mercoledì 23 marzo 2022

Definizione di Piano o Programma per l’applicazione della VAS

La Corte di Giustizia con sentenza del 22 febbraio 2022 causa C300-20 (QUI) ha risposto su una domanda pregiudiziale che chiedeva se rientri nell’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42) un regolamento che preveda divieti generali e obblighi di autorizzazione per un gran numero di progetti e di usi, e che non contiene però norme specifiche riguardanti l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva sulla VIA (direttiva 2011/92), ma mira principalmente a impedirli o, quantomeno, a svilupparli in considerazione dell’obiettivo di tutela della natura.

 

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di Giustizia con riferimento al regolamento oggetto della domanda rileva come una delle condizioni per l’applicabilità della VAS (secondo la Direttiva vedi articolo 3 paragrafo 2 lettera a) -QUI) è che l’atto debba contenere un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più di tali progetti, in particolare per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative di tali progetti, o la ripartizione delle risorse connesse a tali progetti.

Secondo la Corte nella sentenza qui esaminata detto requisito non è soddisfatto nel caso di un piano o di un programma che, pur riguardando progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92, non preveda siffatti criteri o modalità.

Venendo al caso in esame della sentenza:

1. all’articolo 5 paragrafo 1 il regolamento Inntal Süd si limita a sottoporre, nella zona di tutela definita al suo articolo 1, un certo numero di attività e di progetti, compresi progetti del tipo di quelli elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92, ad un obbligo di autorizzazione. Indubbiamente tale disposizione definisce, per taluni di questi progetti, la dimensione oltre la quale la loro attuazione necessita di un’autorizzazione preventiva. Tuttavia, anche in casi del genere, detta disposizione non prevede criteri o modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di detti progetti.

2. l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento Inntal Süd, dal suo stesso tenore letterale risulta che esso subordina il rilascio di un’autorizzazione, «fatte salve altre disposizioni normative», ad una sola condizione di ordine generale, ossia che «la misura prevista non provochi nessuno degli effetti elencati all’articolo 4 o se tali effetti possono essere compensati mediante prescrizioni accessorie. Tale obiettivo di tutela in termini generali senza prevedere criteri o modalità precisi al cui rispetto sarebbe subordinata l’autorizzazione di attuazione dei vari progetti.

 

Di conseguenza, se è vero che l’adozione del regolamento Inntal Süd è atta a esercitare una determinata influenza sull’ubicazione dei progetti, rendendola più difficile all’interno della zona di tutela definita al suo articolo 1 e, per contro, più agevole all’esterno di tale zona, anche sui terreni che erano inclusi nella zona di tutela definita prima dell’adozione di detto regolamento, risulta che tale regolamento non definisce un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92, circostanza la cui verifica spetta tuttavia al giudice del rinvio.

 

Relativamente alla coerenza del regolamento in questione con il criterio dell’articolo 3 paragrafo 4 [NOTA 1] Direttiva 2001/42/CE quest’ultimo dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

 

 



[NOTA 1] Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

 

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