domenica 1 novembre 2020

Effetto Serra: la proposta di modifica della legge europea sul clima

Il 4 marzo 2020 la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento della Commissione europea Parlamento e del Consiglio che istituisce il quadro per il raggiungimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (legge europea sul clima).

Testo proposta di modifica QUI.

Parere Comitato Regioni UE su proposta di modifica QUI.


IL MECCANSMO DI GOVERNANCE CLIMATICA DEL REGOLAMENTO DEL 2018

Il Regolamento  (UE) 2018/1999 [NOTA 1] del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 istituisce un meccanismo di governance per:

A)attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di clima;

B) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia;

C) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;

D) contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.

Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1o gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima


LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL 2018

La proposta che modifica il Regolamento 2018/1999 mira a fornire una direzione sancendo la neutralità climatica dell'UE per il 2050 obiettivo nella legislazione, rafforzando la certezza e la fiducia anche nell'impegno dell'UE come trasparenza e responsabilità.

In particolare la proposta di modifica mira a ridurre il gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Secondo il punto 11 articolo 2 del Regolamento 2018/199 attualmente si prevede che: “obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; »

Il 2030 Climate Target Plan mostra che un l'aumento dell'obiettivo implica sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da parte di tutti i settori e miglioramento delle rimozioni, che devono essere abilitate da varie politiche. Entro giugno 2021 la Commissione esaminerà pertanto tutti i pertinenti strumenti politici correlati, come stabilito nell'art 2a della proposta.

L'iniziativa è collegata a molte altre aree politiche, poiché tutte le azioni e le politiche dell'UE dovrebbero promuovere una giusta transizione verso la neutralità climatica e un futuro sostenibile, come descritto nel relazione esplicativa della proposta iniziale della Commissione.

La proposta di modifica del Regolamento 2018/1999 aggiunge (al secondo paragrafo dell’articolo 1) tra gli obiettivi del meccanismo di governance anche quello: “Stabilisce inoltre un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per l'Unione 2030.

Viene introdotto l’articolo 2-bis al Regolamento 2018/1999 secondo il quale: “1. Per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante dell'Unione per il clima per il 2030 è una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto al 1990 livelli entro il 2030.

2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione dell'Unione in al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valutare l'opportunità di adottare il misure necessarie, compresa l'adozione di proposte legislative, in conformità con i trattati”.



[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999 

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