sabato 14 agosto 2021

Nuova legge urbanistica ligure insufficienti gli impegni del Presidente della Regione

Sulla nuova legge regionale ligure (n°6 del 3 maggio 2021) che ha recentemente riformato la legge urbanistica regionale si è aperto un confronto tra Ministero della Cultura (di seguito Ministero) e Regione.

Il Ministero ha inviato in data 8 giugno 2021 una nota (QUI) nella quale solleva vari profili di incostituzionalità della legge regionale in questione con particolare riferimento alla tutela del Paesaggio e quindi al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito Codice) nonché agli articoli 9 [NOTA 1] e 117 lettera s) [NOTA 2] della Costituzione.

Nelle premesse la nota del Ministero afferma che nonostante sia in fase di elaborazione il nuovo Piano Paesaggistico regionale in codecisione con il Ministero: “…la Regione Liguria interviene in via del tutto autonoma sulla legge regionale urbanistica del 1997, con disposizioni che non rispettano i principi di primazia del piano paesaggistico, assegnando invece un ruolo primario ai soli strumenti urbanistici e determinando un abbassamento dei livelli di tutela del territorio derogando al PTCP”.

Su questa nuova legge regionale ero già intervenuto (QUI e QUI) in sede di discussione della proposta. Quanto scrissi qualche mese fa non è superato anzi è confermato dalla nota del Ministero che ad oggi ha prodotto una risposta del Presidente della Regione assolutamente insufficiente e non adeguatamente contestata, per ora, dal Ministero. Ritengo che restino quindi gravi profili di incostituzionalità di questa nuova legge regionale.

Ma vediamo il merito del confronto tra Ministero e Regione…  

 

 

NELLO SPECIFICO QUESTE SONO LE OSSERVAZIONI DEL MINISTERO:

1. La nuova legge regionale introduce strumenti peculiari di pianificazione per i Comuni individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR), distinti dal Piano Urbanistico Comunale (PUC) e Progetto Urbanistico Operativo (PUO), consistenti nel Piano dei Servizi e infrastrutture (PIS) e il relativo Piano Urbanistico Locale (PUL). Per questi nuovi strumenti non è previsto, sempre secondo il Ministero, la procedura conformativa o di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico vigente (di seguito PTCP) e al nuovo Piano Paesaggistico in formazione, violando in questo modo i commi 4 e 5 dell’articolo 145 [NOTA 3]) del Codice.

2. La nuova legge regionale ridefinisce i contenuti del quadro strategico del PTR assegnandoli in generale il ruolo di definire “i principi per la sostenibilità ambientale della pianificazione territoriale dei Comuni”. In questo modo, sempre secondo la nota del Ministero viene potenziato il ruolo del PTR (strumento di sola competenza della Regione) rispetto al Piano Paesaggistico (strumento approvato in codecisione con il Ministero vedi nota 3 in questo post) ma anche l’articolo 135 [NOTA 4] del Codice secondo il quale la tutela del Paesaggio nel territorio regionale deve essere assegnata ad appositi Piani paesaggistici non sostituibili da altri Piani a prevalente o esclusiva rilevanza territoriale/urbanistica. Conclude sul punto il Ministero che appare chiara la volontà della Regione Liguria di “pianificare l’intero territorio esclusivamente mediante i piani urbanistici in piena autonomi e derogando dal PTCP”.

3. la nuova legge regionale quando definisce i contenuti del PIS prevede che questo disciplini aspetti prettamente paesaggistici senza alcun necessario ed obbligatorio coordinamento con il piano paesaggistico violando il già richiamato articolo 135 del Codice ma anche l’articoli 143 che definisce il contenuto della pianificazione paesaggistica (QUI). La stessa critica, secondo il Ministero, vale anche per il contenuto del PUL.

4. le continue proroghe, l’ultima appunto con questa nuova legge regionale, relativamente alla applicazione della disciplina di pianificazione paesaggistica puntuale ai vigenti strumenti urbanistici comunali, secondo il Ministero di fatto rende inapplicabile tale disciplina in contrasto con il comma 4 articolo 145 che prevede il termine di 2 anni per la pianificazione comunale di adeguarsi a detta disciplina puntuale.

