “riforme”contro ambiente e territori …
RUMORE DAI PORTI
Il comma 1 articolo 11 legge 447/1995 secondo il
quale il Ministro della Transizione Ecologica deve regolamentare tra l'altro le
emissioni acustiche originate dal traffico marittimo. la norma è stata
introdotta nella prima versione della legge 447/1995 e affermava che entro
il 1996 detto regolamento doveva essere approvato. Poi le solite
lobby hanno eliminato il riferimento temporale per cui questo regolamento ad
oggi è rimasto lettera morta. Morale grazie a questa "NON ACCELERAZIONE”
nella approvazione del regolamento il rumore dai porti vicino a grosse aree
urbane (vedi i porti Liguri) è sostanzialmente fuori controllo e a poco servono
le finte fasce di rispetto come quella realizzata, con inutili milioni di euro
pubblici, a Spezia. A questo possiamo aggiungere che, grazie proprie a questa
lacuna normativa, la nuova zoonizzazione acustica a Spezia porterà le aree
residenziali dei quartieri limitrofi al porto in classe 5 cioè con i limiti più
alti come fossero solo aree industriali quando il porto (intesa come area di
movimentazione di navi e container) dovrebbero al massimo stare in classe 4.
RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE NEI PORTI
L’articolo 33 del DLgs 105/2015 (attuazione
Direttiva Seveso III sul rischio incidenti rilevanti) ha abrogato il Decreto
Ministeriale 16 maggio 2001, n.293 che disciplinava il Rapporto di
Sicurezza che la Autorità Portuale doveva presentare e aggiornare per valutare
in termini cumulativi (rispetto a tutte le attività a rischio nei porti) il
rischio di incidente industriale. La questione è tutt’altro che meramente
formale non solo perché nei porti (come quelli di Spezia e Genova ad esempio)
sono presenti industrie e attività di per sé soggette alla normativa Seveso, ma
anche per la presenza di sostanze pericolose sulle navi che entrano nei porti
italiani potenzialmente associabili alle numerose collisioni che avvengono nei
porti come dimostrato dagli studi riportati nel capitolo precedente.
Uno studio del sistema Agenzie Regionale Protezione
dell’Ambiente (ARPA) e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (QUI) così conclude: “Con
l'abrogazione del Decreto Ministeriale n°293 del 6 maggio 2001 è venuto meno
l'obbligo di redazione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale si
configura una possibile "vacatio legis" che potrebbe portare ad una
gestione non ottima di un'eventuale emergenza portuale soprattutto in caso di
incidente rilevante proveniente da uno stabilimento Seveso o dalle sostanze
pericolose presenti a qualsiasi titolo in ambito portuale tra cui si ricordano
anche le condotte attualmente escluse dall’ambito di applicazione della Seveso
III.”
Ma questo studio non si limita a criticare passivamente la
abrogazione ma individua un percorso tecnico e amministrativo per colmare la
lacuna legislativa verificatasi.
Lo studio individua gli indirizzi per la redazione di un Piano
di Emergenza Portuale (PEP) valido nel caso o meno di presenza di aziende
Seveso e dovrà comprendere gli aspetti derivanti dallo stoccaggio, anche
temporaneo, ed il trasporto di merci pericolose in ambito portuale.
Ovviamente nonostante il documento sia del 2016 ci fosse stato in
questi qualcuno di quelli che urla di gioia per le zone logistiche semplificate
che avesse chiesto l’approvazione di un protocollo che recepisca quanto chieste
dalle Arpa e dai Vigili del Fuoco.
LE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE
L’articolo 48-quater della legge 120/2020 prevede
che qualora in una Regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità
rientrino scali siti in regioni differenti, la Regione é autorizzata ad istituire
una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le
altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema
portuale che abbia scali in regioni differenti.
Sotto il profilo delle procedure anche a rilevanza ambientale sono
ben più significative le semplificazioni previste per le zone economiche
speciali ed estendibili anche alle Zone Logistiche Semplificate.
