giovedì 1 marzo 2018

Impianto Laminam Borgotaro: lacune e vizi procedurali nelle autorizzazioni

Pubblico di seguito la versione  scritta della comunicazione che ho tenuto all'interessante convegno di Borgo Val di Taro sulle problematiche ambientali e sanitarie dell'impianto industriale Laminam (fabbricazioni prodotto ceramici). L'incontro è stato organizzato dalla Associazione per il futuro delle nostre valli "Ambiente, salute  e vita" in collaborazione con il Comitato Aria nel Borgo
All'incontro hanno partecipato anche medici di base e del lavoro che hanno illustrato le problematiche sanitarie esistenti in quel territorio anche in relazione alle emissione dell'impianto LaminaM. 

La mia relazione si è incentrata nella descrizione delle lacune istruttorie e dei vizi procedurali che hanno accompagnato fin dalla sua installazione l'impianto in questione. 



VIOLAZIONE DELLA  VIA EX POST  NELLA PROCEDURA DI VIA DEL 2016 E DI AIA DEL 2016 E DEL 2017
La necessità di una corretta valutazione preventiva  nell’uso dei territori  non si può compensare con l’autorizzazione finale al progetto anche quelle di tipo ambientale come l’autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA). 
L'AIA verifica la compatibilità del modello di gestione dell’impianto con il sito mentre la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) verifica la compatibilità dell’impianto in quanto tale ( a prescindere da ciclo produttivo, materiali usati e tecniche di disinquinamento).

Nel 2011 l’impianto LaminaM di Borgotaro ottiene il rilascio di una prima AIA.
Ma già nella versione del 2010 del DLgs 152/2006  (che disciplina VIA e AIA) era applicabile all’impianto in questione la procedura di VIA. Solo nel 2016 arriva un provvedimento di verifica di VIA (DGR 1447/2016) ma relativo alle: “modifiche impiantistiche con l'impiego di tecnologie di ultima generazione per la produzione di lastre ceramiche, aumento della capacità produttiva e inserimento dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto esistente”.

Quindi al caso in esame andava fin dal 2011 applicata la VIA in procedimento coordinato con AIA.

In sostanza l’impianto Laminam non ha mai avuto una VIA complessiva come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Quindi occorreva applicare la VIA ex post come da indirizzi UE, una VIA postuma su tutto l’impianto e non solo sulle modifiche intervenute nel tempo. Per capire in cosa consista la VIA ex post si veda QUI.  

D’altronde la stessa Ditta che gestisce l’impianto ammette che questo impianto è stato collocato senza una valutazione delle specificità orografiche e meteo climatiche della Valle  e lo fa ufficialmente nella Conferenza dei servizi per il rilascio dell’ultima AIA dell'agosto 2017.



VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA INDUSTRIE INSALUBRI DI PRIMA CLASSE
E’ indiscutibile che l’impianto in oggetto rientri nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe. 
(ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 - Parte I Lettera B) Punto 34 Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane – produzione).
)
L'impianto è collocato non solo in area abitata, ma nelle vicinanza di elementi sensibili, in particolare le scuole medie ed il campetto sportivo adiacente, l’ospedale a circa 1.000 metri.

Non risulta che l’Amministrazione Comunale:  
si sia mai dotata di un regolamento sulle industrie insalubri che desse articolazione operativa sotto il profilo delle scelte di amministrazione attiva a quanto previsto dall’articolo 25, combinato disposto con l’articolo 27, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale del Comune (PRG) secondo il quale nelle zone artigianali – industriali: “…sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura”.

Non risulta neppure che l’Amministrazione Comunale abbia mai effettuato, fin dalla prima localizzazione dell’impianto, gli accertamenti di cui alla Circolare Ministero Sanità del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459.  Il fatto che la giurisprudenza sopra citata preveda che il Sindaco nell’accertare la tollerabilità sanitaria di determinate attività ed impianti, sia “ausiliato” dalla struttura sanitaria competente  significa che comunque spetta al Sindaco attivare questo ausilio e spetta al Sindaco tradurlo in atti amministrativi.



VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA PER  MODIFICA SOSTANZIALE NELLA PROCEDURA DI AIA
La  Determinazione Dirigenziale Arpae n. 4239 del 04/08/2017, con la quale è stata rilasciata l'ultima AIA, ha riguardato una modifica non sostanziale dell’impianto ai sensi della normativa vigente in materia.
In realtà considerato che l’AIA del 2017 nasce dal riconoscimento di una non adeguatezza delle prescrizioni autorizzatorie precedenti, andava applicata la normativa sulla revisione dell’AIA intesa come una vera e propria nuova AIA. In questo modo si sarebbero potuti applicare passaggi procedurali ed istruttori che invece così sono stati totalmente violati.
In  particolare
1.      parere sanitario del sindaco
2.      valutazione delle alternative tecniche e parametro salute
3.      relazione di riferimento

Il Parere Sanitario del Sindaco (previsto dal comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006) è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale.

Il Parere Sanitario deve contenere:
1. una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto, attraverso:
-       una valutazione delle emissioni inquinanti dell’impianto
-       una valutazione delle ricadute inquinanti in aria, acqua e suolo
-       simulazioni sui tassi di mortalità e morbilità determinati da tali ricadute  
2. una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
3. una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
4. una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
5. prescrizioni conseguenti alle valutazioni di cui ai punti precedenti


Valutazione delle alternative tecniche e parametro salute

In altri termini si trattava e si tratta di valutare le alternative tecnico gestionali (tenendo conto delle Migliori tecnologie disponibili - MTD) della installazione, scegliendo quelle più adeguata al quadro sanitario emerso dal Parere del Sindaco oltre dalla istruttoria di AIA e non solo ai report della UE e linee guida nazionali in materia. Questo è permesso dallo strumento amministrativo della norma di qualità ambientale  (lettera i-nonies articolo 5 DLgs 152/2006) che non è altro che una serie di prescrizioni innovative, rispetto alla legge,  e specifiche per il sito in questione.

Questa Valutazione  delle Alternative Tecnico Gestionali  è disciplinata dal Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad AIA).

Invece da parte del Comune ci sono stati solo pareri rilasciati da parte del Comune di Borgo Val di Taro in relazione alla conformità urbanistica sia in sede di rinnovo dell’AIA (2013) che in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (2016) 
Niente di quanto sopra descritto è stato svolto nelle istruttorie che hanno portato al rilascio delle varie AIA dal 2007 al 2016 e 2017.
  

La Relazione di Riferimento

Secondo la lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) la Relazione di Riferimento ha per contenuto: “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”
La Relazione di Riferimento quindi ha una doppia funzione:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie

La Relazione di riferimento è obbligatoria anche per gli impianti esistenti assoggettati ad AIA.

Sia nell’AIA 2017 che anche in quella del 2016 (quest’ultima considerata da Arpae come modifica sostanziale) non c’è alcun accenno alla Relazione di riferimento. Nel rapporto istruttorio allegato all’AIA 2016 (D.D. 23/9/2016 n. 3468: condizioni della autorizzazione integrata ambientale) il paragrafo  “D.3.15 Gestione del fine vita dell’impianto” fa riferimento a documentazione da produrre successivamente in palese contrasto con quanto previsto dalla normativa sopra descritta.



VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL  PARAMETRO SALUTE  NELLA PROCEDURA  DI VIA
Il procedimento di verifica di VIA applicato all’impianto in oggetto (Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna  n.1447 del 12 settembre 2016)  ha totalmente rimosso un altro aspetto tipico delle procedure di VIA. L’esame dell’impatto sulla salute dei cittadini interessati dal progetto da valutare.

il parametro salute deve essere valutato anche in sede di screening (verifica di assoggettabilità a VIA) come risulta dall’allegato V Parte II del DLgs 152/2006 sui “disturbi ambientali”, mentre la nuova Direttiva del 2014 ha modificato la Direttiva quadro 2011/92/UE introducendo all’allegato III anche “il rischio per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico)” tra i parametri da valutare per decidere se applicare o meno la procedura ordinaria di VIA.

Su come definire questo Parametro salute si vedano le linee guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) nei procedimenti di VIA-VAS-AIA del sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente  e dell’Ispra pubblicata nel 2015.
Le linee guida fanno riferimento alla sezione F (Salute Pubblica NOTA 1) all’allegato 2 al Dpcm 27/12/1988. QUINDI le suddette linee guida con tale allegato COSTITUISCONO PARAMETRO ISTRUTTORIO per valutare il parametro salute pubblica nelle procedura di VIA VAS e AIA anche se il dpcm 27/12/1988 è stato abrogato recentemente.
In particolare due sono i punti di dette linee guida non presi in considerazione nel caso in esame
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
 b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera



VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO 2015 SU CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA DELLE REGIONI
Si tratta delle linee guida che le Regioni devono seguire per applicare i criteri di verifica di assoggettabilità  a VIA ex allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006.
Non risulta dallo Studio di Impatto Ambientale Preliminare che tali linee guida siano state prese in considerazione in particolare per i criteri:
a) utilizzazione del territorio e ricchezza relativa qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali
b) localizzazione in vicinanza centro abitato
c) estensione dell’impatto in termini geografici e di popolazione
d) reversibilità dell’impatto.

