L’articolo 10 del Decreto Legge 176 del 18 novembre 2022 (QUI) convertito nella legge 6/2023 (QUI) introduce un apposito articolo 44-bis alla
legge 108/2021 (QUI) prevedendo particolari semplificazioni per avviare i
progetti di opere autostradali elencate nell’allegato IV-bis inserito nella
suddetta legge 108/2021.
Le opere sono le seguenti: 1) A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano, 2) A11 - Firenze-Pistoia
(Lotti 1 e 2), 3) A14 - Bologna-dir. Ravenna, 4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1
e 2), 5) A1 - Milano Sud-Lodi, 6) Gronda di Genova, 7) A14 - Passante di
Bologna, 8) A13 - Bologna-Ferrara, 9) A13 - Monselice-Padova, 10) A1 -
Tangenziale di Modena, 11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle,
12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3).
Il Post che segue analizza criticamente la nuova (ennesima) procedura accelerata per opere definite "strategiche" in deroga a norma ambientali di derivazzione comunitaria per poi concludere con una analisi specifica del progetto Gronda di Genova rinviando con apposito LINK ad un mio studio dove si motivano le ragioni per riaprire la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) su questo progetto ligure...
LA PROCEDURA ACCELERATA
In particolare, la nuova procedura semplificata
prevede che prima della approvazione del progetto ai sensi dell’articolo
27 del Codice dei Contratti Pubblici (QUI) il
progetto definitivo o esecutivo è trasmesso a cura della stazione appaltante o
del concedente:
1. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale
entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto,
stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le
amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risulti
la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle
caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi
stimati d'esecuzione, eventuali
obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori
aspetti ritenuti rilevanti in relazione
alle circostanze.
2. al
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici istituito, fino
al 31 dicembre 2026 ai sensi dell’articolo 45 della legge 108/2021 che prima di
questa riforma si occupava solo delle opere dell’allegato IV [NOTA 1] alla
legge 108/2021 e ora anche di quelle dell’allegato IV-bis introdotto dal
decreto legge trattato in questo commento. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi
quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto procede
ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a
base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme
vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la
manutenibilità delle opere. Questa fase viene svolta e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 215 del Codice dei Contratti Pubblici che tra l’altro
prevede che il Consiglio Superiore si pronunci sul progetto definitivo prima
dell’avvio delle procedure di VIA-VAS e di quelle in conferenza dei servizi.
Inoltre anche per i progetti elencati nel
nuovo allegato IV-bis (prima solo per quelli dell’allegato IV) alla legge
108/2021 si applica una procedura accelerata nel caso il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici ritardi nel restituire il progetto con il parere dopo i 15
giorni dal suo ricevimento.
In particolare si applica il comma 4 articolo 44 della legge 108/2021 che prevede decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica (quindi non definitivo o esecutivo ndr.), ove non sia stato restituito con parere, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis (QUI) della legge 7 agosto 1990, n. 241 [NOTA 2] e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC.
COMMENTO ALLA NUOVA
PROCEDURA IN GENERALE E RELATIVAMENTE AL PROGETTO GRONDA DI GENOVA
Faccio notare che le “preminenti esigenze di
appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione” in realtà non possono
incidere e influenzare il procedimento di VIA e gli altri procedimenti
ambientali che servono appunto proprio per valutare la compatibilità ambientale
del progetto con il sito interessato a prescindere da ogni altra valutazione
che diventa secondaria come peraltro ormai riconosciuto dalla recente riforma
dell’articolo 41 (QUI) della
Costituzione.
Non solo ma oltre a questi aspetti di principio generali il riferimento al “ferme restano le prerogative della autorità competente in materia di VIA” sembrano una presa in giro anche con il riferimento al progetto Gronda di Genova, uno dei progetti inseriti tra quelli che si potranno avvalere delle nuove procedure accelerate del nuovo Decreto legge descritto in precedenza.
Infatti, la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) del 2014 e la proroga del 2019 relativamente al
progetto Gronda deve essere riaperta.
La richiesta di
riapertura della VIA si fonda:
1. prima di tutto sul rinvio continuo a studi e
monitoraggi addirittura dopo la realizzazione dell’opera per problematiche di
grande rischio come quelle idrogeologiche, idrauliche e relative al possibile
isterilimento delle numerose sorgenti
2. sulla mancata considerazione delle numerose
osservazioni del pubblico sui suddetti rischi
3. sulla mancata valutazione di
alternative reali secondo gli indirizzi descritti dalla giurisprudenza
comunitaria e nazionale
4. sulla mancata valutazione delle alternative
emerse nel Dibattito Pubblico all’interno del procedimento di VIA di fatto
quindi aggirando perfino quel limitato percorso partecipativo
5. sulla mancata applicazione dei principi innovativi in
materia di partecipazione del pubblico dentro il procedimento ordinario di VIA,
unica garanzia per far si che la VIA prendesse in considerazione ulteriori
alternative considerato che rispetto alla conclusione della VIA sono ormai
passati 5 anni e si è deciso oltretutto di prorogarla senza colmare tutte le
lacune istruttorie e procedurali emerse.
Quindi non si tratta di burocrazia, non si tratta di orpelli giuridici. Si tratta di applicare con correttezza una procedura, quella di VIA, che si fonda su un principio che è tutto meno che formalismo giuridico. Questo principio è quello di PRECAUZIONE! Se si viola questo principio nessuna scelta potrà essere sostenibile. Non si tratta solo di bocciare un progetto ma di impedire che in questo Paese si continuino ad affermare principi e ad approvare leggi ambientali poi sistematicamente "aggiustate" per far vincere lobby di interessi parziali.
LINK AL DOCUMENTO:
"NOTE SULLE LACUNE ISTRUTTORIE DELLA VIA
DEL 2014 SUL PROGETTO GRONDA E CONDIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER
RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE" QUI.
Allegato IV (Articolo 44): 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.
[NOTA 2] La conferenza dei servizi semplificata prevede una modalità di conduzione con l’invio della documentazione solo in via telematica e la tenuta delle riunioni sempre su piattaforma web quindi modalità asincrona. Aggiungo che la conferenza semplificata ha tempistica ridotte: a) entro 5 giorni dal deposito della domanda deve essere convocata; b) 15 giorni (termine perentorio) entro i quali le amministrazioni partecipanti possono chiedere integrazioni, ma chi convoca può stabilire anche un termine inferiore; c) termine non superiore a 45 giorni o a 90 (per chi ha competenze su tutela ambiente e salute pubblica) per le amministrazioni che devono rilasciare propria determinazione all’interno della conferenza. Sulla differenza tra la conferenza dei servizi semplificata rispetto a quella sincrona si è pronunciata proprio la Corte Costituzionale (sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 - QUI) che ha chiarito come la conferenza sincrona (non semplificata): “si caratterizza per il fatto che l'espressione delle posizioni, dell'assenso o del dissenso, e la discussione fra i partecipanti avviene contestualmente, in un'apposita riunione, ove possibile anche in via telematica. La conferenza simultanea richiede, dunque, un confronto più approfondito e l'esame incrociato dei contenuti dei provvedimenti.”
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