In particolare per i procedimenti amministrativi autorizzatori,
per interventi nel perimetro delle ZLS, sono ridotti di un terzo i termini di
cui:
1. agli articoli 2 (termini
ordinari di conclusione del procedimento) e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (SCIA) QUI;
2. al Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente parte II),
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione
ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA). In
questo caso soprattutto per la VIA e la VAS siamo ad una ulteriore riduzione
dei termini già prevista dalle recenti riforme (per la VAS QUI, per la VIA QUI nella seconda parte del post qui linkato)
di queste procedure, in tal modo riducendo queste procedure a poco più di un
bollino da staccare. Un esempio: per la VAS con le riduzioni dei termini di
queste ZLS si arriva ad avere solo 15 giorni per presentare le osservazioni del
pubblico (termine ridicolo per un piano o programma);
3. al regolamento di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (QUI), in materia di autorizzazione unica ambientale
(AUA);
4. al codice di cui al Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI), e al regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (QUI), in materia di autorizzazione paesaggistica
semplificata;
5. al testo unico di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
in materia edilizia;
6. all’articolo
18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (QUI), in materia di concessioni demaniali portuali.
Ma non è finita qui, per le semplificazioni, perché il
recentissimo Decreto Legge n° 36 del 30 aprile 2022 (QUI) all’articolo 37 modificando la sopra citata
legge 205/2017 (istitutiva delle ZLS) rinvia ad un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che disciplinerà non solo le procedure di istituzione
funzionamento e organizzazione delle ZLS ma anche le condizioni per
l'applicazione delle misure di semplificazione sopra elencate, con la
possibilità di ulteriori semplificazioni.
Occorre aggiungere che nell’attesa del suddetto DPCM vige il DPCM
n° 12 del 25 gennaio 2018 (QUI) che di fatto assegna la gestione delle zone
economiche speciali e quindi per ora anche le ZLS, da un Comitato di indirizzo
composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un
rappresentante della Regione, o delle Regioni nel caso di ZES
interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Insomma il livello locale non esiste neppure nella rappresentanza
del Comune o dei Comuni interessati. Questo Comitato di indirizzo deciderà:
1. le attività amministrative
necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività
delle imprese nella ZES
2. protocolli
per semplificazioni delle procedure autorizzative che potranno quindi
introdurre ulteriori deroghe alle norme ambientali elencate in precedenza.
Il Piano di sviluppo della ZES e quindi per ora anche
della ZLS è definito dal Presidente della Regione (nessun passaggio dal
Consiglio Regionale) sentiti (quindi un ruolo meramente consultivo) i Sindaci.
Peraltro visti gli indirizzi ultrasemplificatori e derogatori del
Governo attuale il nuovo DPCM che dovrebbe prevedere una disciplina specifica
per le ZLS riprodurrà sicuramente il suddetto modello di governo anche per
queste.
DRAGAGGI SENZA SE E SENZA MA
Sui dragaggi invece si è previsto una normativa favorevole ai
porti interni a siti di bonifica regionale (vedi Spezia) in barba al fatto che
un sito di bonifica regionale o nazionale resta sempre un sito inquinato.
Utilizzando questa normativa si vuole spandere i fanghi di dragaggio al largo
del golfo di Spezia a proposito di “a cosa servono le semplificazioni”.
Ma ai “semplificatori” non basta mai per cui con la legge
108/2021 (QUI) è stato
previsto addirittura un Piano nazionale di dragaggi
“sostenibili” solito aggettivo da operazioni di Greenwashing. Questa norma
prevede addirittura che le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali
del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono dichiarati
interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove
occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del
sistema portuale. Quindi si draga a prescindere dalle destinazioni contenute
nel PRSP del demanio portuale: una follia!
Ma non è ancora sufficiente l’azione di demolizione delle tutele
ambientali perché con l’articolo 4 della legge 156/2021 (QUI) è stato
modificato l’articolo 184-quater del DLgs 152/2006 introducendo un nuovo comma
5-bis con un indirizzo chiaro "riutilizzo" in ambienti marino
costieri significa anche sversare in mare il materiale escavato. D'altronde il
nuovo comma 5-ter diventa norma di chiusura prevedendo un nuovo decreto che
disciplini questo "riutilizzo"! Ora essendoci già una normativa (articolo
109 dlgs 152/2006 - Decreto 173/2016 di cui ho
trattato ampiamente QUI) il
nuovo decreto servirà per aprire nuove e più facile possibilità di dragare
senza troppi vincoli, altrimenti una nuova norma non avrebbe alcun senso.
