Da
tempo seguo vari impianti che producono forti disagi per emissioni odorigene
non adeguatamente regolamentate dalle autorità competenti. Alcune regioni hanno
normato le emissioni odorigene ma sono una minoranza (Lombardia, Provincia di
Trento,Piemonte, Puglia). Nelle situazioni che seguo anche quando la
problematica degli odori viene affrontata ciò avviene con monitoraggi
estemporanei senza adeguate procedure di verifica e di sanzionamento se non la
generica fattispecie (ma sempre utile se applicata correttamente) dell’articolo
674 codice penale: getto di cose pericolose, che però prevede sanzioni limitate quindi non efficacissime per situazioni di grave disagio come quelle che seguo direttamente.
Occorre
dire che la problematica, soprattutto per le Regioni senza una normativa ad
hoc, è stata utilmente affrontata dalla giurisprudenza a cominciare da quella
della Cassazione
In
più ci sono i poteri dei Sindaci in
materia di industie insalubri spesso non esercitati vedi QUI.
Nella vigente normativa gli odori rientrano, sia pure indirettamente, nella definizione di
inquinamento atmosferico. Infatti leggendo la definizione ex lettera a) comma 1 articolo 268 DLgs 152/2006 si rileva che, pur non essendo direttamente citate, come anche l’emissione di sostanze odorigene, e la
relativa immissione di odori molesti nell’ambiente, possano costituire: "pericolo
per la salute o per l’ambiente e/o compromettere gli usi legittimi
dell’ambiente stesso".
Non
solo ma per impianti che pur non richiedendo ex lege una specifica procedura di
autorizzazione alle emissioni inquinanti come i depositi petroliferi, è prevista la possibilità di imporre prescrizioni. Infatti il vigente comma 10
articolo 269 delDLgs 152/2006 recita: “ 10. Non sono
sottoposti ad autorizzazione gli impianti di
deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I
gestori sono comunque tenuti ad adottare
apposite misure per contenere le emissioni
diffuse ed a rispettare le
ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per
le medesime finalità, con apposito provvedimento
dall'autorità competente”
Però
mancava una norma nazionale che sistematizzasse le procedure per controllare le
emissioni odorigene dai diversi impianti e attività potenzialmente inquinanti.
LA NOVITÀ INTRODOTTA
DL DLGS 183/2017
Il DLGS 183/2017 (Attuazione della direttiva (UE)
2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015,
relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro
normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera) ha introdotto un nuovo articolo nel testo
unico ambientale (Parte V relativa alla tutela della qualità dell’aria e alla
disciplina delle emissioni aeriformi). Si tratta dell’articolo 272-bis.
Premessa le
autorità competenti
Una precisazione quando nelle norme citate
di seguito, nel presente post, si fa riferimento alle autorità competenti, per capire a quali enti specifici ci
si rapporta occorre vedere la normativa delle singole regioni e come questa
abbia ripartito le funzioni anche in materia di emissioni aeriformi tra Regione,
Città Metropolitane/Province, Comuni e Arpa.
In Liguria dette competenze restano alle
Città Metropolitane e Province secondo la legge regionale 15/2015. In Emilia
Romagna per fare un altro esempio le competenze autorizzatorie sono state in
parte affidate alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.
COSA POSSONO FARE LE REGIONI E LE ALTRE
AUTORITÀ COMPETENTI PER TUTELARE I CITTADINI DALLE EMISSIONI ODORIGENE CON LA
NUOVA NORMATIVA
Misure per la
prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene
Secondo il nuovo articolo
272-bis del DLgs 152/2006 la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione
e la limitazione delle emissioni
odorigene a tutti gli impianti
ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.
Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle
caratteristiche degli impianti
e delle attività presenti nello
stabilimento e delle
caratteristiche della zona interessata:
a)
valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze
odorigene;
b)
prescrizioni impiantistiche e
gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi
un potenziale impatto odorigeno, incluso
l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c)
procedure volte a
definire, nell'ambito del
procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della
presenza di ricettori sensibili
nell'intorno dello stabilimento;
d) criteri
e procedure volti
a definire, nell'ambito
del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse
in unità
odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene
dello stabilimento;
e) specifiche
portate massime o
concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita'
odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello
stabilimento,
Inoltre resta fermo, in
caso di disciplina regionale,
il potere delle autorizzazioni di stabilire valori
limite più severi con le modalità previste
all'articolo 271 del DLgs 152/2006. Quali sono le modalità?
1.
valutare misure più restrittive nel caso che dai piani e programmi di qualità
dell'aria previsti dalla vigente normativa emergano criticità ambientali e
sanitarie.
2.
regolamentare i periodi di malfunzionamento e arresto degli impianti
3.
nel caso di emissione di sostanza classificate come cancerogene e tossiche per
l’organismo umano stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle
quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano
anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi
valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di
massa annuali.
4. stabilire nella, per
il monitoraggio delle emissioni
anche odorigene di competenza del
gestore, l'esecuzione di
misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di
sistemi di monitoraggio basati su
metodi in continuo
Provvedimenti
amministrativi e sanzioni penali in caso di violazioni di limiti di emissione e
prescrizioni
1.
prevedere se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il
rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere
informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la
cessazione delle attività o altre prescrizioni.
2.
se si realizza quanto previsto al punto 1 occorre applicare la procedura di cui
al comma 20-ter dell’articolo 271. Secondo questa procedura il gestore deve
procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali
casi, l'autorità competente impartisce
al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un
termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La
continuazione dell'esercizio non é in tutti i casi concessa se la non
conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un
pericolo per la salute umana o un
significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso
in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si
applica, per tale inadempimento, la sanzione
prevista all'articolo 279, comma 2 [NOTA 1].
3. il
reato ex articolo 279 si applica anche
se si accerta una difformità tra i
valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di
analisi o di
sistemi di monitoraggio
in continuo delle emissioni
Poteri di
ordinanza delle autorità competenti
Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati da Arpa e ASL, la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile,
sempre che tali prescrizioni non possano
essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La
cessazione dell'esercizio dell'impianto
deve essere sempre disposta se la
non conformità può determinare un
pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della
qualità dell'aria a livello locale
CONCLUSIONI
La nuova normativa se
applicata può affrontare numerose situazioni di inquinamento da odori ad oggi
non adeguatamente autorizzate, controllate e sanzionate. Penso tra i casi che
seguo:
1. Impianto trattamento
rifiuti località Saliceti nel Comune di
Vezzano Ligure (SP)
2. Impianto di produzione
prodotti ceramici Laminam nel Comune di
Borgo Val di Taro (PR)
3. Depositi di prodotti
petroliferi del Fegino e di Multedo (Ge)
4. Impianto gestione
rifiuti della Volpara (Ge)
5. Impianto bitumi
Scarperia e San Piero (FI)
Ma sono solo degli esempi ovviamente
sicuramente esistono molti altri casi in giro per l’Italia.
"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i
valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione,
dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani
e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni
altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i
valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata
ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina
tale autorizzazione."
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