Oggi sul Secolo XIX si annuncia che arriveranno nuove bettoline di gnl per caricare questo combustibile sulla nave passeggeri ancorata a Spezia , annuncio confermato da un atto del neo commissario della Autorità di Sistema Portuale. Ovviamente grandi rassicurazioni sulla sicurezza delle operazioni di carico del gnl anche legate al più volte richiamato protocollo regolamentare di dette attività.
Peccato che... di questo regolamento non ci sia traccia nei siti istituzionali competenti:
Capitaneria : QUI
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: QUI
Prefettura della Spezia: QUI
Ad oggi l’unico atto pubblicato recente era l’ordinanza n° 164 del 2020 che si limitava a stabilire solo che durante le operazioni di carico non transitassero navi nell’area di 100 metri dal punto di interfaccia bettolina nave. Ora questa ordinanza non esiste più nel sito della Capitaneria di Porto. Perché è stata tolta dalla pubblicazione, forse perché sono finite le operazioni che l’hanno giustificata e ne faranno un'altra uguale? Non è dato sapere per ora.
Prima di questa ordinanza l’unica regolamentazione in materia di trasporto GNL nel nostro golfo erano due ordinanze: la n° 51 del 2019 poi reiterata con la n° 219 del 2019. Ma queste ordinanza si limitano a stabilire la documentazione che deve essere prodotta dalle navi passeggeri che usano il GNL e attraccano nel porto commerciale spezzino o stazionano all’ancora nei punti di fonda della rada del porto di Spezia.
Insomma questo presunto o reale regolamento che dovrebbe disciplinare le operazioni di carico del GNL dalla bettolina alla nave continua a non essere pubblicato da nessun ente competente (Capitaneria o Autorità di Sistema Portuale).
Eppure trattasi di atto non rientrante sicuramente nella normativa sulle infrastrutture critiche (antiterrorismo per capirci) ma semmai in quella della prevenzione da rischi incidentali nel porto di Spezia legata al trasporto di merci pericolose.
Peccato che... di questo regolamento non ci sia traccia nei siti istituzionali competenti:
Capitaneria : QUI
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: QUI
Prefettura della Spezia: QUI
Ad oggi l’unico atto pubblicato recente era l’ordinanza n° 164 del 2020 che si limitava a stabilire solo che durante le operazioni di carico non transitassero navi nell’area di 100 metri dal punto di interfaccia bettolina nave. Ora questa ordinanza non esiste più nel sito della Capitaneria di Porto. Perché è stata tolta dalla pubblicazione, forse perché sono finite le operazioni che l’hanno giustificata e ne faranno un'altra uguale? Non è dato sapere per ora.
Prima di questa ordinanza l’unica regolamentazione in materia di trasporto GNL nel nostro golfo erano due ordinanze: la n° 51 del 2019 poi reiterata con la n° 219 del 2019. Ma queste ordinanza si limitano a stabilire la documentazione che deve essere prodotta dalle navi passeggeri che usano il GNL e attraccano nel porto commerciale spezzino o stazionano all’ancora nei punti di fonda della rada del porto di Spezia.
Insomma questo presunto o reale regolamento che dovrebbe disciplinare le operazioni di carico del GNL dalla bettolina alla nave continua a non essere pubblicato da nessun ente competente (Capitaneria o Autorità di Sistema Portuale).
Eppure trattasi di atto non rientrante sicuramente nella normativa sulle infrastrutture critiche (antiterrorismo per capirci) ma semmai in quella della prevenzione da rischi incidentali nel porto di Spezia legata al trasporto di merci pericolose.
Come dovrebbe essere noto la questione GNL nel porto di Spezia non riguarda solo l’arrivo di bettoline per la ricarica delle navi che usano detto combustibile ma anche il progetto SMALL SCALE GNL di GNL ITALIA che ad oggi è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità di valutazione di impatto ambientale (VIA) presso il Ministero dell’Ambiente. Quindi siamo in un fase preliminare del procedimento di autorizzazione di questo progetto che è disciplinato dal DLgs 257/2016 in particolare articolo 9 e 10 (QUI).
Ora la procedura per autorizzazione il progetto SMALL SCALE GNL prevede un procedimento unico comprensivo “dei pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale” recita il comma 4 articolo 9 di detto DLgs 257/2016. La procedura di VIA anche nella forma di verifica non costituisce un parere ma un atto provvedimentale propedeutico alla autorizzazione finale , non a caso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è avviata autonomamente ad oggi e non è ancora conclusa.
