Questo post contiene un’ampia relazione sulla situazione delle emissioni da navi da crociera in pieno centro città a Spezia. La relazione ha un taglio giuridico amministrativo e può essere la base per la redazione di un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale spezzino contro questa situazione che perdura ormai da anni nella totale ignavia delle autorità competenti.
Ovviamente la relazione che segue può non essere esaustiva e in sede di stesura dell'esposto occorreranno anche allegati dei molti documenti citati, ma l'importante è avere dimostrato anche sotto il profilo giuridico come la situazione che migliaia di famiglie spezzine vivono da anni sia non solo inaccettabile sotto il profilo della qualità della vita dei residenti ma anche abbia profili di potenziale illegittimità che possono sfociare anche in fattispecie penali che sarà compito dell'esposto ma soprattutto della magistratura dimostrare.
Una cosa è certa così non è più accettabile andare avanti e non si possono aspettare le "miracolose", e indefinite nei tempi realizzativi, banchine elettrificate. Sempre che poi queste ultime risolvano davvero il problema.
Fatta questa breve premessa prima di tutto vediamo una sintesi della dieci parti in cui si suddivide la relazione.
Relazione che segue subito dopo, nella sua completa stesura.
La relazione si divide in
più parti:
PARTE I: i dati sulla qualità dell’aria nelle due centraline
in pieno centro città che dimostrano da anni la correlazione tra presenza di
navi da crociera in banchina e in rada e i superamenti dei limiti degli
inquinanti (in particolare biossido di azoto) nella qualità dell’aria
cittadina. Correlazione confermata dagli stessi Rapporto di Arpal
PARTE II: i dati di cui alla Parte 1, al di là dei superamenti
o meno dei limiti di legge, dimostrano un chiaro e gravissimo rischio di danno
sanitario se correlati con le nuove linee guida dell’OMS ma anche (in termini
più formali) il fatto che i limiti di legge degli inquinanti nella qualità dell’aria
sono valori da cui tenersi il più lontani possibile in base al principio di precauzione
riconosciuto dai Trattati UE e dalla giurisprudenza comunitaria e
costituzionale.
PARTE III: come indicano documenti ufficiali della UE e la
giurisprudenza della Corte di Giustizia le autorità competenti degli Stati
membri devono limitare le emissioni inquinanti delle navi anche da crociera
anche ai fini della prevenzione sanitaria
PARTE IV: riguarda le omissioni della Regione che non ha
aggiornato la valutazione di qualità dell’aria (documento necessario per conoscere
il rispetto dei limiti di legge degli inquinanti ma anche di conseguenza le
misure da prendere). Non solo ma la Regione Liguria non ha neppure rispettato
la mozione votata dal Consiglio Regionale del 2017 che chiedeva un
aggiornamento del Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria
proprio in relazione proprio alle misure contro l’inquinamento portuale,
aggiornamento non contenuto neppure in una delibera del 2018
PARTE V: riguarda la totale violazione da parte della
Autorità Portuale delle prescrizioni previste dal Piano regolatore portuale del
2006 anche in relazione alla stazione crocieristica
PARTE VI: riguarda gli inadeguati controlli della Capitaneria
di Porto in materia di combustibili delle navi che entrano nel porto spezzino,
compresa la mancata pubblicazione degli atti sui controlli effettuati
PARTE VII: riguarda le omissioni del Sindaco e del Comune
spezzino in materia di limitazione delle emissioni inquinanti da navi da
crociera e non solo. Si fa riferimento al ruolo del Comune nella attuazione
della pianificazione portuale, al ruolo del Sindaco come massima Autorità
Sanitaria anche in materia di tutela contro attività insalubri, per non parlare
della totale inerzia del Sindaco e della Amministrazione Comunale nel
sollecitare le altre autorità competenti ad agire per impedire l’eccessivo
numero di navi da crociera nelle banchine del porto spezzino.
PARTE VIII: dimostra come i protocolli volontari da anni sottoscritti dalle varie Amministrazioni competenti non svolgano alcun ruolo di prevenzione dall’inquinamento delle navi da crociera e container che attraccano nel porto spezzino
PARTE IX: dimostra come gli annunci sulla elettrificazione
della banchine non abbiano alcun fondamento nell’affrontare in termini adeguati
alla tutela della salute pubblica ma servano solo per continuare a giustificare
l’abnorme numero di navi che quasi ogni giorni attraccano alle banchine portuali
a poche decine di metri in linea d’aria dal centro città
PARTE X: dimostra come la giurisprudenza della Cassazione
penale abbia affermato che anche attività autorizzate o formalmente rispettose
dei limiti di legge degli inquinanti possano produrre danni alla salute
pubblica perseguibili penalmente.
PARTE 1
LA SITUAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
NELLE ZONE RESIDENZIALI
VICINE ALLE EMISSIONI DA NAVI DA CROCIERA
La nota pubblicata più recentemente da Arpal, su una valutazione complessiva delle emissioni da stazionamento navi da crociera nell’area Molo Garibaldi – Calata Paita, è dell’ottobre 2020 QUI. Si veda per tutte le altre note pubblicate a questi link:
nota nr. 26861 del 06/10/2016;
nota nr. 20272 del 11/07/2017 ed allegato;
nota nr. 2306 del 24/01/2018 ed allegato;
nota nr. 29018 del 02/10/2018 ed allegato;
nota nr. 24199 del 19/08/2019;
nota nr. 19835 del 23/07/2020.
Secondo la nota Arpal del 20 ottobre 2020: “La presenza delle navi da crociera al molo Garibaldi nel 2017 e nel 2018 ha contribuito al supero del valore medio annuo di 40 mg/m3 previsto dalla vigente normativa per il Biossido di Azoto (NO2) presso la postazione sopracitata; nel corso del 2019 si è assistito, probabilmente grazie alle condizioni meteorologiche meno favorevoli all’accumulo degli inquinanti, ad una riduzione generalizzata dei valori di questo parametro che con 39,7 mg/m3 è rimasto, seppur di poco, al di sotto del valore limite.”
DATI SIGNIFICATIVI NEL PERIODO DELLE MISURE
ANTICOVID
La nota Arpal afferma: “La società Costa Crociere ha comunicato che il regime di funzionamento dei motori delle sue navi, pur prive di passeggeri, risultava essere dell’ordine di circa l’80% della potenza in condizioni di massima presenza passeggeri... Dai grafici si evidenzia inoltre che, soprattutto nel mese di aprile, i valori riscontrati nella postazione di San Cipriano, presentano notevoli differenze rispetto alle altre postazioni interessate da traffico veicolare (quali ad esempio Viale Amendola e Piazza Saint Bon): in questa postazione gli andamenti presentano solo piccole variazioni rispetto agli anni precedenti, per effetto molto probabilmente dell’impatto delle navi da crociera permanentemente presenti al vicino molo Garibaldi.”
RISPETTO A QUESTI DATI SIGNIFICATIVI IL NUMERO DI NAVI NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020
La presenza di attracco di una nave da
crociera:
- per 5 volte nel mese di gennaio,
- 4 volte nel mese di febbraio (prima
del Lockdown) e
- per 2 volte nel mese di marzo fino al
27/03/2020;
- la presenza continuativa dal giorno
27/03/2020 di almeno una nave da crociera con eccezione dei due periodi 20/07 ÷
29/07 e 31/07 ÷ 02/08;
- la presenza contemporanea di nr.
2 navi da crociera caratterizzate da significative differenze dimensionali, nel
dettaglio dal 10/04/2020 al 13/04/2020 Costa Pacifica (con stazza di circa
114.000 t) e Costa Mediterranea (86.000 t) e dal 03/08/2020 al 31/08/2020
Riviera (66.000 t) e Sirena (30.000 t).
I DATI SONO SIGNIFICATIVI, SOTTO IL PROFILO
AMBIENTALE E SANITARIO ANCHE CON IL TRAFFICO LIMITATO DEL PERIODO 2020-2021 MA
NEL 2021 SONO DESTINATI A PEGGIORARE
Secondo i rappresentanti degli operatori
croceristici entro la fine del 2021 sono previste 52 navi e
nel 2022 addirittura da 170 a 192 (cosa che sta avvenendo) che attraccheranno nel porto di Spezia a due passi, in linea d’aria non
solo dall’ospedale civico ma anche dal centro città!
I dati sulla qualità dell'aria nella
zona, ad oggi rilevati da Arpal, non possono che peggiorare ovviamente nel
quadro attuale e il 2022 rischia di diventare un anno durissimo per i polmoni
di decine di migliaia di spezzini.
La situazione continua ad essere grave come dimostra l’inchiesta del Secolo XIX che riporto di seguito dello scorso luglio.
Arpal ha installato nella zona in questione un mezzo mobile che ha rilevato (vedi foto sopra) superamenti del limite dei biossidi di azoto (NO2) relativamente a quello della media annuale 40 microgrammi/m3.
Come dimostra questa foto tratta dal sito Arpal nei soli ultimo 7 giorni ci sono stati superamenti numerosi della soglia dei 40 microgrammi.
PARTE II
I LIMITI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA COSTITUISCONO VALORI DA CUI
TENERSI PIÙ LONTANI POSSIBILE COME DIMOSTRANO LE NUOVE LINEE GUIDA DELL’OMS
Le
nuove linee guida della Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) sono chiarissime in questo senso:
– per il PM2,5 il valore annuale passa da 10 a 5 µg/m³, quello sulle
24 ore da 25 a 15 µg/m³
– per il PM10 il valore annuale passa da 20 a 15 µg/m³, quello sulle
24 ore da 50 a 45 µg/m³
– per l’ozono (O3) viene introdotto un valore per il picco stagionale pari a
60 µg/m³
– per il biossido di azoto (NO₂), il valore annuale passa da 40 a
10 µg/m³ e viene introdotto un valore sulle 24 ore pari a 25 µg/m³
– per il biossido di zolfo (SO₂), il valore sulle 24 ore è stato
modificato da 125 a 40 µg/m³
– per il monossido di carbonio (CO) viene introdotto un valore sulle 24
ore pari a 4 µg/m³ contro i 10 della vigente normativa.
