lunedì 9 novembre 2020

Emissioni navi nel porto spezzino: cosa dovrebbe approfondire il Consiglio Comunale di questa sera

Questa sera il Consiglio Comunale spezzino dovrebbe discutere mozioni sulle emissioni da navi nel porto di Spezia con particolare riferimento alle navi da crociera.

La discussione in questi mesi, sicuramente un poco soffocata dalla drammatica emergenza del COVID-19, sembra tutta mirata sul futuro (elettrificazione, scrubber sulle navi,combustibili puliti come il gnl) e poco sulla reale situazione presente.

In realtà è proprio da una conoscenza diretta sul reale rischio sanitario in atto che pure le soluzioni tecnologiche sopra citate potrebbe essere accelerate ma anche scelte con la dovuta efficacia ed anche equilibrio tra tutti gli interessi in gioco.

Quello che continua a mancare per il porto di Spezia sono invece dei monitoraggi mirati sulle emissioni delle navi che entrano nel nostro golfo come pure una trasparenza dei controlli realmente esercitati da parte delle Autorità Compenti. È una questione di cui ho trattato da tempo. Di seguito spiego specificamente di cosa si tratta:

 

QUALI MONITORAGGI SONO NECESSARI SULLE EMISSIONI DA NAVI NEL PORTO DI SPEZIA

1. Esiste uno studio di Arpal sulll’inquinamento dai porti compreso quello spezzino che pur fornendo dati significativi e preoccupanti non è mai stato implementato (vedi QUI)

2.  esistono progetti applicati di monitoraggi per dimostrare il contributo diretto delle emissioni da navi nei porti mai applicati a Spezia. Ad esempio Il Centro comune di ricerca (JRC), il servizio scientifico interno della Commissione europea, con un apposito studio ha misurato i parametri chiave della qualità dell’aria nei porti del Mediterraneo prima e dopo l’entrata in vigore della normativa sopra citata. Questo studio ha dimostrato che nei porti dove è stata applicata la nuova normativa c’è stata una  riduzione delle emissioni di diossido di zolfo (anidride solforosa). Spezia non rientra nei porti monitorati..

Si veda a titolo di esempio il progetto POSEIDON, coordinato dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr (Isac-Cnr).  Il metodo di raccolta e analisi dei dati permette di isolare il  contributo specifico delle emissioni navali dall’inquinamento atmosferico totale. Grazie all’elevata frequenza di campionamento, infatti, è possibile raccogliere prima, durante e dopo il passaggio di una nave tutte le informazioni su polveri sottili (pm2,5) e gas (ossidi di azoto e zolfo). Tale   metodologia deve in particolare servire per valutare i picchi di emissioni al momento dell'arrivo e della partenza delle navi oltre che nella loro permanenza. 
Un altro progetto correlato al Poseidon è il progetto CAIMANs (vedi QUI), per un approfondimento vedi QUI.
I due progetti sono  finanziati dal Programma europeo MED per la cooperazione territoriale, che lavorano sui porti di Venezia, Brindisi, Genova, Rijeka (Croazia), Patrasso (Grecia) e Marsiglia (Francia)

 

LA QUESTIONE DEI CONTROLLI E LA CARENZA DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEGLI STESSI

L’Amministrazione Comunale spezzina ha pubblicizzata l’accordo raggiunto con le compagnie di crociera relativamente al tipo di combustibile utilizzato dalle navi che entrano nel porto come pure una serie di accorgimenti tecnici nella gestione della combustione dei motori e modalità di campionamenti.

L’accordo in se contiene aspetti positivi ma trattasi di accordo volontario e quindi in questo senso per capire se viene rispettato davvero occorrerebbe il massimo della trasparenza nel rendere pubblici gli atti di controllo effettuati realmente, questo anche perché gli accordi volontari si sono sprecati in questi anni su questa problematica senza grandi risultati (vedi QUI)

In cosa consistono questi atti di controllo e di chi è la competenza ad eseguirli ma anche a pubblicizzarli:


La documentazione di controllo sulla qualità dei combustibili usati nel porto

L’Autorità Portuale e/o l’Autorità Marittima (Capitaneria) già dalla entrata in vigore del DLgs n. 205 del 2007,  che ha preceduto il nuovo DLgs 112/2014, deve controllare che :

1.  le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi siano indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario (di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione - vedi QUI) o in un apposito documento di bordo (comma 10 articolo 295 DLgs 152/2006)

2.  chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.