Ebbene nonostante ciò il Comitato di Gestione della Autorità di Sistema Portuale con Deliberazione n° 9 del 24 luglio 2019 ha rilasciato la concessione demaniale marittima a GNL Italia per il mantenimento di deposito costiero di gnl a Panigaglia.
Ora la concessione suddetta se riferita al deposito gnl del progetto SMALL SCALE GNL non può essere rilasciata prima della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità quindi tale deliberazione vale solo come rinnovo per lo stoccaggio del GNL finalizzato alla rigassificazione nell’impianto di Panigaglia . A conferma si veda il comma 6 articolo 9 del DLgs 257/2016 secondo il quale i titolari di concessioni demaniali marittime che vogliono realizzare progetti come quello in questione “partecipano al procedimento di autorizzazione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti”.
Infine il rapporto tra il progetto SMALL SCALE GNL con la pianificazione portuale e la individuazione del sito scelto nel porto di Spezia.
Secondo il comma 1 articolo 13 del DLgs 257/2016: “1. Nel caso in cui gli impianti e le infrastrutture di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto sono ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporta modifiche sostanziali del piano regolatore di sistema portuale, l’autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e 10, previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui profili di compatibilità del progetto con la pianificazione portuale, costituisce anche approvazione di variante al piano regolatore di sistema portuale.”.
Se andiamo a vedere lo Studio Preliminare Ambientale del progetto SMALL SCALE GNL, pagina 37, la verifica della compatibilità del progetto, anche rispetto alle modifiche del traffico marittimo, con il PRP non viene svolta e ci si limita ad elencare genericamente gli obiettivi del vecchio PRP mentre il nuovo come è noto non verrà presentato per scelte recente della Autorità di Sistema Portuale. La questione non è formalistica perché Al di la delle questioni legate alle procedure ambientali sopra esaminate, la individuazione di siti per progetti come quello di cui stiamo parlando deve rispondere a criteri riportati dalla sezione c) ALLEGATO III al DLgs 257/2016 sopra citato. In particolare il punto 5.1 afferma testualmente che un criterio è quello della possibilità di utilizzare, ed eventualmente riconvertire, le infrastrutture esistenti per lo stoccaggio dei prodotti in questione, per successivo scarico su navi o autobotti di GNL. Ma questo criterio deve tenere conto anche che: “La fattibilità tecnica dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni della normativa tecnica e di prevenzione incendi vigente oltre ad eventuali vincoli di carattere urbanistico, ambientale e/o paesaggistico.” Non solo il punto 5.10.1 della sezione c) dell’allegato III al DLgs 257/2016 afferma, in relazione alla configurazione di una rete di distribuzione del GNL nel settore marittimo e portuale, che: “ Le Autorità Portuali, nella loro veste di soggetti pubblici cui è affidata la gestione dei porti internazionali e nazionali di maggiore importanza in Italia, devono esprimere attenzione all'evolversi dei percorsi normativi legati alla futura applicazione della normativa MARPOL ANNEX VI e della Direttiva 2014/94/UE, soprattutto al fine di poter valutare per tempo le potenziali conseguenze, le ricadute, l'impatto sul settore portuale nonché le possibilità di sviluppo offerte, che deriveranno dall'applicazione di queste importanti novità regolamentari.”
Ora questi aspetti dovevano essere valutati preventivamente dalla Autorità di Sistema Portuale, preventivamente alla individuazione del sito nel porto di Spezia ovviamente. È stato fatto questo no e dallo Studio Preliminare Ambientale non risulta per niente. A conferma di quanto ora affermato, infine, dall’ultimo capoverso del comma 8 articolo 9 del DLgs 257/2016: “La valutazione della strategicità delle infrastrutture è preceduta da una analisi costi/benefi ci, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per gli aspetti regolatori, al fi ne di valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi”.
CONCLUSIONI
Insomma siamo alle solite non pubblicazione di atti fondamentali, gestione delle istruttorie approssimative e di fatto derogando ai vincoli di legge, addirittura arrivando ad anticipare scelte prima di adeguate valutazioni ambientali anche in relazione al rischio incidentale che come è noto è parte non solo della procedura degli impianti Seveso III ma anche di quella della VIA.
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