mercoledì 20 luglio 2022

Piano Regionale Rifiuti Liguria: il sito del biodigestore a Vezzano Ligure non poteva essere inserito

Ieri il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale Rifiuti della Regione Liguria. Il Piano ha varie criticità su cui tornerò nei prossimi giorni ma in questo post voglio affrontare la questione dell’inserimento del sito di Saliceti (Comune di Vezzano Ligure).

Questa decisione prima di tutto, da un punto di vista politico amministrativo, è inutile perché comunque fino alla decisione del Consiglio di Stato il sito di Saliceti è inutilizzabile e se il Consiglio di Stato cambiasse la decisione del TAR il progetto potrà essere comunque realizzato a prescindere dal suo inserimento nel nuovo Piano Regionale. Quindi si tratta di un atto di MERA ARROGANZA POLITICA SENZA ALCUN SENSO TECNICO AMMINISTRATIVO!

Non solo ma, questa decisione, da un punto di vista legale:

1. è in contrasto con il testo unico ambientale

2. è in contrasto con la sentenza del TAR Liguria che ha annullato la autorizzazione a questo progetto

3. ha profili che sfiorano l’illecito penale

Vediamo perché…

 

 

LA NATURA DELLA PIANIFICAZIONE NELLA LOCALIZZAZIONE DEI RIFIUTI

Il Piano afferma che tutti i diversi livelli di pianificazione disciplinati dal testo unico ambientale non devono fornire l’indicazione puntuale del sito interessato alla realizzazione dell’impianto.

In realtà questa affermazione non risponde al dettato delle norme in materia ma neppure agli indirizzi della giurisprudenza amministrativa e costituzionale.

In realtà dalla lettura degli articoli 196 e 197 del DLgs 152/2006 si evince che la Provincia stabilisce i siti degli impianti tenuto conto dei criteri regionali e le dimensioni degli impianti stabilite dai piani regionali.

Quindi una volta definiti i siti da parte della Provincia quelli restano, mentre i criteri regionali sono un presupposto che serve per svolgere la istruttoria del Piano provinciale. Istruttoria che porta ad una decisione di un singolo sito preciso suffragata dalla valutazione ambientale strategica


Tutto questo è confermato da recente e autorevolissima giurisprudenza:

1.     Consiglio di Stato con sentenza  n° 6035 del 12 ottobre 2020 (QUI) proprio in relazione al diverso ruolo dei piani regionali (articolo 199 DLgs/152/2006) e provinciali (articolo 197) ha affermato: “Il combinato disposto delle due disposizioni, lungi dal sottrarre alle regioni la competenza in materia, va interpretato nel senso presupposto dal giudice di primo grado secondo cui, ferma la competenza pianificatoria generale in capo alle regioni, spetta poi alle singole province l’individuazione in concreto e nel dettaglio delle diverse zone del territorio provinciale, idonee alla locazione di un tipo di impianti (smaltimento) o non idonee alla localizzazione di altro tipo (recupero e smaltimento).”

2.     Corte Costituzionale  n° 76 del 21 Aprile 2021 (QUI) secondo la quale  l’autosufficienza di ambito (regionale e provinciale) per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti urbani non può avvenire al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal DLgs 152/2006 (QUI) o con una iniziativa legislativa in deroga alla pianificazione vigente.

 

Non a caso la sentenza del TAR Liguria che ha annullato il progetto di biodigestore sul sito di Saliceti (Vezzano Ligure) ha affermato, riferendosi proprio alla pianificazione provinciale: “non si può escludere che tale strumento programmatorio raggiunga un livello di definizione più puntuale” di quello sancito a livello normativo, e dunque che individui “un sito determinato” .  In tal senso l’articolo 197 del DLgs 152/2006 afferma che l’individuazione dei siti idonei o meno alla realizzazione degli impianti viene effettuata sulla base “delle previsioni del piano territoriale di coordinamento”, legando quindi scelta  del sito con gli indirizzi di destinazione funzionale infrastrutturale della pianificazione provinciale, mentre le dimensioni dell’impianto devono essere coordinate con la pianificazione di ambito che, a differenza dei quella provinciale, ha proprio la funzione di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti secondo i reali fabbisogni e i reali flussi di rifiuti in ambito regionale.

