L’articolo
2 della Convenzione elenca specificamente i beni culturali a cui si applica la
Convenzione.
Lo
scopo della Convenzione è in particolare quello di:
a)
rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia
penale a tutti i reati relativi ai beni culturali;
b)
promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i
reati relativi ai beni culturali.
Il
Capitolo 2 della Convenzione impegna gli stati firmatari ad applicare ai beni
culturali come definiti dall’articolo 2 ai seguenti reati:
1.
furto e appropriazione indebita
2.
scavo e rimozioni illegali
3.
importazioni illegali
4.
esportazioni illegali
5.
acquisizione o immissione sul mercato di beni culturali attraverso i reati
sopra elencati
6.
falsificazione di documenti
7.
distruzione e danni
8.
concorso o tentativo nei reati sopra elencati
È
prevista una responsabilità delle persone giuridiche al cui perseguimento
devono provvedere gli Stati firmatari. La responsabilità, anche penale, si
applica alle persone giuridiche quando i reati sopra elencati sono commessi a
loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente o
come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento alla persona giuridica, un ruolo di guida
basato su:
a.
un potere di rappresentanza della persona giuridica;
b.
l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica;
c.
l'autorità di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.
Oltre ai casi suddetti ciascuna Parte provvede affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica.
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Convenzione in conformità alla necessaria ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
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