Con
le note che seguono non è mia intenzione partecipare ad alcuna polemica
politica intorno alla vicenda del progetto di biodigestore, ma visto il ruolo
che svolgo, con la collega avvocato Sommovigo Piera, di consulente del Comune
di Santo Stefano Magra credo sia necessario svolgere alcuni chiarimenti sugli
aspetti legali di questa vicenda.
Ovviamente si può non essere d’accordo sul merito dei ricorsi ma non non posso accettare l’accusa di essere un suggeritore di ricorsi inutili con il solo fine di sperperare denaro pubblico, come più o meno velatamente ho potuto leggere in queste settimane sui social ma anche sui mass media locali.
Credo
quindi sia necessario fornire alcuni chiarimenti tecnico giuridici anche se per
la verità questi chiarimenti io e la collega li abbiamo forniti più volte
pubblicamente ma evidentemente non siamo stati sufficientemente chiari.
Intanto voglio ricordare che, inizio estate del 2019 e poi inizio autunno sempre 2019, in due consigli comunali a Santo Stefano Magra spiegammo perchè del ricorso contro la delibera istitutiva della Inchiesta Pubblica (primo ricorso). Il motivo era il seguente (che riprendo da un mio post dell'agosto 2019 QUI) : "il ricorso non è contro l'Inchiesta in se ma contro la delibera che la istituisce perché in questo atto si afferma che il sito di Saliceti per il biodigestore è nella pianificazione provinciale e di ambito. Non è così! Quindi non impugnare quell'atto avrebbe comportato indebolire la futura impugnazione della autorizzazione finale, perchè gli avvocati della controparte ci avrebbero contestato di non avere impugnato una delibera che già al tempo della Inchiesta affermava che il sito di Saliceti era nella pianificazione pubblica".
In altri termini in sede di eventuale (all’epoca in cui scrissi quanto sopra) ricorso contro l’autorizzazione finale, i legali della controparte, avrebbero potuto eccepire un comportamento contradditorio del Comune che prima accetta la convocazione di una Inchiesta Pubblica fondata su un atto che dichiara esplicitamente la coerenza del sito di Saliceti per il biodigestore con la vigente pianificazione pubblica e poi solleva invece il vizio di non coerenza. Per questo, oltre al ricorso, il Comune di Santo Stefano Magra (insieme con Arcola e Vezzano Ligure) non partecipò alla Inchiesta Pubblica. Peraltro come dimostro QUI tutte le nostre critiche a come era stata impostata la Inchiesta Pubblica si sono rivelate purtroppo fondate.
Comunque quando spiegammo questa strategia legale contro l'Inchiesta Pubblica nessun consigliere comunale ne di maggioranza ne di opposizione criticò le ragioni giuridiche e quindi di strategia processuale poste alla base di quel ricorso. Ora vedo che alcuni hanno cambiato idea e affermano la inutilità di quei ricorsi. Ovviamente ognuno ha diritto di cambiare idea ci mancherebbe ma quando si esprimono critiche bisogna analizzare le sentenze e le strategie processuali nella loro complessità, il riduzionismo nel diritto non è una buona regola di interpretazione.
LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA CHE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL
COMUNE DI SANTO STEFANO MAGRA SULLA DELIBERA DI CONVOCAZIONE DELLA INCHIESTA
PUBBLICA
Come sappiamo il TAR Liguria n° 319 del 9/4/2021 (QUI) ha
deciso sulla inammissibilità di questo ricorso sulla Inchiesta Pubblica. Però a
me pare, non solo sbagliato giuridicamente, ma direi anche autolesionista (se si è contro il
progetto di biodigestore a Saliceti) cogliere solo questo unico aspetto della sentenza del
TAR Liguria.
