venerdì 1 luglio 2022

Impianto rifiuti località Groppolo (Arcola): disagi per i residenti e autorizzazioni inadeguate

Da anni i residenti delle zone limitrofe all’impianto di trattamento rifiuti sito in località Groppolo (Comune di Arcola) gestito dalla società Specchia Service srl, contestano i forti disagi prodotti alla loro qualità della vita: passaggio di camion, odori, infestazioni da topi e insetti, stoccaggio non adeguato di rifiuti nel piazzale dell’impianto.

I residenti mi hanno segnalato quindi questa situazione che continua, a loro avviso, tutt’ora e sono andato ad analizzare, non avendo ovviamente poteri ispettivi diretti, come questo impianto è stato ad oggi autorizzato e quindi se le autorizzazioni vigenti sono coerenti con le norme di legge per le attività ivi svolte e se non sia necessario invece rivedere queste autorizzazioni imponendo anche prescrizioni più vincolanti.

 

 

L’IMPIANTO IN QUESTIONE È INDUSTRIA INSALUBRE DI PRIMA CLASSE EX LEGE

Intanto occorre dire che impianti di questo tipo costituiscono industrie insalubri di prima classe. Come è noto per classificare una industria insalubre di prima classe occorre verificare tre parametri:

Sezione A): le sostanze chimiche utilizzate nella attività industriale

Sezione B): i materiali e prodotti trattati nel ciclo produttivo

Sezione C): la tipologia di attività e impianto

Ora il punto 100 della sezione B) dell’elenco delle industrie insalubri di prima classe (ex DM 5/9/1994) prevede tra i prodotti e materiali il cui utilizzo comporta la dichiarazione di industria insalubre di prima classe proprio i “rifiuti solidi”.

Quindi se l’impianto è industria insalubre secondo l’articolo 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie, pienamente in vigore, significa che: “La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;”.

Questo significa che quanto meno da un lato ASL avrebbe dovuto da tempo fornire un parere che oltre a definire formalmente l’appartenza all’impianto alla categoria industria insalubre di prima classe, avrebbe dovuto accompagnare detta classificazione con un parere sulla salubrità del ciclo produttivo dell’impianto in rapporto alla zona residenziale molto numeroso esistente intorno all’impianto, Se questa classificazione con parere dell’ASL non è mai arrivato spetterebbe al Sindaco competente territorialmente rilasciarlo.  

Ad oggi possiamo dire che visti i fastidi reiterati dei cittadini queste funzioni non sono state adeguatamente esercitate, tanto che tutto ciò ha portato a depositare un esposto alla Procura del Tribunale della Spezia che ad oggi non è chiaro quale decorso abbia avuto.


 

L’AUTORIZZAZIONE VIGENTE DELL’IMPIANTO: LIMITI

L’impianto in questione è autorizzato con autorizzazione ordinaria per impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del DLgs 152/2006.

La autorizzazione n° 104 del 19/1/2018 richiama quelle precedenti (fin dalla prima del 2009 ) mantenendo invariato il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso: (80.000 ton/anno).

Quindi un potenziale trattamento di 220 ton/g!

Sempre la autorizzazione del 2018 afferma nella parte dispositiva : 

Se andiamo a vedere gli impianti di rifiuti sottoponibili non alla semplice autorizzazione ordinaria ex articolo 208 DLgs 152/2006 ma a quella di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) vediamo che l’impianto in questione rientra nella categoria degli impianti che trattano oltre 75 ton/giorno ovviamente potenziali (ma è il potenziale che conta per capire quale autorizzazione è necessaria).

Si veda quindi il punto 4) lettera b) punto 5.3 dell’allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006: “4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.”

Peraltro l’impianto tratta anche altre tipologie di rifiuti solo urbani come risulta dalla documentazione deposita dall’esposto dei cittadini come d’altronde risulta dalla successiva autorizzazione integrativa emanata con  Determina Dirigenziale della Provincia del 5 febbraio 2018 n° 197.

A conferma si veda il rinnovo della autorizzazione con Determina Dirigenziale n° 531 del 18 giugno 2019 dove si rileva come il titolo della determina originale “impianto di riciclaggio di rottami metallici e trattamento RAEE” non è più da ritenersi rappresentativo dell’attività in essere per cui ora l’attività dell’impianto viene definita impianto di selezione trattamento recupero di rifiuti non pericolosi.

