Sarò come spesso mi accade controcorrente ma a me interessa, prima ancora che discutere di questo progetto, capire tre cose:
1. come verrà impostata la bonifica dell'area della Centrale Enel. Bonifica a cui è obbligata Enel SpA in quanto soggetto inquinatore
2. quando la centrale se ne andrà sul serio con un progetto chiaro di dismissione presentato ufficialmente
3. se verrà avviata una valutazione di impatto sanitario per capire i danni alla salute prodotti fino ad ora e quindi se la discussione sul futuro dell’area verrà collegata con lo stato reale dell’inquinamento e della salute dei cittadini residenti.
Le suddette questioni devono tenersi insieme alla discussione sul futuro dell’area ecco come:
Fino ad ora ho letto
notizie confuse. L’amministrazione Comunale non si pronuncia. La Provincia non
esiste e la Regione pure.
Quale livello di
informazione attuale sullo stato di bonifica dell’area della centrale
Da parte Enel lo scorso
Marzo uscì, riportata anche dal Secolo XIX, una affermazione per cui secondo documenti Enel ma condivisi dal
Comune non ci sarà bisogno di bonificare l’area che ha interessato per anni
l’attività della centrale
Il documento in questione
è la Relazione di Riferimento
(documento previsto dalla normativa sulla AIA, l’autorizzazione che in questo
momento permette alla centrale di funzionare). Per il testo della Relazione di
Riferimento vedi QUI.
La Relazione di Riferimento quindi ha una
doppia funzione:
1. informazione
preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa
alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro
iniziale.
A tal fine il gestore
della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate
garanzie. Insomma questa relazione costringe a far entrare nella procedura di
AIA anche la storia ambientale del sito dove verrà collocata la installazione
da autorizzare.
La relazione così
conclude: le sostanze pericolose individuate in relazione all’assetto di
funzionamento della centrale non comportano possibili contaminazioni del suolo
e delle acque sotterranee escludendo quindi la presenza di sostanze pertinenti
cioè di sostanze disciplinate dal decreto n. 272 del 2014 che disciplina le
modalità di redazione della Relazione di Riferimento ( vedi QUI).
Tutto bene quindi? No! Il NO si ricava proprio dalla stessa Relazione di Riferimento presentata da
Enel.
Prima di tutto sottolineo
come la Relazione non prenda in considerazione le aree attualmente (al momento
della stesura della relazione: 2016) interessate da attività di bonifica
(carbonili). In realtà questo non risponde al dettato della legge. Se noi
andiamo a vedere la definizione di Relazione di Riferimento del DLga 15272006
lettera v-bis comma 1 articolo 5 in essa si afferma: “Le informazioni definite
in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.” Ovvio
che qui si fa riferimento alla normativa sulle bonifiche tanto che il concetto
è ripreso nel comma 9-quinquies dell’articolo 29-sexies sempre del DLgs
152/2006.
Non solo ma a conferma
ulteriore soccorre il concetto di sito interessato dalla Relazione
di Riferimento. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le linee guida
della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato al perimetro
della installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono
inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo
la fine dell’esercizio della installazione.
D’altronde se uno
confronta l’indice della Relazione di Riferimento di Enel con quello previsto
dalle Linee guida della UE (vedi QUI) su
come deve essere svolta la Relazione di Riferimento capisce che la Relazione
Enel è stata svolta un poco affrettatamente.
Inoltre viene in gioco la questione della garanzie finanziarie ai fini della copertura dei costi necessari per la restituzione dell’area in condizioni ambientalmente sostenibili. Enel afferma in premessa alla Relazione di riferimento di aver versato copia del versamento effettuato ai sensi del Decreto 272 del 2014. Il punto che la normativa è cambiata in materia o meglio è stata specificata dal Decreto 26 Maggio 2016 (vedi QUI) che ha specificamente disciplinato i criteri da tener conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie da versare per chi è obbligato alla Relazione di riferimento. Questo obbligo costituisce attuazione del principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con la normativa sul danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre del DLgs 46/2014).