L'elemento che viene totalmente rimosso, da certe critiche, è che Il TAR dichiarando la inammissibilità lo ha fatto senza contestare nel merito i vizi che avevamo sollevato anzi riconoscendo la complessità della materia e non condannando alla spese il Comune di Santo Stefano Magra. Eppure poteva farlo sono molte le sentenze dei TAR ma anche del Consiglio di Stato dove dopo la dichiarazione di inammissibilità si entra comunque nel merito dei vizi sollevati. Chi mastica diritto amministrativo sa che questo è un segnale importante che permetterà, quando arriveremo a discutere il ricorso fondamentale quello sulla autorizzazione finale al progetto di biodigestore, di usare senza problemi quei vizi e soprattutto di evitare che gli avvocati della controparte ci possano contestare in quella sede di non avere impugnato preventivamente un atto che (ad avviso nostro e del Comune di Santo Stefano Magra) conteneva uno dei vizi fondamentali di contestazione della autorizzazione finale: la non presenza del sito di Saliceti nella pianificazione provinciale e regionale di ambito!.
Non si tratta quindi di rimuovere la parte negativa della sentenza del TAR non
l’ho mai fatto in nessuna sede ma di cogliere la parte positiva della sentenza
in vista dello scontro decisivo sulla autorizzazione finale al progetto su
Saliceti da poco rilasciata come è noto.
Questo non viene spiegato dai neo - detrattori dei ricorsi suddetti ma non ne voglio a loro perché capisco le vere ragioni che muovono queste critiche che riguardano uno scontro politico locale che rispetto ma che francamente con il diritto hanno poco a che fare.
LA SENTENZA
DEL TAR LIGURIA CHE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO LA MANCATA
SURROGA PER LA DELIBERAZIONE DEL PIANO DI AREA RIFIUTI DA PARTE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DELL’8 AGOSTO 2018
Ma c’è di più anche l’altra sentenza del TAR Liguria n° 337 del 14/4/2021 (QUI), relativa al ricorso contro la mancata surroga del consigliere provinciale dimissionario in sede di approvazione del Piano di Area Provinciale, pur avendo dichiarato la inammissibilità del ricorso contiene affermazioni significative che potranno essere utilizzate a nostro favore nel ricorso contro l’autorizzazione finale.
Particolarmente significativo è quanto afferma il TAR Liguria relativamente
al motivo del ricorso secondo il quale la previsione inerente al biodigestore in località Boscalino si
porrebbe in contrasto con il parere vincolante negativo formulato nell’ambito
della procedura di VAS. Si tratta del parere di Arpal come è noto. Sul punto il TAR Liguria
afferma: “Il tenore letterale dell’atto rivela che, contrariamente a quanto
ipotizzato dalla parte ricorrente, non è stato espresso alcun parere contrario,
ma solamente evidenziate talune criticità che richiedevano un approfondimento
istruttorio. La Provincia si è conformata a tale indicazione e, all’esito della
rinnovata istruttoria, ha ritenuto che potessero ritenersi risolte le
problematiche segnalate. Quindi, ha correttamente proceduto all’approvazione
del contestato provvedimento, non essendo tenuta a trasmettere nuovamente alla
Regione gli atti della procedura di VAS ormai conclusa.”. La Sentenza del TAR Liguria riporta anche il parere
di Arpal nel quale si afferma che il sito di Boscalino: “potrebbe presentare
criticità in considerazione sia delle superfici impiantistiche, già ora limitate,
sia delle strutture esistenti, anche di tipo murario. È necessario pertanto che
vengano approfonditi e verificati da parte della provincia della Spezia tali
aspetti, eventualmente ipotizzando soluzioni localizzative alternative,
coerenti con i criteri del PGR”.
Come si vede il TAR chiarisce
che i “dubbi” di Arpal non erano fondati in quanto la Provincia li ha chiariti
approvando quindi ("correttamente" afferma il TAR) il Piano di Area con il sito
di Boscalino per realizzare il biodigestore. Quindi questo passaggio della
sentenza smonta uno dei principali argomenti della Regione a favore dello
spostamento del sito per il biodigestore da Boscalino a Saliceti per ragioni “logistiche”.
