martedì 5 luglio 2022

Il Comune di Scarperia e San Piero non vuole applicare la normativa sugli impatti sanitari da rumore dell'autodromo del Mugello

Sto seguendo da tempo la vertenza che vede contrapporti numerosi cittadini residenti nella zona interessante dalle pesanti emissioni rumorose dell’autodromo del Mugello. La situazione vede applicata in modo molto estensivo la normativa sui rumori di questa tipologia di impianti ma come vedremo questa è una scelta discrezionale del Comune in questione. Inoltre in sede dell’ultima autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune competente alle emissioni dell’autodromo, questa amministrazione locale ha dichiarato che le normative che permettono di valutare l’impatto sulla salute pubblica non sarebbero applicabili agli autodromi. Alla domanda perché non si applica la risposta del Comune è stata apodittica: “Quest'ultima norma europea non si applica al rumore prodotto dagli autodromo ma solo alla infrastrutture lineari strade e ferrovie nonché agli aeroporti come è chiaramente indicato nel d.lgs 19 agosto 2005 n. 194;”.  

NON È VERO E DI SEGUITO LO DIMOSTRERÒ COME DIMOSTRERÒ che le eccessive deroghe sono frutto di una mera scelta del Comune.

 

 

PRIMA QUESTIONE: I GIORNI IN CUI L’AUTODROMO PUÒ FUNZIONARE IN DEROGA AI LIMITE ACUSTICI PIÙ STRINGENTI

Il DPR  3 aprile 2001 (QUI), n. 304 all'articolo 3 recita: 7. Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.  8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali é previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga.”


La necessità di riformare questa normativa

Intanto occorre dire a premessa che il DLgs 17.02.2017 n. 42 (QUI), titolato “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30.10.2014, n. 161”, prevede il rinvio (ex articolo 16) ad una riforma del DPR 304/2001 anche introducendo specifiche fasce di pertinenza riconoscendo quindi la inadeguatezza di questa normativa per tutelare la salute pubblica.

Non a caso la stessa Associazione italiana di acustica ha sottolineato le criticità di questo DPR e la necessità di una sua modifica profonda in questo documento QUI.

Non solo ma come dimostra la lettera riprodotta qui a fianco il tema di rivedere questa normativa anche relativamente alla disciplina delle deroghe è riconosciuto dallo stesso Ministero della Transizione Ecologica.

Ma questo rinvio rischia di fare la fine del regolamento sul rumore da attività portuale di cui si parla da circa 20 anni e non è mai arrivato grazie alla azione di lobbyng degli operatori portuali. 

 

 

A prescindere dalla necessaria riforma del DPR 304/2001 si può già fin d’ora interpretare in modo di maggior tutela per i residenti le eventuali deroghe

A prescindere dalla necessità di riformare il DPR del 2001 il Comune, nel caso dell’autodromo del Mugello, nelle autorizzazioni in deroga emanate fino ad ora ha forzato in modo totalmente favorevole all’autodromo i margini di flessibilità dati dal secondo periodo del comma 7 sopra citato fino ad arrivare a concedere 260 giornate di attività di prove amatoriali.

Il numero di ore in deroga, assegnate agli amatoriali è in palese contrasto:

1. con il DPR 304/2001 che fa sempre riferimento a prove a fini di gara e non per prove di tipo amatoriale addirittura simili a test slegate da ogni competizione;

2. con l’articolo 16 della DGR 490/2014 che relativamente ai limiti giornalieri per il rilascio delle giornate in deroga al comma 3 recita: “i limiti massimi di giorni indicati al comma 2 sono riferiti all’area interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse”. Il termine eventi diversi deve essere rispettoso del concetto di attività disciplinate dal DPR 304/2001 altrimenti si lascia una discrezionalità enorme ai Comuni nel rilasciare dette autorizzazioni in deroga a qualsiasi attività motoristica cosa che è puntualmente avvenuta in questi anni purtroppo per i cittadini.


Non solo ma qui soccorre addirittura la sentenza Corte Costituzionale n° 3 del 2021 (QUI). La sentenza (che ha per oggetto una norma regionale relativa proprio all’autodromo in questione) nella parte in diritto afferma: “5.- Quanto al comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, che stabilisce le modalità di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente, l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020 ha eliminato il riferimento al periodo temporale massimo di duecentottanta giorni annui di attività continuativa in cui è possibile la concessione delle deroghe, che costituiva oggetto di uno dei profili di censura del secondo motivo di ricorso. A seguito della segnalata modifica, il testo del comma 3 è attualmente il seguente: «[l]e eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale.

