giovedì 3 marzo 2022

Il TAR Liguria annulla l’autorizzazione al biodigestore spezzino: analisi della sentenza

Il TAR Liguria con sentenza pubblica oggi (QUI) ha annullato l’autorizzazione al progetto di biodigestore previsto nel Comune di Vezzano Ligure (località Saliceti).

La sentenza afferma un principio importante: il necessario rispetto della Pianificazione pubblica nella individuazione dei siti e la non possibilità di una autorizzazione al singolo progetto di derogare a detta individuazione una volta valutata sotto il profilo ambientale e approvata in via definitiva dal Consiglio Provincia e dal Comitato di Ambito.

Vediamo in moto più puntuale il contenuto della sentenza su cui tornerò sicuramente anche prossimamente…

 

DICHIARATA AMMISSIBILE LA IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI INDIZIONE DELLA INCHIESTA PUBBLICA

Afferma la sentenza del TAR Liguria:

2.5) Infine, la Regione Liguria eccepisce che i ricorsi n. 199/2021 e n. 470/2021 sarebbero inammissibili nella parte in cui impugnano la delibera di indizione dell’inchiesta pubblica, poiché i comuni ricorrenti non avrebbero interesse a contestare gli esiti di una fase procedimentale cui i rispettivi sindaci avevano liberamente scelto di non partecipare.

Anche queste eccezioni sono destituite di fondamento in quanto, come dimostra la nota del 21 luglio 2019 prodotta agli atti del giudizio, i rappresentanti degli enti locali avevano preventivamente comunicato la propria volontà di non partecipare all’inchiesta pubblica per non avallare una procedura ritenuta carente dei necessari presupposti, in primo luogo perché <<il sito di Saliceti non è mai stato individuato come sito idoneo all’ubicazione di un biodigestore nell’attuale pianificazione vigente sia provinciale che regionale>>.

Trattasi dello stesso rilievo formulato con i ricorsi in trattazione che, sotto questo profilo, risultano quindi provvisti delle necessarie condizioni dell’azione.”

 

In questo modo si dimostra la fondatezza della tesi sulla base del quale il Comune di Santo Stefano e il Comune di Vezzano Ligure decisero di non partecipare alla Inchiesta in quanto la delibera era viziata in sé perché fondata su un procedimento di autorizzazione relativo ad un impianto con caratteristiche tecnologiche e di dimensioni e collocato in un sito non coerente con la pianificazione vigente sia provinciale che di ambito regionale.

Sul punto rinvio a questo post (QUI) che scrissi tempo fa diciamo in epoca ben antecedente alla attuale sentenza e dove spiegavo come il ricorso contro la delibera istitutiva della Inchiesta Pubblica non era contro questo percorso partecipativo ma sull’oggetto della Inchiesta: un procedimento di VIA relativo ad un sito non previsto dalla Pianificazione Pubblica.

È vero per correttezza che in una sentenza precedente il TAR Liguria (n° 319 del 9/4/2021 QUI) aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la delibera istitutiva della Inchiesta Pubblica ma solo perché secondo i giudici amministrativi l’atto impugnato non era immediatamente lesivo degli interessi rappresentati dal Comune in quanto l’Inchiesta Pubblica è solo fase endoprocedimentale interna al procedimento principale di autorizzazione (il c.d. Provvedimento autorizzatorio unico regionale). Ma la motivazione di merito di quel ricorso (il contrasto tra l’oggetto della delibera istitutiva della Inchiesta Pubblica e la Pianificazione vigente) era rimasta non toccata dal TAR nella sentenza del 2021 per cui scrissi nel post del 4 maggio 2021, sopra citato, quanto segue: “ questo è un segnale importante che permetterà, quando arriveremo a discutere il ricorso fondamentale quello sulla autorizzazione finale al progetto di biodigestore, di usare senza problemi quei vizi e soprattutto di evitare che gli avvocati della controparte ci possano contestare in quella sede di non avere impugnato preventivamente un atto che (ad avviso nostro e del Comune di Santo Stefano Magra) conteneva uno dei vizi fondamentali di contestazione della autorizzazione finale: la non presenza del sito di Saliceti nella pianificazione provinciale e regionale di ambito!.”

È quello che è successo come confermato dalla sentenza del TAR Liguria che ha annullato la autorizzazione al biodigestore di Saliceti.

 

 

SULL’ACCOGLIMENTO NEL MERITO DEL CONTRASTO DEL SITO DI SALICETI CON LA VIGENTE PIANIFICAZIONE DI SETTORE

La sentenza del TAR Liguria conferma la tesi del ricorso del Comune di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure sia sotto il profilo procedurale che della istruttoria svolta in relazione al piano provinciale del 2018 che portò a decidere il sito di Boscalino e non quello poi autorizzato dalla Regione di Saliceti. 

 

Sotto il profilo procedurale: rispetto della normativa sulla Pianificazione provinciale e di ambito regionale

Afferma la sentenza del TAR Liguria: “Gli strumenti settoriali di programmazione sono costituiti, quindi, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dal piano d’area provinciale e dal piano d’ambito. È evidente che la compatibilità con i criteri localizzativi previsti dagli strumenti suddetti costituisce condizione di legittimità degli atti che autorizzano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, non essendo previsto da alcuna disposizione che il provvedimento autorizzatorio unico possa operare con efficacia di variante agli atti di programmazione in materia di gestione dei rifiuti.”

