Il Ministro della Transizione Ecologica dichiara che il progetto
di rigassificatore previsto a Piombino non avrà la Valutazione di Impatto
Ambientale.
Il Ministro fa riferimento alla recente legge n° 91 del 15 luglio 2022,
compreso il lungo articolo 5 (QUI) che prevede una procedura accelerata per
la realizzazione delle navi di rigassificazione e stoccaggio del GNL ma
anche per le modifiche ai rigassificatori esistenti ( Panigaglia docet
vedi QUI).
Della procedura disciplinata da questa nuova legge ho trattato ampiamenti
QUI. In questo post voglio concentrarmi sulle motivazioni avanzate dal Ministro
per non applicare la procedura di VIA.
Peraltro che queste accelerazioni procedurali, in deroga alle norme ambientali, non risolvano minimamente la emergenza Ucraina lo ha spiegato perfino il Gestore dei Mercati Energetici in suo report QUI.
LA QUESTIONE DELLA VIA
Secondo l’articolo 5 della legge 91/2022 si applica la
esenzione della Valutazione di Impatto Ambientale ovviamente previa
comunicazione alla UE.
Intanto la UE prima che si attivi passa abbastanza tempo
permettendo così la collocazione della nave rigassificatrice davanti al porto
di Piombino.
Partiamo da un dato oggettivo: gli impianti di rigassificazione
sono assoggettati a VIA secondo il comma 1 articolo 46 legge 222/2007 (QUI).
L’esenzione, ora utilizzata dal Ministero della Transizione Ecologica,
si fonda sul comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 (QUI) peccato che
questa norma non preveda la possibilità di esenzioni generalizzate ex lege ma
solo di esenzioni su singoli progetti specifici e questo non è il caso
dell’articolo del Decreto Legge di cui stiamo trattando.
Non solo sempre il sopra citato comma 11 articolo 6 del DLgs
152/2006 afferma che l’esenzione è ammessa “a condizione che siano
rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia
di valutazione di impatto ambientale” e che comunque occorre valutare, da
parte del Ministero della Transizione Ecologica, se non occorra un'altra
valutazione. Domanda come si concilia questo obbligo di verifica con il fatto
che tutti i poteri di decisioni sono dati al Commissario come invece prevede la
nuova procedura dell’articolo 5 legge 91/2022?
Non solo ma nell’interpretare il potere di esenzione nella
applicazione della VIA la Corte Costituzionale con sentenza n° 234 del
2009 (QUI)ha chiarito che: “la dizione <<caso per
caso>> significa che l’esclusione non può essere per categorie generali
ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo”. Ora con la nuova
versione del comma 11 articolo 6 DLgs1 152/2006 non si usa più il termine caso
per caso ma progetto specifico che sostanzialmente è la stessa cosa quindi
quanto affermato dalla Corte Costituzionale è ancora valido; ma sul punto c’è
di più.
Nel caso di esclusione della VIA dovrà essere rispettato quanto
previsto dal comma 4 articolo 2 della Direttiva 2011/92/UE (QUI) come modificata
dalla Direttiva 2014/52/UE, che recita: “Fatto salvo l’articolo 7 (VIA
transfrontaliera ndr), gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare
in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente
direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente
sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della presente direttiva”.
Questo significa che almeno:
a) devono essere valutati gli impatti del progetto,
b) deve essere svolta una minima procedura di coinvolgimento
del pubblico,
c) devono poter essere imposte prescrizioni a tutela dell’ambiente
della salute pubblica.
Tutto quanto sopra descritto non c’è nell’articolo 5 del nuovo
Decreto Legge e quindi a mio parere si pone in contrasto con le Direttive
europee in primo luogo quella sulla VIA.
In conclusione ci vuole ben altro che la mera comunicazione alla UE come vuol far credere il Ministro della Transizione Ecologica
P.S. LA QUESTIONE DELLA DIRETTIVA SEVESO III
Ci sarebbero anche due altre questioncine rimosse dal Ministro: la necessità della autorizzazione integrata ambientale e soprattutto il rispetto della normativa sul rischio di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso III attuata con DLgs 105/2015)
In particolare sulla normativa Seveso è chiaro che la nave rigassificatrice essendo appunto un rigassificatore è comunque soggetto alla Seveso anche se al largo, soprattutto perchè deve essere collegato a terra per trasferire il GNL prodotto e quindi rientra nella definizione di stabilimento ai sensi della Seveso; infatti secondo la lettera a) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015 è stabilimento ai sensi della disciplina Seveso: “tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;”. Senza considerare che anche solo prendendo come riferimento le sole condotte che collegano la nave a terra per il trasferimento del GNL, secondo la Commissione UE (in risposta a quesiti degli stati membri) ha chiarito: "Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III all’interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti.”
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