LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
La
Corte di Giustizia con riferimento al regolamento oggetto della domanda rileva
come una delle condizioni per l’applicabilità della VAS (secondo la Direttiva
vedi articolo 3 paragrafo 2 lettera a) -QUI) è che l’atto debba contenere un
insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e
l’attuazione di uno o più di tali progetti, in particolare per quanto riguarda
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative di tali
progetti, o la ripartizione delle risorse connesse a tali progetti.
Secondo la Corte nella sentenza qui esaminata detto requisito non
è soddisfatto nel caso di un piano o di un programma che, pur riguardando
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92, non preveda
siffatti criteri o modalità.
Venendo al caso in esame della sentenza:
1. all’articolo 5 paragrafo 1 il regolamento Inntal Süd si limita a
sottoporre, nella zona di tutela definita al suo articolo 1, un certo numero di
attività e di progetti, compresi progetti del tipo di quelli elencati negli
allegati I e II della direttiva 2011/92, ad un obbligo di autorizzazione.
Indubbiamente tale disposizione definisce, per taluni di questi progetti, la
dimensione oltre la quale la loro attuazione necessita di un’autorizzazione
preventiva. Tuttavia, anche in casi del genere, detta disposizione non prevede
criteri o modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di detti progetti.
2. l’articolo 5 paragrafo 2 del
regolamento Inntal Süd, dal suo stesso tenore letterale risulta che esso
subordina il rilascio di un’autorizzazione, «fatte salve altre disposizioni
normative», ad una sola condizione di ordine generale, ossia che «la misura
prevista non provochi nessuno degli effetti elencati all’articolo 4 o se tali
effetti possono essere compensati mediante prescrizioni accessorie. Tale
obiettivo di tutela in termini generali senza prevedere criteri o modalità
precisi al cui rispetto sarebbe subordinata l’autorizzazione di attuazione dei
vari progetti.
Di conseguenza, se è vero che l’adozione del regolamento Inntal
Süd è atta a esercitare una determinata influenza sull’ubicazione dei progetti,
rendendola più difficile all’interno della zona di tutela definita al suo
articolo 1 e, per contro, più agevole all’esterno di tale zona, anche sui
terreni che erano inclusi nella zona di tutela definita prima dell’adozione di
detto regolamento, risulta che tale regolamento non definisce un insieme
significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno
o più progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92,
circostanza la cui verifica spetta tuttavia al giudice del rinvio.
Relativamente alla coerenza del regolamento in questione con il
criterio dell’articolo 3 paragrafo 4 [NOTA 1] Direttiva 2001/42/CE quest’ultimo dev’essere interpretato nel senso che una
misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal
fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme
sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e
l’attuazione di progetti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
[NOTA 1] Gli Stati
membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al
paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei
progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Nessun commento:
Posta un commento