giovedì 28 luglio 2022

Istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici: potenzialità e limiti

L’articolo 27 della legge 79/2022 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 36/2002 ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, (di seguito SNPS).

Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato “one-health” (traduzione “una salute” cioè la stretta connessione tra salute individuale e pubblica con mondo animale e ambiente) nella sua evoluzione “planetary health” (salute planetaria [NOTA 1]) e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - SNPA (QUI), concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

 

FINALITÀ DEL SNPS

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;

b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;

c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 legge 132/2016 (QUI) che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il Sistema nazionale é tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria;

d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;

e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.

Sulla base dell’elenco di funzioni sopra riportato possiamo dire che siamo di fronte ad una struttura di consulenza che si va ad inserire in un quadro normativo ambientale dove il parametro salute pubblica quasi mai è vincolante o letto come vincolante dalle diverse autorità competenti e quindi viene sistematicamente bypassato nonostante qualche indirizzo interessante della giurisprudenza.





COMPOSIZIONE DEL SNPS

a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (QUI), in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b) [NOTA 2], del medesimo decreto legislativo;

b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio- sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS; si ricorda che ex articolo 7-bis DLgs 502/1992 le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni dell’articolo stesso e degli articoli 7-ter e 7-quater; in particolare il Dipartimento di Prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i Distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Il Dipartimento partecipa alla formulazione del programma di attività della unità sanitaria locale, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.

c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al DLgs 270/1993;

d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;

e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.

Non si comprende perché della struttura del SNPS non facciano parte rappresentanti del Ministero della Transizione Ecologica che invece sono coinvolti nella Cabina di Regia che ha solo compito di indirizzo e coordinamento mentre invece la struttura del SNPS essendo la parte operativa dovrebbe assolutamente coinvolgere le strutture del Ministero della Transizione Ecologica proprio perché sono quelle che gestiscono i processi decisionali in materia ambientale e anche energetica e quindi incidono direttamente o indirettamente sulla salute pubblica.

D'altronde che tra sistema sanitario e sistema della agenzie per la protezione ambientale non corrano relazioni coordinate ed efficienti lo dimostra il quasi totale fallimento della mancata integrazione tra i Dipartimenti di Prevenzione del Sistema Sanitario e e Dipartimenti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente.



ATTUAZIONE DEL SNPS

Le interazioni con il SNPA del nuovo SNPS sono rinviate a un DPCM successivo come al solito. Detto DPCM dovrà istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede e non si capisce perché!

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;

d) un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.



Per attuare quanto sopra si provvede con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima», nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (QUI), in particolare relativamente a detto progetto si veda la scheda apposita dell’allegato 1 a pagina 62 (QUI).

Il tutto nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del Decreto Legge 59/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 101/2021 ed in particolare: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse saranno distribuite proporzionalmente sul territorio fondandosi sui criteri di ripartizione sanitaria (quota di accesso) tenendo anche conto di coefficienti di rischio ambientale e climatico dei territori.

Comunque le Amministrazioni che faranno parte del SNPS provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





CONCLUSIONI: L’SNPS OCCASIONE PER CAMBIARE IL MODO DI DECIDERE LE SCELTE STRATEGICHE METTENDO AL CENTRO LA SALUTE PUBBLICA

La istituzione del SNPS può essere una scelta positiva a condizione che non si limiti a svolgere un ruolo meramente di indirizzo e consulenza ma sia coinvolto attivamente e formalmente nei processi decisionali (vedi procedura di VIA-VAS-AIA) al fine di far pesare il parametro salute pubblica nelle scelte finali, in particolare in sede operativa andrebbe meglio definita la funzione elencata in precedenza che riguarda: favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione che nella formulazione attuale risulta troppo generica.

