La Corte Costituzionale con sentenza n° 21 del 27 gennaio 2022
(QUI) è
intervenuta per giudicare la costituzionalità di normativa regionale che
escludeva l’autorizzazione paesaggistica per interventi edilizi su fabbricati
esistenti. In particolare gli interventi riguardano la realizzazione di
aperture su pareti esterne, da autorizzarsi con titolo semplificato (Allegato B
al d.P.R. n. 31 del 2017 - QUI),
e il posizionamento di strutture di non facile rimozione in aree sottoposte a
vincolo.
La sentenza dichiara incostituzionali dette norme con le seguenti
motivazioni che si riportano in sintesi.
La tesi difensiva secondo la quale le censure governative
sarebbero infondate, in quanto la disposizione impugnata non riguarderebbe le
autorizzazioni e i pareri legati all'utilizzo dei beni tutelati dalla parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì «aree e immobili
non vincolati», è priva di ogni fondamento. I provvedimenti cui si riferisce la
norma censurata, previsti come non necessari, sono proprio quelli di cui
all'art. 146 cod. beni culturali e alle normative statali e regionali di tutela
del paesaggio, il cui rilascio, nella Regione interessata, è compito dei Comuni
(art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 1994, n. 18, recante
«Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di
tutela del paesaggio»).
Del pari, non è meritevole di condivisione l'ulteriore argomento
speso dalla difesa regionale, secondo cui, in ogni caso, viste le competenze
che lo statuto speciale attribuisce alla Regione, essa potrebbe prevedere
ipotesi di esonero dall'autorizzazione, non avendo l'Allegato A al d.P.R. n. 31
del 2017 «natura tassativa né esaustiva». Come ricordato poc'anzi, anche le
disposizioni di tale atto regolamentare, in quanto espressione dei principi
enunciati dagli artt. 146 e 149 cod. beni culturali (QUI),
sono idonee a vincolare la potestà legislativa regionale primaria (sentenza n.
160 del 2021 - QUI).
Deroghe alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica possono
essere decise solamente dal legislatore statale, in quanto competente in
materia: in proposito, rileva l'entrata in vigore degli artt. 181, comma 3, del
d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020 (QUI),
come convertito. Tali norme hanno stabilito l'esenzione temporanea
dall'autorizzazione ex artt. 21 e 146 cod. beni culturali per la posa in opera
di strutture amovibili in aree vincolate, al fine di favorire la
somministrazione di cibo e bevande all'aperto. Una disciplina, questa, «volta
specificamente ad assicurare, in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale, il contemperamento dell'interesse alla tutela del patrimonio
culturale con quello attinente alla ripresa delle attività economiche, nel
rispetto delle doverose misure di distanziamento interpersonale per il
contenimento della pandemia, derogando, per un periodo predeterminato dallo
stesso legislatore statale, ai vincoli imposti a tutela del patrimonio
culturale» (sentenza n. 262 del 2021).
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