A questo punto l’impianto sarebbe dovuto quindi andare alla ben più vincolane autorizzazione integrata ambientale

Secondo la vigente normativa (vigente da anni) i termini per adeguare gli impianti esistenti all’AIA sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA. 

Termini scaduti per l’impianto in questione senza che la Provincia abbia imposto l’adeguamento ad AIA oppure la sospensione delle autorizzazioni vigenti.

 

 

 

LA VIA (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)?

Non solo ma l’impianto in questione non sembra abbia mai avuto una vera procedura di VIA. Questo nonostante l’impianto rientra sicuramente nelle categorie di impianti di rifiuti assoggettabili a questa procedura, che lo ricordo in Liguria è di competenza della Regione. Si veda lo stralcio dell’allegato al testo unico ambientale che conferma questa grave lacuna

Se noi andiamo a vedere gli allegati alla Direttiva quadro sulla VIA recepita dalla Parte II del DLgs 152/2006 l’impianto in questione avrebbe dovuto essere sottoposto quanto meno a verifica di assoggettabilità a VIA e visto il suo in cui è collocato e la quantità e qualità dei rifiuti trattati sarebbe andato sicuramente a VIA ordinaria. Infatti la Direttiva UE in materia contiene una norma quadro che sottopone comunque a verifica di assoggettabilità a VIA tutti gli impianti di rifiuti non compresi nella categoria di quelli sottoposti automaticamente a VIA. Peraltro questo riguarda l’ultima evoluzione della materia della VIA perché invece quando venne rilasciata la autorizzazione del 2018 l’impianto sarebbe andato comunque a VIA ordinaria senza verifica di assoggettabilità come invece non è avvenuto.

Se fosse stata applicata la VIA in tempo utile probabilmente sarebbe stato possibile valutare la compatibilità di un impianto come quello in questione in un sito densamente abitato.

Quindi con le autorizzazioni del 2018 e il rinnovo del 2019 all’impianto in questione andava applicata la VIA ex post (come affermato dalla Corte di Giustizia sentenza 28 febbraio 2018 causa C117-017( vedi QUI), il che significa che la Valutazione di Impatto Ambientale andava fatta non solo sulle modifiche delle categorie di rifiuti più recenti ma sulla esistenza dell’intero impianto nel sito dove è collocato.

 


LE DIFFIDE DELLA PROVINCIA

L’Impianto è stato diffidato con Determina Dirigenziale n° 904 del 10 ottobre 2019 perché violava alcune prescrizioni delle autorizzazioni precedenti:

1.alle modalità di stoccaggio dei rifiuti all’esterno ed alla loro separazione in aree distinte e ben definite, segnalate da idonea cartellonistica e ad altezze non eccedenti il limite autorizzato

2. ad impedire la genesi di polveri e fumi sia in corrispondenza di zone del piazzale in cui avviene movimentazione di RSU attraverso mezzi meccanici (pala tipo ragno) che, e soprattutto, in corrispondenza del nastro conferitore della frazione indifferenziata verso la zona di selezione vera e propria”.

L’adeguamento alla diffida è stato prorogato successivamente ma al di là delle diffide è indiscutibile che a quanto sostengono i residenti della zona, i disagi continuano a sussistere come dimostra questo articolo tratto dalla Nazione dello scorso marzo.

 

 

LA QUESTIONE DELLA ASSENZA DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

Dai documenti ufficiali fino ad ora presentati come pure dall’ultima autorizzazione analizzata in questo post il Piano di emergenza esterno per l’impianto in questione non è stato presentato. Piano che è altra cosa dal rispetto delle norme anticendio.
Per capire di cosa si tratta rinvio a questo post
QUI.

 

 

LA QUESTIONE DEGLI ODORI

A prescindere dalla applicazione della VIA e dell’AIA i fenomeno odorigeni che continuano a sprigionarsi dall’impianto in questione dimostrano che non sono state applicate le nuove norme in materia all’impianto in questione.

La nuova normativa sugli odori è spiegata in questo post QUI.

 

 

CONCLUDENDO

Penso che Provincia di Spezia come autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, il Comune di Arcola territorialmente competente anche per le questioni sanitarie sopra descritte ma anche il Comune di Spezia come amministrazione territorialmente confinante con l’impianto in questione, dovrebbero attivarsi al più presto per risolvere i disagi dei cittadini ma anche adeguare l’impianto alle norme fino ad ora non applicate salvo valutare proprio sulla base di questo adeguamento il sussistere della compatibilità dell’impianto nel sito attuale.

 

 

 

 



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