venerdì 9 dicembre 2022

Corte Costituzionale: modifica al perimetro di un Parco regionale e ruolo degli Enti Locali

La Corte Costituzionale con sentenza n° 235 pubblicata lo scorso 28 novembre (QUI) ha dichiarato incostituzionale una norma regionale che prevedendo la modifica della perimetrazione di un Parco Regionale non aveva coinvolto gli enti locali nel procedimento di approvazione di detta modifica.

 

 

La Corte riconosce preliminarmente che deve essere quindi condivisa l'affermazione della difesa regionale secondo cui la scelta dell'atto legislativo come strumento per la riperimetrazione del parco costituiva un percorso obbligato, giacché, mancando il piano e non essendo in discussione la sua adozione, non vi è dubbio che la riperimetrazione stessa non poteva che avvenire tramite legge regionale.

Ciò che tuttavia non risulta rispettato, nel procedimento che ha condotto all'approvazione della previsione regionale impugnata, è l'obbligo di partecipazione "qualificata" delle province, delle comunità montane e dei comuni previsto dalla citata lettera a) del comma 1 dell'art. 22, secondo cui «[t]ale partecipazione si realizza [...] attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta». Un coinvolgimento "rinforzato", dunque, che non si esaurisce nella semplice «partecipazione degli enti locali interessati», prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 22 della legge n. 394 del 1991 (QUI) per la «gestione dell'area protetta», ma esige il rispetto di tutte le specifiche condizioni e modalità di partecipazione analiticamente individuate alla detta lettera a) del comma 1 di detto art. 22.

Più precisamente, non risulta che siano state effettuate le prescritte «conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione», né che tale documento d'indirizzo sia stato predisposto, né ancora che siano state operate l'«analisi territoriale», l'«individuazione degli obiettivi da perseguire» e la «valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio», sulla cui base espressamente «si realizza» la partecipazione, secondo quello che la legge quadro statale sulle aree protette qualifica espressamente come principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali.

La difesa regionale ha dimostrato, attraverso la produzione delle delibere dei Consigli comunali, dei verbali delle riunioni della Comunità del parco e di altri atti idonei a tale scopo, che, in effetti, un coinvolgimento degli enti sui cui territori insiste l'area del parco vi è stato. Tuttavia, né da tale documentazione, né da altro elemento addotto dalla difesa della resistente, risulta in alcun modo che siano state rispettate le specifiche condizioni procedimentali fissate dall'art. 22, comma 1, lettera a) legge 394/1991, a garanzia della prescritta "qualificata" partecipazione delle autonomie alla scelta di riperimetrazione dell'area.

Si tratta di condizioni dirette, all'evidenza, a far sì che la partecipazione degli enti locali interessati all'istruttoria sia effettivamente idonea a incidere sulla scelta da assumere all'esito del procedimento di istituzione del parco (e di sua modifica). Ciò che a sua volta presuppone che la stessa istruttoria si fondi su una corretta rappresentazione fattuale delle aree su cui si interviene, operata tramite un'adeguata analisi territoriale, e che le finalità perseguite corrispondano a obiettivi preventivamente individuati e tengano conto degli effetti previsti, così come pretende la logica di ogni corretta scelta pubblica, prima ancora che l'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394 del 1991.

Tutto questo è mancato nel procedimento di formazione della decisione regionale di riperimetrazione provvisoria del parco naturale regionale da cui la dichiarazione di incostituzionalità.

 

 

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