Molto interessante è anche, nel parere di Arpal, il collegamento tra eventuali siti alternativi con i criteri del Piano Regionale Rifiuti. Quindi anche Arpal pur esprimendo perplessità sul sito di Boscalino afferma la necessità che il sito individuato per il biodigestore sia coerente con la Pianificazione Pubblica. Questo punto significativamente non viene contestato dal TAR Liguria.
È quello che come legali
del Comune di Santo Stefano Magra sosteniamo da oltre due anni: se il sito di
Boscalino non va bene per individuare un altro sito occorre avviare una variante
alla pianificazione provinciale e di ambito con una VAS per scenari alternativi
di sito e dimensioni dell’impianto!
Ma c’è di più in questa sentenza del TAR Liguria perché dichiarando la inammissibilità del ricorso i giudici amministrativi contestano ai ricorrenti di non avere notificato il ricorso a Recos in quanto questa società era controinteressata perché “aggiudicataria del project financing per la realizzazione del biodigestore.”.
Qui emerge a nostro favore
un altro tema (che verrà sviluppato in sede di discussione del ricorso contro l’autorizzazione
finale) il fatto che Recos si aggiudicò il project financing su un progetto che
non è lo stesso che ora la Regione ha approvato. Infatti il progetto con il quale, Iren/Recos si è aggiudicata
una gara europea per un impianto da 20.000 ton/a per un investimento di 7,7 M€
con modesti ricavi dalla produzione del biometano in un sito (Boscalino), che
necessita di costosi interventi di bonifica, è ben diverso da quello ora
approvato a Saliceti un impianto con potenzialità da 90.000 ton/a per un investimento
da 50,6 M€ .
Le dimensioni dell’impianto consentono di prevedere ricavi dalla vendita del
biometano per 48,400 Mil € in 10 anni. Con il progetto Boscalino i ricavi
previsti in 10 anni erano 11,630 Mil €. In questo nuovo scenario economico il
business sarebbe stato molto più appetibile per altri potenziali concorrenti.
La qual cosa avrebbe dovuto determinare necessariamente l’indizione di una
nuova gara europea.
Quindi scrivere come ho
letto: “il fatto che il ricorso è stato dichiarato inammissibile è ancora
peggio” dimostra una visione molto semplicistica del diritto amministrativo
ma soprattutto che chi fa queste affermazioni non ha letto le sentenze sopra
analizzate.
IL RICORSO CONTRO LE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
Con
i mie neo detrattori concordo solo una cosa: il ricorso veramente importante è
quello sulla autorizzazione finale rilasciata pochi giorni fa dalla Regione.
Sono talmente d’accordo che insieme con la collega abbiamo già depositato il
ricorso contro le conclusioni della conferenza dei servizi che estenderemo a
breve alla autorizzazione finale. Abbiamo impugnato preventivamente le conclusioni
della conferenza dei servizi, lo spiego per i detrattori presenti e futuri, per
la natura giuridica di queste conclusioni definita non da me ma dalla legge.
Riporto il testo della
legge: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento
autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto,
recandone l'indicazione esplicita.” (comma 7 articolo 27-bis DLgs
152/2006).
Mi
sembra chiaro quindi che abbiamo impugnato dette conclusioni della Conferenza
dei Servizi senza aspettare l’autorizzazione finale non per una sorta di
frenesia da ricorso ma per evitare che gli avvocati della controparte ci contestino
di non avere impugnato prima della autorizzazione le conclusioni della
conferenza dei servizi i cui contenuti anticipano detto atto finale come
afferma la legge, la legge ripeto non il sottoscritto. Peraltro sul tema sussiste recente
giurisprudenza contraddittoria del Consiglio di Stato sulla impugnabilità
preventiva o meno del verbale che costituisce determinazione motivata di
conclusione della Conferenza dei Servizi.