Risulta con chiarezza, dal passaggio riportato dalla sentenza della Corte, che tale marcia indietro della Regione rispetto al testo impugnato dall’avvocatura di Stato dimostra che le deroghe possono riguardare i limiti di emissione ma non la durata della attività oltre il numero di giorni tollerabile sotto il profilo della salute pubblica. L’autorizzazione definitiva quindi interpreta in modo esageratamente estensivo le possibili deroghe previste dal secondo periodo del suddetto comma 7 articolo 3.

Non a caso una deroga di 260 giorni esiste solo per l’autodromo del Mugello e non ha alcuna giustificazione ambientale e neppure di formale rispetto del pur limitato DPR del 2001. 

D’altronde se attualmente l’assimilabilità dei veicoli per concedere le deroghe è in mano alle federazioni motociclistiche e automobilistiche dove vogliamo andare? Qui non servirebbe neppure una nuova legge basterebbe un atto amministrativo sia ministeriale ma anche regionale o comunale!

 

 

RELATIVAMENTE ALLA POSSIBILITÀ DI APPLICARE LA NORMATIVA CHE PERMETTE DI VALUTARE L’IMPATTO SULLA SALUTE PUBBLICA DELLE EMISSIONI RUMOROSE ANCHE DI UNA ATTIVITÀ COME QUELLA DELL’AUTODROMO

 

Di quale normativa stiamo parlando?

La Direttiva (UE) n° 367 del 2020 (QUI - rettificata QUI) della Commissione del 4 marzo 2020 modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (testo aggiornato QUI). 

Trattasi dell’allegato che definisce i metodi per determinare gli effetti nocivi del rumore nell’ambiente esterno. Uno strumento utile, ora normato da una direttiva comunitaria che dovrà essere recepita entro il 31/12/2021, per imporre prescrizioni alle emissioni rumorose una volta dimostrato specificamente il danno alla salute anche solo potenziale delle stesse.  

Rispetto al testo precedente dell’allegato III sono valutati: la cardiopatia ischemica, il fastidio forte, il disturbo del sonno.

L’esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo. Quando gli stessi individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati ma possono essere confrontati per determinare l’importanza relativa di ciascun rumore.

Gli effetti nocivi sono calcolati mediante formule riportate nella nuova versione dell’allegato distinguendo:
1. rischio relativo: che consiste nella probabilità che un effetto per la salute si verifichi in date condizioni;
2. rischio assoluto: è la probabilità che si verifichi un evento in un gruppo di persone rispetto ad un altro gruppo in condizioni o ambienti diversi

La nuova versione dell’allegato III alla Direttiva 2002/49/CE è stata recepita in Italia con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 14 gennaio 2022 (QUI).


Secondo il Comune di Scarperia e San Piero questa normativa non sarebbe applicabile all’autodromo. Non è vero basta leggere i riferimenti di legge quelli dei singoli articoli e allegati.

Afferma il Comune in questione nella sua recente autorizzazione in deroga alle emissioni rumorose dell’autodromo del Mugello: “Quest'ultima norma europea non si applica al rumore prodotto dagli autodromo ma solo alla infrastrutture lineari strade e ferrovie nonché agli aeroporti come è chiaramente indicato nel d.lgs 19 agosto 2005 n. 194;

Vediamo cosa dice il DLgs 194/2005 e s.m.i. :

Nella definizione di rumore ambientale si afferma (lettera t) articolo 2: “t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attivita' umane, compreso il rumore emesso  da mezzi  di  trasporto,  dovuto  al  traffico  veicolare,  al  traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente  da  siti  di  attivita' industriali; “.

Vediamo inoltre l’articolo 6 sempre di questo DLGS sui metodi per determinare gli effetti nocivi dell’inquinamento acustico:  “1. I valori dei descrittori acustici  Lden  e  Lnight di cui all'articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi dell'inquinamento acustico  sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e le relazioni  dose-effetto  definiti  rispettivamente all'allegato 2 ed all'allegato 3, nonché sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.”

L’allegato 3 citato dal sopra riportato articolo 6 è quello che definisce tecnicamente i metodi di determinazione degli effetti nocivi dell’inquinamento acustico sulla popolazione anche qui facendo riferimento genericamente la traffico veicolare.

Come si vede in nessuna parte del DLgs 194/2005 si afferma esplicitamente che detti metodi non si applichino agli autodromi

quindi se non c’è una deroga esplicita (come invece purtroppo abbiamo visto è prevista dal DPR del 2001) la applicazione di questa normativa sulla valutazione degli impatti della salute si applica a qualsiasi attività rumorosa da traffico veicolare compresi gli autodromi. Diciamo quanto meno non è vietato applicarla quindi l’autodromo non potrebbe impedirne la applicazione.

Domanda perché quindi il Comune non la applica facendosi supportare da Arpat e ASL territorialmente competenti o dando un incarico a professionalità specifiche magari di fonte universitaria o dello Istituto Superiore di Sanità?

 

 

 

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