3. che chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.

 

Registro dei fornitori di combustibili marittimi

Secondo il comma 12 articolo 295 del DLgs 152/2006 l’Autorità Portuale deve tenere un apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo.

L’Autorità Portuale deve elaborare  informative annuali circa la disponibilità di  combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti e deve produrre una relazione da inviare al Ministero dell’Ambiente entro il 31 marzo di ogni anno.

Sia il registro che le informative  devono essere resi pubblici, anche sul sito della Autorità Portuale, a partire dal 31/12/2007 (ex DLgs 205/2007).

  

Relativamente a controlli sugli obblighi documentali

La tenuta del registro dei fornitori non è l’unico obbligo a carico della Autorità Portuale e della Capitaneria quale organo di vigilanza a supporto della AP.

Ben altri sono gli obblighi di controllo di tipo documentale. In generale le Autorità devono esigereprove circostanziate dalle navi del rispetto dei limiti di emissione, tra le prove vengono individuate il contratto con il fabbricante e il piano di messa in conformità approvato dalla società di classificazione della nave o, per le navi battenti bandiera di uno stato della UE, dall’organismo riconosciuto secondo il regolamento CE 391/2009 (vedi QUI).  In particolare devono essere controllati/e:

1. le modalità di sostituzione del combustibile nella nave che entra ed esce dal porto attraverso la verifica sul giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione  (vedi QUI) o in un apposito documento di bordo;

2. il bollettino di consegna, da parte del fornitore del combustibile,  indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.

3. nel caso che la nave non abbia trovato il combustibile pulito, dovrà fornire apposito rendiconto delle motivazioni di tale mancanza

 

Relativamente alle modalità di campionamento della qualità del combustibile sulle navi soprattutto nei porti

La normativa prevede controlli a campione ma fissando tetti percentuali precise per evitare un eccesso di discrezionalità da parte delle autorità preposte:

a) il 10 % del numero totale di singole navi facenti annualmente scalo  : controlli documentali (giornali di bordo, bollettini consegna combustibile

b)  dal 1/1/2016 i controlli, per i porti come quelli italiani, vengono fatti anche con analisi su prelievi del combustibile : 20% delle navi sottoposte ad ispezione di cui alla lettera a).  Diventeranno 30% dal 2020. Se  fossimo in area Seca la percentuale sarebbe già da ora del 40%. 

N.B. :   Il numero di singole navi che sono anche oggetto di controlli tramite campionamento o analisi, o entrambi, calcolato ai sensi del paragrafo 2, può essere modificato ma non può essere ridotto, quindi può essere aumentato.

Quanto sopra è previsto dalla Decisione (UE) 2015/253 in attuazione della ormai abrogata Direttiva 1999/32/CEE, Decisione recepita in Italia con Decreto Ministero Ambiente 22 Marzo 2017.

Infatti l’articolo 13 della nuova Direttiva  (UE) 2016/802 lascia un ampia margine agli stati membri nel definire estensioni di campionamento e analisi superiori a quanto sopra riportato dalla Decisione del 2015:  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento che il tenore di zolfo dei combustibili usati sia conforme agli articoli da 3 a 7. Il campionamento ha inizio alla data di entrata in vigore del valore limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato periodicamente con frequenza e quantità sufficienti in modo da assicurare la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e, nel caso del combustibile per uso marittimo, rispetto al combustibile utilizzato dalle navi mentre si trovano nelle zone marittime e nei porti in questione. I campioni sono analizzati senza indebito ritardo.”

 

Sanzioni per chi viola gli obblighi sui combustibili marittimi

Il comma 5 articolo 296 DLgs 152/2006 afferma che, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti sopra descritti e l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti.