Per
non parlare, visto che il ricorso in primo grado sugli atti finali del
procedimento in questione si discuteranno al TAR Liguria, della sentenza, appunto del TAR ligure, n° 18 del 13 gennaio 2020 (QUI) che ha
affermato: “La determinazione
conclusiva dell'Autorità procedente, sotto il profilo strettamente sostanziale,
non è autonoma rispetto alla delibera adottata dalla conferenza di servizi decisoria.
In forza della disciplina vigente, il contenuto precettivo e lesivo non è
determinato dal provvedimento finale, avente funzione sostanzialmente
dichiarativa, ma va rinvenuto nella deliberazione resa in sede di conferenza decisoria.
Ciò chiaramente legittima (pur non obbligando, ben potendo il privato attendere
l'adozione del provvedimento conclusivo) l'impugnazione diretta ed
immediata del verbale della conferenza dei servizi decisoria.” Tesi a mio
avviso discutibile ma che proprio perché pronunciata dal Tar Liguria ci ha
portati per sicurezza preventiva a impugnare il verbale conclusivo della
Conferenza dei Servizi.
NON CI SIAMO LIMITATI AI RICORSI
Peraltro sarebbe bene venga riconosciuto che come legali e ovviamente d'accordo
e in totale collaborazione con il Comune di Santo Stefano Magra non ci siamo
limitati a fare ricorsi. Abbiamo svolto ulteriori azioni:
1. una audizione in Commissione del Consiglio Regionale dove sono stati presentati i motivi giuridico amministrativi per chiedere una sospensione del procedimento di autorizzazione del progetto di biodigestore su Saliceti;
2. un lavoro istruttorio in sede di Conferenza di Servizi esprimendo parere finale e portando documenti e studi di contestazione;
3. segnalazione all'ANAC relativa a violazioni del contratto di servizio
conseguente alla gara europea <project financing> presentato dal R.T.I.
IREN Ambiente S.p.A./Ladurner S.r.l;
4. due formali richieste di intervento al Ministero dell'Ambiente (ora MITE) per sollecitare un confronto tra il Ministero e la Regione al fine di sospendere il procedimento di approvazione del progetto di biodigestore;
5. una Petizione al alla Commissione apposita presso il Parlamento Europeo sulle violazioni di diritto comunitario ambientale nel procedimento di autorizzazione del progetto di biodigestore. Petizione che verrà discussa al Parlamento di Bruxelles in presenza della rappresentanza della Amministrazione Comunale che potrà svolgere una breve presentazione dei nostri motivi di contestazione.
Quindi altro che solo ricorsi abbiamo cercato di argomentare anche in sedi non giudiziali le ragioni del no al progetto in questione sperando in un ravvedimento della Regione che purtroppo non è arrivato.
CONCLUSIONI
Tutto
quanto sopra mi sembrava giusto chiarire per dimostrare che ogni azione decisa tra
noi legali ed il Comune di Santo Stefano Magra è sempre stata frutto di
strategie processuali meditate. Chi non condivide è pregato di dimostrare nel
merito giuridico la presunta strumentalità politica di questa azioni. Su questo
gradirei un bel dibattito pubblico in presenza con i neo detrattori, Covid
permettendo ovviamente.
Dopodichè certamente la decisione finale spetterà al TAR e io la accetterò e mi assumerò la mia parte di responsabilità di un eventuale insuccesso, ma questo vale per qualsiasi azione legale non solo quelle a cui partecipiamo io e la collega Avvocato Sommovigo anche se noto che sulle nostre azioni sussiste una attenzione critica spasmodica che non ho mai notato verso nessuna altra azione legale ambientale nel territorio provinciale comprese alcune relative proprio al progetto di biodigestore non frutto di nostre iniziative, per dire…
Insomma e per concludere davvero penso che le uniche azioni inutili, quando si cerca di difendere i diritti di un territorio e di chi lo abita, sono quelle che non vengono mai esercitate.
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