MODIFICA DISCIPLINA PIANIFICAZIONE OPERE PORTUALI
L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica
l’articolo 5 della legge 84/1994 introduce un silenzio assenso del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che prima non c’era e soprattutto
si taglia fuori l’organo istituzionale Regione visto che l’approvazione non c’è
più ma resta l’adozione in Comitato Portuale. Ovviamente nessun
riferimento alle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulle
modalità di approvazione e modifica dei Piani Regolatori di sistema
portuale (QUI).
L’articolo 4 della legge 156/2021 (QUI)
modifica l’articolo 5 della legge quadro sui porti (QUI)
che disciplina sia il Documento di Programmazione Strategica di Sistema
(DPSS) che il Piano Regolatore DI Sistema Portuale (PRSS).
La cosa che emerge con chiarezza è che le semplificazioni
ulteriori introdotte con questa ennesima riforma della legge quadro sui porti
vanno in direzione multipla:
1.aggirare il più possibile la
applicazione di procedure di valutazione ambientale nelle scelte strategiche di
pianificazione dell’uso del demanio portuale, a cominciare
dalla Valutazione Ambientale Strategica;
2. accentrare
le decisioni sull’approvazione degli strumenti di programmazione e
pianificazione portuale nelle mani delle Autorità di Sistema Portuale tagliando
fuori le Regioni ed in primo luogo i Consigli Regionali;
3. ridurre
sempre di più le scelte di pianificazione del demanio portuale a decisioni
“tecniche” attraverso l’ampio uso dell’adeguamento tecnico
funzionale anche in contrasto con le stesse linee guida sui Piani
Regolatori di Sistema Portuale approvate nel 2017 dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici che non casualmente vede applicato ai suoi pareri un assurdo
meccanismo di silenzio assenso;
4. esclusione dell’interesse
paesaggistico attraverso la equiparazione degli ambiti portuali alle zone
omogenee B del Decreto 1444 del 1968 (QUI).
CONCESSIONI DEMANIALI NEI PORTI: NUOVA DISCIPLINA
PENSATA ANCHE PER I DEPOSITI PETROLIFERI A GENOVA
L’articolo 5 della legge 118/2022 (QUI)
La parte più significativa, almeno sotto il profilo di vicende
liguri come quella dello spostamento dei depositi chimici nel porto di Genova,
riguarda la nuova disciplina sua accordi tra Autorità di Sistema Portuale e
privati per le procedure di affidamento delle concessioni, disciplina
applicabile anche ai depositi petroliferi e chimici. Un emendamento introdotto
all’articolo in questione che sembra pensato apposta per il caso genovese e che
va ad aggiungersi al discutibile e contraddittorio parere del Consiglio sui
Lavori Pubblici relativamente all'avvallo della procedura semplificata seguita
dalla Autorità di Sistema Portuale per decidere lo spostamento dei depositi
genovesi (QUI).
In particolare Secondo il comma 6 del nuovo articolo 18 della
legge quadro sui porti nell'ambito delle procedure di affidamento delle
concessioni in aree portuali e/o di demanio portuale, l'Autorità di sistema
portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare
accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra
tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.
Le suddette concessioni o accordi possono comprendere anche la
realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree
sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e
in disuso.
Secondo il comma 12 del nuovo articolo 18 legge quadro sui
porti le disposizioni sopra riportate si applicano anche ai depositi e
stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche'
di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
Infine secondo il comma 5 nuovo articolo 18 legge quadro
sui porti le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e
stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e
delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati
strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 (lettera i)
comma 7 articolo 1 - QUI), hanno
durata almeno decennale. Anche qui per esempio le nuove concessioni per
attraccare nei porti il trasporto dei cosiddetti combustibili alternativi
(prima di tutto il gnl) c’entra sicuramente.
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