5. la nuova legge regionale esclude nei Comuni individuati negli ambiti territoriali dell’entroterra (definiti dal PTR) dell’assetto insediativo definito dal PTCP vigente in Liguria dal 1990. Secondo Il Ministero non è sufficiente il richiamo alla autorizzazione paesaggistica se necessaria in quanto la pianificazione paesaggistica garantisce quella visione unitaria della tutela del Paesaggio nell’intero territorio regionale prevista dall’articolo 135 del Codice (vedi nota 4).

6. la nuova legge regionale prevede la possibilità di rilasciare concessione demaniali marittime in deroga al Piano di utilizzazione delle aree marittime (PUD). Il PUD come è noto richiama le norme del vigente PTCP ligure quindi derogando al PUD la legge regionale deroga anche al PTCP della costa approvato nel 2000.

 

 

LA RIPOSTA DELLA REGIONE (QUI) SI FONDA SU QUESTI DEBOLISSIMI ASSUNTI:

1. Il vigente PTCP non è un piano paesaggistico. Se così fosse vorrebbe dire che la Regione Liguria è fuori legge da sempre in materia paesaggistica

2. le norme della nuova legge regionale modificano la legge urbanistica quindi non possono derogare alle norme paesaggistiche sia nazionali che regionali. In realtà derogano eccome come abbiamo visto sopra ma anche nei miei precedenti post citati all’inizio di questo che state leggendo.

3. La norma regionale che prevede la deroga nel rilascio delle concessioni demaniali al PUD non derogherebbe il PTCP della costa ma solo appunto al PUD Comunale. Peccato che detto PUD debba rispettare il PTCP e queste affermazione non è esplicitata nella nuova norma regionale in questione.

 

 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA CHE CONCLUDE IL CONFRONTO CON IL MINISTERO

Il Presidente si impegna (QUI) in particolare ad abrogare quella parte della nuova legge regionale (vedi sopra punto 5 della sintesi delle osservazioni del Ministero) che esclude la applicazione delle norme sull’assetto insediativo del PTCP ai Comuni che rientrano nell’elenco degli ambiti dell’entroterra individuati dal PTR.

Il Presidente si impegna inoltre a inserire l’obbligo del rispetto delle norme del PTCP della costa relativamente alle concessioni demaniali marittime in deroga al PUD (vedi sopra punto 6 sintesi delle osservazioni del Ministero).

 

 

CONCLUSIONI

Rispetto alle contestazioni del Ministero mi pare che il Presidente della Regione ne abbia accolte solo 2 mentre restano tutte le altre (vedi sopra punti da 1 a 4 della sintesi delle osservazioni del Ministero) che se non eliminate aumenteranno a dismisura la discrezionalità della Regione e dei Comuni nell’adeguare la pianificazione urbanistica alla tutela del Paesaggio.

A mio avviso è molto grave che non ci sia ad esempio l’impegno ad eliminare la proroga del rinvio alla applicazione della disciplina paesaggistica puntuale ai Piani urbanistici comunali ed inoltre che non ci sia l’impegno a rivedere il contenuto del nuovo PTR e dei nuovi strumenti urbanistici comunali (PIS e PUL) come invece richiesto dalla nota del Ministero del 6 giugno scorso. Tanto più che proprio pochi giorni fa la Corte Costituzionale ha bocciato l’ennesima norma regionale ligure sul paesaggio, vedi QUI, affermando il vincolo legislativo ordinario e costituzionale di non derogare proprio a quel PTCP che secondo la Regione non è un piano paesaggistico sic!

 

 

 

 



[NOTA 1] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[NOTA 2] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

[NOTA 3]4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o   adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. 5. La regione   disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.”

[NOTA 4] Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni   sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali   con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".   L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a)  alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c)  alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d)  alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità  con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.”

 

 

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