 

 

IL SITO DI SALICETI PER IL BIODIGESTORE AL MOMENTO NON ESISTE DA UN PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO

Intanto in questo modo si viola quanto già indicato in precedenza sulla natura della Pianificazione pubblica in materia di gestione rifiuti visto che non spetta alla Regione indicare siti specifici ma soprattutto si rimuove che il progetto in questione attualmente non esiste visto che la sua autorizzazione è stata annullata dal TAR.

 

 

 

IL PIANO DELLA PROVINCIA DI SPEZIA E IL  PIANO DI AMBITO REGIONALE HANNO INDIVIDUATO SITI SPECIFICI

Occorre intanto ricordare che i siti li decide la Provincia nei Piani di Area e questo non potrà essere cambiato neppure dalla prossima leggina regionale proposta dalla Giunta pena cadere in chiari profili di incostituzionalità (vedi sopra sentenza della Corte Costituzionale citata).

In secondo luogo occorre ricordare che Il TAR Liguria nella sentenza sul progetto di Saliceti ha affermato esattamente il contrario di quanto affermato nel sopra riportato passaggio della proposta di Piano Regionale: “La scelta del sito di Boscalino è stata inevitabilmente fatta propria dal piano d’ambito che, secondo la legge regionale, recepisce e coordina le scelte dei piani d’area provinciali (cfr. art. 15, comma 2, lett. a), l.r. Liguria n. 1 del 2014).”

 

 

IL PROGETTO DI BIODIGESTORE DI SALICETI ATTUALMENTE NON PUÒ ESSERE PRESENTATO PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI DEL PNRR

Nel documento PNRR 58 proposte enti Liguriasi legge che Recos su delega della Provincia ha proposto al finanziamento ex DM 396/2021 il progetto di biodigestore a Saliceti autorizzato con Paur 2286/2021.

Questo inserimento esprime una visione arrogante e assolutamente non coerente sia con la vigente pianificazione che con la sentenza del TAR Liguria e quindi anche con il Decreto Ministeriali che definisce i criteri per accedere ai finanziamenti del PNRR da parte dei progetti di impianti di rifiuti.

Infatti a prescindere dal TAR Liguria è indiscutibile che il progetto di Saliceti non sia presente nella pianificazione pubblica così come disciplinata dal testo unico ambientale.

Il Decreto Ministeriale in questo senso è chiarissimo non possono essere finanziati progetti non rientranti nella pianificazione pubblica nel rispetto della sua articolazione come definita dal combinato disposto degli articoli 196,197 e 199 del testo unico ambientale.

 

 

PROFILI PENALI

La decisione di inserire il sito di Saliceti per il progetto di biodigestore nel Piano Rifiuti costituisce un atto avente valore legale in quanto il Piano è stato prima adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.341 del 15 aprile 2022 ed ora dal Consiglio Regionale. Peccato che queste due deliberazioni siano, sulla questione sito di Saliceti, in totale contrasto con la sentenza del TAR Liguria.

Il TAR Liguria nella sua sentenza n° 173 del 3 Marzo 2022 ha affermato: Il piano d’area approvato dalla Provincia della Spezia nel 2018, frutto in parte qua delle clausole del project financing aggiudicato alla ReCos S.p.a., individua il sito di Boscalino per la realizzazione del biodigestore: tale statuizione ha posto un vincolo non derogabile ad opera del provvedimento autorizzatorio unico che, pertanto, è illegittimo in quanto concretizza un’ipotesi localizzativa (coincidente con il sito di Saliceti) non compatibile con la programmazione sovraordinata.”

Non sono un penalista ma mi chiedo se una deliberazione come quella di ieri non configuri una ipotesi di reato in quanto la sentenza del TAR pur essendo appellata è esecutiva (visto che non c’è stata alcuna sospensiva a cui la stessa Recos ha rinunciato), penso ad esempio all’abuso di ufficio ma su questa valuterò insieme con i colleghi penalisti.

 

 

 



 

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