Come si vede anche rimanendo ai valori del solo biossido di azoto siamo lontanissimi dagli oltre 40 microgrammi della media annuale per non parlare dei valori medi delle 24 ore che nella normativa attuale sono di 200 microgrammi ma riferito alla media oraria contro il nuovo valore di 25 microgrammi proposta dall’OMS.
Non casualmente la stessa legge (DLgs 155/2010) stabilendo i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente dei vari inquinanti (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10) chiarisce che tali limiti sono fissati in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato.
Quindi
è chiaro che alla luce delle nuove linee guida questi limiti andranno rivisti
velocemente e già da ora dovranno essere interpretati dagli stati membri
come soglie da cui tenersi il più lontano
possibile.
Quanto
sopra dimostra che quello che richiede anche la Risoluzione del Parlamento UE (vedi
di seguito parte III presente relazione) sui nuovi indicatori della salute
pubblica comporterebbe immediate valutazioni per capire il rischio sanitario in
atto in situazioni come quella spezzina. Su questo il comportamento di ASL e
del Sindaco (come massima autorità sanitaria) risultano chiaramente omissivi
almeno da un punto di vista amministrativo.
PARTE III
NON È VERO CHE LA VIGENTE NORMATIVA IMPEDISCA DI INTERVENIRE CON
MISURE CHE LIMITINO LE EMISSIONI DELLE NAVI NEI PORTI
Nonostante detta differenza la Direttiva UE 2016/82 (riduzione tenore zolfo nei combustibili marittimi) afferma che a norma dell'articolo 193 Trattato di funzionamento della UE, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti di protezione più rigorosi al fine di incoraggiare un'attuazione precoce delle disposizioni riguardanti il tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
La Corte di Giustizia della UE con sentenza 23 gennaio 2014 (causa
C537-11) si è pronunciata su una domanda pregiudiziale (QUI)
sollevata dal Tribunale di Genova. Nella sentenza la Corte ha affermato che una
nave da crociera rientra nella definizione di servizio di linea ai fini della
applicazione dei limiti di zolfo nei combustibili marittimi: “a condizione
che effettui crociere, con o senza scali intermedi, che si concludano nel porto
di partenza o in un altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una
determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari di
partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente
tra le diverse crociere offerte, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare.”
N.B. Quindi di fronte alle situazioni di criticità della qualità
dell'aria in centro a città a Spezia prodotta sicuramente dalle emissioni delle
navi da crociera (lo dice lo stesso inventario sulle emissioni inquinanti della
Regione Liguria) le autorità competenti (Sindaco in testa ma anche Autorità di
Sistema Portuale) possono intervenire con misure più rigorose: si chiama
principio di precauzione e lo cita la Direttiva della UE per dire!
La Risoluzione (QUI) del Parlamento europeo approvata il 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: Direttiva 2004/107/CE (QUI) e Direttiva 2008/50/CE (QUI). In quella autorevolissima sede sono state avanzate una serie di proposte alla Commissione UE molto significative:
1. rivedere
le norme sulla qualità dell'aria e invita la Commissione ad allineare i
valori di PM10, PM2,5, SO2 e O3 alle linee guida dell'OMS;
2. necessità
che la legislazione dell'UE tenga maggiormente e opportunamente conto
dell'esposizione umana all'inquinamento atmosferico individuare appositi
indicatori sull’impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico
3. visto
che l'impatto dannoso delle navi sulla qualità dell'aria continua ad aumentare
parallelamente alla crescita del settore, la Risoluzione invita la Commissione a rispettare urgentemente
il proprio impegno di regolamentare l'accesso ai porti delle navi più
inquinanti.
PARTE IV
LE OMISSIONI DELLA REGIONE
Per i dati del 2021 la valutazione della qualità dell’aria non è ancora stata pubblicata (QUI) e quindi siamo praticamente fuori legge in quanto l’articolo 19 del DLgs 155/2010 (QUI) prevede che i dati dei superamenti di soglie degli inquinanti contenuti nelle valutazioni della qualità dell’aria devono essere comunicati al Ministero della Transizione Ecologica entro i primi 6 mesi dell’anno successivo.
Lo chiarisce l’articolo 9 del DLGS 155/2010 che fa riferimento a Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto degli stessi: “1. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.”
Importante è
la definizione di area di superamento: area, ricadente all'interno di una
zona o di un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un
valore limite o di un valore obiettivo; tale area é individuata sulla base
della rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla
base delle tecniche di modellizzazione. Insomma quindi l’area di superamento
può riguardare una sola parte di un agglomerato che invece ha una estensione
territoriale ben più ampia e il piano può prevedere misure specifiche per
ridurre le emissioni in detta area.
Importante anche la
definizione di legge valore limite: “livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere
raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato”
(lettera h articolo 2 DLgs 155/2010)
Insomma ci deve essere una
stabilizzazione attraverso gli interventi di riduzione dell’inquinamento in
atto, che duri nel tempo. Su questo aspetto è intervenuta recentemente la Corte
di Giustizia che ha chiarito quando e come gli Stati membri devono rispettare
gli obblighi della normativa sulla qualità dell’aria, vediamola di seguito.
CORTE DI
GIUSTIZIA UE CON SENTENZA 10 NOVEMBRE 2020 (CAUSA C644-18 - QUI)
La sentenza in questione,
che riguarda l'Italia peraltro, è in particolare intervenuta su cosa si intenda
per inadempimento di uno stato membro nel superamento dei limiti degli
inquinanti nella qualità dell’aria. In particolare la Corte europea ha
chiarito:
1. l’inadempimento sussiste anche se per alcuni
anni non ci sia stato superamento dei valori limite dopo il periodo di
superamento
2. la tendenza al ribasso dei limiti non esclude
l’inadempimento
3. la Direttiva non esclude l’inadempimento in caso
di una mera riduzione progressiva delle emissioni
4. le
caratteristiche meteo climatiche delle zone con superamenti non possono essere
la scusa per rimuovere l’inadempimento
LA MOZIONE
NON RISPETTATA DALLA GIUNTA REGIONALE
Il Consiglio Regionale
come dimostra l’articolo riprodotto di seguito ha approvato alla unanimità
(siamo nell’agosto 2017) una mozione che impegnava la Giunta: “ “Ad
aggiornare il piano regionale della qualità dell’aria introducendo precise e
puntuali azioni in materia di riduzione delle emissioni dalle attività
portuali, anche in attuazione del Regolamento (UE) 2015/757 sulle emissioni di
CO2 dalle navi che partono dai porti degli stati membri.”
PIANO DI RISANAMENTO E TUTELA QUALITÀ DELL'ARIA
In realtà quanto richiesto dalla mozione non è mai stato attuato dalla Regione questo nonostante quanto comunque previsto dalla lettera i) comma 1 articolo 11 DLgs 155/2010 che stabilisce tra i contenuti dei Piani Regionali sulla qualità dell'aria. " i) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio;...".
Il Consiglio regionale,
con la delibera n.4 del 21 febbraio 2006, ha approvato il Piano regionale di
risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 29 marzo 2006,
ora è pienamente operativo.
Il piano si compone di sette capitoli e otto allegati.
In particolare:
Il Capitolo 5
(Caratteristiche delle zone mappate) rilevava già nel 2006
“5.2. ZONA 2 – AREE URBANE CON FONTI MISTE
1.1.1. Sottozona 2a: La
Spezia
· Più in particolare, la seconda sorgente di emissioni di Nox, dopo la combustione per la produzione di energia, è l’attività marittima che rappresenta il 22% delle emissioni totali…”
A sua volta il Capitolo 6 (punto 6.2.1 Misure riguardanti i trasporti) affermava a pagina 138 la necessità di: “MT31. Introduzione vincoli nell’utilizzo dei combustibili nei porti da parte delle navi Diminuzione impatto emissioni dei porti Genova, Savona, La Spezia”
Successivamente la Regione con DGR N° 941 del 16-11-2018 ha previsto Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente in Regione Liguria. In particolare a pagina 40 di detta delibera si legge: “10.5. Misure relative alle attività portuali La Regione Liguria promuove l’attivazione di un tavolo istituzionale di lavoro, finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, prioritariamente con riferimento alle emissioni connesse al porto di Genova, Savona e La Spezia. Attraverso il tavolo istituzionale, la Regione Liguria attiva la ricognizione degli studi effettuati e la realizzazione di specifici monitoraggi della qualità dell’aria per valutare le ricadute delle emissioni navali sulla città.”
PARTE V
LE OMISSIONI DELLA AUTORITÀ PORTUALE E LE VIOLAZIONI DELLE
PRESCRIZIONI DEL VIGENTE PRP
PIANIFICAZIONE E STAZIONE CROCIERISTICA
Sulla stazione crocierista quello che
non è mai stato fatto in questi anni anche da un punto di vista pianificatorio
è stato riprendere le prescrizioni sul vecchio PRP e valutare se la zona di
attracco sia compatibile con il resto della città e questo andava va fatto,
come chiedeva la Regione nel 2006, con una valutazione ambientale strategica
per scenari sia di localizzazione che di dimensioni.