Infine la Relazione di
Riferimento dell’Enel riporta una analisi sul rischio di incidente rilevante ai
sensi della normativa Seveso III. Sul punto ci sono grosse rimozioni allo
stato attuale di adeguamento della centrale Enel a questa normativa e
soprattutto alla sua più recente normativa soprattutto in termini di
trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, per non parlare delle omissioni da
parte della Amministrazione Comunale, come ho spiegato QUI.
SULLA NECESSITÀ CHE ENEL FISSI NON SOLO LA
DATA DI DISMISSIONE MA PRESENTI UN PROGETTO CHIARO NELLE TEMPESTICHE, NELLE
MODALITÀ TECNICHE, NEI COSTI FINANZIARI
Questo aspetto è
strettamente legato alla data di scadenza della AIA. Come ho già avuto modo di
spiegare la data di scadenza ex lege
dell’AIA non esiste più. Vi invito a leggere, per capire meglio, questo mio
post QUI. Quindi conoscere la data
ex lege di scadenza della autorizzazione è fondamentale non tanto perché l'Enel
voglia cambiare la data del 2021 (questo non sono in grado certo di valutarlo
da solo ci mancherebbe) ma perché la questione della data di scadenza ex lege potrebbe
diventare significativa proprio per la questione della bonifica e soprattutto
del livello di bonifica da raggiungere.
Infatti a seconda del tipo
di bonifica è ovvio che cambieranno i costi.
Uno scontro sul livello di
bonifica da raggiungere tra Enel ed istituzioni potrebbe allungare
inevitabilmente la data di scadenza della autorizzazione e questo la legge lo
permetterebbe. Magari così non sarà ma è un elemento che va valutato in questa
fase o no? Non dobbiamo spiegarlo ai cittadini spezzini questo rischio? Non
potremmo attrezzarci per impedire o quanto meno gestire questo possibile
rischio, vedi QUI?
Dobbiamo sempre subire le strategie dei grandi enti e società non spezzini che
hanno spadroneggiato sul nostro territorio per decenni?
COME IMPOSTARE LA QUESTIONE DELLA BONIFICA
DELL’AREA DELLA CENTRALE LEGANDOLA AL FUTURO DELLA STESSA: VALUTAZIONE DI
IMPATTO SANITARIO E SCENARI PARTECIPATI DI CONFRONTO
La questione della
bonifica non può essere lasciata soltanto in mano ad Enel o a studi a tavolino
scritti da enti lontani dal territorio e basati solo su scenari
economico-energetici di taglio nazionale senza tener conto delle specificità del territorio interessato.
Occorre un protocollo di
intenti tra tutte le autorità competenti: dai Ministeri Ambiente Salute e
Sviluppo Economico a Regione Provincia e Comune capoluogo compreso i Comuni
indirettamente interessati come ad es. Arcola.
Questo protocollo deve
sviluppare i seguenti punti:
1. ricognizione di
tutta la normativa interferente con bonifiche analizzando specificamente
gli spazi che, la vigente normativa e la giurisprudenza della corte di
giustizia e nazionale, conferiscono alle amministrazioni pubbliche
nell’imporre la bonifica in base al principio chi inquina paga e nel
coinvolgere investitori privati: vedi ad es. QUI
2. buone pratiche di
bonifiche di aree con ex centrali a carbone
3. ricognizione dei
sistemi di finanziamento europei e anche privati (banche istituti di
crediti, fondi) per riconversioni di aree
4. ricognizione di
buone pratiche di riconversione di aree industriali assimilabili
Ma insieme con questa
impostazione specifica sulla bonifica occorre prima di tutto elaborare un metodo
di valutazione che permetta di definire il quadro di conoscenza necessario per
una discussione trasparente sul futuro
dell’area della centrale a partire da una Valutazione Integrata di Impatto Ambientale
e Sanitario che chiarisca lo
stato ambientale e sanitario dell’area (tutta la zona est della città in
primo luogo) per capire prima di tutto il grado di sopportabilità ambientale e
sanitaria nei diversi scenari di utilizzo possibili. Sulla base di questa
analisi:
1.
svolgere una verifica sulle modalità di coinvolgimento della industria locale
in progetti industriali da economia circolare;
2. elaborare,
anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere, un modello di valutazione per scenari sia
sotto il profilo ambientale economico che sociale;
3. condividere,
anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere, un modello di governance partecipata per la elaborazione, valutazione
approvazione di un progetto di riuso dell'area ex Enel. Partendo da un accordo
tra gli enti interessati che ne definisca i passaggi amministrativi.
