La
Presidente della Autorità di Sistema Portuale dopo la sentenza del Consiglio di
Stato n. 1619/2018 (vedi QUI) che ha respinto il ricorso contro le modalità di attuazione
del PRP da parte della associazione ambientalista Verdi Ambiente e Società, con
toni arroganti minaccia di chiedere risarcimenti danni contro gli ambientalisti
che a suo dire “fermerebbero lo sviluppo del porto di Spezia”.
Voglio
ricordare alla Presidente della Autorità Portuale che l'istituzione che
presiede non è di sua proprietà sia pure "pro tempore", che la costa
della città di Spezia non è di sua proprietà e neppure degli operatori portuali ma data in concessione. Voglio altresì ricordare che ricorrere conto un
provvedimento della autorità pubblica è un diritto costituzionale e che i costi
del ricorsi compresa la eventuale non compensazione delle spese legali sono
l'unico vero strumento costituzionale per far pagare chi perde la causa come, peraltro, è
avvenuto con la recente sentenza del consiglio di stato, se la legga nella parte finale signora Presidente!
Quindi cara signor Presidente i suoi annunci arroganti sui danni da far pagare agli ambientalisti per "presunti" blocchi allo sviluppo del porto non hanno alcun fondamento.
Se
il PRP non è stato attuato fino ad ora è principalmente responsabilità degli
enti che lo hanno voluto. Anzi sarebbe da sottolineare la vicenda dei dragaggi
fermi per l'inchiesta della magistratura.
Li
si ci sarebbe da intervenire per chiedere i danni alla ditta che ha violato le
prescrizioni di dragaggio producendo un danno a tutto il golfo e alle attività
presenti, ma anche ai dirigenti della AP e agli enti di controllo che non hanno
impedito lo scempio del dragaggio stigmatizzato da una sentenza della Cassazione!
Vuol
chiedere i danni? Guardi prima di tutto in casa sua quindi!
SECONDO CONSIGLIO
CHE FORNISCO ALLA SIGNORA PRESIDENTE: si vada a
rileggere le prescrizioni di VIA e la delibera del Consiglio Regionale che
approvarono il PRP. In particolare le seguenti:
1. Quelle sulla fascia di rispetto (in gran parte non attuate) vedi QUI.
2. Quelle sulle procedure e
gli strumenti di attuazione del PRP che affermano “Le
Norme di attuazione del PRP risultano per un verso, come afferma la stessa
Relazione illustrativa, generiche, nel senso che l’attuazione degli interventi
previsti è demandata a ”Schemi di assetto urbanistico” che vengono prescritti
per tutti gli Ambiti considerati dal Piano” questi Schemi
di assetto urbanistico costituiscono strumenti urbanistici attuativi del piano
quadro (il PRP) e
dovranno (come afferma la sopra citata delibera regionale”: “……riportare per ciascun ambito la relativa
disciplina di intervento in termini di destinazione d’uso, parametri e modalità
attuative, flessibilità delle relative indicazioni.”
Come ho
spiegato QUI e, più
recentemente QUI la
giurisprudenza costituzionale e comunitaria conferma che questi strumenti
urbanistici attuativi devono essere sottoposti a procedura di VAS con la
partecipazione della comunità locale nelle sue diverse articolazioni.
Questi
strumenti devono essere sottoposti a VAS non perché possano costituire varianti
generali al PRP ma per due ragioni ben spiegate dalla giurisprudenza
costituzionale, comunitaria ed amministrativa:
2.1.il PRP da cui discendono gli schemi di assetto urbanistico non ha
mai avuto una VAS ma solo una VIA, mentre ora la VAS è obbligatoria per i PRP e
le loro varianti.
2.2. gli interventi di nuove banchine sono assoggettabili a verifica
di assoggettabilità a VIA come d’altronde è avvenuto per l’ampliamento del Molo
Garbaldi trattato nella sentenza recentissima del Consiglio di Stato
Nessuno dei
due punti è stato preso in considerazione nel ricorso al TAR e al Consiglio di
Stato poi sfociati nella sentenza che sappiamo che ovviamente non si è pronunciata su queste due problematiche procedurali, quindi sarebbe interessante
capire le intenzioni della Autorità di Sistema Portuale su entrambi.
Peraltro
occorre dire che le nuove linee
guida CLSP (vedi QUI) approvate in
conferenza Stato Regioni dopo la riforma della legge quadro sui porti del 2016,
non a caso hanno introdotto un terzo strumento per verificare l’iter
procedurale nel caso di modifiche al PRP: quello della Variante Stralcio.
Ciò conferma la inadeguatezza delle vecchie linee guida applicate al caso in
esame nella sentenza del Consiglio di Stato. Ovviamente le nuove linee guida
non sono applicabili all’attuale PRP ma sono indicative di una tendenza di
fondo che richiede una maggiore attenzione valutativa alle modifiche che intervengono
sui piani regolatori. Secondo le nuove linee guida infatti la Variante Stralcio
consiste in “modifiche che non riguardano i contenuti sistemici del PRP”. Indiscutibile che la modifica al Molo
Garibaldi trattato nella sentenza del Consiglio di Stato sarebbe rientrata
nella Variante Stralcio e non nell’adeguamento tecnico funzionale se le nuove
linee guida fossero state applicabili. Questo giusto per sottolineare la non
assoluta fondatezza di merito (non formale ovviamente) delle dichiarazioni
trionfalistiche della Presidente dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla “bontà”
delle procedure seguite per attuate il PRP spezzino fino ad ora.
INFINE VOGLIO RICORDARE alla smemorata Presidente della
Autorità di Sistema Portuale altri due atti ufficiali rimossi già dal suo
predecessore senza alcuna motivazione formale
L’ordine del
giorno del Consiglio Regionale del 19/2/2006 che prevedeva la costituzione di un Tavolo di
concertazione sulla attuazione del Piano Regolatore del Porto approvato dal
Consiglio Regionale. Secondo l’odg il tavolo avrebbe dovuto:
“ promuovere, un apposito
accordo di programma con l’Autorità Portuale competente e gli enti locali
interessati finalizzato a definire il percorso politico amministrativo che
accompagnerà l’approvazione – realizzazione delle diverse fasi del PRP , in
coerenza con quanto previsto dal giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente
relativamente alla natura di piano quadro del PRP;……”.
Il verbale del
Tavolo di concertazione sull’attuazione del PRP del 30/11/2009 si affermava quanto segue:
1. per ognuno dei 10
ambiti del PRP doveva essere definito uno schema di assetto urbanistico
2. prima dell’inizio
di qualsiasi intervento negli ambiti doveva essere verificata ( a cura del
Ministero dell’Ambiente con il supporto dell’Arpal e dell’Ispra) l’attuazione
di tutti gli interventi di mitigazione indicati nelle integrazioni forniti
dall’A.P. alla Regione in sede di approvazione del PRP;
3. la definizione dei
programmi di monitoraggio, ex ante ed ex post, sulla base di indicatori
ambientali idonei, per la verifica degli effetti ambientali ed in particolare
dell’inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
4. definizione di
procedure di partecipazione/informazione da parte dei soggetti interessati e
della popolazione, per ogni singolo intervento e ambito;
5. sulla base della
verifica di cui al punto 2 dimostrare a cura dell’AP la coerenza dei risultati
di tale verifica con le azioni/progetti previsti nelle diverse aree del PRP.
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