venerdì 2 marzo 2018

Nuova legge sulle emissioni odorigene. Ora applichiamola ai casi concreti!


Da tempo seguo vari impianti che producono forti disagi per emissioni odorigene non adeguatamente regolamentate dalle autorità competenti. Alcune regioni hanno normato le emissioni odorigene ma sono una minoranza (Lombardia, Provincia di Trento,Piemonte, Puglia). Nelle situazioni che seguo anche quando la problematica degli odori viene affrontata ciò  avviene con monitoraggi estemporanei senza adeguate procedure di verifica e di sanzionamento se non la generica fattispecie (ma sempre utile se applicata correttamente) dell’articolo 674 codice penale: getto di cose pericolose, che però prevede sanzioni limitate quindi non efficacissime per situazioni di grave disagio come quelle che seguo direttamente.


Occorre dire che la problematica, soprattutto per le Regioni senza una normativa ad hoc, è stata utilmente affrontata dalla giurisprudenza a cominciare da quella della Cassazione
(vedi QUI) ma anche del Consiglio di Stato (vedi QUI).
In più ci sono i poteri dei Sindaci in materia di industie insalubri spesso non esercitati vedi QUI.

Nella vigente normativa gli odori rientrano, sia pure  indirettamente, nella definizione di inquinamento atmosferico. Infatti leggendo la definizione ex lettera a) comma 1 articolo 268 DLgs 152/2006  si rileva che, pur non essendo direttamente citate, come anche  l’emissione di sostanze odorigene, e la relativa immissione di odori molesti nell’ambiente, possano costituire: "pericolo per la salute o per l’ambiente e/o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente stesso".

Non solo ma per impianti che pur non richiedendo ex lege una specifica procedura di autorizzazione alle emissioni inquinanti come i depositi petroliferi, è prevista la possibilità di imporre prescrizioni. Infatti il vigente comma 10 articolo 269 delDLgs 152/2006 recita: “ 10. Non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione  gli  impianti  di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I  gestori  sono comunque  tenuti  ad  adottare  apposite  misure  per  contenere   le emissioni  diffuse  ed  a  rispettare   le   ulteriori   prescrizioni eventualmente disposte,  per  le  medesime  finalità,  con  apposito provvedimento dall'autorità competente

Però mancava una norma nazionale che sistematizzasse le procedure per controllare le emissioni odorigene dai diversi impianti e attività potenzialmente inquinanti.



LA NOVITÀ INTRODOTTA DL DLGS 183/2017
Il DLGS 183/2017 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera) ha introdotto un nuovo articolo nel testo unico ambientale (Parte V relativa alla tutela della qualità dell’aria e alla disciplina delle emissioni aeriformi). Si tratta dell’articolo 272-bis.

Premessa le autorità competenti
Una precisazione quando nelle norme citate di seguito, nel presente post, si fa riferimento alle autorità competenti, per capire a quali enti specifici ci si rapporta occorre vedere la normativa delle singole regioni e come questa abbia ripartito le funzioni anche in materia di emissioni aeriformi tra Regione, Città Metropolitane/Province, Comuni e Arpa.
In Liguria dette competenze restano alle Città Metropolitane e Province secondo la legge regionale 15/2015. In Emilia Romagna per fare un altro esempio le competenze autorizzatorie sono state in parte affidate alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.


COSA POSSONO FARE LE REGIONI E LE ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI PER TUTELARE I CITTADINI DALLE EMISSIONI ODORIGENE CON LA NUOVA NORMATIVA

Misure per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene
Secondo il nuovo articolo 272-bis del DLgs 152/2006 la normativa regionale o le autorizzazioni  possono prevedere misure per la  prevenzione  e  la limitazione delle emissioni odorigene a tutti gli impianti  ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.

Tali misure possono anche includere, ove  opportuno, alla luce delle caratteristiche  degli  impianti  e  delle  attività presenti  nello  stabilimento  e  delle  caratteristiche  della  zona interessata:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni   impiantistiche   e   gestionali   e   criteri localizzativi per impianti  e per attività  aventi  un  potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo  di attuazione di  piani di contenimento;
c) procedure  volte  a  definire,  nell'ambito  del  procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione  della  presenza  di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
d)  criteri  e  procedure  volti  a  definire,  nell'ambito   del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni  massime di emissione odorigena espresse in  unità  odorimetriche  (ouE/m³  o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e)  specifiche  portate  massime  o  concentrazioni  massime   di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

Inoltre resta fermo, in caso di  disciplina  regionale,  il potere delle autorizzazioni di stabilire valori  limite  più  severi con le modalità previste all'articolo 271 del DLgs 152/2006. Quali sono le modalità?
1. valutare misure più restrittive nel caso che dai piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa emergano criticità ambientali e sanitarie.
2. regolamentare i periodi di malfunzionamento e arresto degli impianti
3. nel caso di emissione di sostanza classificate come cancerogene e tossiche per l’organismo umano stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.
4. stabilire nella,  per  il  monitoraggio delle emissioni anche odorigene di competenza del  gestore,  l'esecuzione  di  misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo  di  sistemi  di monitoraggio basati su metodi in continuo


Provvedimenti amministrativi e sanzioni penali in caso di violazioni di limiti di emissione e prescrizioni
1. prevedere se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni.
2. se si realizza quanto previsto al punto 1 occorre applicare la procedura di cui al comma 20-ter dell’articolo 271. Secondo questa procedura il gestore deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi,  l'autorità competente impartisce al gestore prescrizioni  dirette  al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio  dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non é in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo  per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2 [NOTA 1].
3. il reato ex articolo 279   si applica anche se si accerta una difformità  tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di  metodi di campionamento e  di  analisi  o  di  sistemi  di  monitoraggio  in continuo delle emissioni


Poteri di ordinanza delle autorità competenti
Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati da Arpa e ASL, la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della  conformità nel più breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione  dell'esercizio dell'impianto  deve essere sempre disposta se la non conformità può  determinare  un  pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento  della  qualità dell'aria a livello locale


CONCLUSIONI
La nuova normativa se applicata può affrontare numerose situazioni di inquinamento da odori ad oggi non adeguatamente autorizzate, controllate e sanzionate. Penso tra i casi che seguo:
1. Impianto trattamento rifiuti località Saliceti  nel Comune di Vezzano Ligure (SP)
2. Impianto di produzione prodotti ceramici Laminam  nel Comune di Borgo Val di Taro (PR)
3. Depositi di prodotti petroliferi del Fegino e di Multedo (Ge)
4. Impianto gestione rifiuti della Volpara (Ge)
5. Impianto bitumi Scarperia e San Piero (FI)

Ma sono solo degli esempi ovviamente sicuramente esistono molti altri casi in giro per l’Italia.



"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione."


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