Il Tar Lazio con ordinanza del 22 dicembre
2022 (QUI) ha
respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento del Commissario governativo
favorevole alla installazione davanti al porto di Piombino di una nave per rigassificare
il gnl e metterlo successivamente in rete.
Trattasi di decisione molto discutibile sotto
il profilo giuridico proprio analizzando una questione centrale trattata dalla
ordinanza: la applicazione della deroga all’applicazione della Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) al progetto in questione secondo una interpretazione della
norma UE che disciplina detta deroga.
Di seguito svolgo una prima analisi di questa
ordinanza partendo in primo luogo dalla riproduzione del passaggio fondamentale
sui cui si fonda la decisione del TAR Lazio.
La tesi di fondo del mio post è che a prescindere
da come la deroga sia stata applicata questa, proprio secondo la norma della
Direttiva UE sulla VIA che la prevede, non poteva essere applicata al caso di
Piombino.
Leggiamo il passaggio fondamentale
della Ordinanza del TAR Lazio: “Ritenuto, all’esito del sommario esame che
contraddistingue la delibazione della presente fase, non sussistere i
presupposti per la concessione dell’invocata misura atteso che le modalità
procedimentali di autorizzazione dell’iniziativa in questione sono disciplinate
da una normativa (l’art. 5 e 14 bis del D.L. 50/2022 convertito in L. 91 del
15.7.2022) che si caratterizza per il chiaro contenuto eminentemente
emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge,
appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità, collocandosi, dunque,
all’interno dell’ambito applicativo dell’art. 2 comma 4 della Direttiva UE
2011/92 e ss.mm. e del documento di orientamento C/2019/8014, GU C 386 del
14.11.2019 come, d’altro canto, confermato dalla nota della Commissione
Europea, Direzione Generale Ambiente prot. 8844502 del 20.12.2022, prodotta in
atti;”
Quindi la ordinanza si
fonda anche su un atto ufficiale della UE, una Comunicazione (QUI) della
Commissione, che ha per oggetto: “documento di orientamento C/2019/8014 relativo
all’applicazione delle esenzioni ai sensi della direttiva sulla valutazione
dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE) — articolo 1, paragrafo 3, e
articolo 2, paragrafi 4 e 5”. Ora
andiamo a leggere come la Commissione UE chiede agli Stati membri di applicare
le esenzioni in materia di VIA.
LA QUESTIONE
DELLA ESCLUSIONE DELLA VIA CASO PER CASO
Afferma la Commissione nel
documento citato: “Tale esenzione sarebbe concessa, pertanto, sulla base di
una valutazione caso per caso e non si applicherebbe a un’intera categoria di
progetti” e aggiunge al paragrafo 5: “— Le esenzioni alle regole
generali devono essere interpretate e applicate in modo restrittivo.”
Ora come è noto la esenzione della VIA nel caso in esame non è frutto di una valutazione caso per caso ma di una legge la 91/2022 che all’articolo 5 introduce questa procedura derogatoria (che ho spiegato QUI) per: “le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente”.
Come si vede altro che caso per caso qui si crea una categoria generale di opere senza indicazioni specifiche da escludere dalla VIA. Non solo ma quello che i signori del TAR Lazio hanno ulteriormente rimosso è che questa categoria generale di opere escluse dalla VIA è stata ulteriormente allargata dall’articolo 9 del Decreto legge 144/2022 (QUI) che aggiunge il seguente comma all’articolo 5 della legge 91/2022: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative”.
Analizziamo questa ulteriore
norma:
a) Il comma 2
dell’articolo della legge 91/2022 riguarda appunto la autorizzazione
del Commissario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
b) il comma 5
dell’articolo 5 della legge 91/2022 riguarda l’istanza da presentare
al Commissario per realizzare le opere in questione.
Quindi la nuova norma
chiarisce che la procedura ex articolo 5 legge 91/2022 (istanza e
autorizzazione finale del Commissario) si applicano non solo per le unità
galleggianti che rigassificano o mero incremento capacità di rigassificazione
di impianti esistenti ma anche nel caso di modifiche sostanziali (quindi nella
normativa ordinaria sottoponibili a VIA e alla Seveso III) o nel caso di
localizzazione alternative a quelle individuate inizialmente. Come è noto le
alternative devono essere prese in considerazione nella VIA ordinaria ma la
procedura dell’articolo 5 legge 91/2022 esclude la VIA agli impianti
assoggettati ad essa.
Altro che “caso per caso” per escludere la VIA a singoli progetti specifici qui addirittura si estende la procedura in deroga anche alle modifiche di impianti di rigassificazione esistenti e addirittura a localizzazioni ulteriori future magari quando le navi rigassificatrici o impianti offshore verranno spostati in altri siti.
Domanda come si può sostenere che l’articolo 5 della legge
91/2022 e successiva normativa sopra citata sono coerenti con la Direttiva UE e
soprattutto con la Comunicazione della Commissione citata dalla ordinanza del
TAR e sopra riportata?