Afferma la delibera del Consiglio
Regionale di approvazione del PRP: “Le Norme di attuazione del PRP risultano
per un verso, come afferma la stessa Relazione illustrativa, generiche, nel
senso che l’attuazione degli interventi previsti è demandata a <<Schemi
di assetto urbanistico>> che vengono prescritti per tutti gli Ambiti
considerati dal Piano” questi Schemi di assetto
urbanistico costituiscono strumenti urbanistici attuativi del piano
quadro (il PRP) e dovranno (come afferma la sopra citata
delibera regionale”: “……riportare per ciascun ambito la relativa disciplina
di intervento in termini di destinazione d’uso, parametri e modalità
attuative, flessibilità delle relative indicazioni.”
Inoltre le prescrizioni della
Valutazione di Impatto Ambientale del PRP spezzino (DM 317/2006) prevedono alla n°16: “16-dovranno
essere realizzate tutte le opere di mitigazione previste nello SIA; in
particolare, la realizzazione delle opere infrastrutturali
finalizzate alla riduzione preliminare delle cause di impatto sulle
componenti ambientali previste dall’attuazione del nuovo PRP dovrà precedere
il completamento delle opere vere e proprie destinate a potenziare le attività
produttive portuali quali moli e banchine;”.
LA QUESTIONE
DELLA STAZIONE CROCIERISTICA E LA RIMOZIONE DELLA VAS E DELLE PRESCRIZIONI DEL
PRP
Si veda il Decreto (per il testo completo vedi QUI) relativamente all’ambito 5 del Piano
regolatore del porto “Marina della Spezia” dove sono previsti l’ampliamento del
Molo Italia nonché del nuovo Molo Crociere a servizio della Stazione Marittima,
rinvia ad ulteriori e indispensabili valutazioni di impatto ambientale [NOTA 1].
Da questo decreto e dagli atti pianificatori
precedenti compreso il PRP del 2006 si ricava quanto segue:
1. Sulle emissioni da navi da
crociera nel porto di Spezia siamo all’anno zero (ma questa non è una novità
come ho ampiamente dimostrato anche QUI anche in relazione alla vigente normativa
in materia QUI;
2. Gli interventi previsti per
l’ambito 5 (stazione crocieristica compresa) dovranno avere una nuova
valutazione di impatto ambientale
3. La nuova valutazione di impatto
ambientale dovrà verificare l’impatto di quanto previsto nell’ambito 5. sulla
circolazione delle acque nel golfo, sulla qualità dell’aria nonché sulla
valenza storico architettonica della zona centro della città.
4. occorre
superare il limite di elaborazione metodologica del vecchio progetto di
Masterplan del Waterfront che era stato elaborato senza aver predisposto in
precedenza un set di indicatori ambientali in grado di misurarne, con
fondatezza scientifica e trasparenza comunicativa, l’impatto ambientale
potenziale
5. gli interventi previsti
nell’ambito 5 possono costituire variante al Piano regolatore del porto e su
questo dovrà pronunciarsi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici [NOTA 2].
6. Il Piano regolatore del Porto
spezzino attualmente vigente non ha avuto la VAS quando venne approvato.
7. La delibera del Consiglio
Regionale di approvazione del PRP confermava la necessità di una valutazione
come quella del punto 6 come riportato sopra.
Quindi l’intervento anche nell’ambito 5 (waterfront e stazione
crocieristica) andava svolto con uno strumento di pianificazione attuativo
degli indirizzi del PRP e richiederà come dimostrato dalla giurisprudenza sopra
citata la VAS ordinaria.
LA QUESTIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO (VIIAS)
Se si applicava la VAS (la VIA
restando statale non prevede la VIIAS) questa procedura (di competenza
regionale perché la pianificazione portuale viene approvata dalla Regione) deve
essere integrata da una valutazione integrata di impatto ambientale e
sanitario (VIIAS) dei progetti di Waterfront e Stazione Crocieristica
diventata ormai legge nella Regione Liguria. In particolare, il
nuovo articolo 15 della legge regionale 32/2012 (modificato con legge
regionale 6/2017: testo coordinato QUI)
prevede che il Rapporto Ambientale che deve accompagnare il Piano ai fini dello
svolgimento della VAS debba contenere tra gli altri i criteri per
effettuare la VIIAS.
Questo è necessario se dal
contenuto del Piano soggetto a VAS possano emergere potenziali impatti
sulla salute dei cittadini. Quindi comunque questa valutazione deve essere
prima elaborata dalla Autorità Procedente del Piano (in primo luogo la Autorità
di Sistema Portuale che lo predispone) e poi la Autorità Competente di VAS
regionale dovrà valutare se e come tale VIIAS è stata svolta al fine del
rilascio del Parere Motivato positivo o negativo a conclusione della procedura
di VAS.
Quanto sopra avrebbe permesso
di valutare preventivamente l’impatto sanitario anche delle emissioni da navi
da crociera oltre che da quelle commerciali.
MANCATA VALUTAZIONE DELLE UTILITÀ ECONOMICHE E
SOCIALE DEL PROGETTO DI STAZIONE CROCIERISTICA IN RAPPORTO CON ALTRI SCENARI
Gli indicatori ambientali e socio economici per misurare l’impatto delle
navi da crociera
Proprio per la complessità degli impatti diretti e cumulativi tipici di un
intervento come quello di una stazione crocieristica, occorrono adeguati
indicatori utili per misurare questi impatti mettendo a confronto scenari
diversi rispetto a quello unilaterale proposto dalla Autorità Portuale e dal
Comune di Spezia. In questo senso, ma solo per fare un esempio, un riferimento
è nello studio, da fonte non certo pregiudizialmente contro le stazioni
crocieristiche, della fondazione Eni - Enrico Mattei: “L’impatto ambientale
provocato dalle navi da crociera e dai turisti. azioni e metodologie”.
Secondo questo studio, totalmente ignorato dai decisori della stazione spezzina
in tutti questi anni, prima della impostazione della procedura per elaborare un
intervento turistico come una stazione crocieristica: “........bisogna ottenere
una chiara visione del contesto sociale in cui il progetto andrà ad inserirsi,
nonché procedere alla determinazione delle intenzioni e dell’umore generale
degli attori locali.” Interessante è, secondo questo studio, l’elenco ampio di
attori da coinvolgere in questa fase preliminare: i comitati e gli osservatori
del turismo; le camere di commercio; le parti sociali; l’industria degli
albergatori, dei ristoratori e delle attività ricreative; le società di
trasporto; i tour operator e agenzie di viaggio; le guide turistiche e i
servizi d’informazione; le università, gli istituti di ricerca e i consulenti;
le associazioni dei consumatori e dell’ambiente; le organizzazioni finanziarie,
le banche e le società di assicurazione.
È da questo gruppo di confronto che devono nascere:
1. le visioni del progetto di
waterfront e relativa stazione crocieristica
2. gli
indicatori in grado di offrire le informazioni sul raggiungimento o meno della
sostenibilità a lungo termine delle diverse visioni. Indicatori anche di tipo
socio economico oltre che ambientali come indicato dai documenti dell’ONU-UNEP
o della stessa UE. Per un esempio si veda il mio post a questo LINK.
In particolare l’importanza della valutazione dell’impatto socio economico
della stazione crocieristica
Qualche anno fa venne pubblicato un Rapporto del Consiglio Europeo delle
Crociere ( organismo rappresentativo delle più importanti compagnie di crociere
della UE, fonte quindi non sospetta di ambientalismo estremo, per il testo del
Rapporto VEDI QUI).
Il Rapporto come altri studi è stato totalmente ignorato dai decisori spezzini
nonostante che dimostrasse come la ricaduta economica in termini turistici
delle stazioni crocieristiche è molto limitata a livello locale: fatto 100 il
totale dell’impatto della spesa del comparto crocieristico (diretto, indiretto,
indotto), solo il 3,8 per cento beneficia l’ospitalità in senso stretto, il 6,2
per cento il commercio, il 13,4 per cento il sistema dei trasporti compresi i
cruise operators, mentre il 37 per cento va al settore manifatturiero, con la
cantieristica in prima fila.
Tutto questo fino ad ora non è stato per niente preso in considerazione dai
proponenti di questa scelta all’interno del progetto di Waterfront. Ma c’è di
più questa proposta appare completamente calata dall’alto senza una seria
analisi dei bisogni, degli attori, delle dimensioni spaziali degli interessi
affinchè il progetto di stazione possa colmare quel tendenziale gap di non
ricadute locali che abbiamo riportato sopra.
Come affermano gli esperti del settore [NOTA 3] “Dall’interazione
tra il crocierista ed il territorio nasce il prodotto turistico, il quale è
strettamente dipendente dal grado di sinergia sviluppato nell’ambito dello
stesso territorio e dagli attori locali che contribuiscono all’appeal della
destinazione. In quest’ottica, si coglie l’opportunità, per i soggetti inseriti
in tale contesto, di sviluppare proposte di valore in grado di incrementare
l’attrattività del porto sia nei confronti delle compagnie navali – in termini
di infrastrutture, costi, servizi, attività ricettive-, sia nei riguardi dei
crocieristi al fine di stimolare processi di word-of-mouth ed un
interesse positivo capace di attirare domanda turistica”.
