Modificato
il Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2020 (QUI)
COSA SI INTENDE PER SITO ORFANO
Secondo il Decreto 29/12/2020 per «sito orfano» si intende:
a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o
non si è individuato il responsabile dell'inquinamento (ex articolo 244 DLgs
152/2006 - [NOTA 1]) o colui che è individuato come responsabile non provvede agli adempimenti
previsti dal titolo V, parte quarta, del DLgs 152/2006, ovvero agli adempimenti
previsti dal Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n.46 (QUI), e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto
interessato;
b) sito rispetto
al quale i soggetti responsabili dell’inquinamento (procedura articolo 242 DLgs
152/2006 - QUI) e non responsabili (procedura articolo 245 DLgs 152/2006 -QUI), dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli
interventi.
I SITI ORFANI IN LIGURIA
Ricordo che in Liguria su 7 dei siti elencati come orfani ben 5 sono a Spezia tra cui anche l’area ex IP una delle grandi incompiute insieme con il sito di bonifica di Pitelli.
IL
NUOVO DECRETO CHE MODIFICA QUELLO DEL 2020
Il
Decreto Ministero Transizione Ecologica del 18 dicembre 2021 (QUI) modifica il Decreto 29/12/2020 in particolare:
1. Le risorse del programma sono destinate non solo alla
realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza,
caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza permanente,
ma anche di ripristino ambientale. Si ricorda che secondo la lettera q)
articolo 240 DLgs 152/2006 per ripristino ambientale si intende: “gli interventi di riqualificazione ambientale e
paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o
messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla
effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli
strumenti urbanistici”.
2. si introduce un nuovo comma all’articolo 4 che recita: “Le
risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3 [NOTA 2] per espressa rinuncia della regione o della provincia autonoma beneficiaria
sono ripartite, secondo le annualità di competenza, tra le Amministrazioni
della medesima area geografica,
Centro-Nord e Mezzogiorno, secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1
[NOTA 3],
rideterminati non considerando l'amministrazione rinunciataria”
3. il comma 1 articolo 5 del Decreto 29 dicembre 2020 prevede che il Programma è finanziato con le risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (QUI), per un importo complessivo di euro 105.589.294,00, per gli anni dal 2019 al 2024. Il nuovo Decreto aggiunge alla fine e con altre fonti finanziarie che si rendessero disponibili.
[NOTA 1]
“1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio
delle proprie funzioni individuano siti
nei quali accertino
che i livelli di
contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia
di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al
comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma
1, dopo aver svolto le opportune
indagini volte ad
identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il
comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale
contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3. L'ordinanza
di cui al comma 2 é comunque notificata anche al proprietario del sito
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. 4. Se il
responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il
proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle
disposizioni di cui al presente titolo
sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto
dall'articolo 250”
[NOTA 2] “Le risorse di cui alla tabella contenuta nell'allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l'individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna regione e provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o piu' accordi, nell'ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonche' le modalita' di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalita' di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese”
[NOTA 3] quello
utilizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020
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