lunedì 12 febbraio 2018

Deposito GPL nel porto di Chioggia: un progetto inadeguato nel merito e nella procedura


Il Progetto di deposito di GPL nel porto di Chioggia è l’ennesima dimostrazione di come le procedura di VIA ed in particolare quella di Verifica di assoggettabilità a VIA siano sempre più trasformate in procedure di compatibilizzazione ambientale di progetti decisa a priori a prescindere dalla specificità del sito, dai parametri di legge, dalla giurisprudenza in materia come pure dal consenso della popolazione locale.

D’altronde come ho avuto spesso modo di ribadire: Valutare non è decidere ma mettere il decisore in grado di ponderare tutti gli interessi in gioco nella decisione finale, coinvolgendo la comunità locale e rispettando la percezione sociale del rischio legato al progetto da valutare prima e da approvare poi.
Invece la VIA viene vissuta tutt’ora come un mero atto autorizzatorio tra tanti rimuovendo il suo carattere di processo di valutazione preventiva degli impatti ambientali e sanitari di un progetto sulla base di scenari alternativi: di sito ma anche di tecnologia compresa l'opzione zero.

Contro questo progetto è nato un Comitato di cittadini attivi che ha tenuto lo scorso 9 febbraio una affollata assemblea pubblica. Quella che segue è la sintesi della mia relazione. La stesura completa della Relazione è stata consegnata ai rappresentanti del Comitato.


LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DEPOSITO DEL GPL DI CHIOGGIA
Allo stato attuale abbiamo:   
1. una verifica di assoggettabilità che si è conclusa senza applicare la VIA ordinaria al progetto
2. l’autorizzazione interministeriale dei Ministeri dello Sviluppo e delle Infrastrutture
3. il Nulla Osta di Fattibilità previsto dalla normativa Seveso (versione II ma è in vigore dal 2015 la versione III)
4. l’Intesa della Regione sul progetto.  

Però anche negli atti ufficiali ci sono mancanze e contraddizione, infatti:
1. manca la concessione demaniale
2. La Capitaneria di porto ha posto delle questioni sulla sicurezza del traffico  e soprattutto ha ricordato che il progetto richiederebbe una variante al PRP

Questo è il quadro sintetico, sotto il profilo amministrativo che ho potuto analizzare dalla documentazione che mi è stata prodotta.

Vediamo  vizi procedurali e le lacune istruttorie di questo progetto.


LA NON CONFORMITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO
Il fatto che il Progetto non sia conforme sia al Piano Regolatore del Porto di Chioggia che al PRG  comunale avrebbe dovuto comportare due conseguenze sotto il profilo della procedura da seguire:
1. l’approvazione di una Variante al PRP di Chioggia previa intesa con il Comune
2. l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a tale Variante. Per capire sinteticamente in cosa consista la VAS vedi QUI.



LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
La VAS applicabile è quella ordinaria non la più blanda verifica di assoggettabilità perché il progetto in questione è sottoposto a VIA.
Peraltro la VAS si doveva applicare anche se l’intervento non fosse considerato variante al PRP. Infatti le norme attuative del PRG comunale in relazione alle aree interessate dal progetto in esame  prevedono l'obbligo, per i nuovi interventi, che i privati presentino Piani Urbanistici Attuativi [NOTA 1].
La VAS è applicabile anche ai Piani attuativi di Piani generali che non hanno avuto la VAS (nel caso in esame sia il PRG di Chioggia che il PRP ).

La VAS quindi andava applicata, per più motivi,  e non è stato fatto. Questa lacuna procedurale ha prodotto a mio avviso una illegittimità del procedimento che potrebbe essere rivista in sede di autotutela dalla Città Metropolitana di Venezia che ha rilasciato il provvedimento di mancata applicabilità della VIA al progetto di deposito in esame. 



PERCHÉ IL PROCEDIMENTO DI VIA DEVE ESSERE  RIAPERTO
Dall’esame della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di deposito di GPL risulta la non adeguata valutazione:
1. dell’impatto ambientale della non conformità urbanistica del progetto che è stata anzi rimossa
2. dell’impatto sulla salute del progetto in relazione in primo luogo alla mancata analisi dello stato reale sanitario della popolazione interessata, limitandosi ad una analisi generica (di tipo ambientale non sanitario) delle potenziali emissioni dal progetto
3. di tutti i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA come elencati nell’allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e definiti nelle Linee guida del Decreto 30 Marzo 2015. In particolare : localizzazione, estensione impatto potenziali, rischio di incidente.

Quindi la procedura di VIA deve essere riaperta al fine di poter applicare la VIA Ordinaria coordinata con la VAS come descritto in precedenza nella presente Relazione.

Se la Città Metropolitana, come richiesto dal Comitato NO deposito GPL e dal Comune di Chioggia, riaprisse il procedimento di VIA (ordinaria e non di verifica di assoggettabilità) dovrebbe essere contemporaneamente aperto il procedimento di VAS considerato quanto sopra scritto sulla necessaria variante al PRP.