LA RIMOZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE ANCHE QUELLA DECISA DAL CONSIGLIO REGIONALE QUANTO APPROVÒ
IL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI SPEZIA
L’ordine del giorno di
costituzione del Tavolo di Confronto sull'attuazione del PRP e relativo
regolamento (Tavolo istituito con apposito odg del Consiglio Regionale in
parallelo alla approvazione del PRP) prevedeva: modalità di svolgimento
dei lavori e obiettivi del tavolo
Secondo l'articolo 3 del Regolamento del Tavolo di confronto l'Assemblea dei
partecipanti: "..... dovrà predisporre, sulla base del lavoro
istruttorio della Commissione tecnica, documenti di indirizzo e di
verifica/controllo in relazione:
1. alle modalità di
attuazione e allo stato di rispetto delle prescrizioni previste dal giudizio di
VIA
2. alla valutazione
degli ambiti o dello stato di attuazione del PRP
3. verificare la
tipologia e le modalità di approvazione/attuazione della fascia di rispetto
porto città anche alla luce dei primi due punti
4. alla costruzione del
percorso di implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale per l'area
portuale".
PARTE VI
LE OMISSIONI
DELLA CAPITANERIA DI PORTO
Come è noto le navi da crociera devono rispettare gli obblighi di controlli previsti dal DLgs 152/2006 come risulta dal comma 12 dell'articolo 295 di detto decreto legislativo. Peccato che di questi controlli, che forse ci saranno, nessuno riesce ad ottenere copia.
LA
DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI USATI NEL PORTO: IL
CASO SPEZIA E LE NON RISPOSTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO
Qualche tempo fa venne
fatto un accesso agli atti in possesso della Capitaneria e della Autorità
Portuale relativi ai controlli sui combustibili marittimi utilizzati dalle navi
che attraccano nel porto di Spezia. La Capitaneria rifiutando l’accesso affermò:
1. che i controlli
sono a campione e che al massimo occorre tenere un registro dei soli fornitori
di combustibili per le navi che attraccano nel porto;
2. il porto di Spezia
non fa parte delle aree a controllo delle emissioni significative e
quindi non devono essere effettuati studi specifici sull’impatto ambientale
delle navi che vi attraccano
Tutto qui, per la
Capitaneria! Peccato che le cose non stiano assolutamente così le
riassumo di seguito….
Relativamente a
controlli sugli obblighi documentali
La tenuta del registro dei
fornitori non è l’unico obbligo a carico della Autorità Portuale e della
Capitaneria quale organo di vigilanza a supporto della AP.
Ben altri sono gli
obblighi di controllo e su quali documenti, infatti Le Autorità devono esigere prove
circostanziate dalle navi del rispetto dei limiti di emissione, tra le prove
vengono individuate il contratto con il fabbricante e il piano di messa in
conformità approvato dalla società di classificazione della nave o, per le navi
battenti bandiera di uno stato della UE, dall’organismo riconosciuto secondo il
regolamento CE 391/2009 (vedi QUI).
In particolare devono controllare:
1. le modalità di
sostituzione del combustibile nella nave che entra ed esce dal porto attraverso
la verifica sul giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o
nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione
(vedi QUI) o
in un apposito documento di bordo;
2. il bollettino di
consegna, da parte del fornitore del combustibile, indicante il
quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i
tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato
da chi riceve la consegna.
3. nel caso che la nave
non abbia trovato il combustibile pulito, dovrà fornire apposito rendiconto
delle motivazioni di tale mancanza
Relativamente alle modalità di campionamento
La legge non parla di
controlli a campione che ovviamente non servirebbero a garantire il
rispetto di quelli che sono i limiti di legge in materia per le emissioni di
zolfo o ossidi di azoto. Non solo ma essendo il controllo prevalentemente
documentale come sopra dimostrato i controlli devono essere sistematici, nel
senso che copie dei documenti sopra elencati devono essere a disposizione degli
Uffici della Autorità Portuale e della Capitaneria, come pure i verbali di
ispezione.
Infatti la legge spiega
puntualmente le modalità dei controlli che prevedono ispezioni dei documenti e
campionamenti sul combustibili. Le modalità di questo campionamento sono ben
spiegate nelle linee guida contenute nell’allegato VI riveduto della
convenzione MARPOL, adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59)
del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell'IMO, e analisi
del suo tenore di zolfo. La convenzione MARPOL è quella da cui discende la
normativa europea e nazionale di cui stiamo trattando.
Infine a dimostrazione che
non sono previsti solo interventi a campione la legge prevede che se per
ragioni tecnico economiche i campionamenti della qualità del combustibili non
possono essere svolti, c’è comunque l’obbligo di controllare il campione
sigillato di combustibili che deve sempre essere tenuto a bordo della nave.
CONTROLLI
SULLE NAVI IN PORTO A SPEZIA: QUELLI ATTUALI NON BASTANO LO DICE LA NORMATIVA IN VIGORE
La Capitaneria di porto in una dichiarazione pubblicata lo scorso 20 maggio sul Secolo XIX ha affermato di fare controlli a campione sui combustibili usati dalle navi che attraccano nei porti: in tutto nell’anno in corso meno di 30, pochi rispetto all’insieme di navi che entrano nel porto di Spezia molte centinaia sia container che navi da crociera.
Ma come funziona la modalità di campionamento della
qualità di combustibile delle navi? Si tratta di una domanda a cui è fondamentale rispondere visto che
attualmente la legge non prevede formalmente l’obbligo di controlli alle
emissioni ma solo indirettamente controlli sull’inquinamento della qualità
dell’aria prodotto anche dalle navi in porto, peraltro sul punto QUI ho spiegato come
si potrebbe colmare questa lacuna legislativa anche da subito.
Ma torniamo alla
questione dei controlli a campione e vediamo cosa dice la normativa in materia
La prima normativa sui controlli a
campioni
La normativa in
materia è costituita dalla Decisione (UE) 2015/253 in attuazione
della ormai abrogata Direttiva 1999/32/CEE. La Decisione è stata recepita in Italia con Decreto
Ministero Ambiente 22 Marzo 2017 (QUI).
Tale normativa prevede
controlli a campione ma fissando tetti percentuali precise per evitare un
eccesso di discrezionalità da parte delle autorità preposte:
a) il 10 % del numero totale di singole navi
facenti annualmente scalo: controlli documentali (giornali di bordo, bollettini
consegna combustibile
b) dal 1/1/2016 i controlli, per i porti come
quelli italiani, vengono fatti anche con analisi su prelievi del combustibile:
20% delle navi sottoposte ad ispezione di cui alla lettera a). Sono
diventati 30% dal 2020. Se fossimo in area Seca [NOTA 4] la percentuale sarebbe già da ora del 40%.
Secondo il paragrafo 3
articolo 3 della Decisione attuata con il Decreto nazionale sopra
riportato: il numero di singole navi che sono anche oggetto di controlli
tramite campionamento o analisi, o entrambi, calcolato ai sensi delle
percentuali sopra riportate, può essere modificato ma non può essere ridotto,
quindi può essere aumentato.
L’evoluzione della normativa in materia di controlli sulla qualità del combustibile delle navi che attraccano in porto
A conferma di questa
ultima possibilità che dimostra come il numero dei campionamenti può essere
discrezionalmente aumentato a discrezione della autorità competente nazionale
(Capitaneria di Porto con protocolli da approvare con l’Autorità di Sistema
Portuale) l’articolo 13 nuova Direttiva (UE) 2016/802 (QUI) lascia un ampio margine agli stati membri nel definire estensioni di
campionamento e analisi superiori a quanto sopra riportato dalla Decisione del
2015.
Recita detto articolo 13: “Gli Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per verificare mediante campionamento che il tenore di zolfo dei
combustibili usati sia conforme agli articoli da 3 a 7. Il campionamento ha
inizio alla data di entrata in vigore del valore limite relativo al tenore
massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato
periodicamente con frequenza e quantità sufficienti in modo da assicurare la
rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e, nel caso
del combustibile per uso marittimo, rispetto al combustibile utilizzato dalle
navi mentre si trovano nelle zone marittime e nei porti in questione. I
campioni sono analizzati senza indebito ritardo.”
Le criticità degli inadeguati controlli nel porto di Spezia
Da quanto sopra
riportato risultano due dati di fatto:
1. i campionamenti svolti nel porto di Spezia per
quanto comunicato dalla autorità competente non raggiungono neppure le
percentuali minime previste dalla normativa citata (Decisione UE 2015/253 e
Decreto 22/3/2017)
2. i controlli possono essere ben superiori ai
limiti minimi stabiliti dalla legge senza incorrere in violazioni della stessa,
dipende solo dalla volontà e dalla organizzazione delle autorità competenti
D’altronde una visione
formalistica e minimalista dei controlli a campione, come quella attuata nel
porto di Spezia, non servirebbe a garantire il rispetto di quelli che sono
i limiti di legge in materia per le emissioni di zolfo o ossidi di azoto. Non
solo ma essendo il controllo prevalentemente documentale (come dimostrato in
questo post QUI) i controlli
devono essere sistematici, nel senso che copie dei documenti sopra elencati
devono essere a disposizione degli Uffici della Autorità Portuale e della
Capitaneria , come pure i verbali di ispezione.
I controlli secondo la normativa internazionale
Ad ulteriore conferma
la norma internazionale che disciplina le modalità di controllo (allegato VI convenzione Marpol) da cui discende la normativa europea e nazionale di
cui stiamo trattando.
La Convenzione, come
dimostrano questi passaggi dell’allegato VI relativo alle emissioni inquinanti
delle navi e relative ispezioni, non parlano esplicitamente di controlli a
campione ma di controlli periodici.
Il campionamento deve
essere effettuato secondo le linee guida di cui alla Risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO (QUI) in attuazione della
regola 18.5 dell’allegato VI Convenzione di Marpol sulla nota di consegna delle
caratteristiche dei carburanti usati dalla nave. Detta risoluzione riguarda il
modo in cui il campione deve essere prelavato e conservato da parte del
conduttore della nave.
