Il Presidente della
Regione Liguria impone alla sua stessa maggioranza di votare contro un emendamento
al disegno di legge collegato al Bilancio, presentato dalle opposizioni (QUI) che
chiedeva un semplice rinvio per le autorizzazioni a nuovi forni crematori
compreso quello previsto nel cimitero di Staglieno a Genova. Emendamento
condiviso perfino dall'Assessore Regionale all'Ambiente e dal Diretto Generale
Ambiente della Regione ma il Presidente ha deciso che no bisogna andare avanti
a prescindere.
Una sospensione non costava nulla neppure in termini amministrativi anche
perchè l'impianto (pur non tendendo conto della ormai nota sentenza del
consiglio di stato) deve ancora avere l'autorizzazione ambientale (obbligatoria
per legge comunque: AUA) che richiederà una valutazione degli stessi tecnici
che sono dentro il gruppo di lavoro regionale che non potranno rimuovere tutto
quello che hanno verbalizzato ad oggi. Quindi i tempi tecnici e amministrativi
per una sospensione c'erano tutti ma soprattutto c’erano i motivi giuridici e
tecnici ma prima di tutto sanitari e ambientali per formalizzare in legge
regionale la sospensione e di seguito spiego perché.
Infatti la proposta di sospensione delle autorizzazioni a nuovi forni crematori in Liguria si fonda sui seguenti presupposti:
1. la
mancata attuazione delle norme tecniche nazionali relative alle emissioni da
forni crematori come previsto dall’articolo 8 della legge 130/2001 (“Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri” QUI) secondo
il quale entro tre mesi dalla approvazione della legge dovevano essere
approvate: “le norme tecniche per la realizzazione dei crematori,
relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti
tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la
cremazione”. Mancata attuazione non accompagnata in Liguria da alcuna norma o linee guida come invece hanno fatto altre Regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Toscana.
2. la sentenza del Consiglio di Stato che giustifica proprio
per le suddette lacune normativa nazionale un intervento sia prescrittivo nei
singoli procedimenti autorizzatori che regolamentare da parte di enti locali e
Regioni. Per una analisi della sentenza si veda QUI.
3. la sentenza di cui al punto 2 che ha definito i forni
crematori assimilabili agli inceneritori in relazione ai limiti delle emissioni
dei singoli inquinanti e ha confermato come i forni siano classificabili come
industrie insalubri di prima classe da cui un ruolo specifico del Sindaco ai
sensi del TULS nell’esprimere un parere sanitario supportato dall’ASL
territorialmente competente.
4. la
mancata approvazione da parte della Regione Liguria del piano regionale
previsto dall’articolo 6 legge 30 Marzo 2001 che recita “1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni elaborano
piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte
dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione
residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta
crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo,
di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.”
5. l’attività istruttoria del gruppo di lavoro istituito
dalla Regione Liguria per definire natura e contenuti delle prescrizioni da
applicare alle emissioni da forni crematori dove si affermano chiaramente delle
nette perplessità in merito alla reale esigenza di un nuovo impianto, in
mancanza di un piano programmatorio regionale. Attività istruttoria volta
proprio a colmare le lacune normative sopra esposte in relazione alla
programmazione dei forni crematori effettivamente utili in Liguria e a norme di
gestione delle emissioni inquinanti in linea con gli indirizzi della sentenza
del Consiglio di Stato sopra richiamata e le norme introdotte da altre Regioni
che impongo a questi impianti limiti assimilabili a quelli dei forni inceneritori.
6. il
caso del progetto del nuovo forno crematorio per il cimitero di Staglieno che
ha confermato tutti i limiti e le lacune sopra elencate con in più un parere di
ASL che ha affermato “Nella relazione (del proponente ndr.) si sono
considerati unicamente gli insediamenti industriali limitrofi ma non le civili
abitazioni poste sul versante ovest opposto pur se queste siano ad una distanza
non superiore ai 500 metri dal sito”
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