mercoledì 4 agosto 2021

Il modello decisionale della legge sulla Governance del Piano Nazionale ripresa e resilienza

Nel post che segue sintetizzo le principali novità della legge 108/2021 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 77/2021 su Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e procedure di accelerazione e semplificazione soprattutto per i progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Integrato Energia Clima (di seguito PNIEC) ma anche per altri come vedremo. Il fatto che le semplificazioni acceleratorie riguardano anche altri progetti fuori dai due Piani suddetti conferma che il modello non è solo strettamente legato ad spendere velocemente i soldi della UE ma vuole diventare il modello per decidere ogni scelta rilevante sia a livello nazionale che locale soprattutto, guarda caso, in materia ambientale.

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PAESAGGIO


Soprintendenza speciale

Presso il Ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per l’attuazione del PNRR. La struttura sarà operativa fino al 31 dicembre 2026. Questa super Soprintendenza può avocare a se tutte le decisioni in materia Paesaggistica non solo per le opere previste dal PNRR ma anche per quelle che possono riguardare le competenze di due uffici periferici del Ministero della Cultura. Il tutto rimuovendo completamente il tema della qualità delle istruttorie che portano ai Parere delle Soprintendenze.

 

Parere obbligatorio non vincolante delle Soprintendenze

Per gli impianti da fonti rinnovabili (ma tra essi rientrano anche quelli finti come biogas, biometano etc.) il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. E’ vero che il Codice del Paesaggio prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica, ma la nuova norma prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili.

 

Silenzio assenso  

Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Peraltro tale forma di silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del Codice. Detto comma 9 articolo 146 è stato introdotto dal Decreto sblocca Italia (convertito nella legge 164/2014) La norma precedente ora abrogata prevedeva che se il Soprintendente non avesse fornito nei termini il proprio parere si passava attraverso una conferenza dei servizi con la partecipazione del soprintendente o l’invio di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la conferenza dei servizi se nulla era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità competente rilasciava la autorizzazione paesaggistica.  Quindi una forma indiretta di silenzio assenso era già stata introdotta nel testo del Codice dei Beni Culturali con la modifica del DLgs 157 del 2006, ma almeno il silenzio della Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente convocata: la conferenza dei servizi. Con il Decreto Draghi invece l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica senza neppure sollecitare una volta la Soprintendenza.

 

Fine delle azioni previste in caso di dissenso del Ministero della Cultura in Conferenza dei Servizi.

Il Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sui progetti localizzati in area assoggettato a vincolo non possono più proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso in cui si siano espressi negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14-quinquies la proposta di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei Servizi!

 

Interventi in materia forestale e sistemazione idraulica senza autorizzazione paesaggistica

Anche se svolti in area vincolata non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica

forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

Sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata:

a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;

b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi  attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;

c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi

d) i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.

 

 

ELETTROSMOG

1. Si accelerano i tempi per concedere il suolo pubblico alle infrastrutture di comunicazione elettronica.

2. Si rende praticamente obbligatoria la Conferenza dei Servizi in una logica punitiva del dissenso in materia ambientale di salute e sicurezza pubblica in quanto pur restando la opposizione ex articolo 14-quinquies questa comunque ora appare comunque assorbita dal termine perentorio gestito dal responsabile del potere sostitutivo o dal commissario.

3. si deroga a varie norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004)

4. Tra i 12 mesi previsti dalla versione originale dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e i 90 giorni (riducibili ulteriormente come sopra riportato) forse c’era una via di mezzo che non si vuole perseguire in questa degenerazione legislativa e amministrativa decisionista.

 

 

ENERGIA


Intesa Stato Regioni autorizzazione impianti energetici sopra i 300 MW

La destinazione urbanistica dell’area interessata dal progetto di centrale è congelata almeno per quattro anni dall’avvio del procedimento di autorizzazione successivo alla conclusione del procedimento di VIA.

 

Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano

I sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli  impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 [nota 1], utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la  purificazione  del  biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 2 marzo 2018 [nota2].

Le disposizioni dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  29 dicembre 2003, n. 387 [nota 3], si applicano  anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari in materia di espropriazione.

 

 

ATTUAZIONE PNRR E PNIEC


Accentramento funzioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR sono accentrate in una Cabina di Regia di fatto sotto il controllo della Presidenza del Consiglio che decide le deleghe ai singoli Ministri .

 

Superamento del dissenso per attuare i progetti del PNRR

In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo  statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la  Segreteria tecnica della Cabina di Regia, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del  dissenso  non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri,  entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri  per  le conseguenti determinazioni.

Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia  autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 [nota 4], anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di  superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque  giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che  devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma [nota 5], e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

 

Modifiche alla disciplina del Dibattito Pubblico

Il dibattito pubblico ha una durata massima di 45 giorni (4 mesi era il termine ordinario) e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà per le opere pubbliche strategiche già previste dalla legge di conversione del Decreto Draghi:

1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

 

 

MARE – PORTUALITÀ

 

Piano nazionale dei dragaggi sostenibili

Si prevede di approvare con apposito decreto ministeriale un Piano nazionale di dragaggi “sostenibili” solito aggettivo da operazioni di Greenwashing.  Ma soprattutto le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. Quindi si draga a prescindere dalle destinazioni contenute nel PRSP del demanio portuale? Sembrerebbe di si dalla lettera di questa nuova norma. Ovviamente si accelera la procedura di autorizzazione finale dei singoli dragaggi ma senza alcuna risorsa in più per migliorare la istruttoria a garanzia di prevenzione di incidenti e rilasci.


 

RIFIUTI

 

Cessazione qualifica rifiuto

Se il governo non emana i criteri per escludere dalla qualifica di rifiuti singole tipologie i criteri possono essere individuati nei provvedimenti che autorizzano gli impianti che trattano dette tipologie ma, aggiunge la nuova norma introdotta dall’articolo 34, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Resta comunque la strategia a ridurre il più possibile la applicazione della normativa sui rifiuti ad una sempre maggiore quantità di residui da varie attività sulla base di norme tecniche di difficile interpretazione e applicazione peraltro spesso neppure ancora emanate, lasciando in mano la questione agli enti autorizzatori (spesso senza adeguate competenze vedi Province e Comuni) con un parere Ispra e Arpa che non si capisce bene quale carattere vincolante abbia.

 

Riduzione termini per installazione impianti mobili di rifiuti

Per gli impianti mobili di smaltimento o di recupero per la loro utilizzazione nelle singole campagne di attività l'interessato, almeno 15 giorni (nella versione precedente del comma erano 60) prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica

 

Utilizzo Combustibile derivato dai rifiuti con modifica non sostanziale

La normativa precedente prevedeva che il combustibile derivato dai rifiuti CSS potesse essere utilizzato nei cementifici e centrali termolettriche sopra i 50MW come semplice modifica non sostanziale quindi senza percorsi autorizzativi vincolanti. La Legge di conversione del Decreto Draghi estende questa possibilità anche agli impianti minori soggetti a semplice autorizzazione unica ambientale quindi a tutte le tipologie di impianti di rifiuti per esempio.

 

Bonifiche a stralcio

Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, é possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle  predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici  interessate da contaminazione. In tal caso é necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

 

Nuove tipologie di impianti nei siti di bonifica compresi quelli termoelettrici

Tra le opere che possono essere realizzate nei siti di bonifica sono altresì comprese le opere per la realizzazione di impianti per la produzione   energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti   salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente.

  

Approvazione bonifica assorbe la VIA nei siti di bonifica industriali

Nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale ai progetti di risanamento, se prevedono la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. Francamente mi pare una forzatura fare assorbire la VIA da una autorizzazione ad uno specifico progetto di bonifica in quanto se è vero che la Direttiva UE prevede un possibile integrazione della VIA nelle procedure autorizzatorie la istruttoria della prima ha una sua specificità che non viene assolutamente chiarita da questa norma per cui occorrerà la solita interpretazione della nuova norma con la vigente normativa e giurisprudenza in materia di VIA.

 

 

SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA

Semplificazioni in materia di economia montana e forestale

Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in   materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento.

 

Potenziamento ruolo Commissari nelle misure contro il dissesto idrogeologico

I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento; detti interventi costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.

Se i cronoprogrammi sugli interventi, approvati dal MITE, non vengono rispettati è il Presidente del Consiglio dei ministri a rimuovere il commissario e nominarne uno nuovo. I termini di legge per espropriare ai fini di contrasto al dissesto idrogeologico sono ridotti della metà.

 

 

URBANISTICA EDILIZIA

 

Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche

La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma.

L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, il rilascio della quale costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato fatta salva la autorizzazione paesaggistica se necessaria.

 

 

 

VIA VAS

Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (Normativa Nazionale)

Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare  nonché dei progetti attuativi del PNIEC  individuati nell'Allegato I-bis [nota 6] Parte II al DLgs 152/2006, é istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Tra i progetti di cui al citato allegato I-bis ci sono:

a) Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone;

b) Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;

c) Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone;

d) Produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

e) Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano);

f) Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

g) Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo  16 dicembre 2016, n. 257 ([7]), nonché impianti di liquefazione  di  GNL,  finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti.

