giovedì 10 marzo 2022

Italia ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali

La legge n° 6 del 21 gennaio 2022  (QUI) ha ratificato la Convenzione in oggetto.

L’articolo 2 della Convenzione elenca specificamente i beni culturali a cui si applica la Convenzione.

Lo scopo della Convenzione è in particolare quello di:

a) rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali;

b) promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali.


Il Capitolo 2 della Convenzione impegna gli stati firmatari ad applicare ai beni culturali come definiti dall’articolo 2 ai seguenti reati:

1. furto e appropriazione indebita

2. scavo e rimozioni illegali

3. importazioni illegali

4. esportazioni illegali

5. acquisizione o immissione sul mercato di beni culturali attraverso i reati sopra elencati

6. falsificazione di documenti

7. distruzione e danni

8. concorso o tentativo nei reati sopra elencati

 

È prevista una responsabilità delle persone giuridiche al cui perseguimento devono provvedere gli Stati firmatari. La responsabilità, anche penale, si applica alle persone giuridiche quando i reati sopra elencati sono commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente o come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento   alla persona giuridica, un ruolo di guida basato su:

a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;

b. l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica;

c. l'autorità di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

Oltre ai casi suddetti ciascuna Parte provvede affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica.

 

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Convenzione in conformità alla necessaria ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

  

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