martedì 6 dicembre 2022

La Gronda nelle nuove procedure accelerate per gli interventi autostradali di preminente interesse nazionale


 

L’articolo 10 del Decreto Legge 176 del 18 novembre 2022 (QUI) convertito nella legge 6/2023 (QUIintroduce un apposito articolo 44-bis alla legge 108/2021 (QUI) prevedendo particolari semplificazioni per avviare i progetti di opere autostradali elencate nell’allegato IV-bis inserito nella suddetta legge 108/2021.

Le opere sono le seguenti: 1) A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano, 2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2), 3) A14 - Bologna-dir. Ravenna, 4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2), 5) A1 - Milano Sud-Lodi, 6) Gronda di Genova, 7) A14 - Passante di Bologna, 8) A13 - Bologna-Ferrara, 9) A13 - Monselice-Padova, 10) A1 - Tangenziale di Modena, 11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle, 12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3).

Il Post che segue analizza criticamente la nuova (ennesima) procedura accelerata per opere definite "strategiche" in deroga a norma ambientali di derivazzione comunitaria per poi concludere con una analisi specifica del progetto Gronda di Genova rinviando con apposito LINK ad un mio studio dove si motivano le ragioni per riaprire la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) su questo progetto ligure...

 

 

LA PROCEDURA ACCELERATA

In particolare, la nuova procedura semplificata prevede che prima della approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 27 del Codice dei Contratti Pubblici (QUI)  il progetto definitivo o esecutivo è   trasmesso a cura della stazione appaltante o del concedente:

1. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni  e gli  enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati  d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione  alle  circostanze.

2. al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici istituito, fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell’articolo 45 della legge 108/2021 che prima di questa riforma si occupava solo delle opere dell’allegato IV [NOTA 1] alla legge 108/2021 e ora anche di quelle dell’allegato IV-bis introdotto dal decreto legge trattato in questo commento. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei   lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto   procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere. Questa fase viene svolta e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del Codice dei Contratti Pubblici che tra l’altro prevede che il Consiglio Superiore si pronunci sul progetto definitivo prima dell’avvio delle procedure di VIA-VAS e di quelle in conferenza dei servizi.

 

Inoltre anche per i progetti elencati nel nuovo allegato IV-bis (prima solo per quelli dell’allegato IV) alla legge 108/2021 si applica una procedura accelerata nel caso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ritardi nel restituire il progetto con il parere dopo i 15 giorni dal suo ricevimento.

In particolare si applica il comma 4 articolo 44 della legge 108/2021 che prevede decorsi quindici  giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica (quindi non definitivo o esecutivo ndr.), ove non sia stato restituito con parere,  ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi in forma semplificata  ai sensi dell'articolo  14-bis (QUI) della legge 7 agosto 1990, n. 241 [NOTA 2] e nel corso di essa, ferme  restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC. 

 

 

COMMENTO ALLA NUOVA PROCEDURA IN GENERALE E RELATIVAMENTE AL PROGETTO GRONDA DI GENOVA

Faccio notare che le “preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione” in realtà non possono incidere e influenzare il procedimento di VIA e gli altri procedimenti ambientali che servono appunto proprio per valutare la compatibilità ambientale del progetto con il sito interessato a prescindere da ogni altra valutazione che diventa secondaria come peraltro ormai riconosciuto dalla recente riforma dell’articolo 41 (QUI) della Costituzione.

Non solo ma oltre a questi aspetti di principio generali il riferimento al “ferme restano le prerogative della autorità competente in materia di VIA” sembrano una presa in giro anche con il riferimento al progetto Gronda di Genova, uno dei progetti inseriti tra quelli che si potranno avvalere delle nuove procedure accelerate del nuovo Decreto legge descritto in precedenza.

Infatti, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del 2014 e la proroga del 2019 relativamente al progetto Gronda deve essere riaperta.

La richiesta di riapertura della VIA si fonda:

1. prima di tutto sul rinvio continuo a studi e monitoraggi addirittura dopo la realizzazione dell’opera per problematiche di grande rischio come quelle idrogeologiche, idrauliche e relative al possibile isterilimento delle numerose sorgenti

2. sulla mancata considerazione delle numerose osservazioni del pubblico sui suddetti rischi

3. sulla mancata valutazione di alternative reali secondo gli indirizzi descritti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale

4. sulla mancata valutazione delle alternative emerse nel Dibattito Pubblico all’interno del procedimento di VIA di fatto quindi aggirando perfino quel limitato percorso partecipativo

5. sulla mancata applicazione dei principi innovativi in materia di partecipazione del pubblico dentro il procedimento ordinario di VIA, unica garanzia per far si che la VIA prendesse in considerazione ulteriori alternative considerato che rispetto alla conclusione della VIA sono ormai passati 5 anni e si è deciso oltretutto di prorogarla senza colmare tutte le lacune istruttorie e procedurali emerse.

Quindi non si tratta di burocrazia, non si tratta di orpelli giuridici. Si tratta di applicare con correttezza una procedura, quella di VIA, che si fonda su un principio che è tutto meno che formalismo giuridico. Questo principio è quello di PRECAUZIONE! Se si viola questo principio nessuna scelta potrà essere sostenibile. Non si tratta solo di bocciare un progetto ma di impedire che in questo Paese si continuino ad affermare principi e ad approvare leggi ambientali poi sistematicamente "aggiustate" per far vincere lobby di interessi parziali.

 

 

LINK AL DOCUMENTO:  

"NOTE SULLE LACUNE ISTRUTTORIE DELLA VIA DEL 2014 SUL PROGETTO GRONDA E CONDIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"   QUI

 

 

 

 



Allegato IV  (Articolo 44):  1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona -  Brennero (opere  di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;  6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;  7)  Realizzazione  delle  opere  di  derivazione  della   Diga   di Campolattaro (Campania);  8) Messa in sicurezza  e  ammodernamento  del  sistema  idrico  del Peschiera (Lazio);  9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture  del  Porto di Trieste (progetto Adriagateway);  10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.


[NOTA 2] La conferenza dei servizi semplificata prevede una modalità di conduzione con l’invio della documentazione solo in via telematica e la tenuta delle riunioni sempre su piattaforma web quindi modalità asincrona. Aggiungo che la conferenza semplificata ha tempistica ridotte: a) entro 5 giorni dal deposito della domanda deve essere convocata; b) 15 giorni (termine perentorio) entro i quali le amministrazioni partecipanti possono chiedere integrazioni, ma chi convoca può stabilire anche un termine inferiore; c) termine non superiore a 45 giorni o a 90 (per chi ha competenze su tutela ambiente e salute pubblica) per le amministrazioni che devono rilasciare propria determinazione all’interno della conferenza. Sulla differenza tra la conferenza dei servizi semplificata rispetto a quella sincrona si è pronunciata proprio la Corte Costituzionale (sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 - QUI) che ha chiarito come la conferenza sincrona (non semplificata): “si caratterizza per il fatto che l'espressione delle posizioni, dell'assenso o del dissenso, e la discussione fra i partecipanti avviene contestualmente, in un'apposita riunione, ove possibile anche in via telematica. La conferenza simultanea richiede, dunque, un confronto più approfondito e l'esame incrociato dei contenuti dei provvedimenti.”




 


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