Infine a dimostrazione
che non sono previsti solo interventi a campione la legge prevede che, se per
ragioni tecnico economiche, i campionamenti della qualità del combustibili non
possono essere svolti, c’è comunque l’obbligo di controllare il campione
sigillato di combustibili che deve sempre essere tenuto a bordo della nave.
Concludendo: tre
domande
Insomma anche sui controlli si può fare molto di più per cui:
1. Cosa aspettano Autorità di Sistema Portuale e Capitaneria di Porto a darsi una mossa?
2. Perché il Sindaco come massima autorità sanitaria, vista la situazione di criticità della qualità dell’aria nei quartieri prospicenti la zona portuale, non impegna dette autorità a darsi quella mossa?
3. Perché i rappresentanti politici istituzionali dei vari colori ha fino ad oggi evitato di chiedere con precisione quanto
sopra esposto?
Domande che
richiederebbero risposte immediate.
PARTE
VII
OMISSIONI DEL SINDACO E DEL COMUNE
Sulle emissioni da navi da crociere il Sindaco di Spezia ad avviso di chi scrive rimuove da sempre le sue responsabilità (quindi il ragionamento vale anche per i Sindaci precedenti).
Il Sindaco di Spezia, appena rieletto, ha subito fatto una dichiarazione, il 19 giugno scorso sul Secolo XIX, che conferma la superficialità con la quale in questi anni la sua giunta ha affrontato le problematiche ambientali strategiche del nostro territorio.
Il Sindaco relativamente alle emissioni da navi da crociera ha affermato
che:
1. la
competenza per le banchine (vedi elettrificazione delle stesse per permettere
alle navi di spegnere i motori in porto) è della Autorità di sistema Portuale
2. le
emissioni delle navi sono di competenza della Capitaneria
3. a
terra delle ricadute delle emissioni delle navi si occupa Arpal
4. le
immissioni degli inquinanti a terra nella zona davanti all’attracco delle navi
rispettano la media annuale per gli inquinanti monitorati.
Le cose stanno come dice il Sindaco? Non
proprio ecco perché…
LA COMPETENZA SULLA
PIANIFICAZIONE PORTUALE ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE COMPRESA
Il Sindaco qui confonde l’appalto del progetto
di elettrificazione e le concessioni all’uso delle banchine con le procedure di
autorizzazione del progetto di elettrificazione. La materia è disciplinata
dall’articolo 33 del decreto Legge 36/2022.
L’autorizzazione unica è di competenza della
Regione alla fine di una conferenza dei servizi promossa dalla Autorità di
Sistema Portuale o dalla Regione stessa. Alla Conferenza dei servizi
partecipano tutte le amministrazioni interessate quindi anche il Comune. Per
una analisi completa della procedura di autorizzazione vedi QUI.
Ma al di là di questa distinzione formalistica
delle competenze, che comunque è giusto chiarire vista la sicumera
dell’affermazione del Sindaco, resta una questione più generale rimossa dal
Sindaco e riguarda il mancato rispetto delle prescrizioni del Ministero
dell’Ambiente in sede di approvazione del vigente PRP 2006 (il nuovo PRSP non è
mai stato né impostato né tanto meno approvato).
In particolare qui si fa riferimento alla
totalmente rimossa prescrizione n° 16 contenuta nel Decreto Ministeriale 317/2006, dove si afferma: “16-dovranno
essere realizzate tutte le opere di mitigazione previste nello SIA; in
particolare, la realizzazione delle opere infrastrutturali
finalizzate alla riduzione preliminare delle cause di impatto sulle
componenti ambientali previste dall’attuazione del nuovo
PRP dovrà precedere il completamento delle opere vere e
proprie destinate a potenziare le attività produttive portuali quali moli
e banchine;”.
Insomma prima si fanno gli interventi di
prevenzione ambientale poi si ampliano e modificano gli usi delle banchine!
Domanda perché
il Sindaco invece di fare affermazioni non aggiornate sulle competenze nella
elettrificazione del porto non ha chiesto nei 5 anni passati il rispetto di
questa prescrizione e soprattutto non lo chiede ora? Chiederlo quindi
prima di partire con la nuova stazione crocieristica che rischia di arrivare
prima della elettrificazione delle banchine come spiego nella Parte IX .
LE EMISSIONI DA NAVI DI CHI
SONO COMPETENZA?
Intanto occorre precisare rispetto a quello
che afferma il Sindaco che sulle emissioni dai camini delle navi non esistono
controlli tanto meno della Capitaneria. La Capitaneria si occupa del controllo
sulla qualità del combustibile usata dalla navi che entrano nei porti.
Come vedremo al punto successivo peraltro le
ricadute delle emissioni sono anche di competenza del Sindaco ma intanto sul
ruolo della Capitaneria e i suoi controlli sulla qualità del combustibile marittimo
occorre ricordare che, come ho approfonditamente dimostrato QUI, su questi controlli la situazione è
la seguente nel porto di Spezia:
1. i campionamenti
svolti nel porto di Spezia per quanto comunicato dalla autorità competente non
raggiungono neppure le percentuali minime previste dalla normativa citata (Decisione UE 2015/253 e Decreto 22/3/2017);
2. i
controlli possono essere ben superiori ai limiti minimi stabiliti dalla legge
senza incorrere in violazioni della stessa, dipende solo dalla volontà e dalla
organizzazione delle autorità competenti
Domanda perché
il Sindaco non chiede alla Capitaneria di superare i suddetti limiti nei
controlli della qualità del combustibile che sicuramente migliorerebbero le
emissioni delle navi?
SULLE RICADUTE A TERRA DELLE
EMISSIONI DELLA NAVI LA COMPETENZA È SOLO DI ARPAL
Come dovrebbe essere noto ad una persona che
fa il Sindaco da 5 anni un conto sono le competenze Arpal sui monitoraggi degli
inquinanti (attraverso le centrali fisse e mobili secondo le modalità
disciplinate dal DLgs 155/2010) altra
cosa sono i provvedimenti che possono essere presi dalle diverse Autorità
Competenti sulla base di questi monitoraggi.
Il Sindaco può raccontare quello che vuole ma
la legge è chiarissima, lui è la massima autorità sanitaria presente sul
territorio comunale e sua è prima di tutto la competenza a tutelare la salute
pubblica regolamentando le attività insalubri e le emissioni anomale anche
attraverso appositi atti amministrativi comprese le ordinanze le quali, se
sussistono ovviamente le motivazioni, possono bypassare le competenza anche
della Autorità di Sistema Portuale e della Capitaneria nel momento in cui le emissioni
ricadono fuori della fascia di demanio portuale come è il caso di quelle dalle
navi da crociera.
NAVI DA CROCIERA E NORMATIVA
INDUSTRIE INSALUBRI
Obiezione che potrebbe essere fatta a questa
tesi: le emissioni da navi da crociera non rientrano formalmente nell’elenco
delle industrie insalubri di cui al Decreto
Ministero Sanità 5 settembre 1994 (QUI) . A questa obiezione intanto occorre
precisare che l’elenco non è esaustivo infatti il comma
4 articolo 216 del Testo unico leggi sanitarie (tutt’ora in vigore)
afferma che “Le stesse norme stabilite per la formazione
dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura
che posteriormente sia riconosciuta insalubre”. Ora come è noto è
l’ASL (igiene ambientale) che classifica le industrie insalubri su un
territorio e quindi potrebbe classificare anche le navi da crociera e relative
emissioni.
Peraltro volendo sempre rispondere alla
“capziosa” tesi, sopra riportata, l’articolo
217 sempre del testo unico leggi sanitarie, quello che prevede i poteri
di ordinanza del Sindaco, non fa riferimento agli elenchi di industrie
insalubri ma alle sole emissioni, recita questo articolo: “Quando vapori,
gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi
provenienti da manifatture o fabbri che, possono riuscire di
pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da
applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della
loro esecuzione ed efficienza.”
Ma la norma che conferma le competenze del Sindaco come autorità con poteri di ordinanza è proprio quella che lo stesso Sindaco cita per dimostrare, in modo totalmente errato, la sola competenza di Arpal. Stiamo parlando del DLgs 155/2010 che all’ultimo periodo comma 3 articolo 11 prevede che in assenza dei piani regionali di risanamento della qualità dell’aria o incompletezza degli stessi si conferma il potere del Sindaco di limitazioni alla circolazione di mezzi mobili a motore (quindi anche le navi per possibile estensione) per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali) ed in particolare al comma 5 articolo 50 secondo il quale: “… in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”
Non solo ma anche se quanto previsto dal suddetto comma 3 articolo 11 DLgs 155/2010 non fosse fondato in quanto la norma sarebbe riferibile solo ai veicoli su gomma, rileva il comma 5 dello stesso articolo 11 per cui, al di la di quanto previsto dal succitato comma 3, alla attuazione dei Piani Regionali: "procedono anche gli Enti Locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale."
Più chiaro di così!
Non solo ma la mancata pubblicazione della valutazione della qualità dell'aria incide sulla gerarchia degli strumenti che la legge prevede (Dlgs 155/2010) nella tutela della qualità dell'aria per cui abbiamo: la zoonizzazione, la valutazione della qualità dell'aria nelle zone per capire se sussistono superamenti ed il piano regionale che predispone misure per risolvere i superamenti. Il comma 5 articolo 11 del DLgs 155/2010, come visto sopra, riconosce compiti di attuazione delle misure del Piano anche agli enti locali, quindi non aggiornando la valutazione della qualità dell'aria non si comprende se le prescrizioni di Piano regionale siano adeguate e come attuarle anche da parte dei Comuni. Quindi il Comune, di fronte alla inerzia regionale, deve sollecitare formalmente la Regione a far rispettare i termini di presentazione della valutazione della qualità dell'aria 2021 tanto più in presenza di una conclamata emergenza come quella del porto spezzino.
