venerdì 11 marzo 2022

Semplificazioni per interventi su fabbricati esistenti e autorizzazione paesaggistica

La Corte Costituzionale con sentenza n° 21 del 27 gennaio 2022 (QUI) è intervenuta per giudicare la costituzionalità di normativa regionale che escludeva l’autorizzazione paesaggistica per interventi edilizi su fabbricati esistenti. In particolare gli interventi riguardano la realizzazione di aperture su pareti esterne, da autorizzarsi con titolo semplificato (Allegato B al d.P.R. n. 31 del 2017 - QUI), e il posizionamento di strutture di non facile rimozione in aree sottoposte a vincolo.

La sentenza dichiara incostituzionali dette norme con le seguenti motivazioni che si riportano in sintesi.

 

La tesi difensiva secondo la quale le censure governative sarebbero infondate, in quanto la disposizione impugnata non riguarderebbe le autorizzazioni e i pareri legati all'utilizzo dei beni tutelati dalla parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì «aree e immobili non vincolati», è priva di ogni fondamento. I provvedimenti cui si riferisce la norma censurata, previsti come non necessari, sono proprio quelli di cui all'art. 146 cod. beni culturali e alle normative statali e regionali di tutela del paesaggio, il cui rilascio, nella Regione interessata, è compito dei Comuni (art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 1994, n. 18, recante «Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio»).

Del pari, non è meritevole di condivisione l'ulteriore argomento speso dalla difesa regionale, secondo cui, in ogni caso, viste le competenze che lo statuto speciale attribuisce alla Regione, essa potrebbe prevedere ipotesi di esonero dall'autorizzazione, non avendo l'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017 «natura tassativa né esaustiva». Come ricordato poc'anzi, anche le disposizioni di tale atto regolamentare, in quanto espressione dei principi enunciati dagli artt. 146 e 149 cod. beni culturali (QUI), sono idonee a vincolare la potestà legislativa regionale primaria (sentenza n. 160 del 2021 - QUI).

Deroghe alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica possono essere decise solamente dal legislatore statale, in quanto competente in materia: in proposito, rileva l'entrata in vigore degli artt. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020 (QUI), come convertito. Tali norme hanno stabilito l'esenzione temporanea dall'autorizzazione ex artt. 21 e 146 cod. beni culturali per la posa in opera di strutture amovibili in aree vincolate, al fine di favorire la somministrazione di cibo e bevande all'aperto. Una disciplina, questa, «volta specificamente ad assicurare, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il contemperamento dell'interesse alla tutela del patrimonio culturale con quello attinente alla ripresa delle attività economiche, nel rispetto delle doverose misure di distanziamento interpersonale per il contenimento della pandemia, derogando, per un periodo predeterminato dallo stesso legislatore statale, ai vincoli imposti a tutela del patrimonio culturale» (sentenza n. 262 del 2021).

 



 

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