La sintesi del TAR dopo la ricostruzione della normativa vigente del testo unico ambientale è chiarissima il Piano ha valore cogente rispetto alle decisioni di autorizzazione su progetti di impianti e non viceversa come ha cercato di affermare la Regione Liguria.

 

 

Sotto il profilo della istruttoria di merito che ha portato alla localizzazione del sito di Boscalino e non quello di Saliceti

Il TAR sul punto preliminarmente afferma: “In primo luogo, è vero che, ai sensi dell’art. 197, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006, le province individuano le “zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti” e le “zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.

Non essendovi contestazioni in ordine alla riconducibilità dei biodigestori alla seconda categoria di impianti, se ne deve desumere che l’individuazione dei siti idonei alla localizzazione degli stessi non costituisca contenuto necessario del piano d’area provinciale per la gestione dei rifiuti.”


Fino a qui restiamo nel campo della discrezionalità della Regione ma poi la sentenza aggiunge: “Tuttavia, non si può escludere che tale strumento programmatorio raggiunga un livello di definizione più puntuale di quello previsto dal legislatore regionale né, tantomeno, può ritenersi tamquam non esset la clausola che individua un sito determinato per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti.”

Questa seconda parte è importante perché dimostra che al di là della questione procedurale (vincolatività del Piano rispetto ai siti sulla quale un ruolo potrebbe giocarlo l’articolo 182-ter del testo unico ambientale di cui ho trattato criticamente QUI) la istruttoria di merito che ha portato alle conclusioni della Valutazione Ambientale Strategica sul Piano provinciale del 2018, recepito automaticamente nel Piano di Ambito Regionale, ha dimostrato la sostenibilità ambientale e localizzativa del sito di Boscalino senza minimamente fare riferimento al sito di Saliceti.

Infatti così conclude la sentenza del TAR Liguria:

Il piano d’area approvato dalla Provincia della Spezia nel 2018, frutto in parte qua delle clausole del project financing aggiudicato alla ReCos S.p.a., individua il sito di Boscalino per la realizzazione del biodigestore: tale statuizione ha posto un vincolo non derogabile ad opera del provvedimento autorizzatorio unico che, pertanto, è illegittimo in quanto concretizza un’ipotesi localizzativa (coincidente con il sito di Saliceti) non compatibile con la programmazione sovraordinata.

4.3.2) La stessa delibera di aggiornamento del piano d’area provinciale di gestione dei rifiuti n. 48 del 2018, laddove richiama le prescrizioni dell’Autorità competente per la procedura di VAS, dà atto che l’individuazione di un sito determinato per la realizzazione del biodigestore opera “in luogo dei precedenti criteri localizzativi” previsti dal piano del 2003.

4.3.3) La scelta del sito di Boscalino è stata inevitabilmente fatta propria dal piano d’ambito che, secondo la legge regionale, recepisce e coordina le scelte dei piani d’area provinciali (cfr. art. 15, comma 2, lett. a), l.r. Liguria n. 1 del 2014).

Attraverso il richiamo delle attività previste dal project financing, infatti, il piano d’ambito indica espressamente per il trattamento della frazione organica il “nuovo impianto di digestione anaerobica e compostaggio per la produzione di biometano in aggiunta ad un ammendante per l’agricoltura (compost di qualità) di Boscalino”.

4.4) In definitiva, è fondata e assorbente la censura tesa a denunciare il contrasto tra la localizzazione dell’impianto nel sito di Saliceti e i vincoli posti dagli strumenti programmatori di settore.”

 

LA DECISIONE DELLA REGIONE DI APPELLARSI AL CONSIGLIO DI STATO

La Regione Liguria con un suo comunicato (QUI) ha subito dichiarato che farà appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Liguria. Ovviamente sotto il profilo giuridico è nei diritti della Regione questa azione ma la seconda parte del comunicato dell’Ente appare sopra le righe. 

Il fatto che un impianto sia utile per raggiungere l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti (come dichiara la Regione) non può essere la scusa per violare un principio che prima che giuridico è politico istituzionale: il rispetto della Pianificazione pubblica e la concertazione con i territori interessati, la localizzazione e le dimensioni degli impianti di rifiuti non può essere decisa da chi realizza questi impianti ma dal rispetto di criteri di localizzazione pubblici e dalle effettive esigenze degli ambiti di gestione dei rifiuti compresi quelli organici.

Non solo ma questa tempestiva dichiarazione della Regione rimuove il fatto c’era una via di uscita politica, fornita dalla stessa sentenza del tar, quando afferma che il piano del 2018 è legittimo sia per la procedura che per il merito della istruttoria di VAS nella scelta di Boscalino, quindi si poteva decidere di riprendere l’attuazione di quel Piano o almeno avviare un veloce confronto su questa possibilità con gli enti locali interessati.

Invece la Regione ha scelto lo scontro con i Comuni e i territori da loro rappresentati, un'altra occasione persa per riportare la politica al centro di questa vicenda.

 

 

 

 

 

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