All'incontro hanno partecipato anche medici di base e del lavoro che hanno illustrato le problematiche sanitarie esistenti in quel territorio anche in relazione alle emissione dell'impianto LaminaM.
La mia relazione si è incentrata nella descrizione delle lacune istruttorie e dei vizi procedurali che hanno accompagnato fin dalla sua installazione l'impianto in questione.
VIOLAZIONE
DELLA VIA EX POST NELLA PROCEDURA DI VIA DEL 2016 E DI AIA DEL
2016 E DEL 2017
La necessità di una
corretta valutazione preventiva nell’uso
dei territori non si può compensare con
l’autorizzazione finale al progetto anche quelle di tipo ambientale come l’autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA).
L'AIA verifica la compatibilità del modello di gestione dell’impianto con il sito
mentre la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) verifica la compatibilità dell’impianto in quanto tale ( a
prescindere da ciclo produttivo, materiali usati e tecniche di
disinquinamento).
Nel 2011 l’impianto LaminaM di Borgotaro ottiene il rilascio di una prima AIA.
Ma già nella versione del
2010 del DLgs 152/2006 (che disciplina VIA e AIA) era applicabile all’impianto in questione la procedura
di VIA. Solo nel 2016 arriva un provvedimento di verifica di VIA (DGR
1447/2016) ma relativo alle: “modifiche
impiantistiche con l'impiego di tecnologie di ultima generazione per la
produzione di lastre ceramiche, aumento della capacità produttiva e inserimento
dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto
esistente”.
Quindi al caso in esame
andava fin dal 2011 applicata la VIA in procedimento coordinato con AIA.
In sostanza l’impianto Laminam non ha mai avuto una
VIA complessiva come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza della Corte
di Giustizia UE.
Quindi occorreva applicare la VIA ex post come da
indirizzi UE, una VIA postuma su tutto l’impianto e non solo sulle modifiche
intervenute nel tempo. Per capire in cosa consista la VIA ex post si veda QUI.
D’altronde la stessa Ditta
che gestisce l’impianto ammette che questo impianto è stato collocato senza una
valutazione delle specificità orografiche e meteo climatiche della Valle e lo fa ufficialmente nella Conferenza dei servizi
per il rilascio dell’ultima AIA dell'agosto 2017.
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA INDUSTRIE
INSALUBRI DI PRIMA CLASSE
E’ indiscutibile che
l’impianto in oggetto rientri nella classificazione delle industrie insalubri
di prima classe.
(ai sensi del Decreto del
Ministero della Sanità 5 settembre 1994 - Parte I
Lettera B) Punto 34 Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e
porcellane – produzione).
)
L'impianto è collocato non solo in area abitata,
ma nelle vicinanza di elementi sensibili, in particolare le scuole medie ed il
campetto sportivo adiacente, l’ospedale a circa 1.000 metri.
Non risulta che
l’Amministrazione Comunale:
si sia mai dotata di un
regolamento sulle industrie insalubri che desse articolazione operativa sotto
il profilo delle scelte di amministrazione attiva a quanto previsto
dall’articolo 25, combinato disposto con l’articolo 27, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale del Comune (PRG) secondo il quale nelle zone artigianali – industriali: “…sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e
natura”.
Non risulta neppure che
l’Amministrazione Comunale abbia mai effettuato, fin dalla prima localizzazione
dell’impianto, gli accertamenti di cui alla Circolare Ministero Sanità del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n.
403/8.2/459. Il fatto che la
giurisprudenza sopra citata preveda che il Sindaco nell’accertare la tollerabilità
sanitaria di determinate attività ed impianti, sia “ausiliato” dalla struttura
sanitaria competente significa che
comunque spetta al Sindaco attivare questo ausilio e spetta al Sindaco tradurlo
in atti amministrativi.
VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA PER MODIFICA SOSTANZIALE NELLA PROCEDURA DI AIA
La Determinazione Dirigenziale Arpae n. 4239 del
04/08/2017, con la quale è stata rilasciata l'ultima AIA, ha riguardato una modifica non sostanziale dell’impianto ai sensi
della normativa vigente in materia.
In realtà considerato che
l’AIA del 2017 nasce dal riconoscimento di una non adeguatezza delle prescrizioni
autorizzatorie precedenti, andava applicata la normativa sulla revisione
dell’AIA intesa come una vera e propria nuova AIA. In questo modo si sarebbero
potuti applicare passaggi procedurali ed istruttori che invece così sono stati
totalmente violati.
In particolare
1. parere sanitario del sindaco
2. valutazione delle alternative tecniche e parametro
salute
3. relazione di riferimento
Il Parere Sanitario del
Sindaco (previsto dal comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006) è
obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità
sanitaria del territorio comunale.