Nello Studio di Impatto Ambientale Preliminare presentato da Laminam si sostiene, pagina 88, che l’impianto: “si trova in un’area artigianale e industriale quindi fuori dal centro abitato.”. In tal modo si confonde (volutamente ?) la destinazione funzionale dell’area interessata dall’impianto con l’impatto potenziale verso le residenze lontane poche centinaia di metri.

Si ricorda che il Consiglio di Stato, sentenza 1272/2013,  ha chiarito che la distanza dalle zone residenziali deve essere: “analiticamente giustificata mediante apposite tavole riflettenti l’impatto dell’impianto e/o attività”. Questo quindi non è stato fatto.

Tutto ciò è ancora più grave se si considera che rispetto all’impianto Laminam si trovano abitazioni tra le 200-300 ed i 400-500 metri di distanza a seconda se si consideri la distanza dai limiti proprietà o dal centro della ceramica e scuole e campi da gioco entro i 700-800 m ed i 900-1000 m, con gli stessi criteri.
In pratica tutte le principale Scuole di Borgotaro, tranne le Elementari del capoluogo, hanno una distanza non superiore al km rispetto ad una Azienda Insalubre di Prima Classe.
Approssimando l’Ospedale S. Maria si trova a soli circa 1.5 Km dalla stessa.
La scuola materna Marchini Camia del quartiere S. Rocco, che ospita bambini dai 3 ai 5 anni, è poi a circa 680 m.

Tutto questo è ulteriormente aggravato dalla dichiarazione di ARPAE che nell’Allegato 1  all’AIA 2017  segnala che nella zona di interesse ”il vento proviene prevalentemente da Nord-Est o da Est-Nord-Est; Per circa ¼ dell’anno l’inversione termica è significativa”.

NON è stato adeguatamente valutato neppure un altro criterio delle suddette linee guida: sensibilità ambientale del sito interessato con siderato che
Centro di Borgotaro è insediamento tutelato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.
Infine a conferma della superficialità dello svolgimento della procedura di screening (verifica di assoggettabilità a VIA) si veda la mancata presa in considerazione del parametro di cui alla lettera i) punto 2 allegato V Parte II al DLgs 152/2006: “i) territori con produzione agricole di particolare qualità e tipicità di cu all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228”.



MANCATA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Nello Studio di Impatto Ambientale Preliminare, presentato  nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), a pagina 10 si afferma che rispetto al PRG del Comune di Borgo Val di Taro l’area, interessata dalle modifiche impiantistiche oggetto della procedura: “risulta classificata come “Zona artigianale e industriale di espansione” (rif. Art. 27 norme di attuazione P.R.G.) e compresa tra le aree produttive (zone “D”).

L’articolo 27 delle norme di attuazione del PRG comunale prevede che interventi in queste zone richiedano UN PIANO ATTUATIVO.
Il PRG del Comune di Borgo Val di Taro non risulta, essendo stato approvato con delibera
della Giunta Regionale n° 589 del 22.4.1997, abbia avuto una procedura di VAS neppure nella forma semplificata della procedura di verifica di assoggettabilità.
La Corte di Giustizia, con sentenza 10 settembre 2015, causa C‑473/14, ha affermato che un piano attuativo di un piano generale, che non ha avuto in precedenza una VAS, deve avere quanto una verifica di assoggettabilità a VAS. Questo non è avvenuto nel caso in esame.

Non solo ma nel caso specifico il piano attuativo ai sensi dell’articolo 27 delle NTA del PRG del Comune di Borgo Val di Taro contiene un progetto sottoponibile a VIA quindi secondo la lettera a) comma 2 articolo del DLgs 152/2006 un piano siffatto deve andare a VAS ordinaria senza passare dalla verifica di assoggettabilità.


[NOTA 1] F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso: 
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto; 
b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera; 
c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione; 
d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari; 
e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte; 
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti; 
g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.
 

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