LE EMISSIONI DA NAVI DA
CROCIERE E IL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE
Il Sindaco nella sua intervista afferma che le
medie annuali degli inquinanti sono dentro la legge. In realtà non è per niente
vero come affermano i dati di Arpal dalla centrale prospiciente l’area di
attracco delle navi da crociera ma anche le valutazioni della qualità dell’aria
della Regione Liguria.
La presenza delle navi da crociera al molo
Garibaldi nel 2017 e nel 2018, ha contribuito al supero del
valore medio annuo di 40 mg/m3 previsto dalla vigente normativa per il
Biossido di Azoto (NO2) presso la postazione di Via San Cipriano. Nel
2019 39,7 mg/m3 quindi a un passo dal superamento del limite di legge come
pure nel 2020 (nonostante i blocchi del COVID) 38 mg/m3.
Ricordo al Sindaco che la Corte di Giustizia
con sentenza 10 novembre 2020 (QUI) ha chiarito che:
1. l’inadempimento,
nel rispetto dei limiti di legge degli inquinanti, sussiste anche se per alcuni
anni non ci sia stato superamento dei valori limite dopo il periodo di
superamento;
2. la
tendenza al ribasso dei limiti non esclude l’inadempimento.
La domanda è
dove era il Sindaco nel 2017 e nel 2018 quando i limiti venivano superati? Dove
era nel 2019 e nel 2020 quando i limiti erano vicinissime al superamento e ora
attendiamo quelli del 2021 che peraltro, nonostante il termine massimo scada
ora fine mese, la Regione non li ha ancora pubblicati. Per non parlare di
quello che accadrà nel 2022 visto lo smisurato numero di navi da crociera
previste da qui alla fine dell’anno: circa 170!
Altra domanda:
perché il Sindaco non ha sollecitato la Regione a predisporre un piano di risanamento
della qualità aria (aggiornando/integrando quello esistente) che prevedesse
interventi specifici per superare la emergenza emissioni navi nel porto di
Spezia?
Non casualmente la stessa legge (DLgs
155/2010) stabilendo i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente
dei vari inquinanti (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene,
monossido di carbonio, piombo e PM10) chiarisce che tali limiti sono
fissati in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire
o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo
complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito
non deve essere superato. Quindi è chiaro che questi limiti già da ora dovranno
essere interpretati dagli stati membri come soglie da cui tenersi il più
lontano possibile.
P.S.
Sulla fine delle Marine di Canaletto e
Fossamastra il Sindaco giustamente esprime rammarico per le scelte di
sviluppare un porto così a ridosso della città, però questa affermazione poteva
andare 5 anni fa non ora. Nei 5 anni passati perché il Sindaco ha lasciato
senza battere ciglio che l’Autorità di Sistema Portuale e il relativo Comitato
decidessero di congelare il PRP del 2006, quindi non avviando un nuovo Piano
Regolatore di Sistema Portuale, senza chiedere prima il rispetto delle
prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e del Consiglio Regionale espresse
quando venne approvato il PRP appunto nel 2006? Ho spiegato tutto QUI.
PARTE VIII
I PROTOCOLLI VOLONTARI MAI ATTUATI A CONFERMA DEL COMPORTAMENTO OMISSIVO
DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
I protocolli volontari sul combustibile meno inquinante per le navi da crociera che attraccano nel porto spezzino a cui si richiama il Sindaco spezzino anche oggi, non sono sufficienti per affrontare con rigore la questione gravissima delle emissioni soprattutto visto l’evolversi del traffico crocieristico nei prossimi mesi e per tutto il 2022.
Questa mia affermazione
solo apparentemente può sembrare drastica in realtà è frutto dei seguenti dati
di fatto
SI SONO
SUCCEDUTI 5 ACCORDI (6 CON L’ULTIMO FIRMATO DAL GIUNTA COMUNALE ATTUALE) E
NESSUNO HA MAI RISOLTO IL PROBLEMA DELLE EMISSIONI COME DIMOSTRANO I DATI ARPA.
Percorso
di Agenda XXI - Piano Strategico (anno 2001)
Si tratta di un percorso
di coinvolgimento della comunità locale spezzina avviato nel 2000 e concluso
nel 2001 con un Piano di Azione condiviso dal Forum dei partecipanti al
percorso.
Per il testo completo del
Piano (di seguito PianoA21) vedi QUI.
Andiamo a vedere i più
importanti obiettivi del Piano e vediamo se le Amministrazioni succedutesi
dal 2001 in poi le hanno rispettati:
1. Piano risanamento acustico aree portuali e retro
portuali (pag. 45 Piano A21): MAI AVVIATO
2. Revisione della classificazione acustica del
Porto commerciale da quella più permissiva (zona industriale) a quella con
limiti di rumore più stringenti (zone ad alte intensità urbana) vedi pagina 53
del Piano A21: MAI REALIZZATA!
Il
Protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Autorità Portuali liguri (Maggio/2008)
Il “Protocollo d'intesa
tra Regione Liguria e Autorità Portuali liguri finalizzato
alla gestione degli aspetti ambientali e la promozione della
sostenibilità nel settore delle attività portuali. Mai attuato sicuramente
a Spezia.
Protocollo
del 2010 sulla elettrificazione dei porti
Il 2 Febbraio 2010
Autorità Portuale ed Enel SpA firmarono un protocollo con gli stessi obiettivi
che doveva valere fino al giugno 2013. Questa data è stata ampiamente superata
senza alcuna realizzazione di quanto contenuto in quel Procollo ormai vecchio
di oltre 10 anni.
Il Protocollo annunciato nel 2015
L'Autorità Portuale
annuncia per l’ennesima volta un progetto di elettrificazione del porto al fine
di ridurre le emissioni da navi che attraccano ai moli spezzini ma anche dei
mezzi di movimentazione che operano a terra nello scarico carico dei
container.
Il Protocollo
del giugno 2017
Vedi QUI la
notizia. Il Protocollo prevedeva entro marzo 2019 l’elettrificazione del Molo
Garibaldi. A scalare, nel momento in cui verranno fatti gli ampliamenti
previsti dal PRP, si prevedeva contestualmente di elettrificare le
altre banchine con un cronoprogramma che va dal 2020 al 2025. Della serie
abbiamo da aspettare! Ma allora uno pensa avranno studiato un
regime per mettere sotto controllo le emissioni da qui al 2025 visto che si
prevede una forte espansione del porto. Niente controlli se non quelli, forse,
di legge sui combustibili ma non controlli specifici sulle emissioni delle
navi e sui rischi che questi possono produrre sulla salute dei cittadini.
PARTE IX
I RINVII A MISURE CHE RICHIEDERANNO ANNI DI TEMPO MENTRE NEL
FRATTEMPO LE EMISSIONI CONTINUANO SENZA CONTROLLI
CORTE
DEI CONTI: L’ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE PORTUALI RITARDA INSIEME CON LA
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Tempi lunghi per la elettrificazione delle banchine e quindi tempi lunghi per tutelare la salute dei residenti che vivono vicino ad aree portuali di attracco di navi container e passeggeri (vedi alla voce crociere).
La
normativa ha stanziato ingenti risorse per la elettrificazione, stabilendo
ancora percorsi amministrativi e ripartizione di responsabilità istituzionali,
arrivando ad approvare un Piano nazionale di investimenti per questo obiettivo
e un bando di manifestazione di interesse rivolto alle Autorità di Sistema
Portuale.
La Corte
dei Conti con una deliberazione dello scorso 22 maggio ha
descritto un quadro impietoso dei ritardi nella attuazione del Piano Nazionale
di investimenti ma anche nella insufficienza della normativa solo procedurale
approvata per ora dal Governo Draghi, della serie le semplificazioni servono
per fare immagine e magari derogare a qualche norma ambientale ma non risolvono
i problemi concreti.
Infine occorre accennare ai costi eccessivi
della energia elettrica per le navi che dovrebbero utilizzare le banchine
elettrificate. Come vedremo qualcosa si muove in Europa ma in Italia su questo
siamo poco più che a zero senza considerare che l’energia per la
elettrificazione se perverrà da fonti fossili difficilmente produrrà un
bilancio ambientale positivo.
LA
NORMATIVA CHE INCENTIVA LA ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE PORTUALI
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza
L’articolo
1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 convertito nella legge 101/2021 (QUI) prevede i seguenti investimenti
previsti dal PNRR attraverso la approvazione del Piano nazionale per
gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza:
In
particolare relativamente ai porti e al traffico marittimo si prevede:
1. Sviluppo dell'accessibilità
marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno
2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024,
130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Aumento selettivo della capacità
portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno
2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e
60 milioni di euro per l'anno 2025;
3. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga
dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora
queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale):
80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160
milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160
milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.
Ripartizione competenze nella attuazione del Piano
In base
all’ 1 al D.M.
Economia e Finanze del 15.07.2021 – adottato, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1
co. 7 del D.L. n. 59/2021, conv. in L. n. 101/2021 – il MIMS (Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili) è Amministrazione “proponente” il
Programma di interventi, mentre le Autorità del Sistema Portuale (d’ora in poi
ADSP) o le Regioni ne costituiscono “soggetti attuatori”. La scheda Progetto si
rinviene alle pp. 44-46 del richiamato all. 1 D.M. Economia e Finanze del
15.07.2021, del quale costituisce “parte integrante” (art. 3 co. 3 DM. Cit.).
Essa scheda, fra l’altro, definisce obiettivi iniziali, intermedi e finali dei
programmi e degli interventi.