Questo perché prima di tutto a livello formale molti passaggi nei procedimenti a rilevanza ambientale sono di fatto depotenziati: penso ad esempio al Parere Sanitario del Sindaco nel rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), alla Valutazione di Impatto Sanitario obbligatorio solo per poche tipologie di impianti (centrali termoelettriche, raffinerie. Invece occorre renderla obbligatoria

1. tutte le opere sottoposte a VIA ordinaria

2. tutti i piani/programmi sottoposti a VAS ordinaria

3. tutti gli stabilimenti soggetti ad AIA

Inoltre prevedere forme di VIIAS semplificate anche per tutte le decisioni relative alle industrie insalubri come elencate dal decreto ministero sanità del 1994 (per approfondire vedi QUI).

A questo occorre aggiungere il proliferare di norme in deroga alle procedure ordinarie ambientali (QUI) che rischiano di restringere i tempi delle istruttorie in modo inaccettabile impedendo approfondimenti come appunto quelli riguardanti la salute pubblica.


Ma la creazione del SNPS deve inoltre essere l’occasione per rivedere la cultura istruttoria con la quale i decisori dei diversi enti coinvolti gestiscono i processi decisionali a rilevanza ambientale. Una cultura caratterizzata da una visione riduzionista dell'inquinamento.

Una visione che rimuove alcuni concetti di fondo dell'ambientalismo scientifico ma anche interni alle norme che disciplinano i processi decisionali spesso disattese o applicate appunto in modo riduzionistico:

1. l'effetto dose risposta che è sempre individuale. da cui la rimozione della valutazione di impatto e di danno sanitario preventive ed ex post come accade in quasi tutti i processi decisionali a rilevanza ambientale, nonché la frase: “l’attività è nei limiti di legge”;

2. la estrema varietà e speciazione sempre più sofisticata degli inquinanti soprattutto secondari, a prescindere dalle quantità degli inquinanti primari classici (ossidi di azoto e di zolfo e polveri);

3. l'effetto moltiplicatore della sommatoria degli inquinanti (per es. il c.d. PM10 che si forma in atmosfera a partire da altri inquinanti primari come ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca e composti organici. Il PM10 secondario contribuisce alla concentrazione in aria di polveri sottili per oltre il 50% questo a parità di inquinanti complessivi prodotti);

4. la specificità del sito perché i cittadini non vivono in un pianeta astratto ma in territori specifici dove il livello di inquinamento

- frutto degli effetti cumulativi è molto molto diverso tra le varie situazioni.

- Il rapporto tra le MTD e la specificità del sito

- Lo strumento amministrativo della norma di qualità ambientale [NOTA 3] nella procedura di AIA misure più stringenti delle MTD vigenti [NOTA 4] per impianti in data area con situazioni ambientali e sanitarie particolari.

In questo senso potrebbe essere decisivo il modo in cui verrà attuato in concreto l’obiettivo contenuto nella scheda progetto (Salute Ambiente Biodiversità Clima) dell’allegato 1 al sopra citato Decreto Economia e Finanze del 15 luglio 2021: “rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;” per raggiungere il risultato di “100% di strutture nazionali e almeno il 50% di strutture regionali/territoriali afferenti al SNPS-SNPA pienamente operative (rinnovate, digitalizzate e collegate in rete) a livello nazionale, regionale e locale;


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[NOTA 1] “salute planetaria” introdotto da Lancet per indicare “il più elevato livello di salute, benessere ed equità raggiungibile in tutto il mondo, attraverso una equilibrata governance dei sistemi – politici umani, economici e sociali – determinanti per il futuro dell’umanità, e dei sistemi naturali terrestri che definiscono i confini ambientali entro i quali l’umanità può svilupparsi”. La salute planetaria è la salute della civiltà umana e lo stato dei sistemi naturali da cui essa dipende.
[NOTA 2] Funzioni Dipartimento:… b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali

[NOTA 3] Articolo 5 dlgs 152/2006 i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;

[NOTA 4] Art. 29-septies

Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale (1)

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.













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