INFINE: COSA DOVREBBE FARE IL SINDACO.
In relazione al quadro di
nuove scadenze e procedure di riesame dettato dalla normativa sopra
descritta il Sindaco ovviamente non può incidere sulle date che sono fissate
dalla legge come pure sulle dismissioni anticipate che sono prodotto di
decisioni dei gestori degli impianti. Il Sindaco, però, come massima autorità
sanitaria comunale e soprattutto avvalendosi del potere di Parere Sanitario ex normativa AIA può
fare tre cose:
1. in quanto massima
Autorità Sanitaria sul territorio comunale spetta a lui avviare la valutazione di impatto sanitario di cui tratto
sopra. Peraltro oltre ad essere utile per la discussione sul futuro dell’area,
tale Valutazione servirebbe anche per proporre, prima della dismissione della
centrale e se questa si protraesse eccessivamente, prescrizioni per una revisione dell’AIA ex
comma 7 articolo 29-quater del DLgs 152/2006. In modo da garantire
da qui alla fine della dismissione reale un regime di funzionamento più
cautelativo possibile sotto il profilo ambientale sanitario
2.
avviare un confronto con Enel, anche alla luce delle sentenze di condanna
per l’inquinamento prodotto nel passato (VEDI NOTA 1), sul risarcimento del danno
ambientale da riconoscere alla città a prescindere dalla bonifica che è
invece un obbligo di legge (VEDI NOTA 1). Questo aspetto è stato volutamente
rimosso dalla ultima convenzione ((per il testo completo vedi QUI)
del Comune di Spezia con Enel (VEDI NOTA 2).
3. chiedere la applicazione di quanto previsto dalla Circolare
Ministeriale, del 27 Ottobre 2014 nel passaggio dove si afferma,
in relazione all’allungamento delle date per l’avvio della procedura di riesame
dell’AIA, la necessità di un carteggio tra Enel e Autorità Competente (nel caso
della centrale spezzina: Ministero Ambiente)dal quale: “… dovrà risultare chiaramente come gestire la
proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidjussioni prestate quale
condizioni della efficacia dell’AIA”. La questione delle fidejussioni è
significativa anche ai fini della futura bonifica dell’area. Sul punto il
Sindaco dovrebbe altresì chiedere chiarimenti ad Enel e Ministero Ambiente in
relazione alle garanzia finanziarie da allegare alla Relazione di Riferimento,
documento depositato da Enel che dovrebbe ex lege fare il quadro
dell’inquinamento in atto in quell’area, considerato che la normativa sul punto è cambiata come ho spiegato sopra.
4. chiedere
in quale modo è stato rispettato quanto scritto nella lettera che il Ministero
dell’Ambiente ha inviato ad Enel in relazione all’adeguamento alle scadenze
della nuova versione del DLgs 152/2006 dopo la riforma del 2014. Si afferma in
quella lettera che è stata presentata una richiesta di aggiornamento dell’AIA
da parte di Enel e che: “entro 1 gennaio 2016 la centrale deve essere adeguata
alla nuova versione del DLgs 152/2006”. Una idea io ce l’ho di cosa
voglia dire tutto questo ma è opinione personale, sarebbe interessante sapere
ufficialmente cosa ne pensa il Sindaco e ovviamente Enel e Ministero
dell’Ambiente.