Risorse del fondo complementare ai porti
Il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 13 agosto 2021 (QUI) ha approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale
sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
come elencati nell’Allegato 1.
Gli
interventi riguardano, tra gli altri, la Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), per complessivi euro 675,63 milioni, di cui 326,43 milioni di euro
sono stati destinati ad interventi delle Regioni del Sud (circa 48,32%) e
349,20 milioni di euro per interventi delle Regioni del Centro – Nord (circa
51,68%).
Bando investimenti green ports : manifestazione di interesse rivolta
alle Autorità di sistema portuale
Pubblicato
bando (QUI) del Ministero della Transizione
Ecologica con il quale il MITE invita le Autorità di Sistema Portuale a
manifestazione di interesse per accedere agli investimenti relativi:
La normativa che prevede le procedura autorizzatorie semplificate per la
elettrificazione delle banchine
Il Decreto Legge n° 36 del 30 aprile 2022
all’articolo 33 (QUI) prevede procedure autorizzatorie
accelerate per i progetti di elettrificazione delle banchine nei porti di
interesse nazionale.
Gli
interventi sono quelli finanziati dalla Missione 3 del PNRR sulla
mobilità sostenibile relativamente al punto di riforma 1.3: “Semplificazione
delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing nei porti
italiani”.
Per una
analisi di queste procedure vedi QUI.
LA
DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI
Al fine
di verificare il conseguimento degli obiettivi previsti per il primo trimestre
2022 e appurare prospetticamente l’assenza di criticità atte a ripercuotersi
sul successivo regolare andamento del Programma di interventi, il Magistrato
assegnatario ha avviato l’istruttoria nei confronti di MIMS e di alcune ADSP.
Si tratta del Programma di interventi, sopra già richiamato, denominato “Mobilità
e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing)”. Il
programma è ricompreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari
(PNIC), del quale condivide la finalità di integrare, con risorse nazionali,
gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il
risultato è stata la delibera n°2 approvata in Camera di consiglio del 19 maggio 2022 (QUI)
Vediamo
i contenuti principali di questa delibera...
I limiti del decreto legge sulle semplificazione procedurali per realizzare
la elettrificazione delle banchine
La
disamina del contenuto dell’art. 33 del D.L. n. 36/2022, rubricato
“Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione
dei porti”, permette di osservare che la disposizione normativa prevede moduli
di semplificazione amministrativa (conferenza di servizi), tempistiche e
competenze predeterminate, volte ad agevolare l’autorizzazione di interventi
localizzati in aree ove potenzialmente insista un complesso regime urbanistico
e vincolistico (ampiamente inteso). Il tenore schiettamente procedurale della
norma, però, rende impalpabile l’apporto tecnico e tecnologico di ARERA, ENEL e
Terna: soggetti che, in ragione della natura e della specificità del Programma
di intervento di cold ironing, erano stati opportunamente coinvolti nella fase
dei lavori preparatori. All’Amministrazione proponente, cui il D.M. 15.07.2021
commette la vigilanza sull’andamento dei programmi e degli interventi [art. 4
co. 1 lett. c) e d)], deve essere ben presente la necessità di un monitoraggio
accurato e tempestivo del quadro normativo applicabile ai progetti di cold
ironing anche dal punto di vista tecnico e tecnologico, oltre che procedurale
ed amministrativo, se del caso facendosi promotrice di interventi correttivi
e/o specificativi.
La Corte
dei Conti conclude raccomandando al Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile di valutare l’adozione di “atti di indirizzo”, “decreti”,
“linee guida” e “circolari” (art. 4 co. 1 lett. b) D.M. 15.07.2021), di guisa tale che, sia sotto il profilo procedurale
che sotto quello tecnico e tecnologico (es., definizione di standards),
l’attività amministrativa ed esecutiva di competenza dei soggetti attuatori non
subisca rallentamenti o regressioni procedurali.
Il non raggiungimento dell’obiettivo nel 2022 del 30%
L’obiettivo
atteso, nel secondo trimestre 2022, è quello di una procedura ad evidenza
pubblica il cui oggetto sia rappresentato dalla realizzazione del 30% delle opere/esecuzione
dei lavori. Evidenti ragioni tecniche legate alla specificità di ciascun
intervento del Programma di cold ironing (il parametro quantitativo del 30% è
misurabile, infatti, non cumulativamente ma in rapporto al singolo intervento
progettuale) - e, del pari, l’assenza di un atto programmatorio di derivazione
MIMS che cristallizzi ex ante sia il metodo di quantificazione del 30% sia i
soggetti attuatori che, in tesi, vi concorrono – escludono, estrema in sintesi,
che l’obiettivo descritto possa intendersi conseguito in ragione della
ipotetica fattiva iniziativa di una o più ADSP .
I tempi lunghi di realizzazione degli interventi di elettrificazione: si
conferma il 2026 come minimo
La
delibera della Corte di Conti rileva come nella nota del 26.04.2022 Ministero
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, di riscontro al supplemento istruttorio
richiesto dal Magistrato Istruttore, l’amministrazione proponente ha ribadito
che “la fase discendente, invece, al momento in lavorazione, sarà implementata
dalle stazioni appaltanti coerentemente con l’avanzamento degli interventi
finanziati”, sottolineando che le sottofasi che la fase discendente monitora
sono le seguenti:
“-
II/2022 – Pubblicazione da parte delle AdSP/Regioni dei bandi di gara per la
realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori; -
IV/2022
– Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle
opere/esecuzione dei lavori da parte delle AdSP/Regioni e avvio del 30% dei
lavori; -
III/2023
– Pubblicazione da parte delle AdSP/Regioni dei bandi di gara per la
realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori; -
I/2024 –
Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle
opere/esecuzione dei lavori di tutte le AdSP/Regioni; -
II/2024
– Avvio del 100% dei lavori; -
II/2026
– Installazione della complessiva Potenza elettrica pari a 682 MW”. E’ stato
inoltre aggiunto che essa “Amministrazione procederà al monitoraggio dei dati
inseriti”.
RIDUZIONE
ALIQUOTE IMPOSTE PER RIFORNIRE ENERGIA ELETTRICA A NAVI IN PORTO SI MUOVE QUALCOSA MA SOLO IN EUROPA
Oltre ai
limiti di cui sono responsabili le autorità italiane come evidenziato dal sopra
descritto rapporto deliberato dalla Corte dei Conti, sussiste anche quello dei
costi della energia elettrica per i gestori delle navi che dovrebbero
utilizzare le banchine elettroficate.
D’altronde
che nel mondo degli operatori portuali ci sia uno scarso interesse per le
banchine elettrificate lo avevo già analizzato in un post del 2018 (QUI)
Due
esempi di cosa sta succedendo negli altri Stati membri.
La Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (QUI) ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare
l’articolo 19 di detta Direttiva prevede che il Consiglio dei Ministeri UE,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli
Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla tassazione in
base a considerazioni politiche specifiche.
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/921
DEL CONSIGLIO del 7 giugno 2021 (QUI) si autorizzano i Paesi Bassi ad
applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica erogata
direttamente da reti elettriche terrestri alle navi, diverse dalle imbarcazioni
private da diporto, ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i
livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 (livelli minimi di
tassazione da applicare all'elettricità fissati nell'allegato I, tabella C.)
della direttiva 2003/96/CE.
Con Decisione di esecuzione (UE) 2021/922
del Consiglio del 7 giugno 2021 (QUI) si autorizza la Danimarca ad applicare
un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica fornita direttamente alle
navi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto
(«energia elettrica erogata da impianti di terra»), a condizione che siano
rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della
direttiva 2003/96/CE.
PARTE X
LA GIUSPRUDENZA PENALE SUL RAPPORTO DA LIMITI DI LEGGE E DANNI ALLA
SALUTE PUBBLICA
Il diritto alla salute e al risarcimento da danno ambientale: va tutelato anche se l'attività inquinante è autorizzata. La sentenza della Cassazione n°8092 del 23 aprile 2020 (QUI) relativa al conflitto fra il diritto delle società ricorrenti all'esercizio dell'impresa autorizzata dalla pubblica amministrazione e quello dei controricorrenti alla salute e al rispetto del limite di tollerabilità delle immissioni nella loro proprietà. Secondo la Cassazione non può che prevalere quest'ultimo.
COMPETENZA
GIUDICE ORDINARIO NELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNO DI PRIVATI VERSO LA
P.A.
La nuova sentenza richiama prima di
tutto la precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 23735 dell'8 giugno
2006 (QUI) con la
quale la Cassazione ha ritenuto che il diritto fondamentale alla salute,
proclamato dall'art. 32 Cost., opera nelle relazioni private e limita
l'esercizio dei pubblici poteri nel senso che esso è sovrastante
all'amministrazione la quale non ha alcun potere, neppure per motivi di
interesse pubblico, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo di
fatto e indirettamente. Pertanto, nelle controversie che hanno per oggetto la
tutela del diritto alla salute non vale il richiamo alla posizione di preminenza
della funzione della pubblica amministrazione, la quale è priva di qualunque
potere di affievolimento di un diritto soggettivo valutato come fondamentale e
assoluto dall'ordinamento. Ne deriva, secondo la citata sentenza, che la
domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della
pubblica amministrazione o dei suoi concessionari, per conseguire il
risarcimento dei danni alla salute, è devoluta al giudice ordinario.
