Sequestrato l’impianto di trattamento rifiuti speciali
pericolosi e non in località Cerri di Follo con provvedimento chiesto dalla procura del Tribunale di Spezia e firmato dal giudice per le indagini preliminari. L’obiettivo del sequestro è quello di limitare "l’aggravamento delle
condizioni di inquinamento ambientale dell’area". Inquinamento prodotto dalle
tonnellate di rifiuti ammassati nel piazzale dell’impianto.
Purtroppo occorre dire che la situazione non era recente ma
andava avanti da anni. Gli enti competenti (Provincia per l’autorizzazione)
Comune (per la tutela sanitaria) avevano nel passato emanato diffide e
ordinanze ma senza risolvere alla radice il problema. Un impianto non adeguato
(per dimensioni e tecnologie) alla quantità e qualità di rifiuti trattati.
In realtà l'impianto non è
in grado di funzionare in sicurezza nel suo attuale modello di gestione non
sono io a a scriverlo ma lo hanno dichiarato i rappresentanti legali della
ditta che gestisce l’impianto in questione. Lo hanno dichiarato nella audizione
dei cittadini residenti, tenutasi in data 11 aprile 2017, davanti alla
commissione consiliare del Comune di Follo come riporto nella foto a fianco copia/stralcio del verbale di quella riunione.
Le prescrizioni sullo stoccaggio dei rifiuti nel piazzale dell'impianto erano le seguenti:
a) lo stoccaggio dei rifiuti potrà avvenire solo
nelle aree individuate nella planimetria pervenuta in data 18 aprile 2004
b) lo stoccaggio all’esterno dei capannoni potrà
avvenire solo in contenitori muniti di copertura.
guardate queste foto nel tempo che dimostrano come le violazioni siano ben più antiche dell'ultimo controllo effettuato …
gennaio 2015
maggio 2015
settembre 2015
aprile 2016
ottobre 2016
maggio 2017
ottobre 2017
dicembre 2017
Non solo ma questo
impianto in realtà andava fermato a prescindere dalla violazione
reiterata delle prescrizioni (già di per se
molto grave come previsto dal comma 9 [NOTA1]
articolo 29-decies del DLgs 152/2006). Infatti dal 7 luglio 2015 doveva essersi
adeguato ad una nuova autorizzazione: l’autorizzazione integrata ambientale. Se
questo non avveniva, e così è ad oggi, la
autorizzazione vigente decadeva automaticamente come affermato dalla Circolare Ministro
dell’Ambiente dello scorso 17 giugno 2015.
A quanto sopra occorre aggiungere che l'impianto non può adeguarsi alla nuova normativa e quindi non può avere la Autorizzazione Integrata Ambientale considerato il provvedimento di interdittiva che ha colpito il rappresentante legale della ditta e che non può essere aggirato trasferendo la titolarità della ditta ad una familiare come ho spiegato QUI.
CONCLUSIONI
la vicenda di questo impianto poteva e doveva essere affrontato da tempo come ho dimostrato ora senza arrivare ad un sequestro come è avvenuto ieri. Sarebbe bastato che tutti gli enti preposti (Provincia Comune Arpal ed Asl) avessero esercitato con determinazione e rigore le proprie funzioni. Così non è stato e i cittadini residenti hanno dovuto subire per anni la violazione delle prescrizioni, hanno dovuto perdere tempo della loro vita per difendere diritti che altri avrebbero dovuto tutelare e qualcuno si è pure beccato una querela per diffamazione dal Sindaco. Della serie se sei un cittadino attivo e responsabile su quello che avviene nel territorio in cui vive,le istituzioni pubbliche di vivono come fossi un corpo estraneo, un rompiballe nella migliore delle ipotesi e se possono ti mettono in difficoltà invece che tutelare la tua salute e i tuoi diritti sacrosanti.
“9. In caso di
inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di
autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di
sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede
secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.”
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.”
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