Il Parere Sanitario deve
contenere:
1. una
valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto,
attraverso:
- una
valutazione delle emissioni inquinanti dell’impianto
- una
valutazione delle ricadute inquinanti in aria, acqua e suolo
- simulazioni
sui tassi di mortalità e morbilità determinati da tali ricadute
2. una
valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
3. una
valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
4. una
valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
5. prescrizioni
conseguenti alle valutazioni di cui ai punti precedenti
Valutazione delle alternative tecniche e
parametro salute
In altri termini si
trattava e si tratta di valutare le alternative tecnico gestionali (tenendo
conto delle Migliori tecnologie disponibili - MTD) della installazione, scegliendo quelle più adeguata al quadro
sanitario emerso dal Parere del Sindaco oltre dalla istruttoria di AIA e non solo ai report della UE e linee guida nazionali in materia. Questo è permesso dallo strumento amministrativo della norma di qualità ambientale (lettera i-nonies articolo 5 DLgs 152/2006) che non
è altro che una serie di prescrizioni innovative, rispetto alla legge, e
specifiche per il sito in questione.
Questa Valutazione
delle Alternative Tecnico Gestionali è disciplinata dal
Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi
degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad
AIA).
Invece da parte del Comune
ci sono stati solo pareri rilasciati da parte del Comune di Borgo Val di
Taro in relazione alla conformità urbanistica sia in sede di rinnovo
dell’AIA (2013) che in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (2016)
Niente di quanto sopra
descritto è stato svolto nelle istruttorie che hanno portato al rilascio
delle varie AIA dal 2007 al 2016 e 2017.
La Relazione di Riferimento
Secondo la lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) la Relazione di Riferimento ha per contenuto: “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”
La Relazione di Riferimento quindi
ha una doppia funzione:
1. informazione preventiva sullo
stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel caso
in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione
emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale. A tal fine
il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà
fornire adeguate garanzie
La Relazione di
riferimento è obbligatoria anche per gli impianti esistenti assoggettati ad
AIA.
Sia nell’AIA 2017 che anche in quella
del 2016 (quest’ultima considerata da Arpae come modifica sostanziale) non c’è
alcun accenno alla Relazione di riferimento. Nel rapporto istruttorio allegato
all’AIA 2016 (D.D. 23/9/2016 n. 3468: condizioni della autorizzazione integrata
ambientale) il paragrafo “D.3.15
Gestione del fine vita dell’impianto” fa riferimento a documentazione da
produrre successivamente in palese contrasto con quanto previsto dalla
normativa sopra descritta.
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL PARAMETRO SALUTE NELLA PROCEDURA DI VIA
Il procedimento di
verifica di VIA applicato all’impianto in oggetto (Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n.1447 del 12 settembre
2016) ha totalmente rimosso un altro
aspetto tipico delle procedure di VIA. L’esame dell’impatto sulla salute dei
cittadini interessati dal progetto da valutare.
il parametro salute
deve essere valutato anche in sede di screening (verifica di
assoggettabilità a VIA) come risulta dall’allegato V Parte II del DLgs 152/2006
sui “disturbi ambientali”, mentre la nuova
Direttiva del 2014 ha modificato la Direttiva quadro 2011/92/UE
introducendo all’allegato III anche “il
rischio per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione
dell'acqua o all'inquinamento atmosferico)” tra i parametri da valutare per
decidere se applicare o meno la procedura ordinaria di VIA.
Su come definire questo
Parametro salute si vedano le linee guida per la Valutazione Integrata di
Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) nei procedimenti di VIA-VAS-AIA del
sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente e
dell’Ispra pubblicata nel 2015.
Le linee guida fanno
riferimento alla sezione F (Salute Pubblica NOTA 1)
all’allegato 2 al Dpcm 27/12/1988. QUINDI le suddette linee guida con tale allegato COSTITUISCONO
PARAMETRO ISTRUTTORIO per valutare il parametro salute pubblica nelle
procedura di VIA VAS e AIA anche se il dpcm 27/12/1988 è stato abrogato recentemente.
In particolare due sono i
punti di dette linee guida non presi in considerazione nel caso in esame
a) la caratterizzazione
dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità
potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima
dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la classificazione
delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi
patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di
energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse
con l'opera
VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO
2015 SU CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA DELLE
REGIONI
Si tratta delle linee
guida che le Regioni devono seguire per applicare i criteri di verifica di
assoggettabilità a VIA ex allegato V
alla Parte II del DLgs 152/2006.