Il DLgs. n. 152 del
2006, art. 310, nel prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, in materia di danno ambientale, si riferisce alla sola ipotesi
in cui i provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'Ambiente per
la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale siano impugnati dai
soggetti portatori di un interesse alla tutela ambientale indicati dal
precedente art. 309 , vale a dire oltre alla Pubblica Amministrazione anche
i titolari di interessi in senso diffuso alla tutale ambientale come
associazioni ambientaliste riconosciute e persone fisiche o giuridiche che
potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse
legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle
misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino prevista dalla Parte VI
del DLgs 152/2006 (tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente).
Rimane invece ferma la
giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui l'azione sia promossa da
soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia recato un danno
personale alla salute o alla proprietà secondo quanto previsto del DLgs. n. 152
del 2006, art. 313, comma 7.
IL DIRITTO ALL’AMBIENTE SALUBRE NON PUÒ ESSERE
SUPERATO DALL’INTERESSE DELLA AZIENDA CHE È CONFORME ALLA AUTORIZZAZIONE
Né questo sistema di
attribuzione della giurisdizione viene ad alterarsi se l'attività di impresa
che si presenti nociva o intollerabile per i terzi sia comunque conforme ai
provvedimenti autorizzativi della pubblica amministrazione perché, come si è
detto, la pubblica amministrazione non ha un rapporto di supremazia nei
confronti dei soggetti terzi rispetto all'attività soggetta alla sua
autorizzazione e controllo e non può pertanto ledere né affievolire con i suoi
provvedimenti diritti soggettivi fondamentali come il diritto alla salute o
diritti reali come quello di proprietà, la cui tutela dalle immissioni è già
bilanciata rispetto al diritto di utilizzazione delle proprietà confinanti
sulla base del parametro della tollerabilità. È erroneo pertanto
distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, l'ipotesi in cui la nocività
o intollerabilità derivi da un comportamento materiale non conforme ai
provvedimenti amministrativi, che rendono possibile l'esercizio della attività,
dalla ipotesi in cui, al contrario, l'esercizio dell'attività sia in concreto
conforme ai provvedimenti amministrativi che la legittimano e regolano. Nel
primo caso il Giudice ordinario sarà tenuto a sanzionare, inibendola o
riportandola alla conformità, l'attività rivelatisi nociva perché non conforme
alla regolazione amministrativa, nel secondo caso dovrà disapplicare
quest'ultima e imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da
eliminare le conseguenze nocive o intollerabili in danno dei terzi.
Cassazione: la salute
si tutela non solo con i limiti di legge ma anche con ulteriori prescrizioni
La sentenza della Cassazione penale 34517/2017 (QUI) riguarda una questione rilevante per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. La questione riguarda l’ampiezza del potere prescrittivo dell’autorità competente, ma anche indirettamente degli organi di vigilanza inseribili in una autorizzazione ambientale.
L’articolo 279 del DLgs 152/2006 al comma 2 recita: “2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”
Secondo la Cassazione con questa norma il legislatore non vuole solo assicurare il rispetto dei valori limiti di emissione previsti dalle leggi ambientali ma anche: “consentire alle autorità preposte, attraverso il titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela di ambente e salute che l’espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo” (si veda anche Cassazione sezione 3, 24334/2014)
Quale è la finalità di
questo potere “estensivo” nelle prescrizioni autorizzatorie secondo la
Cassazione?
Afferma la Cassazione:
“in questo modo, l’ordinamento realizza un meccanismo di tutela anticipata del
bene ambientale, pienamente giustificata dalla natura collettiva di un
interesse di preminente rilievo”, Questo interesse è prima di tutto la salute del
cittadino!
Questa tutela anticipata del bene salute, sempre secondo la Cassazione, avviene:
1. quando
la sanzione penale sopra riportata (comma 2 articolo 279 DLgs 152/2006) è
applicabile una condotta direttamente offensiva del bene come nel caso ad
esempio di violazione dei limiti di emissioni dell’aria ex lege
2. quando vengono violate prescrizioni tipiche del
controllo amministrativo (monitoraggi particolari, modalità di esercizio) che
vengono imposte nella autorizzazione ma anche dalla attività di controllo sulla
attività dell’impianto dopo la autorizzazione e a prescindere dal rispetto dei
limiti di emissione ex lege.
Afferma la Cassazione :
“Tali dispositivi si connotano per l’attribuzione, in capo
all’amministrazione deputata alla protezione del bene ambientale e al controllo
sulle attività umane che sul medesimo impattano, di poteri discrezionali che si
caratterizzano per la possibilità di articolare in maniera assai ampia le
prescrizioni da imporre ai destinatari, in modo da poter adeguare le necessità
della tutela alla varietà delle situazioni eventualmente incidenti
sull’ambiente e alle caratteristiche, anche tecnicamente complesse, delle
strutture, produttive e non, che operano in tali contesti”.
Queste prescrizioni
ulteriori da valutare caso per caso magari per situazioni non chiare di
inquinamento che richiedono un intervento precauzionale (esempio emissioni
anomale anche odorigene) possono essere contenute in apposite ordinanze della
autorità che rilascia l’autorizzazione ma anche del Sindaco come autorità
sanitaria, la cui violazione comporta l’attivazione della procedura
amministrativa prevista dall’articolo 278 del DLgs 152/2006 (diffida,
sospensione fino alla revoca della autorizzazione.
Afferma la Cassazione: “A
tal fine, peraltro, l’articolo 278 [NOTA 5] del
DLgs n. 152 del 2006, prevede un potere di ordinanza in capo alle autorità
preposte al controllo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione”.
CONCLUSIONI
Questa sentenza conferma
come le autorità competenti sia alla autorizzazione che al controllo del
rispetto della stessa possano intervenire non solo con spirito formale di
verifica del rispetto dei limiti di legge ma anche per affrontare situazioni
anomale di inquinamento: emissioni diffuse, emissioni odorigene, rumori
anomali, gestioni del ciclo produttivo che possono produrre inquinamento o
incidenti, situazioni di danno sanitario in atto dei residenti vicini
all’impianto autorizzato.
La legge come si vede
fornisce ampi strumenti di prevenzione della salute dei cittadini anche nel
caso in cui i limiti di emissione sono rispettati. Quante volte ci siamo
sentiti dire dalle autorità preposte: “non possiamo fare altro perché
l’azienda rispetta i limiti di legge” ebbene la Cassazione ci spiega che si
può fare altro!
[NOTA 1] il Decreto nelle sue premesse che hanno portato alla decisione di rinviare
a nuove valutazioni sui progetti sopra indicati afferma che: “Si
ritiene opportuna una ulteriore veridica di compatibilità ambientale per
l’ambito n. 5, prima dell’inizio dei relativi lavori, in ragione del fatto
che il progetto non prevede specifiche mitigazioni per tale ambito
puntando sulla completa elettrificazione delle banchine e il conseguente
annullamento delle emissioni atmosferiche e di rumore provocate dallo
stazionamento delle navi crociera; non sono tuttavia prodotti accordi con
le compagnie crocieristiche che possano garantire l’attuazione di tale
progetto che se resta solo sulla carta metterebbe in crisi una parte importante
del porto prossimo al centro storico e ad elementi di pregio del paesaggio
urbano. Inoltre, la morfologia del Molo Italia e del Nuovo Molo Crociere
risulta diversa da quella prevista nel PRP, mentre i modelli matematici
illustrati mostrano una modifica dell’idrodinamismo costiero per l’ambito
n. 5, anche se non significativo, tuttavia su questi progetti non si è ancora
espresso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; si ritengono pertanto
opportuni approfondimenti ambientali con riferimento all’ambito omogeneo n. 5 a
seguito del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.
Questa
lunga premessa ha prodotto la prescrizione n.1 riportata dal Decreto
Ministeriale in esame che recita: “la documentazione che dovrà essere
presentata dovrà dimostrare la compatibilità delle funzioni e delle attività
portuali ivi previste, previa determinazione degli impatti cumulativi con le
restanti opere e funzioni del PRP e con il traffico attuale cittadino,
ovvero dovrà dimostrare con documenti certi i tempi dell’attuazione della alimentazione
elettrica delle banchine ai fini dell’azzeramento delle emissioni su atmosfera
e rumore; dovranno inoltre essere approfondite le modellazioni per
l’idrodinamismo e il ricambio idrico nell’ambito 5"
[NOTA 2]
Occorre considerare che la normativa
tecnica sulle varianti è cambiata non ci sono più solo gli adeguamenti tecnici
funzionali e le varianti generali ma anche le varianti stralcio (vedi Le nuove
linee guida CLSP approvate in conferenza stato regioni dopo la riforma della
legge quadro sui porti dl 2016). Le nuove linee guida però stabiliscono che la
variante stralcio si applicherà solo ai nuovi Piani regolatori attuativi della
riforma del 2016, quindi non è applicabile al caso di cui stiamo parlando ma se
andiamo a fare una analisi di merito quanto proposto nell'ambito 6 del porto di
Spezia costituirebbe quanto meno una variante stralcio e non un semplice
adeguatamento tecnico funzionale. Questo a me pare significativo anche ai fini
della applicazione della VAS.
[NOTA 3]
ABBATE, CAPELLO, RECUPERO - Flussi
crocieristici: nuove opportunità per lo sviluppo locale.
[NOTA 4] SECA
sta per Area di controllo emissioni di zolfo. limiti tenore di zolfo
combustibili marittimi per le aree SECA:
a)1,00% fino al 31/12/2014
b) 0,10% a partire dal 1° gennaio 2015 (0,50 nelle altre aree)
Dal 2025 anche i Paesi che si affacciano nel Mediterraneo entreranno in
area SECA
[NOTA 5] “278. Poteri di ordinanza
1. In caso di
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari
disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la
gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con
l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere
eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione
con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione
delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle
attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora
la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.”
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