Peraltro quanto sopra esposto è confermato dalla Corte Costituzionale che nella sentenza n° 234 del 2009 (QUI) nell’interpretare il potere di esenzione nella applicazione della VIA la Corte Costituzionale ha chiarito che: “la dizione <<caso per caso>> significa che l’esclusione non può essere per categorie generali ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo”. Chissà perché il TAR del Lazio questa sentenza l’ha dimenticata!
Non solo, ma torniamo alla Comunicazione della Commissione del 2019. A conferma del “caso per caso” la Commissione per giustificare la esclusione della VIA non fa riferimento a tipologie generali di opera alcune addirittura non ancora perfino prevedibili, ma opera singole specifiche che elenca: “In un caso si trattava di assicurare l’approvvigionamento di gas, in un altro il progetto doveva soddisfare un interesse strategico nel settore delle energie rinnovabili e nel terzo caso il progetto doveva contribuire a rispettare impegni politici di alto livello assunti dalle autorità pubbliche allo scopo di rafforzare la fiducia fra le comunità nell’ambito di più ampi negoziati di riconciliazione:” Insomma casi singoli e precisi ben diversi dall’oggetto dell’articolo della legge 91/2022 e successiva normativa.
LA QUESTIONE
DEI CASI ECCEZIONALI CHE ESCLUDEREBBEO LA VIA
Aggiunge il documento
della UE relativamente al significato di casi eccezionali che possono portare,
secondo la norma della Direttiva sopra citata, ad escludere la applicazione
della VIA: “Dalla formulazione della direttiva 2014/52/UE si evince
chiaramente che l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, non è
giustificata per il solo motivo che si possa dimostrare che un caso è
eccezionale. Sarebbe irragionevole applicare l’esenzione a un caso in cui i
fattori che lo rendono eccezionale non pregiudicano la piena osservanza della
direttiva. In altri termini, l’esenzione deve essere associata
all’impossibilità di soddisfare tutte le prescrizioni della direttiva senza
compromettere lo scopo del progetto.”
Ora dove è stato
dimostrato che le eventuali prescrizioni di una VIA ordinaria avrebbero compromesso
il progetto? Da nessuna parte perché in
realtà non si è applicato il paragrafo 4 articolo 2 della Direttiva UE 2011/92
ma il 5 che prevede la possibilità di approvare con legge un progetto
sottoponibile a VIA. Ora qualcuno dirà ma c’è stato un provvedimento del
Commissario che ha concluso l’autorizzazione, certo ma sulla base della legge
speciale 91/2022 (articolo 5 QUI) citata anche
dallo stesso TAR Lazio nella sua ordinanza. Ebbene se andiamo a vedere il
paragrafo 5 della Direttiva 2011/92 questo esclude solo la partecipazione del
pubblico ma chiede il rispetto degli obiettivi della Direttiva! Quindi una
applicazione completa della VIA.
Quindi se si applica il
paragrafo 4 articolo 2 della Direttiva non siamo nella ratio del “caso per caso”;
se si applica il paragrafo 5 comunque va applicata la VIA ordinaria sia pure
con approvazione ex lege del progetto.
LA QUESTIONE
DELLA SALVAGUARDIA DEGLI OBIETTIVI MINIMI DELLA DIRETTIVA VIA NEL CASO DI
ESENZIONE
Il paragrafo 4 dell’articolo
2 della Direttiva chiede che in caso di applicazione della esenzione siano
rispettati gli obiettivi minimi della procedura di VIA ed in particolare si
dovrebbe prevedere da parte dello Stato membro un'altra forma semplificata di
valutazione. Nel caso specifico è stato presentato uno Studio Ambientale ma il
punto è che comunque non poteva essere applicato proprio il paragrafo 4
articolo 2 al caso Piombino per le ragioni sopra esposte e il TAR del Lazio
doveva sollevare questione pregiudiziale alla UE relativamente alla
compatibilità della procedura ex articolo 5 legge 91/2022 con le norme
della UE.
LA CELERITÀ
PER APPROVARE LA NAVE RIGASSIFICATRICE A PIOMBINO NON HA FONDAMENTO COME
DIMOSTRA PROPRIO LA ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO
Tra l’altro se vogliamo
parlare di celerità la cosa incredibile è che l’ordinanza del TAR afferma che
comunque non può rilasciare la sospensiva della autorizzazione commissariale perché
il procedimento non è ancora concluso visto che manca l’AIA e il nulla osta
della Seveso III (normativa sul rischio incidenti rilevanti). Qui sorge una
domanda se il progetto in questione era così strategico da giustificare una
procedura in deroga alla normativa sulla VIA perché non si è applicato l’articolo
27 del testo unico ambientale (DLgs 152/2006 QUI) che per
le opere soggetta a VIA di competenza statale (come nel caso in questione) si
applica un procedimento unico VIA e AIA e nulla osta Seveso III.
P.S
Infine a dimostrazione del
rigore con cui è stata scritta l’ordinanza i signori del TAR Lazio citato oltre
l’articolo 5 della legge 91/2022 anche il 14-bis che titola: “ Conversione ad alimentazione
elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci”. Cosa
c’entri questo articolo con l’oggetto della ordinanza è un mistero della fede
non del diritto!
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