Come è noto agli addetti
ai lavori il Consiglio Regionale con una decisione, a mio avviso discutibile,
ha abrogato la legge regionale sulla VIA (LR 38/1998). Ne ho trattato
diffusamente in questo post QUI.
Dopo questa abrogazione
sta avanzando da parte della Giunta Regionale ligure e della dirigenza del
settore Ambiente regionale una intepretazione secondo la quale essendo stato
abrogato, insieme con la legge regionale 38/1998, anche il comma 4-bis articolo
2 che disciplinava la procedura di VIA ex post
questa ultima non è più applicabile alle procedura di rinnovo delle
autorizzazioni.
CHE COSA E' LA VIA EX POST
Quando si tratta di VIA ex
post (o VIA postuma) si fa riferimento a
quei progetti che non avevano
avuto la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), violando,
all’epoca in cui furono autorizzati e realizzati, la normativa in materia
e che ora in sede di rinnovi di autorizzazione o di ampliamenti devono
essere sottoposti a VIA per la prima volta nel rispetto della vigente normativa
in materia.
Il comma 4-bis articolo 2 ora
abrogato con la legge regionale 38/1998 recitava: “4 bis. Sono soggette
alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai
sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di
concessione relative all’esercizio di attività o impianti per i quali,
all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto
ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di
applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto
ambientale o di verifica screening. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano anche qualora alla scadenza dell’autorizzazione o della concessione
si rendano necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di
attività non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all’individuazione
di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della sostenibilità
economico-finanziaria delle stesse in relazione all’attività esistente”
IL CASO DELLA COCKERIA ITALIANA COKE DI CAIRO
MONTENOTTE
Questo impianto non ha mai
avuto una VIA completa cioè una procedura che ne valutasse la compatibilità
complessiva con il sito in cui è stato collocato.
Proprio per questo la
Regione con Determina Dirigenziale n. 4813 del 13 ottobre 2016 aveva deciso,
applicando la VIA ex post di sottoporre l’impianto a VIA ordinaria complessiva
cogliendo l’occasione del rinnovo della autorizzazione all’impianto in
questione.
La Giunta Regionale
(rispondendo ad una interrogazione dei Consiglieri regionali 5stelle) ha
affermato che non essendoci più il comma 4-bis articol 2 previsto dalla legge
regionale 38/1998 ora abrogato, non ritiene che detta Determina Dirigenziale
sia rispettata e quindi che si applichi, dandone esecuzione, la VIA ordinaria.
La tesi della Giunta Regionale
e della Dirigenza Ambiente non ha alcun fondamento per due ragioni.
La prima riguardante il
regime transitorio dopo la abrogazione della legge regionale 38/1998.
La seconda per i principi
di natura giurisprudenziale da cui discende la disciplina della VIA ex post
LA QUESTIONE DEL REGIME TRANSITORIO DOPO LA
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 38/1998
Come riconosciuto anche dalla DGR 107/2018 (Articolo
17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29: Atto di indirizzo e
coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di VIA: QUI e QUI), l’articolo 23
del DLgs 104/2017 che ha dato origine (modificando il DLgs 152/2006) alla
abrogazione della legge regionale sulla VIA 38 del 1998, afferma che il nuovo
regime si applica ai procedimenti di Verifica di assoggettabilità e di VIA
ordinaria iniziati dopo il 16 maggio 2017 (data di
entrata in vigore del DLgs 104/2017) . Quindi essendo la domanda di rinnovo
delle autorizzazione dell’impianto della Italiana Coke e la relativa
conclusione della Verifica di VIA (con Determina Dirigenziale n. 4813 del 2016) avvenute
prima del 16 maggio 2017 si continua ad applicare il regime ex lege 38/1998.
Ma anche a prescindere da questa
interpretazione in realtà al caso in
esame della Italiana Coke come pure a tutti i rinnovi futuri di autorizzazioni
ad impianti che non hanno mai avuto una VIA complessiva ma al massimo su
modifiche parziali, si continuano ad applicare i principi della VIA ex post perché
questi ultimi non sono frutto di una norma specifica ma di una univoca
giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale italiana.
I PRINCIPI DI NATURA GIURISPRUDENZIALE DA
CUI DISCENDE LA DISCIPLINA DELLA VIA E POST
La
Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011,
affermando due principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma validi
in assoluto e non solo quindi per la Toscana (Regione interessata dalla controversia):
1. la
VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile
della direttiva n. 85/337/CEE sia comunque raggiunto,
senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le
localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti.
2. la
VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o
concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA,
deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla
parte eventualmente modificata del progetto od opera.
Ma la questione della VIA
ex post era stata posta in precedenza dalla Corte di Giustizia della UE si veda Corte Giustizia
causa C-215/06 del 3/7/2008 .
Più recentemente Corte di
Giustizia con sentenza del 26 luglio 2017 (causa Causa C‑196/16) ha ribadito i
principi della VIA ex post che una volta applicabili la rendono obbligatoria:
1. la mancanza della VIA preventiva non può essere regolarizzata dal
rinnovo della autorizzazione integrata ambientale (come nel caso della cokeria
di Cairo Montenotte)
2. la VIA ex post si
applica all’impatto ambientale intervenuto a partire dalla iniziale
realizzazione dell’impianto
Il perché appare ovvio a
mio avviso anche dalla lettura del Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) al
quale la stessa Giunta Regionale ligure dichiara di riferirsi tranne nella
pratica violarlo apertamente.
Quale è la norma che stabilisce i parametri generali in base ai quali un progetto (che rientra
come categoria negli allegati alla Parte II del DLgs 152/2006) è sottoponibile
a VIA?
“5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che
possono avere impatti ambientali significativi e negativi,” (comma 5
articolo 6 DLgs 152/2006).
Quindi non la rinnovazione
della autorizzazione in se ma se la rinnovazione si accompagni a nuove
criticità ambientali decide se applicare la VIA al caso singolo, Criticità che
possono emergere solo da una istruttoria apposita. Nel caso in esame (cokeria
di Cairo Montenotte) l’istruttoria c’è stata con la Determina Dirigenziale già
citata n. 4813/2016 che ha rilevato impatti significativi su aria e acqua e
soprattutto che l’impianto non aveva mai avuto una vera e propria VIA
complessiva che valutasse la compatibilità dell’impianto con il sito.
CONCLUSIONI… per ora!
Siamo di fronte ad una
interpretazione da parte della Giunta Regionale che se passasse nel caso della
cokeria di Cairo, costituirebbe una grave precedente per aggirare i principi
della VIA ex post e quindi della stessa Direttiva Comunitaria che displina la
procedura di VIA su progetti ed opere, ora e per il futuro.
Quindi questa
interpretazione va stigmatizzata prima di tutto e poi fermata usando tutti gli
strumenti legali a disposizione.
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