Le opere di cui all’all’allegato I-bis e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione ordina VIA e VAS e la nuova Commissione Tecnica PNRR-PNIEC danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale.

 

Modifiche semplificatorie alla disciplina della VIA

Le modifiche del nuovo Decreto Legge convertito nella Legge 108/2021 che tendono sempre di più a trasformare la VIA in una mera autorizzazione formale e non di una valutazione ponderata sulla compatibilità di un progetto con un determinato sito. In particolare e giusto per fare una prima sintesi (per gli approfondimenti invio al Report complessivo linkato all’inizio di questo post) le più significative modifiche del nuovo Decreto Legge sono le seguenti:

1. la previsione, nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, di una sorta di concertazione tra Autorità Competente alla VIA con il proponente il progetto al fine di ottenere la esclusione della applicazione della VIA ordinaria

2. la previsione una volta esclusa la applicazione della VIA ordinaria per cui il proponente propone le condizioni ambientali per evitare impatti significativi dal progetto

3. si dimezza (da 210 a 130 giorni) il termine per la durata del procedimento di VIA per progetti rientranti nel Piano Nazionale Rinascita e Relisienza (PNRR), quindi confermando una visione che sottovaluta l’importanza della istruttoria fondamentale in una procedura di Valutazione che è altra cosa da una mera autorizzazione

4. si da la decisione dei provvedimenti di VIA al Direttore Generale del Ministero Transizione Ecologica (MITE). In questo modo trasformando la VIA in un’autorizzazione basta su parametri istruttori prevalentemente tecnici dove il contributo del pubblico, la specificità del sito, le alternative prese in considerazione a partire dalla opzione zero, gli aspetti socio economici e conflittuali conteranno sempre di meno, trasformando la VIA in un atto di compatibilità ex ante di un progetto a prescindere dai suddetti parametri tipici della discrezionalità amministrativa.

5. La Fase Preliminare per definire i contenuti della documentazione da presentare in sede di procedimento di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) da strumento utile per prevenire i conflitti viene trasformata in una sorte di dichiarazione preventiva favorevole al progetto sottoposto successivamente al procedimento di PAUR

6. si riducono a soli 30 giorni i tempi per presentare le osservazioni da parte del pubblico (prima erano 45) all’interno del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

7. Per la VIA Ordinaria statale il termine per le osservazioni resta di 60 giorni ma per i progetti che rientrano nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza invece il termine è di 30 giorni!

8. riduzione a 15 giorni i termini per le osservazioni del pubblico nel caso di integrazioni ai progetti rientranti nel PNRR e nel PNIEC, 30 per gli altri.

9. Riduzione a soli 15 giorni il tempo per presentare osservazioni da parte del pubblico in caso di richiesta di integrazioni nel procedimento di PAUR. Praticamente un tempo talmente stretto che renderà difficile per comitati e associazioni elaborare osservazioni puntuali visto che spesso le integrazioni richieste (soprattutto quelle da presentare entro 180 giorni) sono caratterizzate da studi e modifiche progettuali complesse da analizzare.

Quindi ancora una volta si considera la partecipazione del pubblico un vincolo per lo svolgimento della procedura di VIA e non una potenzialità riconosciuta dalla stessa Direttiva quadro ma anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia.

 

Esclusione impianti mobili gestione rifiuti dalla VIA

Sono esclusi dalla VIA gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.

L’esclusione per intere categorie di opere come in questo caso appare in contrasto con il paragrafo 4 articolo 2 della Direttiva 2011/92/UE che recita: “…gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.”.

 

 

 

 

 



[1] https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0483200100010110001&dgu=2016-06-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-29&art.codiceRedazionale=16A04832&art.num=1&art.tiposerie=SG

[3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387

[4] a)  supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;  b) elabora periodici rapporti informativi alla  Cabina  di  regia sulla base dell'analisi e degli esiti del  monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;  c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili  al  superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;  d) acquisisce  dal  Servizio  centrale per il PNRR  di cui all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata ed a eventuali criticità  rilevate nella fase di attuazione degli interventi;  e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri  i  casi  da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  sostitutivi  di cui all'articolo 12;  f) istruisce i procedimenti relativi  all'adozione  di  decisioni finalizzate al superamento del dissenso  di  cui  all'articolo  13  e all'articolo 44.

[5] Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

[6] Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal  Piano  Nazionale  Integrato  Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1119

[7] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;257#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2016%20dicembre%202016%2C%20n.%20257%20-,di%20una%20infrastruttura%20per%20i%20combustibili%20alternativi.%20%2817G00005%29





 

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