venerdì 23 dicembre 2022

TAR Lazio rigetta la sospensiva per la nave rigassificatrice a Piombino: analisi critica della ordinanza

Il Tar Lazio con ordinanza del 22 dicembre 2022 (QUI) ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento del Commissario governativo favorevole alla installazione davanti al porto di Piombino di una nave per rigassificare il gnl e metterlo successivamente in rete.

Trattasi di decisione molto discutibile sotto il profilo giuridico proprio analizzando una questione centrale trattata dalla ordinanza: la applicazione della deroga all’applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al progetto in questione secondo una interpretazione della norma UE che disciplina detta deroga.

Di seguito svolgo una prima analisi di questa ordinanza partendo in primo luogo dalla riproduzione del passaggio fondamentale sui cui si fonda la decisione del TAR Lazio.

La tesi di fondo del mio post è che a prescindere da come la deroga sia stata applicata questa, proprio secondo la norma della Direttiva UE sulla VIA che la prevede, non poteva essere applicata al caso di Piombino.

 

 

Leggiamo il passaggio fondamentale della Ordinanza del TAR Lazio: “Ritenuto, all’esito del sommario esame che contraddistingue la delibazione della presente fase, non sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura atteso che le modalità procedimentali di autorizzazione dell’iniziativa in questione sono disciplinate da una normativa (l’art. 5 e 14 bis del D.L. 50/2022 convertito in L. 91 del 15.7.2022) che si caratterizza per il chiaro contenuto eminentemente emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge, appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità, collocandosi, dunque, all’interno dell’ambito applicativo dell’art. 2 comma 4 della Direttiva UE 2011/92 e ss.mm. e del documento di orientamento C/2019/8014, GU C 386 del 14.11.2019 come, d’altro canto, confermato dalla nota della Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente prot. 8844502 del 20.12.2022, prodotta in atti;”

 

Quindi la ordinanza si fonda anche su un atto ufficiale della UE, una Comunicazione (QUI) della Commissione, che ha per oggetto: “documento di orientamento C/2019/8014 relativo all’applicazione delle esenzioni ai sensi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE) — articolo 1, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafi 4 e 5”.  Ora andiamo a leggere come la Commissione UE chiede agli Stati membri di applicare le esenzioni in materia di VIA.

 

 

LA QUESTIONE DELLA ESCLUSIONE DELLA VIA CASO PER CASO

Afferma la Commissione nel documento citato: “Tale esenzione sarebbe concessa, pertanto, sulla base di una valutazione caso per caso e non si applicherebbe a un’intera categoria di progetti” e aggiunge al paragrafo 5: “— Le esenzioni alle regole generali devono essere interpretate e applicate in modo restrittivo.”

Ora come è noto la esenzione della VIA nel caso in esame non è frutto di una valutazione caso per caso ma di una legge la 91/2022 che all’articolo 5 introduce questa procedura derogatoria (che ho spiegato QUI) per: “le opere finalizzate  all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente”. 

Come si vede altro che caso per caso qui si crea una categoria generale di opere senza indicazioni specifiche da escludere dalla VIA. Non solo ma quello che i signori del TAR Lazio hanno ulteriormente rimosso è che questa categoria generale di opere escluse dalla VIA è stata ulteriormente allargata dall’articolo 9 del Decreto legge 144/2022 (QUI) che aggiunge il seguente comma all’articolo 5 della legge 91/2022: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in   sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative”.

 

Analizziamo questa ulteriore norma:

a) Il comma 2 dell’articolo della legge 91/2022 riguarda appunto la autorizzazione del Commissario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) il comma 5 dell’articolo 5 della legge 91/2022 riguarda l’istanza da presentare al Commissario per realizzare le opere in questione.

Quindi la nuova norma chiarisce che la procedura ex articolo 5 legge 91/2022 (istanza e autorizzazione finale del Commissario) si applicano non solo per le unità galleggianti che rigassificano o mero incremento capacità di rigassificazione di impianti esistenti ma anche nel caso di modifiche sostanziali (quindi nella normativa ordinaria sottoponibili a VIA e alla Seveso III) o nel caso di localizzazione alternative a quelle individuate inizialmente. Come è noto le alternative devono essere prese in considerazione nella VIA ordinaria ma la procedura dell’articolo 5 legge 91/2022 esclude la VIA agli impianti assoggettati ad essa.

Altro che “caso per caso” per escludere la VIA a singoli progetti specifici qui addirittura si estende la procedura in deroga anche alle modifiche di impianti di rigassificazione esistenti e addirittura a localizzazioni ulteriori future magari quando le navi rigassificatrici o impianti offshore verranno spostati in altri siti.

 

Domanda come si può sostenere che l’articolo 5 della legge 91/2022 e successiva normativa sopra citata sono coerenti con la Direttiva UE e soprattutto con la Comunicazione della Commissione citata dalla ordinanza del TAR e sopra riportata?