In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:

a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili,

b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.

Il comma 6 articolo 296 DLgs 152/2006 prevede che, per chi viola gli obblighi di documentazione sul cambio di combustibili in entrata e uscita dai porti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1549 a 9.296.

Il comma 7 articolo 296 DLgs 152/2006 afferma che chi viola l’obbligo di fornire il  bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo del combustibile consegnato all’armatore o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, non conserva a bordo il bollettino o il campione del combustibile indicato nel bollettino.  

 

Chi fa gli accertamenti e chi irroga le sanzioni

Gli accertamenti sul rispetto degli obblighi sopra indicati sono di competenza il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera. (articolo 1235 Codice delle Navigazione, vedi  QUI).

Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati con le seguenti modalità:

a) mediante il campionamento e l'analisi [NOTA 1] dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave [NOTA 2];

b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,

c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.

Le sanzioni sono irrogate dalla Autorità Portuale.

 

 

Cosa succede se non c’è la disponibilità del combustibile al momento dell’arrivo nel porto

Scusanti per il mancato rispetto dei limiti ai combustibili

Secondo il comma 10ter dell’articolo 296 del DLgs 152/2006 nei casi soggetti alla giurisdizione dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, hanno l'obbligo di comunicare all'autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste  l'impossibilità di ottenere combustibile a norma. 

È  utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6 (vedi QUI), alla Parte Quinta.

La comunicazione è effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di tali zone, prima  dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi battenti  bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare, per il tramite del porto  di  iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.

 

Rapporto dell’Armatore o del Comandante della nave  per dimostrare l’impossibilità di rispettare gli obblighi in materia di combustibili marittimi

Secondo il comma 10quater dell’articolo 296 del DLgs 152/2006 nei casi in cui vi sia una  violazione  degli  obblighi relativi al tenore di zolfo dei  combustibili  per  uso  marittimo l'armatore  o il comandante  possono  presentare   all'autorità competente per il controllo (Capitaneria di Porto)  operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo  violato  e,  in  particolare,  le  azioni  intraprese  per ottenere combustibile  a  norma  nell'ambito  del  proprio  piano  di viaggio e,  se  tale  combustibile  non  era  disponibile  nel  luogo previsto, le azioni intraprese  per  ottenerlo  da  altre  fonti.  Il rapporto deve essere diretto a dimostrare  che  tali  tentativi  sono stati effettuati con la massima diligenza  possibile,  la  quale  non comporta tuttavia  l'obbligo  di  deviare  la  rotta  prevista  o  di ritardare il viaggio per ottenere il  combustibile a norma.  Se  il rapporto è  presentato almeno 48 ore prima  dell'accesso  nelle  zone soggette alla giurisdizione nazionale la Capitaneria di Porto, valutando la diligenza  osservata  dal  responsabile  alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle  cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, può  stabilire  di non procedere al controllo per la  presenza di una  causa  esimente della violazione.

Con le stesse modalità si procede se, in  caso  di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di  zone  soggette  alla giurisdizione nazionale, il rapporto  è  presentato  almeno  48  ore prima dell'arrivo al porto di prima destinazione.

Se  il  rapporto è stato presentato oltre tali termini  e,  comunque,  se  nel  rapporto non è  dimostrato  che il responsabile  ha  osservato la  massima diligenza  possibile,  La Capitaneria di Porto acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14  e 17 della legge 24 novembre 1981,  n.689 (vedi  QUI). 

In tali casi l'autorità competente all'irrogazione della  sanzione,  valutando  la  diligenza osservata dal responsabile alla luce del  numero, della gravità e della  imprevedibilità delle cause del  mancato  ottenimento  del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entità della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, o  adottare  l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, di tale legge. 

 



[NOTA 1] “Per i controlli  analitici  si  applica  la  procedura  di verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla  Convenzione MARPOL 73/78”  (comma 10bis articolo 296 DLgs 152/2006)

[NOTA 2] il campionamento deve essere effettuato secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO;


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