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NOTE A MARGINE
NOTA 1 La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani, (Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G. notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti Luigi ed altri – Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II, Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe duplice, riguardando sia le immissioni non visibili che quelle visibili dalla popolazione” e che “ E’ stato accertato che esiste un nesso di causalità fra funzionamento della centrale ed aumento della deposizione gravinometrica in alcune località limitrofe all’impianto”.
Sulla base di quella perizia i dirigenti Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro responsabilità per le ripetute emissioni anomale.
Nel procedimento penale relativo alla violazione della legge Merli (in vigore all’epoca, siamo negli anni 90) il giudice, utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA relative al giudizio di legittimità davanti al TAR (sull’ordinanza di chiusura della CTE Enel per violazione dei limiti agli scarichi termici), stabilì che si fosse verificato un danno ambientale condannando i due direttori della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili attraverso una provvisionale di £. 50.000.000; tale somma doveva essere considerata un anticipo sul risarcimento totale del danno che, secondo la perizia a firma Prof. Finzi Contini (che sosteneva essere già in atto, e da tempo, una gravissima compromissione ambientale del golfo della Spezia), veniva prudenzialmente quantificato in 229 miliardi del vecchio conio.
Ovviamente le varie Amministrazioni succedutesi in questi anni non solo non hanno mai attivato le cause civili possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure hanno posto la questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento della autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA e della relativa convenzione allegata. Anzi hanno perfino rimosso una relazione commissionata dalla stessa Amministrazione Comunale, grazie soprattutto alla azione dell’allora Avvocato Civico Accordon che nel Marzo 2000 aggiornava i costi dei danni ambientali prodotti dalla presenza della centrale nel nostro territorio.
NOTA 2 La Convenzione limitandosi a chiedere qualche generico finanziamento alle fonti rinnovabili e ad una limitata attività di formazione e ricerca rimuove il problema del risarcimento del danno ambientale prodotto dalla centrale al nostro ecosistema e alla nostra economia soprattutto marina.
Tutto ciò avviene quindi in totale violazione del principio chi inquina paga come tradotto dalla Direttiva sul risarcimento danno ambientale e dalla più recente giurisprudenza, ad esempio TAR Campania 3727/09: “ Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.".
Questo articolo 6 ci porta lontani anni luce dalla interpretazione prevalente nella UE del principio chi inquina paga; dove questo principio (proprio perché distinto specificamente nel Trattato di funzionamento delle Istituzioni UE) assume i caratteri di principio orizzontale:
1. la precauzione deve ispirare l’azione preventiva
2. l’azione preventiva deve essere preferita alla correzione
3. la correzione alla fonte degli inconvenienti ambientali deve imporsi rispetto alle forme di risarcimento per equivalente
4. il risarcimento del danno fondato sui meccanismi della responsabilità civile riveste la funzione di strumento di chiusura del sistema in grado di fornire un minimo di protezione a tutte le situazioni non altrimenti tutelabili.
In altri termini il principio chi inquina paga se correttamente applicato e introdotto nella Convenzione in esame avrebbe costituito lo strumento di chiusura dei principi tipici dell’AIA a cominciare da quello di precauzione della specificità del sito.
Vale a dire che
1. definiti scientificamente il danno ambientale e le criticità sanitarie del sito interessato dalla centrale (principio di specificità del sito)
2. applicate misure di modifica del modello gestionale dell’impianto in chiave di tutela sanitaria (principio di precauzione)
3. si passava a quantificare il danno ambientale sotto il profilo socio economico e su questa base si andava ad elaborare una proposta di convenzione (principio chi inquina paga)
Che non ci sia la volontà di applicare questo successione istruttoria, peraltro perfettamente ammessa dalla legge vigente, lo dimostrano le premesse della bozza di convenzione dove non solo si rimuovono tutte le problematiche incidentali emerse in decenni di funzionamento della centrale ma soprattutto si accettano le dichiarazioni di principio di Enel su interventi di risanamento ambientale in gran parte non realizzati come ha dimostrato molto bene il Comitato Spezia via dal carbone nei suoi documenti ufficiali e nei suoi esposti, nonché nel suo comunicato sulla bozza di Convenzione.
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