Peraltro quanto sopra esposto è confermato dalla Corte Costituzionale che nella sentenza n° 234 del 2009 (QUI) nell’interpretare il potere di esenzione nella applicazione della VIA la Corte Costituzionale ha chiarito che: “la dizione <<caso per caso>> significa che l’esclusione non può essere per categorie generali ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo”. Chissà perché il TAR del Lazio questa sentenza l’ha dimenticata!

 

Non solo, ma torniamo alla Comunicazione della Commissione del 2019. A conferma del “caso per caso” la Commissione per giustificare la esclusione della VIA non fa riferimento a tipologie generali di opera alcune addirittura non ancora perfino prevedibili, ma opera singole specifiche che elenca: In un caso si trattava di assicurare l’approvvigionamento di gas, in un altro il progetto doveva soddisfare un interesse strategico nel settore delle energie rinnovabili e nel terzo caso il progetto doveva contribuire a rispettare impegni politici di alto livello assunti dalle autorità pubbliche allo scopo di rafforzare la fiducia fra le comunità nell’ambito di più ampi negoziati di riconciliazione:” Insomma casi singoli e precisi ben diversi dall’oggetto dell’articolo della legge 91/2022 e successiva normativa.

 

 

LA QUESTIONE DEI CASI ECCEZIONALI CHE ESCLUDEREBBEO LA VIA

Aggiunge il documento della UE relativamente al significato di casi eccezionali che possono portare, secondo la norma della Direttiva sopra citata, ad escludere la applicazione della VIA: “Dalla formulazione della direttiva 2014/52/UE si evince chiaramente che l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, non è giustificata per il solo motivo che si possa dimostrare che un caso è eccezionale. Sarebbe irragionevole applicare l’esenzione a un caso in cui i fattori che lo rendono eccezionale non pregiudicano la piena osservanza della direttiva. In altri termini, l’esenzione deve essere associata all’impossibilità di soddisfare tutte le prescrizioni della direttiva senza compromettere lo scopo del progetto.”

 

Ora dove è stato dimostrato che le eventuali prescrizioni di una VIA ordinaria avrebbero compromesso il progetto?  Da nessuna parte perché in realtà non si è applicato il paragrafo 4 articolo 2 della Direttiva UE 2011/92 ma il 5 che prevede la possibilità di approvare con legge un progetto sottoponibile a VIA. Ora qualcuno dirà ma c’è stato un provvedimento del Commissario che ha concluso l’autorizzazione, certo ma sulla base della legge speciale  91/2022 (articolo 5 QUI) citata anche dallo stesso TAR Lazio nella sua ordinanza. Ebbene se andiamo a vedere il paragrafo 5 della Direttiva 2011/92 questo esclude solo la partecipazione del pubblico ma chiede il rispetto degli obiettivi della Direttiva! Quindi una applicazione completa della VIA.

Quindi se si applica il paragrafo 4 articolo 2 della Direttiva non siamo nella ratio del “caso per caso”; se si applica il paragrafo 5 comunque va applicata la VIA ordinaria sia pure con approvazione ex lege del progetto.

 

 

LA QUESTIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI OBIETTIVI MINIMI DELLA DIRETTIVA VIA NEL CASO DI ESENZIONE

Il paragrafo 4 dell’articolo 2 della Direttiva chiede che in caso di applicazione della esenzione siano rispettati gli obiettivi minimi della procedura di VIA ed in particolare si dovrebbe prevedere da parte dello Stato membro un'altra forma semplificata di valutazione. Nel caso specifico è stato presentato uno Studio Ambientale ma il punto è che comunque non poteva essere applicato proprio il paragrafo 4 articolo 2 al caso Piombino per le ragioni sopra esposte e il TAR del Lazio doveva sollevare questione pregiudiziale alla UE relativamente alla compatibilità della procedura ex articolo 5 legge 91/2022 con le norme della UE.

 

 

LA CELERITÀ PER APPROVARE LA NAVE RIGASSIFICATRICE A PIOMBINO NON HA FONDAMENTO COME DIMOSTRA PROPRIO LA ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO

Tra l’altro se vogliamo parlare di celerità la cosa incredibile è che l’ordinanza del TAR afferma che comunque non può rilasciare la sospensiva della autorizzazione commissariale perché il procedimento non è ancora concluso visto che manca l’AIA e il nulla osta della Seveso III (normativa sul rischio incidenti rilevanti). Qui sorge una domanda se il progetto in questione era così strategico da giustificare una procedura in deroga alla normativa sulla VIA perché non si è applicato l’articolo 27 del testo unico ambientale (DLgs 152/2006 QUI) che per le opere soggetta a VIA di competenza statale (come nel caso in questione) si applica un procedimento unico VIA e AIA e nulla osta Seveso III.

 

 

P.S

Infine a dimostrazione del rigore con cui è stata scritta l’ordinanza i signori del TAR Lazio citato oltre l’articolo 5 della legge 91/2022 anche il 14-bis che  titola: “ Conversione ad  alimentazione  elettrica  dei  mezzi pesanti per trasporto merci”. Cosa c’entri questo articolo con l’oggetto della ordinanza è un mistero della fede non del diritto!

 

 

Nessun commento:

Posta un commento