mercoledì 28 febbraio 2018

VIA EX POST: applicabile anche con la abrogazione legge ligure sulla VIA. Il caso Italiana coke


Come è noto agli addetti ai lavori il Consiglio Regionale con una decisione, a mio avviso discutibile, ha abrogato la legge regionale sulla VIA (LR 38/1998). Ne ho trattato diffusamente in questo post QUI.

Dopo questa abrogazione sta avanzando da parte della Giunta Regionale ligure e della dirigenza del settore Ambiente regionale una intepretazione secondo la quale essendo stato abrogato, insieme con la legge regionale 38/1998, anche il comma 4-bis articolo 2 che disciplinava la procedura di VIA ex post  questa ultima non è più applicabile alle procedura di rinnovo delle autorizzazioni.



CHE COSA E' LA VIA EX POST
Quando si tratta di VIA ex post  (o VIA postuma) si fa riferimento a quei progetti che non avevano avuto la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), violando, all’epoca in cui furono autorizzati e realizzati, la normativa in materia  e che ora in sede di rinnovi di autorizzazione o di ampliamenti devono essere sottoposti a VIA per la prima volta nel rispetto della vigente normativa in materia.
Il comma 4-bis articolo 2 ora abrogato con la legge regionale 38/1998 recitava: “4 bis. Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all’esercizio di attività o impianti per i quali, all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche qualora alla scadenza dell’autorizzazione o della concessione si rendano necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di attività non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione all’attività esistente”


IL CASO DELLA COCKERIA ITALIANA COKE DI CAIRO MONTENOTTE
Questo impianto non ha mai avuto una VIA completa cioè una procedura che ne valutasse la compatibilità complessiva con il sito in cui è stato collocato.
Proprio per questo la Regione con Determina Dirigenziale n. 4813 del 13 ottobre 2016 aveva deciso, applicando la VIA ex post di sottoporre l’impianto a VIA ordinaria complessiva cogliendo l’occasione del rinnovo della autorizzazione all’impianto in questione.
La Giunta Regionale (rispondendo ad una interrogazione dei Consiglieri regionali 5stelle) ha affermato che non essendoci più il comma 4-bis articol 2 previsto dalla legge regionale 38/1998 ora abrogato, non ritiene che detta Determina Dirigenziale sia rispettata e quindi che si applichi, dandone esecuzione, la VIA ordinaria.

La tesi della Giunta Regionale e della Dirigenza Ambiente non ha alcun fondamento per due ragioni.
La prima riguardante il regime transitorio dopo la abrogazione della legge regionale 38/1998.
La seconda per i principi di natura giurisprudenziale da cui discende la disciplina della VIA ex post


LA QUESTIONE DEL REGIME TRANSITORIO DOPO LA ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 38/1998
Come riconosciuto anche dalla DGR 107/2018 (Articolo 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di VIA: QUI e QUI), l’articolo 23 del DLgs 104/2017 che ha dato origine (modificando il DLgs 152/2006) alla abrogazione della legge regionale sulla VIA 38 del 1998, afferma che il nuovo regime si applica ai procedimenti di Verifica di assoggettabilità e di VIA ordinaria iniziati dopo il 16 maggio 2017 (data di entrata in vigore del DLgs 104/2017) . Quindi essendo la domanda di rinnovo delle autorizzazione dell’impianto della Italiana Coke e la relativa conclusione della Verifica di VIA (con Determina Dirigenziale n. 4813 del 2016) avvenute prima del 16 maggio 2017 si continua ad applicare il regime ex lege 38/1998.

Ma anche a prescindere da questa interpretazione in realtà al caso in esame della Italiana Coke come pure a tutti i rinnovi futuri di autorizzazioni ad impianti che non hanno mai avuto una VIA complessiva ma al massimo su modifiche parziali, si continuano ad applicare i principi della VIA ex post perché questi ultimi non sono frutto di una norma specifica ma di una univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale italiana.



I PRINCIPI DI NATURA GIURISPRUDENZIALE DA CUI DISCENDE LA DISCIPLINA DELLA VIA E POST
La Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011, affermando due principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma validi in assoluto e non solo quindi per la Toscana (Regione interessata dalla controversia):
1. la VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile della direttiva n.  85/337/CEE sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti.
2. la VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera. 

Ma la questione della VIA ex post era stata posta in precedenza dalla Corte di Giustizia della UE si veda Corte Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008 .

Più recentemente Corte di Giustizia con sentenza del 26 luglio 2017 (causa Causa C‑196/16) ha ribadito i principi della VIA ex post che una volta applicabili la rendono obbligatoria:
1. la mancanza della VIA  preventiva non può essere regolarizzata dal rinnovo della autorizzazione integrata ambientale (come nel caso della cokeria di Cairo Montenotte)
2. la VIA ex post si applica all’impatto ambientale intervenuto a partire dalla iniziale realizzazione dell’impianto

Il perché appare ovvio a mio avviso anche dalla lettura del Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) al quale la stessa Giunta Regionale ligure dichiara di riferirsi tranne nella pratica violarlo apertamente.
Quale è la norma  che stabilisce i parametri generali in base ai quali un progetto (che rientra come categoria negli allegati alla Parte II del DLgs 152/2006) è sottoponibile a VIA?
“5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi,”  (comma 5 articolo 6 DLgs 152/2006).

Quindi non la rinnovazione della autorizzazione in se ma se la rinnovazione si accompagni a nuove criticità ambientali decide se applicare la VIA al caso singolo, Criticità che possono emergere solo da una istruttoria apposita. Nel caso in esame (cokeria di Cairo Montenotte) l’istruttoria c’è stata con la Determina Dirigenziale già citata n. 4813/2016 che ha rilevato impatti significativi su aria e acqua e soprattutto che l’impianto non aveva mai avuto una vera e propria VIA complessiva che valutasse la compatibilità dell’impianto con il sito.



CONCLUSIONI… per ora!
Siamo di fronte ad una interpretazione da parte della Giunta Regionale che se passasse nel caso della cokeria di Cairo, costituirebbe una grave precedente per aggirare i principi della VIA ex post e quindi della stessa Direttiva Comunitaria che displina la procedura di VIA su progetti ed opere, ora e per il futuro.
Quindi questa interpretazione va stigmatizzata prima di tutto e poi fermata usando tutti gli strumenti legali a disposizione.

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