Non risulta dallo Studio
di Impatto Ambientale Preliminare che tali linee guida siano state prese in
considerazione in particolare per i criteri:
a) utilizzazione del territorio e ricchezza relativa
qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali
b) localizzazione in vicinanza centro abitato
c) estensione dell’impatto in termini geografici e di
popolazione
d) reversibilità dell’impatto.
Nello Studio di Impatto
Ambientale Preliminare presentato da Laminam si sostiene, pagina 88, che
l’impianto: “si trova in un’area
artigianale e industriale quindi fuori dal centro abitato.”. In tal modo si confonde (volutamente ?) la
destinazione funzionale dell’area interessata dall’impianto con l’impatto
potenziale verso le residenze lontane poche centinaia di metri.
Si ricorda che il
Consiglio di Stato, sentenza 1272/2013,
ha chiarito che la distanza dalle zone residenziali deve essere: “analiticamente giustificata mediante
apposite tavole riflettenti l’impatto dell’impianto e/o attività”. Questo
quindi non è stato fatto.
Tutto ciò è ancora più
grave se si considera che rispetto all’impianto Laminam si trovano abitazioni
tra le 200-300 ed i 400-500 metri di distanza a seconda se si consideri la
distanza dai limiti proprietà o dal centro della ceramica e scuole e campi da
gioco entro i 700-800 m ed i 900-1000 m, con gli stessi criteri.
In pratica tutte le
principale Scuole di Borgotaro, tranne le Elementari del capoluogo, hanno una distanza
non superiore al km rispetto ad una Azienda Insalubre di Prima Classe.
Approssimando l’Ospedale
S. Maria si trova a soli circa 1.5 Km dalla stessa.
La scuola materna Marchini
Camia del quartiere S. Rocco, che ospita bambini dai 3 ai 5 anni, è poi a circa
680 m.
Tutto questo è
ulteriormente aggravato dalla dichiarazione di ARPAE che nell’Allegato 1 all’AIA 2017 segnala che nella zona di interesse ”il vento proviene prevalentemente da Nord-Est o da
Est-Nord-Est; Per circa ¼ dell’anno l’inversione termica è significativa”.
NON è stato adeguatamente valutato neppure un altro criterio
delle suddette linee guida: sensibilità
ambientale del sito interessato con siderato che
Centro di Borgotaro è
insediamento tutelato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.
Infine a conferma della superficialità dello svolgimento della procedura di screening
(verifica di assoggettabilità a VIA) si veda la mancata presa in considerazione
del parametro di cui alla lettera i) punto 2 allegato V Parte II al DLgs
152/2006: “i) territori con produzione
agricole di particolare qualità e tipicità di cu all’articolo 21 del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228”.
MANCATA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Nello Studio di Impatto
Ambientale Preliminare, presentato nel
procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), a pagina 10 si afferma che rispetto al PRG del Comune di
Borgo Val di Taro l’area, interessata dalle modifiche impiantistiche oggetto della
procedura: “risulta classificata come “Zona artigianale e industriale di
espansione” (rif. Art. 27 norme di attuazione P.R.G.) e compresa tra le aree
produttive (zone “D”).”
L’articolo 27 delle norme di attuazione del PRG
comunale prevede che interventi in queste zone richiedano UN PIANO ATTUATIVO.
Il PRG del Comune di Borgo
Val di Taro non risulta, essendo stato approvato con delibera
della Giunta Regionale n°
589 del 22.4.1997, abbia avuto una procedura di VAS neppure nella forma
semplificata della procedura di verifica di assoggettabilità.
La Corte di Giustizia, con
sentenza 10 settembre 2015, causa C‑473/14, ha
affermato che un piano attuativo di un piano generale, che non ha avuto in
precedenza una VAS, deve avere quanto una verifica di assoggettabilità a VAS.
Questo non è avvenuto nel caso in esame.
Non solo
ma nel caso specifico il piano attuativo ai sensi dell’articolo 27 delle NTA
del PRG del Comune di Borgo Val di Taro contiene un progetto sottoponibile a
VIA quindi secondo la lettera a) comma 2 articolo del DLgs 152/2006 un piano
siffatto deve andare a VAS ordinaria senza passare dalla verifica di
assoggettabilità.
[NOTA 1]
F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione
dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute
umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette
delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la
prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo
periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana,
dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in
cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la
classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da
microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica,
qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti,
connesse con l'opera;
c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici
(acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento
alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei
relativi fattori di emissione;
d) la descrizione del destino degli inquinanti
considerati, individuati attraverso lo studio
del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione,
trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
e) l'identificazione
delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree
coinvolte;
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi
settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei
livelli di esposizione previsti;
g) la considerazione degli eventuali gruppi di
individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a
più fattori di rischio. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto,
l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di
sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra
specificato.
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