Premessa i passaggi procedurali previsti per l’autorizzazione di impianti soggetti alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti
1. Rapporto di sicurezza preliminare
2. Nulla osta di fattibilità da parte del CTR   valutazione del progetto  delle  attivita'  soggette  al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Rapporto di sicurezza definitivo  dopo rilascio del NOF
4. Piano di emergenza interno
5. Piano di emergenza esterno
6. Controllo di urbanizzazione (documento RIR allegato al Piano urbanistico Comunale per verificare la compatibilità delle destinazione urbanistiche esistenti e future con la presenza di un impianto soggetto alla normativa Seveso)


Le violazioni della normativa Seveso
Le prescrizioni del provvedimento della Città metropolitana di Venezia che ha escluso l’applicazione della VIA al progetto in esame prevedono tra l’altro la necessità di predisporre un piano di sicurezza per la navigazione nel porto di Chioggia.

Questa prescrizione dimostra che la istruttoria che ha portato al Nulla Osta di Fattibilità (previsto dalla normativa Seveso) è incompleta ma nonostante tutto è stato dato via libera al progetto anche con l’apposita autorizzazione Ministeriale ricordata all’inizio di questo post.

Risulta, inoltre, con chiarezza una palese contraddizione tra la normativa di riferimento per lo svolgimento della istruttoria sulla sicurezza dell’impianto prospettato in rapporto anche alle caratteristiche del territorio circostante e la documentazione concretamente prodotta per il rilascio del NOF.  Contraddizione confermata proprio dai pareri della Capitaneria di Porto che ammettono la non adeguata valutazione della attuale situazione urbanistica dell’area interessata dal progetto come pure della trasformazione del porto di Chioggia (se venisse realizzato il deposito GPL) in un porto industriale e petrolifero che richiederebbe un Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale aggiornato (come previsto dalla legge quadro sui porti)  ed un Piano di emergenza portuale come definito dalla linee guida del sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (vedi QUI)

Infatti l’istruttoria che ha portato  al Nulla Osta di Fattibilità del Comitato Tecnico Regionale (compreso il Rapporto di Sicurezza presentato dal proponente del deposito di GPL)  prende in considerazione solo due tipologie di eventi incidentali:
1. fuoriuscita del gpl dalle autobotti
2. fuoriuscita dallo scarico delle navi gasiere in sede di deposito.

Quindi si rimuovono completamente i rischi legati al traffico portuale e al rilascio in mare del materiale trasportato dalle navi gasiere anche per collisione. 



NORMATIVA SEVESO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
La procedura non ha tenuto conto dei contenuti completi che deve avere la Scheda Informativa del Pubblico ( si veda il Dpcm 16/2/2007)
Non solo ma la istruttoria per il rilascio del NOF non ha minimamente tenuto conto dei principi di coinvolgimento del pubblico  previsti sia dalla Direttiva Seveso III ma anche dalla  Direttiva 90/313/CEE sulla informazione e partecipazione del pubblico.
L’articolo 14 della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) prevede che, ad esempio, il Rapporto di sicurezza sia messo a disposizione del pubblico. Non solo ma l’articolo 15 di detta Direttiva prevede che, in relazione ai progetti che possono produrre rischi di incidenti rilevanti, al pubblico interessato sia offerta una tempestiva opportunità di esprimere il suo parere prima della decisione finale.
Queste norma erano in vigore anche con la Direttiva Seveso II. Infatti il DLgs  334/1999 (che ha attuato la Direttiva 96/82/CE c.d  Seveso II) agli articoli 22 e 23 prevedeva già i suddetti obblighi in materia sia di informazione che di partecipazione preventiva del pubblico. Inutile dire che nel caso in esame nulla di tutto questo è stato rispettato.



Rimosso completamente dalla istruttoria Seveso. Anche alla luce della normativa sulle infrastrutture critiche (DLGS 11 aprile 2011, n. 61 ( Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione).
Infatti analizzando detta normativa questo impianto, all’interno della istruttoria Seveso, andava valuto anche sotto il profilo del rischio terrorismo. Se analizziamo i parametri per far rientrare gli impianti nella definizione di infrastruttura critica questi potrebbero sicuramente riguardare il caso in esame.



La Concessione Demaniale è prevista dall’articolo 52 del Codice della Navigazione.
Secondo la Circolare n. 52 del 10/7/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
1. la concessione deve essere rilasciata massimo entro 30 giorni data della conferenza dei servizi decisoria sul progetto
2. la concessione ha contenuto che la rende necessariamente preliminare (prima che per un passaggio formale per il tipo di istruttoria che è richiesta per averla) infatti: “ deve contenere gli elementi essenziali per procedere alla sua valutazione sotto il profilo demaniale (generalità complete del richiedente, durata, superficie, specchi acquei occupati dalla concessione richiesta) e deve essere corredata del progetto (almeno 8 copie) , che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare.”

Ad oggi non risulta rilasciata alcuna Concessione per il progetto di deposito GPL qui esaminato.




come è noto ex articolo 5 della legge quadro sui porti (ex ante ed ex post riforma del 2016) le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.


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