domenica 20 marzo 2022

Modificata la disciplina del Programma di finanziamento bonifica siti orfani

Modificato il Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2020 (QUI) ha definito un programma sui siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Per un commento di questo Decreto ora modificato vedi QUI.


 

COSA SI INTENDE PER SITO ORFANO

Secondo il Decreto 29/12/2020 per «sito orfano» si intende:

a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o non si è individuato il responsabile dell'inquinamento (ex articolo 244 DLgs 152/2006 - [NOTA 1]) o colui che è individuato come responsabile non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del DLgs 152/2006, ovvero agli adempimenti previsti dal Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n.46 (QUI), e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;

b) sito rispetto al quale i soggetti responsabili dell’inquinamento (procedura articolo 242 DLgs 152/2006 - QUI) e non responsabili (procedura articolo 245 DLgs 152/2006 -QUI), dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.



I SITI ORFANI IN LIGURIA

Ricordo che in Liguria su 7 dei siti elencati come  orfani ben 5 sono a Spezia  tra cui anche l’area ex IP una delle grandi incompiute insieme con il sito di bonifica di Pitelli.


 


IL NUOVO DECRETO CHE MODIFICA QUELLO DEL 2020

Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 18 dicembre 2021 (QUI) modifica il Decreto 29/12/2020 in particolare:

1. Le risorse del programma sono destinate non solo alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza   permanente, ma anche di ripristino ambientale. Si ricorda che secondo la lettera q) articolo 240 DLgs 152/2006 per ripristino ambientale si intende: “gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici”.

2. si introduce un nuovo comma all’articolo 4 che recita: “Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3 [NOTA 2] per espressa rinuncia della regione o della provincia autonoma beneficiaria sono ripartite, secondo le annualità di competenza, tra le Amministrazioni della medesima area   geografica, Centro-Nord e Mezzogiorno, secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1 [NOTA 3], rideterminati non considerando l'amministrazione rinunciataria

3. il comma 1 articolo 5 del Decreto 29 dicembre 2020 prevede che il Programma è finanziato con le risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 800, della   legge 30 dicembre 2018, n. 145 (QUI), per un importo complessivo di euro 105.589.294,00, per gli anni dal 2019 al 2024. Il nuovo Decreto aggiunge alla fine e con altre fonti finanziarie che si rendessero disponibili.


Aggiungo che con Decreto n. 15 del 23 febbraio 2022 sono stati approvati i Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani vedi QUI. Quindi questi criteri non sono solo decisivi per attivare il finanziamento statale ma anche per verificare se la successiva bonifica viene fatta rispettandoli. Tra i criteri c'è anche quello della ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione nonchè quello di evitare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 regolamento UE 2020/852 (QUI).



[NOTA 1]1.  Le  pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni  individuano  siti  nei  quali  accertino  che  i livelli di contaminazione  sono  superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune  indagini  volte  ad  identificare  il responsabile  dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3.  L'ordinanza  di cui al comma 2 é comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. 4.  Se  il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi  che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui  al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250

[NOTA 2]Le risorse di cui alla tabella contenuta nell'allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l'individuazione  del sito orfano/dei siti orfani, dell'area oggetto  di  contaminazione  e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere  comunicati  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e formare oggetto di uno o piu' accordi,  nell'ambito  dei  quali  sono specificamente individuate le risorse da trasferire  in  relazione  a ciascun intervento nonche' le modalita' di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalita' di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese 

[NOTA 3] quello utilizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020

 

 

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